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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 166/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 4 settembre 1989; rappresentata e difesa dall'avv. Laura Dieci come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Guido da Castello n. 29
- attrice - contro
C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
Emilia il 9 aprile 1987; rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Fornaciari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n.
22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia Ill.mo Tribunale adito
a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 31/05/2022 nel procedimento RG
730/2022, ferme tutte le altre statuizioni previste decreto emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 31/05/2022 nel procedimento RG
n. 730/2022 e nel successivo decreto pronunciato in data 09/03/2023 nel procedimento RG 5957/2022, le parti convengono:
- Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio un periodo di sei giorni e mezzo consecutivi ciascuno, ad anni alterni dal
25 dicembre al 31 dicembre (metà giornata i genitori si accorderanno sull'orario) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (metà giornata i genitori si accorderanno sull'orario). Il genitore che terrà con sé il figlio nel secondo periodo starà con il medesimo il 24 dicembre compreso il pernottamento.
Le parti stabiliscono che il 24/12/2025 il figlio trascorrerà il giorno della Vigilia con la madre, il prossimo anno con il padre e così via di anno in anno.
- si impegna a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la Per_1 somma di € 300,00, entro il giorno 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la metà della retta e della mensa scolastica della scuola materna frequentata dal minore e dell'eventuale mensa scolastica per la scuola elementare.
Le spese straordinarie per il figlio, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale verranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno Unico seguirà la sua disciplina ex lege.
2 di 5 - I genitori concordemente stabiliscono di iscrivere il figlio alla Per_1 scuola elementare di San Polo ed in seguito alle scuole Medie di San
Polo.
- I genitori concordano di proseguire il percorso di psicomotricità del figlio minore presso la psicomotricista fino all'estate Parte_2
2025, valutando poi insieme alla medesima se continuare il percorso dopo l'estate. Le spese verranno ripartite al 50% tra i genitori.
- I genitori concordano di far intraprendere al figlio minore un percorso di logopedia presso la Dott.ssa Il Persona_2 CP_1 si impegna a partecipare agli incontri che dovranno essere programmati dalla logopedista previo accordo con entrambi i genitori.
Le spese per il suddetto percorso verranno ripartite al 50% tra i genitori.
- Nel caso di malattia del bambino il si impegna a rispettare CP_1 le prescrizioni mediche fornite dal pediatra o da eventuali specialisti.
- I genitori convengono fin d'ora di iscrivere il figlio ad un'attività sportiva di gruppo.
-Il si impegna a versare alla la somma di € 153,30 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati ISTAT dovuti dal mese di settembre 2024 entro la conclusione del presente accordo.
Le spese del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di CP_1 Parte_1 Per_1 nato il [...].
I rapporti genitoriali sono retti dalla combinazione del decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
31 maggio 2022, con cui è stato disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre ed obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
3 di 5 del decreto ex art. 337 quinquies c.c. emesso dal medesimo Tribunale in data 9 marzo 2023, con cui sono state rimodulate le modalità di permanenza del figlio presso il padre.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, La ha chiesto Parte_1
l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, la riduzione dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre, l'aumento del contributo al mantenimento del figlio ad € 450,00 o, in subordine, ad € 350,00 al mese, nonché l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ex art. 473 bis.39 c.p.c.
3. si è costituito con comparsa depositata in CP_1 data 24 marzo 2025, dando atto che medio tempore le parti avevano raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di affidamento del minore.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparse spontaneamente le parti ed i rispettivi procuratori, i quali, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica dei decreti emessi dal Tribunale medesimo in data 31 maggio 2022 e
9 marzo 2023:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 166/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 4 settembre 1989; rappresentata e difesa dall'avv. Laura Dieci come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Guido da Castello n. 29
- attrice - contro
C.F. nato a [...] CP_1 C.F._2
Emilia il 9 aprile 1987; rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Fornaciari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n.
22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia Ill.mo Tribunale adito
a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 31/05/2022 nel procedimento RG
730/2022, ferme tutte le altre statuizioni previste decreto emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 31/05/2022 nel procedimento RG
n. 730/2022 e nel successivo decreto pronunciato in data 09/03/2023 nel procedimento RG 5957/2022, le parti convengono:
- Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio un periodo di sei giorni e mezzo consecutivi ciascuno, ad anni alterni dal
25 dicembre al 31 dicembre (metà giornata i genitori si accorderanno sull'orario) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (metà giornata i genitori si accorderanno sull'orario). Il genitore che terrà con sé il figlio nel secondo periodo starà con il medesimo il 24 dicembre compreso il pernottamento.
Le parti stabiliscono che il 24/12/2025 il figlio trascorrerà il giorno della Vigilia con la madre, il prossimo anno con il padre e così via di anno in anno.
- si impegna a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la Per_1 somma di € 300,00, entro il giorno 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché la metà della retta e della mensa scolastica della scuola materna frequentata dal minore e dell'eventuale mensa scolastica per la scuola elementare.
Le spese straordinarie per il figlio, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale verranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno Unico seguirà la sua disciplina ex lege.
2 di 5 - I genitori concordemente stabiliscono di iscrivere il figlio alla Per_1 scuola elementare di San Polo ed in seguito alle scuole Medie di San
Polo.
- I genitori concordano di proseguire il percorso di psicomotricità del figlio minore presso la psicomotricista fino all'estate Parte_2
2025, valutando poi insieme alla medesima se continuare il percorso dopo l'estate. Le spese verranno ripartite al 50% tra i genitori.
- I genitori concordano di far intraprendere al figlio minore un percorso di logopedia presso la Dott.ssa Il Persona_2 CP_1 si impegna a partecipare agli incontri che dovranno essere programmati dalla logopedista previo accordo con entrambi i genitori.
Le spese per il suddetto percorso verranno ripartite al 50% tra i genitori.
- Nel caso di malattia del bambino il si impegna a rispettare CP_1 le prescrizioni mediche fornite dal pediatra o da eventuali specialisti.
- I genitori convengono fin d'ora di iscrivere il figlio ad un'attività sportiva di gruppo.
-Il si impegna a versare alla la somma di € 153,30 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati ISTAT dovuti dal mese di settembre 2024 entro la conclusione del presente accordo.
Le spese del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di CP_1 Parte_1 Per_1 nato il [...].
I rapporti genitoriali sono retti dalla combinazione del decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
31 maggio 2022, con cui è stato disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre ed obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
3 di 5 del decreto ex art. 337 quinquies c.c. emesso dal medesimo Tribunale in data 9 marzo 2023, con cui sono state rimodulate le modalità di permanenza del figlio presso il padre.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 20 gennaio 2025, La ha chiesto Parte_1
l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, la riduzione dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre, l'aumento del contributo al mantenimento del figlio ad € 450,00 o, in subordine, ad € 350,00 al mese, nonché l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ex art. 473 bis.39 c.p.c.
3. si è costituito con comparsa depositata in CP_1 data 24 marzo 2025, dando atto che medio tempore le parti avevano raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di affidamento del minore.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparse spontaneamente le parti ed i rispettivi procuratori, i quali, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica dei decreti emessi dal Tribunale medesimo in data 31 maggio 2022 e
9 marzo 2023:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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