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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 587/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIOCCA GAETANO, con domicilio eletto in VIA STAZIO N.22 64100
TERAMO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'Avv. D'AMICO DOMENICO, con domicilio eletto in VIA L. DE
CRECCHIO 7 66034 LANCIANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
a) in rito, dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 171 ter, n. 2,
c.p.c. depositata da controparte, per le ragioni illustrate da questa difesa nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.;
b) nel merito:
pagina1 di 5 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. CP_1
in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 585/2024 Controparte_2
del Tribunale di Teramo e, di conseguenza, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 29/07/2024;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda che precede, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 29/07/2024 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria de sig. nei confronti di Controparte_2 CP_1 alla metà dell'importo precettato ovverosia ad una quota pari al
[...]
50% del debito solidale di cui alla sentenza n. 585/2024 del Tribunale di
Teramo;
a) condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
in via preliminare:
- Revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sentenza n.585/2024 del Tribunale di Teramo) in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge;
nel merito:
- rigettare l'opposizione al precetto promossa da in quanto CP_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che né nè possono operare CP_1 CP_3
alcuna compensazione in quanto il titolo su cui si fonda il precetto ha tenuto distinte le contrapposte posizioni creditorie tra le parti senza statuire alcuna compensazione (se non per le sole spese di lite);
- per tali motivi confermare il precetto opposto, per tutte le motivazioni di cui al presente atto e con tutte le conseguenze di legge;
- in estremo subordine, in caso di mancata conferma del precetto opposto, accertare e dichiarare che è comunque tenuta a pagare il CP_1
pagina2 di 5 50% dell'importo precettato in favore del sig. ex art. 1302 Controparte_2
c.c.;
- con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
si oppone ad atto di precetto notificato dal Sig. CP_1
con cui quest'ultimo intima il pagamento di € 4.934,42 in Controparte_2
base alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 585/2024.
La contesta la richiesta, sostenendo che il credito è stato CP_1
estinto per compensazione. Spiega che subentrata a CP_4 [...]
(ora nella titolarità di crediti Controparte_5 CP_1 deteriorati, vanta un controcredito di € 15.755,47 nei confronti del Sig.
superiore al debito richiesto;
invoca l'articolo 1302, comma 1, c.c., CP_2
secondo cui un condebitore in solido può opporre in compensazione il credito di un altro condebitore. In via subordinata, eccepisce l'erronea quantificazione del credito nel precetto, sostenendo che, anche ammettendo la validità del credito, la compensazione dovrebbe ridurre la pretesa del Sig. alla sola metà dell'importo, trattandosi di debito CP_2
solidale.
Il Sig. si è costituito per il rigetto dell'opposizione a precetto CP_2
di e la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_1 sentenza, argomentando circa l'insussistenza del controcredito di
[...]
per averlo ceduto ad - la illegittimità della CP_1 CP_4
compensazione eccepita, in quanto già operata dalla sentenza del
Tribunale di Teramo n. 585/2024. In difetto di appello per chiedere una compensazione ulteriore, la giurisprudenza (Cassazione civile sez. III,
08/11/2023, n.3113) non consente di eccepire la compensazione in sede di opposizione all'esecuzione quando le pretese derivano dallo stesso titolo esecutivo giudiziale e sono state ritenute distinte, - la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito;
il probabile errore materiale della sentenza, in relazione alla quale è stata depositata un'istanza di correzione di errore materiale per il capo n. 2 della sentenza,
pagina3 di 5 che condanna il al risarcimento di € 15.755,47. CP_2
Il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va preliminarmente rilevato, con effetti assorbenti sulle altre questioni sollevate, che il Tribunale adito è incompetente per valore, onde il giudizio è stato rinviato in decisione in esito alla prima udienza di comparizione.
II. Il precetto contempla la richiesta di pagamento di € 4.934,32.
Nell'opposizione a precetto, la competenza per valore del giudice si determina in base al credito per cui si procede, ovvero all'importo indicato nell'atto di precetto. Questo è quanto stabilito dall'Art.17 cpc e, che regola il valore delle cause relative all'esecuzione forzata. Il valore della domanda si determina in base al capitale richiesto, cioè all'importo principale del credito che si intende far valere in giudizio. Le spese, i frutti scaduti e gli interessi maturati fino alla data della domanda non si sommano al capitale per la determinazione del valore della causa. Fanno eccezione gli interessi, i fitti, le pigioni, i canoni e le rendite, quando questi costituiscono il solo oggetto della domanda giudiziale. La controversia ricade quindi nella competenza per valore del Giudice di Pace attualmente fissata in € 10.000,00 per le cause relative a beni mobili;
va quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Lanciano.
III. Le spese sono compensate posto che il rilevo di parte non è stato sollevato all'atto della costituzione né in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la propria incompetenza per valore
2. Dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace di Lanciano
pagina4 di 5 3. Assegna termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
4. Compensa le spese della presente fase
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 587/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIOCCA GAETANO, con domicilio eletto in VIA STAZIO N.22 64100
TERAMO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'Avv. D'AMICO DOMENICO, con domicilio eletto in VIA L. DE
CRECCHIO 7 66034 LANCIANO presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
a) in rito, dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 171 ter, n. 2,
c.p.c. depositata da controparte, per le ragioni illustrate da questa difesa nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.;
b) nel merito:
pagina1 di 5 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da al sig. CP_1
in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 585/2024 Controparte_2
del Tribunale di Teramo e, di conseguenza, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 29/07/2024;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda che precede, dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato a mezzo PEC in data 29/07/2024 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria de sig. nei confronti di Controparte_2 CP_1 alla metà dell'importo precettato ovverosia ad una quota pari al
[...]
50% del debito solidale di cui alla sentenza n. 585/2024 del Tribunale di
Teramo;
a) condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
in via preliminare:
- Revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sentenza n.585/2024 del Tribunale di Teramo) in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge;
nel merito:
- rigettare l'opposizione al precetto promossa da in quanto CP_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che né nè possono operare CP_1 CP_3
alcuna compensazione in quanto il titolo su cui si fonda il precetto ha tenuto distinte le contrapposte posizioni creditorie tra le parti senza statuire alcuna compensazione (se non per le sole spese di lite);
- per tali motivi confermare il precetto opposto, per tutte le motivazioni di cui al presente atto e con tutte le conseguenze di legge;
- in estremo subordine, in caso di mancata conferma del precetto opposto, accertare e dichiarare che è comunque tenuta a pagare il CP_1
pagina2 di 5 50% dell'importo precettato in favore del sig. ex art. 1302 Controparte_2
c.c.;
- con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
si oppone ad atto di precetto notificato dal Sig. CP_1
con cui quest'ultimo intima il pagamento di € 4.934,42 in Controparte_2
base alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 585/2024.
La contesta la richiesta, sostenendo che il credito è stato CP_1
estinto per compensazione. Spiega che subentrata a CP_4 [...]
(ora nella titolarità di crediti Controparte_5 CP_1 deteriorati, vanta un controcredito di € 15.755,47 nei confronti del Sig.
superiore al debito richiesto;
invoca l'articolo 1302, comma 1, c.c., CP_2
secondo cui un condebitore in solido può opporre in compensazione il credito di un altro condebitore. In via subordinata, eccepisce l'erronea quantificazione del credito nel precetto, sostenendo che, anche ammettendo la validità del credito, la compensazione dovrebbe ridurre la pretesa del Sig. alla sola metà dell'importo, trattandosi di debito CP_2
solidale.
Il Sig. si è costituito per il rigetto dell'opposizione a precetto CP_2
di e la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_1 sentenza, argomentando circa l'insussistenza del controcredito di
[...]
per averlo ceduto ad - la illegittimità della CP_1 CP_4
compensazione eccepita, in quanto già operata dalla sentenza del
Tribunale di Teramo n. 585/2024. In difetto di appello per chiedere una compensazione ulteriore, la giurisprudenza (Cassazione civile sez. III,
08/11/2023, n.3113) non consente di eccepire la compensazione in sede di opposizione all'esecuzione quando le pretese derivano dallo stesso titolo esecutivo giudiziale e sono state ritenute distinte, - la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito;
il probabile errore materiale della sentenza, in relazione alla quale è stata depositata un'istanza di correzione di errore materiale per il capo n. 2 della sentenza,
pagina3 di 5 che condanna il al risarcimento di € 15.755,47. CP_2
Il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va preliminarmente rilevato, con effetti assorbenti sulle altre questioni sollevate, che il Tribunale adito è incompetente per valore, onde il giudizio è stato rinviato in decisione in esito alla prima udienza di comparizione.
II. Il precetto contempla la richiesta di pagamento di € 4.934,32.
Nell'opposizione a precetto, la competenza per valore del giudice si determina in base al credito per cui si procede, ovvero all'importo indicato nell'atto di precetto. Questo è quanto stabilito dall'Art.17 cpc e, che regola il valore delle cause relative all'esecuzione forzata. Il valore della domanda si determina in base al capitale richiesto, cioè all'importo principale del credito che si intende far valere in giudizio. Le spese, i frutti scaduti e gli interessi maturati fino alla data della domanda non si sommano al capitale per la determinazione del valore della causa. Fanno eccezione gli interessi, i fitti, le pigioni, i canoni e le rendite, quando questi costituiscono il solo oggetto della domanda giudiziale. La controversia ricade quindi nella competenza per valore del Giudice di Pace attualmente fissata in € 10.000,00 per le cause relative a beni mobili;
va quindi dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Lanciano.
III. Le spese sono compensate posto che il rilevo di parte non è stato sollevato all'atto della costituzione né in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la propria incompetenza per valore
2. Dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace di Lanciano
pagina4 di 5 3. Assegna termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
4. Compensa le spese della presente fase
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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