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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTARELLO Parte_1 C.F._1
SABRINA e dell'avv. CONGEDUTI MARA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PITTARELLO SABRINA
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NAPOLI Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI NAPOLI DIEGO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 5.12.2022 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo che: 1) fossero accertate la nullità e l'inefficacia del trasferimento disposto nei suoi confronti da 2) fossero accertate la nullità e l'inefficacia del Controparte_1 licenziamento intimatole per asserito superamento del periodo di comporto;
3) fosse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle tutti i danni Controparte_1 conseguenti, pari all'indennità mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento alla reintegra;
4) in via subordinata, fosse condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, compresa fra sei e trentasei mensilità. In particolare affermava che: 1) era stata assunta da l'1.1.2019 Controparte_1 con mansioni di addetta ai servizi ausiliari presso la struttura “Il Poggio” a San Lazzaro (BO) e pagina 1 di 8 inquadramento nel livello 1 del CCNL ANASTE 2002/05; 2) si era occupata di pulizia dell'intera struttura (pavimenti, vetri, porte, arredi delle camere degli ospiti e spazi comuni), dell'attività di lavanderia e, all'occorrenza, dell'attività di cura del giardino della struttura;
3) in ragione di particolari situazioni di necessità e urgenza era stata anche occasionalmente assegnata presso altre strutture;
4) dal gennaio 2021 era stata assegnata alla Persona_1 struttura “il Poggio” quale direttrice e le lavoratrici ivi addette avevano accusato un progressivo peggioramento del clima lavorativo, fra cui - tra l'altro – un'unilaterale novazione dei contratti di lavoro con riduzione dell'orario settimanale;
5) nel mese di maggio 2021, insieme ad altre colleghe, era stata collocata in FIS e aveva adito il sindacato, sempre insieme alle colleghe, lamentando i comportamenti assunti dalla direttrice;
5) dall'8.10.2021 si era assentata dal lavoro in ragione della patologia sofferta al ginocchio sinistro, per la quale era sottoposta a intervento chirurgico, e ciò fino al 15.12.2021; 6) il 26.11.2021, mentre era in malattia, la società le aveva trasmesso un ordine di servizio con la quale ne veniva disposta la sospensione per il mese di dicembre 2021; 7) il 28.12.2021 le era stato comunicato il trasferimento alla struttura “Due Miglia”, a Piacenza, sul presupposto di un esubero di personale ausiliario presso quella di San Lazzaro, ove lavorava, e di una carenza nella struttura di Piacenza;
8) il 7.1.2022 aveva impugnato il trasferimento, deducendone la nullità in quanto dettato da motivo reattivo/discriminatorio, non risultando nemmeno alcuna carenza di personale presso la struttura di destinazione;
9) in seguito al trasferimento, aveva accusato un crollo delle proprie condizioni psico-fisiche, le era stato diagnosticato “un quadro depressivo di natura reattiva” e le era stato prescritto un periodo di astensione dal lavoro;
10) aveva svolto ricorso ex art. 700 c.p.c., avanti al Tribunale di Bologna, la cui domanda cautelare era stata rigettata per insussistenza del periculum in mora; 11) a seguito di peggioramento del suo quadro clinico, era stata ricoverata dal 9.8.2022 al 13.9.2022, e con prognosi fino al 28.9.2022, con diagnosi di depressione psicotica;
12) l'8.9.2022, con comunicazione ricevuta il 14.9.2022, la società le aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della materia Controparte_1 del contendere con riferimento al provvedimento di trasferimento e il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. In particolare, affermava che: 1) con comunicazione dell'8.9.2022, ricevuta dalla destinataria in data 14.9.2022 aveva intimato il licenziamento alla ricorrente per evidente superamento del periodo di comporto, pari a dodici mesi nell'arco del triennio mobile, previsto dall'art. 54 CCNL ANASTE;
2) la scelta del trasferimento della ricorrente si era fondata sulla base della preventiva adesione della lavoratrice a essere collocata presso la struttura “Due Miglia” di Piacenza, indicata nel contratto di assunzione;
3) solo a seguito del provvedimento di licenziamento la ricorrente aveva formulato una duplice richiesta di infortunio sul lavoro, entrambe negate da parte dell' ; 4) alla base del trasferimento vi CP_2 erano ragioni tecnico/organizzative, derivanti dal periodo di forte crisi vissuto dalla società in seguito alla pandemia da Covid-19, la quale aveva colpito la parte di popolazione rappresentante la sua principale utenza;
5) al momento del trasferimento presso la struttura “il Poggio” di San Lazzaro, su una capienza massima di cinquanta letti ne risultavano occupati solamente trentotto, erano impiegati tre diversi lavoratori che svolgevano servizi di pulizia e la scelta era caduta sulla ricorrente poiché, priva di patente, non avrebbe potuto svolgere le mansioni di consegna del cibo, alla scadenza del termine del contratto della collega che svolgeva in quel momento tale attività; 6) viceversa, la struttura di Piacenza disponeva di pagina 2 di 8 settantacinque posti letto e nel mese di dicembre 2021 ne erano occupati sessantasette, vi era quindi necessità di ulteriore personale. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 18.5.2023, a seguito delle quali era disposta una CTU medico legale;
è stata decisa all'udienza del 23.4.2025 mediante lettura del dispositivo. Le domande della ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte. Deve anzitutto ritenersi illegittimo il suo trasferimento. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento datoriale avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti datoriali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (Cass. civ., sez. lav., n. 18178/17). In particolare la Corte ha precisato che in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (Cass. civ., sez. lav., n. 807/17). Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il ST Testimone_1 educatore di e fra l'1.9.2017 e il 31.3.2023 rappresentante provinciale della CP_3 funzione pubblica di Piacenza, ha dichiarato: “Mi risulta che il personale fosse completo Pt_2 nella struttura;
il sindacato aveva molti iscritti fra i dipendenti di tutte le strutture gestite da e per questo so che la società in quel periodo non aumentava l'orario Controparte_1 del personale a tempo parziale già inserito in struttura poiché non aveva bisogno. Posso dirlo sia per avere parlato con gli iscritti al sindacato sia per aver partecipato a incontri ufficiali con la società; gli incontri avevano a oggetto vertenze sindacali non specificamente sull'orario dei dipendenti;
ciò mi fu riferito anche dalla direttrice di struttura, dot. ssa in Parte_3 più occasioni”. La ST , dipendente della società resistente, quale responsabile Persona_1 di una struttura residenziale in provincia di Piacenza, ha dichiarato: “Credo di sì, posso dire che c'era ancora la pandemia e la struttura non era piena di ospiti;
non ricordo la matrice, e cioè il lavoro che i dipendenti devono svolgere all'interno della struttura e il tempo giornaliero dedicato a ciascun ospite … sono vere entrambe le circostanze, confermo che è mia la firma sul documento che mi viene mostrato, che riporta i tempi delle prestazioni svolte nella struttura dai vari soggetti che vi operavano” (alla ST è stato mostrato il documento n. 17 di parte resistente). La ST , dipendente della società resistente dall'ottobre del 2018, Parte_3 quale direttrice della struttura di Piacenza, ha dichiarato: “Posso dire che da quando sono direttrice della struttura di Piacenza vi sono sempre stati tre addetti part-time; in periodi alternati è stata destinata una quarta persona per far recuperare la flessibilità e gli
pagina 3 di 8 straordinari agli altri tre;
il numero nel tempo non è mai variato … m/g/o significa minuti al giorno per ospite e il valore indica quindi il tempo dedicato in struttura alle pulizie ogni giorno per ogni ospite;
poiché oggi gli ospiti sono 75, i minuti giornalieri per ciascuno sono un po' di più … la sig. era un'addetta alla cucina, come aiuto, ed è stata spostata a fare le pulizie;
Pt_4
è ancora addetta alle pulizie;
attualmente i minuti sono aumentati, perché sono aumentate le presenze, e quindi è stata assunta un'altra persona ancora … Nelle riunioni sindacali non abbiamo parlato delle questioni di orario dei dipendenti, abbiamo spesso parlato delle mancanze di personale, non di esuberi”. I due testimoni sono stati messi a confronto. La ST ha affermato: “Ho partecipato a incontri in cui era presente il dott. . Il ST Pt_3 Tes_1
interrogato, ha confermato la circostanza. La ST ha aggiunto: “Agli incontri Tes_1 Pt_3 abbiamo parlato anche dell'orario dei lavoratori”, il ST ha affermato: “è vero, Tes_1 abbiamo parlato di tutto, anche dell'orario dei lavoratori”; la ST ha aggiunto: “Ho Pt_3 parlato con il sindacato di carenze di personale, non ricordo di aver mai parlato di esuberi, anche perché non ricordo esuberi di personale esistenti nella struttura di Piacenza”; il ST ha affermato: “Confermo che con la dott. ssa non ho mai parlato di esuberi di Tes_1 Pt_3 personale, né di carenze;
gli incontri riguardavano le tre strutture di Piacenza, non solo quella diretta dalla dott. ssa io ricordo solo due incontri con lei a quel livello;
gli altri che Pt_3 ho fatto riguardavano tutte e tre le strutture, la dott. ssa non c'era in quegli incontri;
Pt_3 in quelle occasioni ci è stato riferito di esuberi in quelle strutture, tanto che poi una delle tre ha chiuso dal dicembre 2020 a marzo 2022; alcuni lavoratori fecero FIS e non furono reimpiegati nelle altre due strutture, come invece avevamo richiesto che accadesse per una parte di loro;
alcuni di questi erano addetti alle pulizie ed erano iscritti al sindacato che rappresento;
ne ricordo due che hanno fatto tutta la cassa integrazione;
ricordo che una delle strutture fu temporaneamente chiusa e gli ospiti trasferiti nelle altre due;
era quella in cui erano avvenuti più decessi;
ricordo che il sindacato chiese che tutti i lavoratori fossero addetti alle due strutture rimaste aperte e che ruotassero nella FIS;
la richiesta non fu accolta dalla società, come ho detto alcuni lavoratori rimasero per tutto il periodo in cassa integrazione;
sto parlando del periodo che va dal gennaio 2021 fino al marzo 2022; la vertenza iniziò prima – nel giugno del 2020 – può darsi che la chiusura sia avvenuta anche prima del gennaio 2021 ma non so indicare il periodo esatto”. La ST ha affermato: “La chiusura della Pt_3 struttura di non dipese dal numero dei decessi ma dalle sue dimensioni;
io non ho Parte_5 partecipato agli incontri sindacali;
posso dire di avere accettato tutti i dipendenti inviati dalla struttura chiusa proprio perché avevo carenza di personale;
alle due lavoratrici cui si riferisce il ST fu chiesto di lavorare, ma scelsero di non farlo per ragioni personali;
la Tes_1 struttura chiuse fra il 29.7.2020 e il dicembre del 2021”. Se così è, non risultano dimostrate le esigenze di cui all'art. 2103 c.c., poste a base del trasferimento della ricorrente da Bologna a Piacenza. Anzitutto, e con motivazione invero assorbente, la società non ha dimostrato alcun esubero di personale nelle strutture di Bologna. I testimoni non hanno riferito nulla di specifico a tale proposito, non risultando provate le affermazioni della società circa il calo degli ospiti e la necessità di ridurre il personale. Non è poi risultato dalle testimonianze che la necessità di personale a Piacenza fosse maggiore che a Bologna. Lo stesso rapporto fra ore lavorate e ospiti presenti nella strutture – che la società mette a confronto fra i due luoghi – non è risultato chiaro a Bologna e, quindi, le testimonianze non hanno confermato la diversità delle due situazioni. Inoltre non è emersa con certezza la carenza di personale in quelle di Piacenza. Se infatti la ST ha riferito – invero un po' Pt_3
pagina 4 di 8 genericamente – di tali carenze, il ST l'ha negata, riferendo di incontri in cui si Tes_1 discuteva del problema contrario, e cioè degli esuberi nelle strutture di Piacenza, anche in ragione della diminuzione del numero degli ospiti da assistere, a causa della pandemia. In particolare, non è emersa la circostanza per la quale – proprio alla fine del 2021 – vi era esubero di personale nella struttura dove lavorava la ricorrente e carenza dove era stata destinata, che è la ragione per la quale è stato disposto il trasferimento. Ciò peraltro trova conferma nelle testimonianze assunte nel procedimento cautelare n. 644/22 R. G. LAV., ritualmente acquisite nel presente giudizio. In esso la ST Tes_2 collega della ricorrente, ha dichiarato: “non capisco perché la ricorrente sia stata spostata a Piacenza dopo che era stata assente dal lavoro per un intervento al ginocchio”; ha poi aggiunto: “non mi risulta che ci sia personale in più al Poggio, anzi, siamo in sofferenza. Attualmente siamo due persone distribuiti su due turni: mattina e pomeriggio. Facciamo fatica in due a finire il lavoro che ci viene assegnato perché dobbiamo non solo pulire i locali della struttura ma anche occuparci della lavanderia e della pulizia della cucina, compreso il lavaggio di piatti e tazze. Inoltre, dobbiamo andare a prendere con il camioncino il cibo per gli ospiti per poi sbrigare le faccende della cucina … Qualche volta capita anche di fare lo straordinario per finire il lavoro. Io sono tornata dopo un periodo di malattia e ho trovato a lavorare un ragazzo neoassunto che si chiama . Lui fa il mio stesso lavoro. Il mese Per_2 scorso lavorava con noi un ragazzo di nome che era addetto solo alla pulizia”. Pt_6
Ancora, ha precisato: “ricordo che prima del suo trasferimento ci alternavamo nei turni della mattina;
non si faceva il pomeriggio perché la cucina degli ospiti era nella struttura. Adesso, come ho già detto, bisogna andarli a prendere con il camioncino a Valleverde a Rastignano;
preciso che la ricorrente non ha la patente e che questa attività non poteva svolgerla. C'era anche un aiuto cuoco ( ) che lavorava la sera che si occupava di andare a Persona_3 prendere i pasti della sera. Si è dimesso lo scorso mese”. La ST dipendente Testimone_3 della convenuta da circa venti anni presso la struttura “Il Poggio” di San Lazzaro quale operatrice socio-sanitaria, ha dichiarato: “… si occupava di pulizie, alternandosi con Tes_2
nei turni di lavoro … la struttura Il Poggio è grande e si estende su quattro piani, ci
[...] sono 40 camere per gli anziani, due sale (pranzo e ricreazione). La ricorrente, insieme alla collega svolgeva oltre alle attività di pulizia, anche quelle di lavanderia degli indumenti Tes_2 personali e della biancheria degli ospiti…da quando LA non c'è più, al suo posto sono venute diverse persone ma con diverse ore di servizio: alcuni quattro ore, altri due ore, ecc… mentre lei faceva insieme ad le sei ore e mezzo. La mancanza della ricorrente ha Tes_2 procurato un disagio molto forte sino ad oggi poiché le persone venute in sua sostituzione non conoscono la struttura, devono prima imparare dove mettere le mani e non si occupano del lavaggio degli indumenti, tanto che dopo aver visto come è il lavoro chiedono di essere spostati o vanno via … La ricorrente e anche hanno svolto lavoro straordinario anche Tes_2 per altre due strutture (Savigno e Valverde) oltre al Poggio … al momento del trasferimento della ricorrente, non c'era esubero di personale presso la struttura al Poggio”. È evidente dall'esame delle due testimonianze la completa assenza di esubero del personale presso la struttura “Il Poggio” ove lavorava la ricorrente, che si evince sia dall'assunzione di altro personale destinato alle mansioni che svolgeva la ricorrente, sia dallo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle colleghe già in forza in quella struttura.
pagina 5 di 8 La società datrice di lavoro non ha quindi dato prova della legittimità del trasferimento del 28.12.2021, e segnatamente delle esigenze a esso necessariamente sottese ex art. 2103 c.c., il che deve farlo ritenere illegittimo. Né può desumersi la sua legittimità dalla circostanza che nel contratto di lavoro la ricorrente aveva prestato il suo consenso al trasferimento presso la struttura piacentina, poiché esso deve essere pur sempre inteso quale consenso in presenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., non anche a un trasferimento in alcun modo giustificato. L'art. 2103, comma 8, c.c. stabilisce infatti che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e il successivo comma 9 prevede che ogni patto contrario sia nullo. Dunque, se intesa in senso derogatorio al menzionato comma 8, l'invocata clausola contrattuale è nulla e, come tale, improduttiva di effetti. Deve quindi essere accertata l'illegittimità del trasferimento di disposto il Parte_1
28.12.2021. Dall'esame della consulenza tecnica disposta risulta poi che la patologia psichica che ha colpito la ricorrente immediatamente dopo il provvedimento di trasferimento è stata causata – o almeno concausata – dall'illegittima condotta datoriale. Afferma a tal proposito la consulente:
“Si ritiene pertanto, alla luce di quanto emerso dalla documentazione in atti, come la IG.ra sia affetta da una depressione maggiore con manifestazioni psicotiche. L'esordio di Pt_1 tale patologia è collocabile cronologicamente in epoca successiva al trasferimento del Cont 28/12/2021, essendosi reso necessario un accesso in urgenza al in data 04/01/2022 e quindi a distanza di pochi giorni dalla ricezione/datazione della lettera di trasferimento. Si ritiene che sotto il profilo medico legale risulti avvalorabile il nesso di causa tra la patologia descritta e il provvedimento di trasferimento, per lo meno in termini concausali: risultano infatti soddisfatti il criterio cronologico in relazione alla compatibilità temporale tra il momento di applicazione della causa “traumatica”, in questo caso il provvedimento di trasferimento, e la manifestazione dell'effetto; il criterio topografico, risultando compatibilità tra la sede di applicazione della causa e quella in cui si manifesta l'effetto; il criterio di efficienza lesiva, essendo idoneo il provvedimento di trasferimento in termini di psicolesività; il criterio della continuità fenomenica, considerando la sequenza fenomenologica che ha caratterizzato la comunicazione del provvedimento e gli effetti, risultando una consequenzialità clinico-diagnostica e sintomatologica;
il criterio delle esclusione di altre cause, emergendo una anamnesi psichiatrica silente in precedenza, che mai aveva richiesto, per quanto documentato, l'accesso a psicofarmaci o alle cure in ambito specialistico. Soddisfatti i suddetti criteri, sotto il profilo tecnico si ritiene più corretto, nel caso di specie, anche alla luce del distretto funzionale coinvolto, avvalorare il nesso in termini di concausalità, ritenendo più probabilmente sussistente un substrato caratteriale fragile sul quale l'evento psico-traumatizzante relativo al trasferimento ha agito provocando e definendo l'insorgenza di una patologia psichica rappresentata nel caso di specie da una Depressione maggiore con manifestazioni psicotiche in continuità di trattamento … Risulta pertanto certificato periodo di malattia per la patologia psichica in esame dal 10/01/2022 al 28/09/2022 (con unica interruzione della certificazione dallo 01/05/2022 al 03/05/2022)”. Del resto, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla sua origine causale nella condotta pagina 6 di 8 datoriale, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice. Se così è, il suddetto periodo (dal 10.1.2022 al 30.4.2022 e dal 4.5.2022 al 28.9.2022) non può essere legittimamente computato in quello di comporto, poiché esso trova causa – anche – nella condotta illegittima del datore di lavoro che, con il trasferimento ingiustificato, ha provocato, o comunque contribuito a provocare, la patologia della ricorrente. E infatti: “Ne discende che correttamente le assenze derivanti da tali malattie sono state escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto del diritto del lavoratore, e tanto più se invalido, di pretendere - e correlativamente dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare - una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore” … (Cass. civ., sez. lav., n. 27485/09 e, più recentemente, Cass. civ., sez. lav., n. 21901/16). Del resto “… non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.” (Cass. civ., sez. lav., n. 15972/17), il che è avvenuto nel caso di specie, proprio con l'adozione del contestato atto di trasferimento. Per tale assorbente ragione deve ritenersi nullo il licenziamento intimato, non potendosi ritenere superato il periodo di comporto. Quanto alle conseguenze della suddetta nullità, ex art. 2110 c.c. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e alla L. n. 604/66, artt. 1 e 3. Del resto il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali. Nell'art. 2110 c.c., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Dunque, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., comma 2 (così Cass. civ., SS. UU, n. 12568/189). Deve quindi farsi applicazione della tutela di cui all'art. 2 D.l.vo n. 23/15 per la quale il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al pagina 7 di 8 periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Dunque, deve essere accertata la nullità del licenziamento intimato a il Parte_1
14.9.2022 e deve essere condannata alla reintegrazione di Controparte_1 Pt_1 nel posto di lavoro e al pagamento, a favore di costei, a titolo di risarcimento del danno, di
[...] un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.283,92, come indicata dalla ricorrente e non contestata dalla società resistente nel suo ammontare - dal 14.9.2022 e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità.
Sulle somme mese per mese maturate sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infine, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono definitivamente poste a carico della società resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2357/22 R. G. LAV. svolto da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. accerta l'illegittimità del trasferimento di LA del 28.12.2021; Pt_1
2. dichiara la nullità del licenziamento intimato a il 14.9.2022 e ordina a Parte_1 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
3. condanna al pagamento a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, di un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - dal 14.9.2022 fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate e oltre al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
4. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in complessivi €. 8.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge;
pone definitivamente a carico di quelle della CTU, Controparte_1 liquidate come da separato decreto, in atti;
5. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 23.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2357/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTARELLO Parte_1 C.F._1
SABRINA e dell'avv. CONGEDUTI MARA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PITTARELLO SABRINA
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NAPOLI Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI NAPOLI DIEGO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 5.12.2022 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo che: 1) fossero accertate la nullità e l'inefficacia del trasferimento disposto nei suoi confronti da 2) fossero accertate la nullità e l'inefficacia del Controparte_1 licenziamento intimatole per asserito superamento del periodo di comporto;
3) fosse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle tutti i danni Controparte_1 conseguenti, pari all'indennità mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento alla reintegra;
4) in via subordinata, fosse condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, compresa fra sei e trentasei mensilità. In particolare affermava che: 1) era stata assunta da l'1.1.2019 Controparte_1 con mansioni di addetta ai servizi ausiliari presso la struttura “Il Poggio” a San Lazzaro (BO) e pagina 1 di 8 inquadramento nel livello 1 del CCNL ANASTE 2002/05; 2) si era occupata di pulizia dell'intera struttura (pavimenti, vetri, porte, arredi delle camere degli ospiti e spazi comuni), dell'attività di lavanderia e, all'occorrenza, dell'attività di cura del giardino della struttura;
3) in ragione di particolari situazioni di necessità e urgenza era stata anche occasionalmente assegnata presso altre strutture;
4) dal gennaio 2021 era stata assegnata alla Persona_1 struttura “il Poggio” quale direttrice e le lavoratrici ivi addette avevano accusato un progressivo peggioramento del clima lavorativo, fra cui - tra l'altro – un'unilaterale novazione dei contratti di lavoro con riduzione dell'orario settimanale;
5) nel mese di maggio 2021, insieme ad altre colleghe, era stata collocata in FIS e aveva adito il sindacato, sempre insieme alle colleghe, lamentando i comportamenti assunti dalla direttrice;
5) dall'8.10.2021 si era assentata dal lavoro in ragione della patologia sofferta al ginocchio sinistro, per la quale era sottoposta a intervento chirurgico, e ciò fino al 15.12.2021; 6) il 26.11.2021, mentre era in malattia, la società le aveva trasmesso un ordine di servizio con la quale ne veniva disposta la sospensione per il mese di dicembre 2021; 7) il 28.12.2021 le era stato comunicato il trasferimento alla struttura “Due Miglia”, a Piacenza, sul presupposto di un esubero di personale ausiliario presso quella di San Lazzaro, ove lavorava, e di una carenza nella struttura di Piacenza;
8) il 7.1.2022 aveva impugnato il trasferimento, deducendone la nullità in quanto dettato da motivo reattivo/discriminatorio, non risultando nemmeno alcuna carenza di personale presso la struttura di destinazione;
9) in seguito al trasferimento, aveva accusato un crollo delle proprie condizioni psico-fisiche, le era stato diagnosticato “un quadro depressivo di natura reattiva” e le era stato prescritto un periodo di astensione dal lavoro;
10) aveva svolto ricorso ex art. 700 c.p.c., avanti al Tribunale di Bologna, la cui domanda cautelare era stata rigettata per insussistenza del periculum in mora; 11) a seguito di peggioramento del suo quadro clinico, era stata ricoverata dal 9.8.2022 al 13.9.2022, e con prognosi fino al 28.9.2022, con diagnosi di depressione psicotica;
12) l'8.9.2022, con comunicazione ricevuta il 14.9.2022, la società le aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della materia Controparte_1 del contendere con riferimento al provvedimento di trasferimento e il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. In particolare, affermava che: 1) con comunicazione dell'8.9.2022, ricevuta dalla destinataria in data 14.9.2022 aveva intimato il licenziamento alla ricorrente per evidente superamento del periodo di comporto, pari a dodici mesi nell'arco del triennio mobile, previsto dall'art. 54 CCNL ANASTE;
2) la scelta del trasferimento della ricorrente si era fondata sulla base della preventiva adesione della lavoratrice a essere collocata presso la struttura “Due Miglia” di Piacenza, indicata nel contratto di assunzione;
3) solo a seguito del provvedimento di licenziamento la ricorrente aveva formulato una duplice richiesta di infortunio sul lavoro, entrambe negate da parte dell' ; 4) alla base del trasferimento vi CP_2 erano ragioni tecnico/organizzative, derivanti dal periodo di forte crisi vissuto dalla società in seguito alla pandemia da Covid-19, la quale aveva colpito la parte di popolazione rappresentante la sua principale utenza;
5) al momento del trasferimento presso la struttura “il Poggio” di San Lazzaro, su una capienza massima di cinquanta letti ne risultavano occupati solamente trentotto, erano impiegati tre diversi lavoratori che svolgevano servizi di pulizia e la scelta era caduta sulla ricorrente poiché, priva di patente, non avrebbe potuto svolgere le mansioni di consegna del cibo, alla scadenza del termine del contratto della collega che svolgeva in quel momento tale attività; 6) viceversa, la struttura di Piacenza disponeva di pagina 2 di 8 settantacinque posti letto e nel mese di dicembre 2021 ne erano occupati sessantasette, vi era quindi necessità di ulteriore personale. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 18.5.2023, a seguito delle quali era disposta una CTU medico legale;
è stata decisa all'udienza del 23.4.2025 mediante lettura del dispositivo. Le domande della ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte. Deve anzitutto ritenersi illegittimo il suo trasferimento. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento datoriale avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti datoriali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (Cass. civ., sez. lav., n. 18178/17). In particolare la Corte ha precisato che in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (Cass. civ., sez. lav., n. 807/17). Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il ST Testimone_1 educatore di e fra l'1.9.2017 e il 31.3.2023 rappresentante provinciale della CP_3 funzione pubblica di Piacenza, ha dichiarato: “Mi risulta che il personale fosse completo Pt_2 nella struttura;
il sindacato aveva molti iscritti fra i dipendenti di tutte le strutture gestite da e per questo so che la società in quel periodo non aumentava l'orario Controparte_1 del personale a tempo parziale già inserito in struttura poiché non aveva bisogno. Posso dirlo sia per avere parlato con gli iscritti al sindacato sia per aver partecipato a incontri ufficiali con la società; gli incontri avevano a oggetto vertenze sindacali non specificamente sull'orario dei dipendenti;
ciò mi fu riferito anche dalla direttrice di struttura, dot. ssa in Parte_3 più occasioni”. La ST , dipendente della società resistente, quale responsabile Persona_1 di una struttura residenziale in provincia di Piacenza, ha dichiarato: “Credo di sì, posso dire che c'era ancora la pandemia e la struttura non era piena di ospiti;
non ricordo la matrice, e cioè il lavoro che i dipendenti devono svolgere all'interno della struttura e il tempo giornaliero dedicato a ciascun ospite … sono vere entrambe le circostanze, confermo che è mia la firma sul documento che mi viene mostrato, che riporta i tempi delle prestazioni svolte nella struttura dai vari soggetti che vi operavano” (alla ST è stato mostrato il documento n. 17 di parte resistente). La ST , dipendente della società resistente dall'ottobre del 2018, Parte_3 quale direttrice della struttura di Piacenza, ha dichiarato: “Posso dire che da quando sono direttrice della struttura di Piacenza vi sono sempre stati tre addetti part-time; in periodi alternati è stata destinata una quarta persona per far recuperare la flessibilità e gli
pagina 3 di 8 straordinari agli altri tre;
il numero nel tempo non è mai variato … m/g/o significa minuti al giorno per ospite e il valore indica quindi il tempo dedicato in struttura alle pulizie ogni giorno per ogni ospite;
poiché oggi gli ospiti sono 75, i minuti giornalieri per ciascuno sono un po' di più … la sig. era un'addetta alla cucina, come aiuto, ed è stata spostata a fare le pulizie;
Pt_4
è ancora addetta alle pulizie;
attualmente i minuti sono aumentati, perché sono aumentate le presenze, e quindi è stata assunta un'altra persona ancora … Nelle riunioni sindacali non abbiamo parlato delle questioni di orario dei dipendenti, abbiamo spesso parlato delle mancanze di personale, non di esuberi”. I due testimoni sono stati messi a confronto. La ST ha affermato: “Ho partecipato a incontri in cui era presente il dott. . Il ST Pt_3 Tes_1
interrogato, ha confermato la circostanza. La ST ha aggiunto: “Agli incontri Tes_1 Pt_3 abbiamo parlato anche dell'orario dei lavoratori”, il ST ha affermato: “è vero, Tes_1 abbiamo parlato di tutto, anche dell'orario dei lavoratori”; la ST ha aggiunto: “Ho Pt_3 parlato con il sindacato di carenze di personale, non ricordo di aver mai parlato di esuberi, anche perché non ricordo esuberi di personale esistenti nella struttura di Piacenza”; il ST ha affermato: “Confermo che con la dott. ssa non ho mai parlato di esuberi di Tes_1 Pt_3 personale, né di carenze;
gli incontri riguardavano le tre strutture di Piacenza, non solo quella diretta dalla dott. ssa io ricordo solo due incontri con lei a quel livello;
gli altri che Pt_3 ho fatto riguardavano tutte e tre le strutture, la dott. ssa non c'era in quegli incontri;
Pt_3 in quelle occasioni ci è stato riferito di esuberi in quelle strutture, tanto che poi una delle tre ha chiuso dal dicembre 2020 a marzo 2022; alcuni lavoratori fecero FIS e non furono reimpiegati nelle altre due strutture, come invece avevamo richiesto che accadesse per una parte di loro;
alcuni di questi erano addetti alle pulizie ed erano iscritti al sindacato che rappresento;
ne ricordo due che hanno fatto tutta la cassa integrazione;
ricordo che una delle strutture fu temporaneamente chiusa e gli ospiti trasferiti nelle altre due;
era quella in cui erano avvenuti più decessi;
ricordo che il sindacato chiese che tutti i lavoratori fossero addetti alle due strutture rimaste aperte e che ruotassero nella FIS;
la richiesta non fu accolta dalla società, come ho detto alcuni lavoratori rimasero per tutto il periodo in cassa integrazione;
sto parlando del periodo che va dal gennaio 2021 fino al marzo 2022; la vertenza iniziò prima – nel giugno del 2020 – può darsi che la chiusura sia avvenuta anche prima del gennaio 2021 ma non so indicare il periodo esatto”. La ST ha affermato: “La chiusura della Pt_3 struttura di non dipese dal numero dei decessi ma dalle sue dimensioni;
io non ho Parte_5 partecipato agli incontri sindacali;
posso dire di avere accettato tutti i dipendenti inviati dalla struttura chiusa proprio perché avevo carenza di personale;
alle due lavoratrici cui si riferisce il ST fu chiesto di lavorare, ma scelsero di non farlo per ragioni personali;
la Tes_1 struttura chiuse fra il 29.7.2020 e il dicembre del 2021”. Se così è, non risultano dimostrate le esigenze di cui all'art. 2103 c.c., poste a base del trasferimento della ricorrente da Bologna a Piacenza. Anzitutto, e con motivazione invero assorbente, la società non ha dimostrato alcun esubero di personale nelle strutture di Bologna. I testimoni non hanno riferito nulla di specifico a tale proposito, non risultando provate le affermazioni della società circa il calo degli ospiti e la necessità di ridurre il personale. Non è poi risultato dalle testimonianze che la necessità di personale a Piacenza fosse maggiore che a Bologna. Lo stesso rapporto fra ore lavorate e ospiti presenti nella strutture – che la società mette a confronto fra i due luoghi – non è risultato chiaro a Bologna e, quindi, le testimonianze non hanno confermato la diversità delle due situazioni. Inoltre non è emersa con certezza la carenza di personale in quelle di Piacenza. Se infatti la ST ha riferito – invero un po' Pt_3
pagina 4 di 8 genericamente – di tali carenze, il ST l'ha negata, riferendo di incontri in cui si Tes_1 discuteva del problema contrario, e cioè degli esuberi nelle strutture di Piacenza, anche in ragione della diminuzione del numero degli ospiti da assistere, a causa della pandemia. In particolare, non è emersa la circostanza per la quale – proprio alla fine del 2021 – vi era esubero di personale nella struttura dove lavorava la ricorrente e carenza dove era stata destinata, che è la ragione per la quale è stato disposto il trasferimento. Ciò peraltro trova conferma nelle testimonianze assunte nel procedimento cautelare n. 644/22 R. G. LAV., ritualmente acquisite nel presente giudizio. In esso la ST Tes_2 collega della ricorrente, ha dichiarato: “non capisco perché la ricorrente sia stata spostata a Piacenza dopo che era stata assente dal lavoro per un intervento al ginocchio”; ha poi aggiunto: “non mi risulta che ci sia personale in più al Poggio, anzi, siamo in sofferenza. Attualmente siamo due persone distribuiti su due turni: mattina e pomeriggio. Facciamo fatica in due a finire il lavoro che ci viene assegnato perché dobbiamo non solo pulire i locali della struttura ma anche occuparci della lavanderia e della pulizia della cucina, compreso il lavaggio di piatti e tazze. Inoltre, dobbiamo andare a prendere con il camioncino il cibo per gli ospiti per poi sbrigare le faccende della cucina … Qualche volta capita anche di fare lo straordinario per finire il lavoro. Io sono tornata dopo un periodo di malattia e ho trovato a lavorare un ragazzo neoassunto che si chiama . Lui fa il mio stesso lavoro. Il mese Per_2 scorso lavorava con noi un ragazzo di nome che era addetto solo alla pulizia”. Pt_6
Ancora, ha precisato: “ricordo che prima del suo trasferimento ci alternavamo nei turni della mattina;
non si faceva il pomeriggio perché la cucina degli ospiti era nella struttura. Adesso, come ho già detto, bisogna andarli a prendere con il camioncino a Valleverde a Rastignano;
preciso che la ricorrente non ha la patente e che questa attività non poteva svolgerla. C'era anche un aiuto cuoco ( ) che lavorava la sera che si occupava di andare a Persona_3 prendere i pasti della sera. Si è dimesso lo scorso mese”. La ST dipendente Testimone_3 della convenuta da circa venti anni presso la struttura “Il Poggio” di San Lazzaro quale operatrice socio-sanitaria, ha dichiarato: “… si occupava di pulizie, alternandosi con Tes_2
nei turni di lavoro … la struttura Il Poggio è grande e si estende su quattro piani, ci
[...] sono 40 camere per gli anziani, due sale (pranzo e ricreazione). La ricorrente, insieme alla collega svolgeva oltre alle attività di pulizia, anche quelle di lavanderia degli indumenti Tes_2 personali e della biancheria degli ospiti…da quando LA non c'è più, al suo posto sono venute diverse persone ma con diverse ore di servizio: alcuni quattro ore, altri due ore, ecc… mentre lei faceva insieme ad le sei ore e mezzo. La mancanza della ricorrente ha Tes_2 procurato un disagio molto forte sino ad oggi poiché le persone venute in sua sostituzione non conoscono la struttura, devono prima imparare dove mettere le mani e non si occupano del lavaggio degli indumenti, tanto che dopo aver visto come è il lavoro chiedono di essere spostati o vanno via … La ricorrente e anche hanno svolto lavoro straordinario anche Tes_2 per altre due strutture (Savigno e Valverde) oltre al Poggio … al momento del trasferimento della ricorrente, non c'era esubero di personale presso la struttura al Poggio”. È evidente dall'esame delle due testimonianze la completa assenza di esubero del personale presso la struttura “Il Poggio” ove lavorava la ricorrente, che si evince sia dall'assunzione di altro personale destinato alle mansioni che svolgeva la ricorrente, sia dallo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle colleghe già in forza in quella struttura.
pagina 5 di 8 La società datrice di lavoro non ha quindi dato prova della legittimità del trasferimento del 28.12.2021, e segnatamente delle esigenze a esso necessariamente sottese ex art. 2103 c.c., il che deve farlo ritenere illegittimo. Né può desumersi la sua legittimità dalla circostanza che nel contratto di lavoro la ricorrente aveva prestato il suo consenso al trasferimento presso la struttura piacentina, poiché esso deve essere pur sempre inteso quale consenso in presenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., non anche a un trasferimento in alcun modo giustificato. L'art. 2103, comma 8, c.c. stabilisce infatti che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e il successivo comma 9 prevede che ogni patto contrario sia nullo. Dunque, se intesa in senso derogatorio al menzionato comma 8, l'invocata clausola contrattuale è nulla e, come tale, improduttiva di effetti. Deve quindi essere accertata l'illegittimità del trasferimento di disposto il Parte_1
28.12.2021. Dall'esame della consulenza tecnica disposta risulta poi che la patologia psichica che ha colpito la ricorrente immediatamente dopo il provvedimento di trasferimento è stata causata – o almeno concausata – dall'illegittima condotta datoriale. Afferma a tal proposito la consulente:
“Si ritiene pertanto, alla luce di quanto emerso dalla documentazione in atti, come la IG.ra sia affetta da una depressione maggiore con manifestazioni psicotiche. L'esordio di Pt_1 tale patologia è collocabile cronologicamente in epoca successiva al trasferimento del Cont 28/12/2021, essendosi reso necessario un accesso in urgenza al in data 04/01/2022 e quindi a distanza di pochi giorni dalla ricezione/datazione della lettera di trasferimento. Si ritiene che sotto il profilo medico legale risulti avvalorabile il nesso di causa tra la patologia descritta e il provvedimento di trasferimento, per lo meno in termini concausali: risultano infatti soddisfatti il criterio cronologico in relazione alla compatibilità temporale tra il momento di applicazione della causa “traumatica”, in questo caso il provvedimento di trasferimento, e la manifestazione dell'effetto; il criterio topografico, risultando compatibilità tra la sede di applicazione della causa e quella in cui si manifesta l'effetto; il criterio di efficienza lesiva, essendo idoneo il provvedimento di trasferimento in termini di psicolesività; il criterio della continuità fenomenica, considerando la sequenza fenomenologica che ha caratterizzato la comunicazione del provvedimento e gli effetti, risultando una consequenzialità clinico-diagnostica e sintomatologica;
il criterio delle esclusione di altre cause, emergendo una anamnesi psichiatrica silente in precedenza, che mai aveva richiesto, per quanto documentato, l'accesso a psicofarmaci o alle cure in ambito specialistico. Soddisfatti i suddetti criteri, sotto il profilo tecnico si ritiene più corretto, nel caso di specie, anche alla luce del distretto funzionale coinvolto, avvalorare il nesso in termini di concausalità, ritenendo più probabilmente sussistente un substrato caratteriale fragile sul quale l'evento psico-traumatizzante relativo al trasferimento ha agito provocando e definendo l'insorgenza di una patologia psichica rappresentata nel caso di specie da una Depressione maggiore con manifestazioni psicotiche in continuità di trattamento … Risulta pertanto certificato periodo di malattia per la patologia psichica in esame dal 10/01/2022 al 28/09/2022 (con unica interruzione della certificazione dallo 01/05/2022 al 03/05/2022)”. Del resto, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla sua origine causale nella condotta pagina 6 di 8 datoriale, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice. Se così è, il suddetto periodo (dal 10.1.2022 al 30.4.2022 e dal 4.5.2022 al 28.9.2022) non può essere legittimamente computato in quello di comporto, poiché esso trova causa – anche – nella condotta illegittima del datore di lavoro che, con il trasferimento ingiustificato, ha provocato, o comunque contribuito a provocare, la patologia della ricorrente. E infatti: “Ne discende che correttamente le assenze derivanti da tali malattie sono state escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto del diritto del lavoratore, e tanto più se invalido, di pretendere - e correlativamente dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare - una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore” … (Cass. civ., sez. lav., n. 27485/09 e, più recentemente, Cass. civ., sez. lav., n. 21901/16). Del resto “… non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.” (Cass. civ., sez. lav., n. 15972/17), il che è avvenuto nel caso di specie, proprio con l'adozione del contestato atto di trasferimento. Per tale assorbente ragione deve ritenersi nullo il licenziamento intimato, non potendosi ritenere superato il periodo di comporto. Quanto alle conseguenze della suddetta nullità, ex art. 2110 c.c. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 c.c. e alla L. n. 604/66, artt. 1 e 3. Del resto il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali. Nell'art. 2110 c.c., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Dunque, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., comma 2 (così Cass. civ., SS. UU, n. 12568/189). Deve quindi farsi applicazione della tutela di cui all'art. 2 D.l.vo n. 23/15 per la quale il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al pagina 7 di 8 periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Dunque, deve essere accertata la nullità del licenziamento intimato a il Parte_1
14.9.2022 e deve essere condannata alla reintegrazione di Controparte_1 Pt_1 nel posto di lavoro e al pagamento, a favore di costei, a titolo di risarcimento del danno, di
[...] un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a €. 1.283,92, come indicata dalla ricorrente e non contestata dalla società resistente nel suo ammontare - dal 14.9.2022 e fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità.
Sulle somme mese per mese maturate sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infine, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
sono definitivamente poste a carico della società resistente quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti.
La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2357/22 R. G. LAV. svolto da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza Controparte_1 disattesa e respinta, così decide:
1. accerta l'illegittimità del trasferimento di LA del 28.12.2021; Pt_1
2. dichiara la nullità del licenziamento intimato a il 14.9.2022 e ordina a Parte_1 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
3. condanna al pagamento a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, di un'indennità - commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - dal 14.9.2022 fino all'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme mese per mese maturate e oltre al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
4. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Pt_1
liquidate in complessivi €. 8.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge;
pone definitivamente a carico di quelle della CTU, Controparte_1 liquidate come da separato decreto, in atti;
5. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 23.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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