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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8635/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8635/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA Parte_1
ANTONIA DISTASO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 25.181,50, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di e
[...] CP_2 [...]
il primo quale debitore principale e la seconda quale Parte_1 coobbligata, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Istituto
Finanziario del Mezzogiorno Ifim S.p.A. rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1816/2019 del 14.9.2019), ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di prova del contratto di finanziamento;
2) di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento come cobbligata. Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna pagina 1 di 5 dell'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese. Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 2.12.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 10.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 3649/2012). Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia adeguatamente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
In proposito, va infatti anzitutto osservato che parte opposta ha azionato la pretesa creditoria sulla scorta dell'asserita stipulazione tra la cedente Istituto Finanziario del Mezzogiorno Ifim S.p.A. e l'odierna opponente – nella qualità di coobbligata – di un contratto di finanziamento, di cui tuttavia non è stata fornita – né in sede monitoria né nel presente giudizio di plena cognitio – alcuna prova. In risposta all'opposizione e, in particolare, alla contestazione mossa dall'opponente in merito al difetto di prova del contratto di finanziamento, l'opposta ha sostenuto che pagina 2 di 5 il titolo posto a base dell'ingiunzione di pagamento è il contratto di conto corrente aperto presso Banca Popolare di Bari da , già prodotto in sede CP_2 monitoria (cfr. doc. 2), nonché la fideiussione prestata dall'odierna opponente.
Senonché, anche a voler ritenere che il titolo effettivamente azionato fosse il predetto c/c e l'atto di fideiussione, difetta la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, da ritenersi contestata dall'opponente alla luce delle complessive difese svolte (cfr. in particolare pag. 3 I memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. “ci si chiede l'ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZORGIORNO IFIM SOCIETA' PER AZIONI, che ha ceduto alla questo “presunto” credito (“contratto di CP_1 finanziamento”) ricevuto a sua volta dalla EUROFINANCE srl, in quale modo e tempi interviene nella vicenda del debito verso la Banca Popolare di Bari del
e della sig.ra quale fidejussore”). CP_2 Pt_1
Com'è noto, l'accertamento della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio possono essere operati d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ha affermato che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (cfr. ex multis, Cass. n. 23721/2021). Ciò posto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Nel caso di specie, in ordine alla prova della titolarità del credito azionato, parte opposta ha depositato: l'avviso pubblicato sulla G.U. della cessione intervenuta tra
Banca Popolare di Bari e Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. (cfr. doc. 8); il contratto di cessione tra Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. e
(cfr. doc. 3 fasc. monitorio); un elenco di crediti ceduti da cui risulta Controparte_3 come cedente Eurofinance 2000 s.r.l. (doc. 9).
Ad avviso del Tribunale, la documentazione prodotta non consente di ritenere provata la titolarità attiva dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risulta compiutamente dimostrato che il credito derivante dal contratto di c/c sia stato incluso nella cessione.
Invero, nell'avviso pubblicato sulla G.U. non sono specificati i criteri ricognitivi dei crediti oggetto di cessione, impendendo quindi di valutare se il credito vantato fosse o meno incluso nel novero di quelli ceduti. Inoltre, nell'elenco dei crediti allegato alla cessione tra Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. e Banca CP_1 così come nella lettera di comunicazione della cessione del credito (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), si fa riferimento a una precedente cessione del credito intervenuta tra
Eurofinance 2000 s.rl. e Istituto Finanziario Del Mezzogiorno Ifim S.p.A., di cui tuttavia non vi è alcuna traccia in atti.
pagina 3 di 5 In un tale contesto probatorio, non si comprende come il credito derivante dal contratto di c/c stipulato con Banca Popolare di Bari S.p.A. sia pervenuto nella titolarità dell'opposta, non avendo quest'ultima fornito, né sul piano assertivo né su quello probatorio, adeguata prova a conforto dei propri assunti.
È noto infatti che il cessionario deve provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti dell'odierna opponente. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1816/2019 del Parte_1
14.9.2019; pagina 4 di 5 b) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 11.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8635/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA Parte_1
ANTONIA DISTASO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 25.181,50, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di e
[...] CP_2 [...]
il primo quale debitore principale e la seconda quale Parte_1 coobbligata, in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Istituto
Finanziario del Mezzogiorno Ifim S.p.A. rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
1816/2019 del 14.9.2019), ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di prova del contratto di finanziamento;
2) di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento come cobbligata. Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna pagina 1 di 5 dell'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese. Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 2.12.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 10.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. In premessa, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 3649/2012). Ciò chiarito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia adeguatamente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
In proposito, va infatti anzitutto osservato che parte opposta ha azionato la pretesa creditoria sulla scorta dell'asserita stipulazione tra la cedente Istituto Finanziario del Mezzogiorno Ifim S.p.A. e l'odierna opponente – nella qualità di coobbligata – di un contratto di finanziamento, di cui tuttavia non è stata fornita – né in sede monitoria né nel presente giudizio di plena cognitio – alcuna prova. In risposta all'opposizione e, in particolare, alla contestazione mossa dall'opponente in merito al difetto di prova del contratto di finanziamento, l'opposta ha sostenuto che pagina 2 di 5 il titolo posto a base dell'ingiunzione di pagamento è il contratto di conto corrente aperto presso Banca Popolare di Bari da , già prodotto in sede CP_2 monitoria (cfr. doc. 2), nonché la fideiussione prestata dall'odierna opponente.
Senonché, anche a voler ritenere che il titolo effettivamente azionato fosse il predetto c/c e l'atto di fideiussione, difetta la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, da ritenersi contestata dall'opponente alla luce delle complessive difese svolte (cfr. in particolare pag. 3 I memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. “ci si chiede l'ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZORGIORNO IFIM SOCIETA' PER AZIONI, che ha ceduto alla questo “presunto” credito (“contratto di CP_1 finanziamento”) ricevuto a sua volta dalla EUROFINANCE srl, in quale modo e tempi interviene nella vicenda del debito verso la Banca Popolare di Bari del
e della sig.ra quale fidejussore”). CP_2 Pt_1
Com'è noto, l'accertamento della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio possono essere operati d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza costante della Suprema Corte, ha affermato che “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (cfr. ex multis, Cass. n. 23721/2021). Ciò posto, va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Nel caso di specie, in ordine alla prova della titolarità del credito azionato, parte opposta ha depositato: l'avviso pubblicato sulla G.U. della cessione intervenuta tra
Banca Popolare di Bari e Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. (cfr. doc. 8); il contratto di cessione tra Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. e
(cfr. doc. 3 fasc. monitorio); un elenco di crediti ceduti da cui risulta Controparte_3 come cedente Eurofinance 2000 s.r.l. (doc. 9).
Ad avviso del Tribunale, la documentazione prodotta non consente di ritenere provata la titolarità attiva dell'odierna opposta nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui è causa: in particolare non risulta compiutamente dimostrato che il credito derivante dal contratto di c/c sia stato incluso nella cessione.
Invero, nell'avviso pubblicato sulla G.U. non sono specificati i criteri ricognitivi dei crediti oggetto di cessione, impendendo quindi di valutare se il credito vantato fosse o meno incluso nel novero di quelli ceduti. Inoltre, nell'elenco dei crediti allegato alla cessione tra Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM S.p.A. e Banca CP_1 così come nella lettera di comunicazione della cessione del credito (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), si fa riferimento a una precedente cessione del credito intervenuta tra
Eurofinance 2000 s.rl. e Istituto Finanziario Del Mezzogiorno Ifim S.p.A., di cui tuttavia non vi è alcuna traccia in atti.
pagina 3 di 5 In un tale contesto probatorio, non si comprende come il credito derivante dal contratto di c/c stipulato con Banca Popolare di Bari S.p.A. sia pervenuto nella titolarità dell'opposta, non avendo quest'ultima fornito, né sul piano assertivo né su quello probatorio, adeguata prova a conforto dei propri assunti.
È noto infatti che il cessionario deve provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti dell'odierna opponente. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 1816/2019 del Parte_1
14.9.2019; pagina 4 di 5 b) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 11.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5