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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 23.1.2025, depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3509/2024 vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...] Parte_1 C.F._1 int. 1, elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla Via Giovanni Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 0815071397 e/o alla p.e.c.:
) Email_1
- ricorrente in opposizione-
E
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Persona_1
Roma del 22.3.2024 numero Rep.37875, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura IN (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2
- convenuto –
OGGETTO: AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2023 13 000; P.IVA_2
Conclusioni per la parte ricorrente:
“–accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare LE PRETESE CONTENUTO NELL'AVVI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO con il presente ricorso per i motivi di cui in ricorso che qui' abbiansi per integralmente richiamati e trascritti, annullando la pretesa creditoria.
Voglia altresì condannare la convenuta in persona degli amministratori pro tempore, al pagamento delle spese di lite, compensi legali oltre a Iva e Cpa come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario” per l'IN convenuto
“dichiarare accertato, dovuto e legittimo il credito che l'IN vanta nei confronti dell'odierno opponente fino a settembre 2021 e condannare il ricorrente alla minor somma che risulterà in corso di causa per la contribuzione omessa, in considerazione dello sgravio parziale emesso dall'IN”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere venuto a conoscenza casualmente dell'AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2023 00146287 13 000;
- che a seguito di ricerche riusciva a sapere che la predetta intimazione risultava notificata il
05/01/2023;
- che alcun atto ha sottoscritto in merito alla predetta notifica;
- che tali somme non erano dovute in quanto il predetto è stato esentato dal pagamento de quo per espressa dichiarazione dell'IN stessa con la quale si rilevava che “ - non è stato iscritto alla Gestione previdenziale C.F._1 Parte_1 degli Esercenti attività commerciali come espressamente richiesto nel modulo”;
- che, in ogni caso, egli fin dal 2017 lavora come dipendente presso altra azienda e ciò proprio nel medesimo periodo di attività della propria azienda (estivo) in quanto è impiegato nel
Porto di Forio come ormeggiatore e la propria azienda opera nel settore turistico estivo per noleggio gommoni;
- che, va ribadito, egli è stato oggetto di espressa esenzione dall'iscrizione presso la Gestione Previdenziale degli esercenti attività commerciali e quindi per tali attività nullo è dovuto dallo stesso;
- che l'esenzione riguarda il fatto che l'azienda svolge l'attività di fitto di imbarcazioni nel solo periodo estivo presso il porto di Forio ma egli non può contemporaneamente occuparsi della predetta azienda in quanto lo stesso è assunto a tempo indeterminato nella Marina del Raggio Verde e ciò per l'intero periodo primavera – estate;
- che l'attività dipendente presso altra azienda si sovrappone con quella dell'azienda a lui riconducibile e per giunta nei medesimi periodi di attività (periodo delle vacanze estive);
- che tale particolarità è stata accettata e comunicata dalla stessa IN di Pozzuoli e quindi l'avviso di addebito risulta non correttamente formulato stante la peculiarità in cui ci si è trovati;
- di non avere mai esercitato in modo personale , continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale. Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato. Nel giudizio si costituiva ritualmente l'IN (in data 22.9.2024 per la prima udienza fissata per il 23.1.2025) che chiedeva il rigetto – almeno parziale - dell'opposizione.
Si perveniva così all'udienza del 23.1.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione il GL ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per le ragioni che seguono.
Tempestività dell'opposizione
- Parte attrice afferma di essere venuto a conoscenza “casualmente” dell'AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2023 00146287 13 000 e che a seguito di ricerche riusciva a sapere che la predetta intimazione risultava notificata il 05/01/2023. Ritiene lo scrivente che sia superfluo soffermarsi sulla ritualità o meno della notifica dell'atto opposto in quanto dalla documentazione esibita dall'IN emerge chiaramente che l'atto in questione sarebbe stato notificato in data 5.1.2024 (e non 5.1.2023 come si afferma erroneamente nel ricorso in opposizione) mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in data 13.2.2024.
Tenendo conto della data di notifica che - come indiscutibilmente emerge dalla documentazione prodotta dall'IN - è quella del 5.1.2024 (data certamente corretta atteso che l'atto risulta spedito dal CMP di Fiumicino il 3.1.2024) e non del 5.1.2023, il relativo ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria in modo tempestivo (ovvero in data 13.2.2024) e, pertanto, esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99.
In altre parole la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella e dei singoli avvisi di addebito. L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, infatti, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti”. Deve, pertanto, ritenersi tempestiva – e quindi ammissibile - l'opposizione.
Merito Quanto al merito deve ritenersi che per circa il 75% delle pretese avanzata dall'IN nell'atto impugnato può dirsi cessata la materia del contendere. Infatti dalla documentazione in atti prodotta dallo stesso IN emerge che “la Sede IN di Pozzuoli, ha disposto la chiusura della posizione in gestione commercianti del ricorrente alla data del 24.9.2021, data di trasformazione della società da SNC in SRL e data di cessazione dalla carica di socio amministratore del ricorrente. Pertanto l'ufficio competente ha disposto lo sgravio della contribuzione dovuta dal 24.9.2021, come si evince dal provvedimento di sgravio allegato, dando ragione alle richieste di parte ricorrente almeno per il 75% dell'importo intimato (quasi settemila euro di sgravio)”.
Per la restante parte della pretesa creditoria la pretesa creditoria fa, dunque, riferimento ad un asserito mancato versamento di contributi I.V.S. fissi a titolo di Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni accessori e spese ulteriori per il periodo da gennaio 2015 fino a settembre 2021.
Occorre, data la particolarità della questione oggetto del presente giudizio, riportare per intero le norme che disciplinano la presente fattispecie e la loro evoluzione normativa e giurisprudenziale. L'art. 1, comma 202, della legge n.662 del 23.12.1996 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti” Il successivo comma 203 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art.1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. L'art. 1, comma 208 dispone, poi, che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'IN decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…”.
Successivamente, con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante,
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuta una norma, che si è autodefinita norma di interpretazione autentica che ha così disposto: “l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 16.8.1995”. In tale disposizione normativa di interpretazione autentica si precisa, in sostanza, che il problema dell'iscrizione all'unica gestione presso la quale si esercita l'attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, si pone soltanto per le attività autonome esercitate in forma d'impresa individuale (dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti) e non vale, al contrario, qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa societaria. Inoltre la norma esclude, questa volta espressamente, dalla regola di unicità di iscrizione, i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l'iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella legge 335/1995) e ribadisce la possibilità di una doppia iscrizione previdenziale in presenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento. In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti), non è soggetta alla regola dell'attività prevalente ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione. Tale disposizione di interpretazione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 pone fine, in modo probabilmente definitivo, a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia va evidenziato che proprio l'intervento della Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 15 del 2012 pone l'accento – ai fini della doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. di società commerciale – sulla necessità che detto socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia, nel contempo, anche amministratore della stessa società.
Nel caso in esame, al contrario quanto sopra non è emerso.
Parte opposta IN (attore in senso sostanziale nel presente giudizio) non ha assolto, in modo adeguato, al proprio onere probatorio. Va, infatti, evidenziato che l'IN, parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto CP_1 nella presente controversia.
Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'IN provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che CP_1 nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
In un caso analogo deciso da questo stesso ufficio giudiziario (riguardante una società di
Forio d'Ischia ed esercente attività di bar/ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico), il giudice assegnatario di quel procedimento scriveva:
“L'opposizione può essere accolta nei termini in cui si dirà. Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co.
202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co.
1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: - commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett.
b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale
e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Pertanto, come correttamente ribadito dai Giudici di legittimità nella citata sentenza n. 10763 del 2018, “una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Se, quindi, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, nel caso di specie dagli atti risulta quanto segue: dal 12.4.2019 al 12.10.2019 risulta in essere (vi è contratto versato in atti) un rapporto di lavoro part time a carattere subordinato tra la Agenzia Nuova Frontiere Lavoro spa (società di somministrazione) con prestazione lavorativa da rendere presso Hotel Albatros riconducibile alla Ischia for ever srl;
dal 17.4.2019 al 12.10.2019 dall'estratto contributivo si evince l'esistenza di un rapporto a carattere subordinato part time con la
per il periodo successivo il ricorrente risulta aver fruito di indennità Naspi. CP_2
Ebbene, non risulta che il Sig. partecipasse all'attività aziendale della con Pt_2 CP_2 un'attività di coordinamento o direttiva;
ma nemmeno l'Inps ha provato l'abitualità dell'attività espletata e la prevalenza della stessa attività, dato che emerge per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga) la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di altro soggetto nel periodo oggetto di osservazione”. (cfr. sentenza del giudice Borrelli, n. 2887/2023, pubblicata in data
03/05/2023 e relativa al procedimento avente NRG 1596/2022)
Scrive, quindi, fondatamente e condivisibilmente nel ricorso parte ricorrente “L'esenzione di cui detto riguarda il fatto che l'azienda di svolge l'attività di fitto di imbarcazioni Pt_1 nel solo periodo estivo presso il porto di Forio. Contemporaneamente il , però, non Pt_1 può occuparsi della predetta azienda in quanto lo stesso è assunto a tempo indeterminato nella e ciò per l'intero periodo primavera – estate. Come è facile Parte_3 rilevare l'attività dipendete presso altra azienda si sovrappone con quella dell'azienda a lui riconducibile e per giunta nei medesimi periodi di attività (periodo delle vacanze estive). Da ciò appunto l'esenzione a cui si faceva riferimento e che si deposita per opportune necessità. Tale particolarità è stata accettata e comunicata dalla stessa IN di Pozzuoli e quindi l'avviso di addebito risulta non correttamente formulato stante la peculiarità in cui ci si è trovati. Infatti se il lavoratore dipendente svolge attività in proprio in forma d'impresa individuale, familiare o società, può evitare di iscriversi presso la specifica gestione Inps dei lavoratori autonomi se l'attività di lavoro subordinato è la prevalente. Ebbene nel caso di specie entrambe le attività vengono svolte nel periodo estivo e quella svolta quale dipendente è certamente prioritaria rispetto all'altra che risulta essere residuale ed incidere in minima parte e ciò anche se si discorre di un contratto part time che prevede l'impiego a tempo pieno nei mesi di afflusso turistico – medesimi mesi in cui l'attività di noleggio imbarcazioni si svolge). In ogni caso se quanto detto fosse contestato, l'ente deve prima dimostrare che l'attività subordinata non è prevalente e solo dopo il lavoratore può essere obbligato a iscriversi ed a pagare doppia contribuzione. COSA CHE NEL CAASO DI SPECIE NON E' STATA PROPRIO VALUTATO QUINDI VI E' UN PALESE VULNUS NELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO. Se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part time in ogni caso, l'obbligo di versare contributi doppi all'Inps non è, comunque, automatico [Inps Circ. 25/1997, 121/1998, 215/1998 e 32/1999], ma dipende dall'abitualità e prevalenza dell'attività svolta. La verifica dell'abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall'orario previsto nel contratto (part time sotto o sopra il 50%), né dall'attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l'attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all'attività artigiana o commerciale) che può stabilire l'obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell'accertamento impugnato”.
A giudizio di chi scrive, infatti, nel casi specifico del e con riferimento al periodo Pt_1 gennaio 2015/settembre 2021 non è stata fornita dall'IN – tenuto conto sia dell'attività di lavoratore (ormeggiatore) alle dipendenze di altra azienda svolta dal sia del periodo Pt_1
“estivo” in cui tale attività è stata svolta (non compatibile con l'attività svolta dalla propria azienda che opera nel settore turistico estivo per noleggio gommoni) una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante, l'assunto di parte opposta. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto delle cartelle esattoriali impugnate in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Peraltro, anche da ultimo nella circolare IN n. 78/2013 si è ribadito che “il carattere dell'abitualità e della prevalenza che costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti” deve essere dimostrato dallo stesso Istituto che si asserisce creditore, essendo obbligato quest'ultimo a fornire, caso per caso, la prova della legittimità dell'iscrizione. A norma dell'art.2697 c.c., dunque, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte in una di quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796). Va sottolineato e ribadito che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti ricade, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sull'ente previdenziale e non sul parte ricorrente (SUL PUNTO
DA ULTIMO CASSAZIONE N. 21470/2019), onere nella specie non assolto.
Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per le pretese relative dal settembre 2021 in avanti mentre nel merito l'opposizione proposta deve essere accolta ed, alla luce di quanto sopra argomentato, per il periodo antecedente ovvero dal gennaio 2015 al settembre 2021 Alla luce della parziale soccombenza dell'IN stante il parziale sgravio dell'originaria pretesa deve disporsi consegue la condanna al pagamento di metà delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo;
mentre la restante metà delle spese deve essere compensata tra le parti.
P. Q. M.
a) dichiara cessata la materia del contendere per le pretese relative al periodo successivo al mese di settembre 2021; b) accoglie l'opposizione per il periodo antecedente ovvero da luglio 2015 al settembre 2021 e per l'effetto dispone accerta e dichiara la nullità e/o l'inefficacia dell'AVVISO DI ADDEBITO N. 371 2023 00146287 13 notificato in data 5.01.2024 b) condanna l'IN a rifondere in favore dell'opponente di metà delle spese del giudizio che liquida in tale misura ridotta in € 850,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Napoli 24.01.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile