TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5463/2023 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”,
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
al Viale Virgilio n. 31, in persona del Direttore Generale p.t., Dr. Pt_1 Parte_2
(c.f. ), legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Fabio Tagliente, Dirigente Avvocato della , (C.F. Controparte_1
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mariangela Carulli, (C.F. C.F._2
), Direttore della Struttura complessa Burocratico-Legale dell' C.F._3 [...]
, e con questi ivi elettivamente domiciliata in al Viale Virgilio n.31, giusta procura Pt_1 Pt_1 rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 03.11.2023, nonché in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata dall'Avv. Carulli l'11.06.2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata dall'Avv. Tagliente n data 01.04.2025;
- opponente -
CONTRO
(C.F. e P.Iva: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Massafra (TA) alla Via Pola n. 20, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Sig.
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Controparte_3 C.F._4
Marasco (C.F. del Foro di Lecce in virtù di procura allegata al ricorso per C.F._5
Decreto Ingiuntivo ed altra separata da intendersi allegata alla comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1 - opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato il 12.09.2023, la società
[...]
con sede in Massafra esponeva: Controparte_2
- di essere iscritta nell'Elenco regionale definitivo delle Imprese che forniscono agli Enti del S.S.R. dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 L.R. Puglia n. 4 del 2010 e della D.D. di aggiornamento elenchi 09.02.2021 n. 30, e di esercitare l'attività di “commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici e fabbricazione di calzature ortopediche e dispositivi protesici su misura e/o predisposti”;
- che in tale qualità, consegnava alla una serie di fatture emesse dall'01.01.2022 al Parte_1
31.05.2022, relative alla vendita ai privati di tali dispositivi e complete della documentazione di rito;
Parte
- che tuttavia l' era rimasta inadempiente nel pagamento di una parte rilevante delle stesse fatture, per un importo complessivo pari ad €.721.665,50, come risultante dall'allegato Scadenzario estratto dalla documentazione informatica in possesso dell' ; Parte_3
- che a nulla valevano i solleciti di pagamento effettuati;
- che il credito vantato dalla società ricorrente risultava certo, esigibile ed esattamente determinato nel quantum, oltre che dimostrato dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili – Registro
IVA, depositato in allegato al Ricorso.
Con decreto ingiuntivo n. 1287/2023, n. 4420/2023 R.G., del 20.09.2023, il Tribunale di Taranto ingiungeva all' il pagamento della richiesta somma complessiva di €.721.665,50, oltre Parte_3
agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio.
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.11.2023 la proponeva Parte_3 opposizione avverso il D.I. n. 1287/2023, esponendo di essere in procinto di liquidare una parte delle somme portate dal Decreto Ingiuntivo, per una somma complessiva pari ad €.421.345,24, rispetto al totale di €.721.665,50 ingiunto come sola sorte capitale, con esclusione degli interessi (da calcolare ai sensi del D. Lgs. n. 231/2022) e delle spese di lite. Parte Per la residua somma di €.300.320,26, l' rilevava di avere riscontrato delle irregolarità nella documentazione necessaria per provvedere al pagamento;
in particolare:
- relativamente alle fatture nn. E/8 ed E/13, la rilevava che la società non Parte_1 CP_2 aveva riscontrato alcune note dell'azienda di richiesta di documentazione integrativa, consistente nel preventivo di spesa e nella prescrizione in originale, oltre alla nota di credito per un dispositivo Parte fatturato ma non autorizzato, sicché la non aveva potuto procedere all'integrale pagamento delle somme indicate nelle predette fatture, residuando perciò una differenza da pagare pari ad € 2.672,80, in relazione alla quale era stata proposta l'opposizione in oggetto;
Parte
- relativamente alle fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, la esponeva che, a seguito del sollecito di pagamento avanzato dalla odierna opposta in data 11.10.2022, il Direttore del DSS n. 2 aveva incaricato la Referente Specialistica Ambulatoriale, deputata anche all'attività protesica, di accertare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato dalla Controparte_2 per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022. Precisava quindi che la mancata
[...] liquidazione di talune fatture emesse dalla era dovuta ad alcune irregolarità riscontrate e CP_2 precisamente:
- quanto alla Fattura n. E/19: “n. 1 pratica con doppia timbratura …; n. 1 pratica mancata corrispondenza tra numero preventivo allegato all'autorizzazione e numero preventivo presente in fattura;
n. 25 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”;
- quanto alla Fattura n. E/24: “Numero 35 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso … Numero 1 pratica Pos. 36782 del 13.12.2021, già citata nel punto precedente, importo maggiorato CP_4 rispetto a preventivo autorizzato. Numero 2 pratiche … manca corrispondenza tra n. preventivo allegato a modello ministeriale e preventivo in fattura Remedium”;
- quanto alla Fattura n. E/15: “Numero 24 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”. Parte La rilevava che in data 22.02.2023, a seguito della notizia di reato per cui si era instaurato il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. Mod. 44, volto ad accertare eventuali irregolarità formali, riguardanti, in particolare, l' “apposizione di firma non autografa dell'autorizzazionesul timbro personale e sul timbro in dotazione dello stesso”, Ufficiali della Polizia Giudiziaria – sezione
Carabinieri avevano eseguito il sequestro probatorio ai sensi dell'art. 256 c.p.p. della documentazione contenuta nei plichi inerenti le fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, redigendo verbale di acquisizione;
che in data 22.03.2023, i medesimi agenti di P.G. avevano proceduto al sequestro di ulteriore documentazione inerente le stesse fatture, redigendo apposito verbale e che, in pendenza del predetto procedimento penale e del sequestro delle fatture e di tutta la documentazione relativa all'iter tecnico
– autorizzativo ai sensi della L.R. 4/2010, l' non aveva potuto Controparte_5 provvedere al pagamento delle fatture decretate per la impossibilità sopravvenuta temporanea ad eseguire la prestazione, non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c.. Parte La ritenuta la non imputabilità dell'inadempimento, contestava pertanto la domanda di pagamento degli interessi di mora avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto e chiedeva infine accogliersi le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente ed eventualmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto in pendenza del giudizio di opposizione e/o la richiesta di emissione di ordinanza delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.; 2) Accertare la nullità/annullabilità e/o inefficacia parziale del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto 3) Revocare e/o annullare in toto e/o parzialmente il decreto ingiuntivo n.
1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 4) Accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo
n. 1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 5) In ogni caso, condannare in ogni caso parte avversa al pagamento di spese ed onorari tutti del giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice opposta Controparte_2 Controparte_2 con comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023, eccependo l'infondatezza ed il fine dilatorio della spiegata opposizione;
rappresentava:
- che l' non aveva contestato in alcun modo, se non per un importo irrisorio, l'avvenuta Parte_3 esecuzione delle prestazioni, ovvero la vendita e consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici da parte della , per le quali erano state emesse le fatture e richiesto e concesso l'opposto CP_2
Decreto Ingiuntivo;
Parte
- che, a fronte di un credito complessivo di €.721.665,50, l' aveva pagato alla società CP_2
solo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo, la sola somma di €.301.861,66 Iva al 4% esclusa,
[...]
e non quella di €.421.345,24ex adverso indicata, dovendosi detrarre la somma di €.80.321,31 relativa alla Fattura E/28, non oggetto di opposizione;
indicava quindi il credito residuo ancora spettante nella Part somma di €.390.708,48, (oltre Iva al 4% che la rattiene versandola direttamente all'erario), oltre agli interessi già liquidati ex D.Lgs. n° 231/2022, e le spese del procedimento;
- che l' , nonostante le diffide notificate dalla , non aveva mai risposto né Parte_3 CP_2 contestato la correttezza, validità e completezza delle fatture e della documentazione posta a corredo delle stesse;
- che, come risultante dal Certificato del Casellario Giudiziario ex art. 335 C.p.p. allegato agli atti, non risultava nessuna iscrizione pregiudizievole nel registro degli indagati a carico del Sig.
, amministratore e legale rappresentante della società ; Controparte_3 CP_2 - che il sequestro di alcuni documenti da parte dell'A.G., nel procedimento penale indicato dalla controparte era avvenuto il 22.02.2023 ed il 22.03.2023, quindi a distanza di circa un anno dalla presentazione delle fatture e documentazione da parte della società opposta, e che nel secondo di tali verbali si evidenziava che tutto il materiale documentale acquisito era relativo a pratiche autorizzate nell'anno 2021 dalla Dott.ssa (Referente Specialistica Ambulatoriale del Distretto 2 Per_1
Parte dell' , la quale aveva peraltro riconosciuto come propria la firma apposta su tutti quei documenti;
- che, con riguardo all'omesso pagamento di alcune forniture di cui alle fatture nn. E/8 ed E/13, in Parte relazione alle quali residuava secondo la una differenza da pagare di € 2.672,80 (a fronte di un credito complessivo di circa € 800.000,00 risultante dal provvedimento monitorio), la richiesta di Parte documentazione integrativa da parte dell' recava la data del 19.09.2023, quindi era posteriore di circa 1 anno e mezzo alla presentazione delle fatture, e successiva al deposito del Ricorso per Decreto
(avvenuto il 12.09.2023); rilevava che, in ogni caso, tutti i documenti erano stati ritualmente presentati a corredo delle relative pratiche, tant'è che il pagamento di tutte le suddette prestazioni Parte risultava regolarmente autorizzato dagli uffici dell' come si evinceva dall'apposizione dei timbri, del numero di protocollo, della firma del Dirigente Medico responsabile e dell'importo della prestazione, apposti su tutte le prescrizioni ex adverso parzialmente e tardivamente contestate;
- che, quanto alla dedotta impossibilita sopravvenuta della prestazione, derivante dall'apertura di un Parte procedimento penale che avrebbe impedito alla il pagamento di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 del codice civile, alla società non era mai stata rivolta alcuna contestazione che potesse compromettere, ostacolare o rinviare il pagamento di quanto dovutole sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite, documentate, autorizzate e fatturate.
La società opposta chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, che sia concessa la provvisoria ed immediata esecuzione al Decreto ingiuntivo Part opposto, per la somma ancora non pagata pari ad € 390.708,48, (oltre Iva al 4% che l' trattiene), oltre ad interessi come già riconosciuti e spese liquidate, ricorrendo le condizioni di legge e per le ragioni innanzi indicate;
2) in ogni caso, che l'On.le Tribunale adìto voglia rigettare, in quanto del tutto inammissibile ed infondata, l'opposizione avversaria, confermando integralmente e dichiarando esecutivo il Decreto Ingiuntivo n° 1287 del 20/9/2023. Con vittoria di spese e competenze della lite.”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 18.01.2024, il P.I. confermava la data della prima udienza indicata dall'attore e spostata al giorno 21.03.2024.
All'udienza del 21.03.2024, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2024, con ordinanza del 15.04.2024 il P.I., ritenuta l'insussistenza allo stato dei presupposti per concedere la richiesta esecuzione provvisoria e ritenuta la rilevanza ai fini della decisione delle prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla società opponente nella seconda memoria ex art. 179-ter c.p.c., con conseguente abilitazione della opposta alla prova contraria, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accoglieva le istanze di prova orale formulate dalla società opposta e rinviava la causa all'udienza del 26.09.2024 per l'espletamento del solo interrogatorio formale del Parte legale rappresentante della riservando di disciplinare all'esito l'assunzione della prova orale.
In data 25.05.2024, il difensore dell' depositava nota con il quale rappresentava Parte_3 all'intestato Tribunale la scadenza al 31.05.2024 del proprio rapporto di servizio con l'opponente
, depositando il relativo contratto a tempo determinato;
in data Parte_1
10.06.2025, si costituiva in giudizio il Direttore della S.B.L. dell' , Avv. Mariangela Parte_3
Carulli, riportandosi a tutte le difese svolte dal precedente difensore.
All'udienza del 28.11.2024 la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente . Parte_3
All'udienza del 16.01.2025 si procedeva all'escussione in qualità di testimoni delle Signore Tes_1
e ; all'esito dell'istruttoria, il P.I. assegnava alle parti termine sino al
[...] Testimone_2
07.05.2025 per il deposito di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata l'01.04.2025 si costituiva in giudizio per la Parte_1
l'Avv. Tagliente Fabio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mariangela Carulli.
In allegato alle memorie di replica depositate il 17.04.2025, la società opposta produceva Decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 18.03.2025, dal quale si evinceva Parte che il procedimento penale a carico di ignoti che la aveva invocato a sua difesa era stato definitivamente archiviato, anche a seguito della mancata opposizione della persona offesa.
Alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019; Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Orbene, nella fattispecie in esame la produzione documentale e le risultanze della prova testimoniale sono del tutto adeguate e sufficienti a ritenere la effettiva esistenza del credito come riconosciuto in sede monitoria.
Preliminarmente, appare utile precisare che la società opposta risulta iscritta nell'elenco regionale definitivo delle imprese che forniscono agli enti del servizio sanitario dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 della L.R. della Puglia n. 4 del 24.02.2010 e della Determina
Dirigenziale n. 30 del 9.2.2021.
In virtù delle richiamate disposizioni, l'erogazione delle protesi e degli ausili tecnici, con spese a carico del SSN, è preceduta dalle seguenti fasi: Parte 1) la prescrizione del presidio protesico da parte degli uffici
2) la somministrazione, da parte del fornitore, di un preventivo di spesa specifico per quel tipo di ausilio tecnico;
Parte
3) l'autorizzazione degli uffici all'acquisto di quel dispositivo presso quel fornitore, con l'indicazione della relativa spesa;
4) la predisposizione della ricevuta di consegna della protesi all'assistito, con emissione della relativa fattura fiscale;
5) la consegna ad opera del fornitore di tutta la documentazione sopra richiamata presso i competenti Parte Uffici i fini della liquidazione della fattura fiscale emessa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la non ha mai contestato l'avvenuta Parte_1 esecuzione delle prestazioni, ovvero la vendita e la consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici da parte della , per cui sono state emesse le fatture poste a fondamento del decreto CP_2 ingiuntivo opposto, così come non ha mai contestato la completezza e regolarità della documentazione fornita dalla società opposta ai fini della liquidazione delle fatture medesime, come di seguito analiticamente indicate unitamente ai rispettivi importi:
- fattura n° E1 in data 19/1/2022, dell'importo totale lordo di € 6.877,76;
- fattura n° E2 in data 19/1/2022, dell'importo totale lordo di € 108.375,28;
- fattura n° E4 in data 1/2/2022, dell'importo totale lordo di € 4.418,40;
- fattura n° E5 in data 1/2/2022, dell'importo totale lordo di € 90.193,06;
- fattura n° E6 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 468,00;
- fattura n° E7 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 1.969,61;
- fattura n° E8 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 113.048,19;
- fattura n° E12 in data 28/4/2022, dell'importo totale lordo di € 7.252,93;
- fattura n° E13 in data 28/4/2022, dell'importo totale lordo di € 75.245,54;
- fattura n° E14 in data 5/5/2022, dell'importo totale lordo di € 2.513,77;
- fattura n° E15 in data 5/5/2022, dell'importo totale lordo di € 82.512,54;
- fattura n° E17 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 468,00;
- fattura n° E18 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 8.494,81;
- fattura n° E19 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 110.439,68;
- fattura n° E23 in data 23/5/2022, dell'importo totale lordo di € 5.658,85;
- fattura n° E24 in data 23/5/2022, dell'importo totale lordo di € 103.729,08;
Per un totale lordo pari ad €. 721.665,50.
Quanto alle fatture nn. E/1, E/2, E/4, E/5, E/6, E/7, E/12, E/14, E/17, E/18 ed E/23, la Parte_1 non ha mosso alcuna contestazione, tant'è che ha provveduto, sia pure tardivamente e solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta in data 25.09.2023), al relativo pagamento.
A fronte del credito complessivo di €.721.665,50, oltre interessi e spese, portato dal decreto ingiuntivo opposto, la ha liquidato in favore della società la somma complessiva di Parte_3 CP_2
€.405.139,66, come risulta dalle ricevute dei bonifici allegate alla Comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023 (all. lett. d), e dall'Avviso di pagamento del 22.04.2024, allegato CP_2
Parte alla comparsa conclusionale depositata il 04.04.2025.
In particolare, la ha pagato: Parte_1
- in data 23.10.2023 la somma complessiva di € 365.706,59 Iva esclusa, dalla quale occorre peraltro detrarre la somma di € 80.321,31 Iva esclusa, relativa alla Fattura E/28 dell'anno 2023, non oggetto di opposizione;
- in data 27.11.2023 la somma di €.16.476,38 Iva esclusa;
- nel mese di aprile del 2024 la somma netta di €.103.278,00 (lorda €.107.409,12), riferita alla fattura n. E/2. Parte Quanto alle fatture nn. E/8 del 31.03.2022 ed E/13 del 28.04.2022, la locale ha contestato solo parzialmente gli importi dovuti alla società opposta, deducendo che la società non avrebbe CP_2 riscontrato alcune note dell'azienda di richiesta di documentazione integrativa, consistente nel preventivo di spesa e nella prescrizione in originale, oltre alla nota di credito per un dispositivo Parte fatturato ma non autorizzato;
la ha pertanto dedotto di non aver potuto procedere all'integrale pagamento delle somme indicate nelle predette fatture, residuando una differenza da pagare pari ad €
2.672,80, in relazione alla quale è stata proposta l'opposizione in oggetto.
Peraltro, come correttamente rilevato sul punto dalla società opposta, la richiesta di documentazione Parte integrativa da parte dell' è stata inoltrata solo in data 19.09.2023 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione in opposizione), quindi circa 1 anno e mezzo dopo la presentazione delle fatture e dopo il deposito del Ricorso per Decreto ingiuntivo (avvenuto il 12.09.2023), e non è stata preceduta da altre richieste.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta già in sede monitoria e nuovamente allegata alla comparsa di costituzione emerge che, contrariamente a quanto asserito Parte dall' la società opposta ha presentato tutta la documentazione necessaria a corredo delle relative pratiche, ed in particolare:
- le fatture emesse e non pagate relative al periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2022, con relativi importi ed allegate le singole autorizzazioni alla vendita dei prodotti protesici (all. 2 al ricorso); Parte
- lo scadenzario estratto dalla documentazione informatica formata dall' con l'indicazione di tutte le fatture emesse dalla società opposta (all. 3 al ricorso);
- l'estratto autentico del registro IVA a firma Notaio relativo alle fatture contestate Per_2
(all. 6 al ricorso).
L'asserita “mancanza della prescrizione originale e del preventivo allegato” in relazione ad alcune pratiche inserite nelle fatture parzialmente contestate di cui trattasi risulta peraltro del tutto irrilevante, ove si consideri che, come evidenziato dalla società opposta nei propri scritti difensivi, i pazienti in Parte questione hanno certamente presentato all' la prescrizione in originale redatta dal medico Parte specialista della stessa unitamente al preventivo, atteso che in caso contrario quest'ultima non avrebbe potuto autorizzare la vendita dei prodotti da parte della società opposta, così come è invece accaduto. Parte Inoltre, l' non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento”), per cui la suddetta documentazione deve ritenersi sufficiente a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ne consegue che il credito residuo ancora dovuto in relazione alle predette fatture E/8 ed E/ 13, pari ad €.2.672,80, deve essere riconosciuto in favore della società opposta. Parte Quanto alle fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, come esposto in premessa la nell'atto di citazione in opposizione ha precisato di avere conferito incarico, a seguito del sollecito di pagamento avanzato dalla odierna opposta in data 11.10.2022, alla Referente Specialistica Ambulatoriale, al fine di accertare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato dalla Controparte_2 per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022. Ha quindi giustificato la mancata
[...] liquidazione di alcune fatture emesse dalla a causa di irregolarità riscontrate e CP_2 precisamente:
- quanto alla Fattura n. E/19: “n. 1 pratica con doppia timbratura …; n. 1 pratica mancata corrispondenza tra numero preventivo allegato all'autorizzazione e numero preventivo presente in fattura;
n. 25 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”;
- quanto alla Fattura n. E/24: “Numero 35 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso … Numero 1 pratica Pos. 36782 del 13.12.2021, già citata nel punto precedente, importo maggiorato CP_4 rispetto a preventivo autorizzato. Numero 2 pratiche … manca corrispondenza tra n. preventivo allegato a modello ministeriale e preventivo in fattura Remedium”;
- quanto alla Fattura n. E/15: “Numero 24 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”. Parte La ha altresì evidenziato che in data 22.02.2023, a seguito della notizia di reato per cui si era instaurato il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. Mod. 44, volto ad accertare eventuali irregolarità formali, riguardanti, in particolare, l' “apposizione di firma non autografa dell'autorizzazionesul timbro personale e sul timbro in dotazione dello stesso”, la P.G. ha eseguito il sequestro probatorio ai sensi dell'art. 256 c.p.p. della documentazione contenuta nei plichi inerenti le fatture nn. E/15, E/19 ed E/24 e che in data 22.03.2023, i medesimi agenti di P.G. hanno proceduto al sequestro di ulteriore documentazione inerente le stesse fatture, redigendo apposito verbale. Parte La ha quindi precisato di non aver potuto provvedere al pagamento delle fatture decretate per l'impossibilità sopravvenuta temporanea ad eseguire la prestazione, non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c., in pendenza del predetto procedimento penale e del sequestro delle fatture e di tutta la documentazione relativa all'iter tecnico – autorizzativo di cui alla L.R. n. 4/2010. Orbene, come si evince dal Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Taranto del
18.03.2025, allegato alla memoria di replica depositata dalla società opposta in data 18.04.2025, il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. è stato definitivamente archiviato e non risulta proposta alcuna opposizione da parte dell' ; inoltre, già nel verbale di sequestro del 22.03.2023 Parte_1
(all. n. 11 all'atto di citazione in opposizione), si evidenziava che tutto il materiale documentale acquisito era relativo a pratiche autorizzate nell'anno 2021 dalla Dott.ssa (Referente Per_1
Parte Specialistica Ambulatoriale del Distretto 2 dell' , la quale aveva riconosciuto come propria la firma apposta sui predetti documenti. Parte Pertanto, nell'iter amministrativo seguito dall' per la liquidazione in favore della società opposta delle fatture relative ai dispositivi protesici forniti agli utenti non sono state riscontrate irregolarità formali e/o sostanziali né carenze documentali, tali da giustificare il mancato pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. Parte Inoltre, occorre ribadire che l' non ha mai contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, ovvero la vendita e consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici per cui sono state emesse le fatture poste a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
così come non ha contestato la documentazione prodotta dalla società sia in sede CP_2 monitoria che nel presente giudizio di opposizione, ovvero tutte le fatture emesse e non pagate relative al periodo considerato (01.01.2022-31.05.2022), con allegate le autorizzazioni all'acquisto degli utenti e alla fornitura da parte di (all. 2 al ricorso), lo scadenzario estratto dalla CP_2
Parte documentazione informatica formata dall' con l'indicazione di tutte le fatture emesse dalla società opposta (all. 3 al ricorso) e l'estratto autentico del registro IVA a firma Notaio Per_2 relativo alle fatture contestate (all. 6 al ricorso).
Tale documentazione appare del tutto idonea al fine di comprovare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, nonché l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, Parte mentre la a fronte di tale produzione documentale, non ha mosso alcun rilievo.
Deve pertanto ritenersi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto possano costituire piena prova quanto alle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore della
[...]
, la quale nulla ha dedotto, ancor prima che provato, in ordine ad una eventuale contestazione Pt_1 delle fatture stesse nel corso del rapporto, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria finalizzata a dimostrare in giudizio l'esistenza di irregolarità nell'iter di liquidazione delle fatture medesime.
Ad ogni buon conto, ove non si ritenesse di attribuire tale efficacia probatoria alla documentazione prodotta (fatture con allegate autorizzazioni, scadenziario ed estratto autentico registro IVA) per Parte effetto della mancata tempestiva contestazione da parte della debitrice, nel caso in esame le prestazioni di cui alle fatture commerciali trovano pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte, della cui genuinità e veridicità non si ha motivo alcuno di dubitare, provenendo da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa.
La teste di parte opposta , escussa all'udienza del 16.01.2025, collaboratrice esterna Testimone_1 della società e addetta al settore vendite degli ausili protesici fino a luglio del 2024, Controparte_2 ha dichiarato: “con riferimento al primo quesito [“vero che la Controparte_2 con sede in Massafra, iscritta nell'Elenco regionale definitivo delle Imprese che forniscono agli Enti del S.S.R. dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 L.R. Puglia n. 4/2010 e che esercita l'attività di “commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici e fabbricazione di calzature ortopediche e dispositivi protesici su misura e/o predisposti”, ha consegnato all' Pt_3
una serie di fatture emesse dall'1/1/2022 al 31/5/2022, relative alla vendita a privati di tali
[...] dispositivi e complete della documentazione richiesta, che si mostrano al teste”] ed alle fatture che mi esibite, posso confermare di ricordare i nominativi di alcuni di questi pazienti perché ho trattato personalmente le relative pratiche amministrative e ritenendole complete della documentazione Part prevista ho consegnato loro gli ausili protesici a seguito dell'autorizzazione Per tutte le fatture che mi esibite riscontro la presenza della documentazione richiesta”. In ordine al quesito n. 4 [“vero che le suddette fatture presentate dalla erano complete della documentazione da allegare CP_2 secondo la legge e i regolamenti regionali, comprensiva delle singole autorizzazioni alla vendita Parte rilasciate dall' come risulta dagli allegati n° 2 al Ricorso per D.I. e della Comparsa di costituzione del presente giudizio, che si mostrano al teste”], la teste ha riferito che “le fatture Tes_1 che mi esibite risultano complete. Molti dei pazienti mi riferivano di essere stati chiamati presso gli Part uffici dell' per confermare l'avvenuta consegna dei presidi protesici e che loro hanno confermato di averli ricevuti”.
Anche la teste di parte opposta , dipendente della dal 2020 in qualità Testimone_2 CP_2 di addetta alle vendite dei presidi presso i negozi di Mottola, Palagiano e Massafra, ha riferito di ricordare alcuni nomi dei pazienti relativi “alle pratiche di acquisto dei presidi che mi vengono mostrate e che io stessa ho seguito”, e che “le fatture che mi vengono esibite mi risultano complete Part della documentazione prevista per la vendita, comprese le singola autorizzazioni dell' .
Quanto all'interrogatorio formale reso all'udienza del 28.11.2024 dal Direttore Generale dell'
[...]
, Dott. , benché quest'ultimo non abbia fornito alcun elemento utile Pt_1 Parte_2
a motivare le ragioni del mancato pagamento di alcune delle fatture emesse dalla società opposta, né in merito ad eventuali irregolarità nella documentazione prodotta dalla , ha comunque CP_2
Parte confermato la provenienza dalla della documentazione prodotta dalla società opposta.
In particolare, il Dott. , interrogato in ordine alla circostanza sub 2 della memoria integrativa Parte_2 di parte opposta [“vero che l' ha omesso di pagare una parte rilevante delle stesse fatture, Parte_1 precisamente quelle di cui all'allegato n° 2 al Ricorso per D.I. e alla Comparsa di costituzione, che si mostrano al teste, per un importo complessivo di € 721.665,50 e che ciò risulta pure dallo
Scadenziario estratto dalla documentazione informatica dell' , di cui all'all.3 al Ricorso Parte_3 per D.I. e alla Comparsa di costituzione del presente giudizio”], ha riconosciuto come “promanante Part Part dall' il format dello scadenziario che mi viene esibito come carta intestata dell' ma nulla Parte posso dire sui relativi contenuti”, così confermando la provenienza dall' dello scadenzario prodotto dalla società opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ove sono indicate le singole fatture emesse dalla con la data di emissione, la relativa scadenza e gli importi CP_2
Parte rispettivamente dovuti dalla
Le richiamate risultanze istruttorie costituiscono ulteriore riprova della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, la quale non può invocare, al fine di giustificare il mancato pagamento delle fatture di cui trattasi, la asserita “impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione” quale conseguenza del sequestro in sede penale di una parte della documentazione relativa alle pratiche sottese alle predette fatture, in quanto detto procedimento penale si è concluso, come innanzi precisato, con Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Taranto del
18.03.2025.
In conclusione, il credito fatto valere da e nei confronti della Controparte_2 Controparte_2
deve ritenersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum, sulla scorta della Parte_1 documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
L' ha sinora pagato alla società dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo Parte_3 CP_2 opposto, a fronte di un credito complessivo di € 721.665,50, oltre interessi e spese, quantificato nel
Ricorso e liquidato con il Decreto Ingiuntivo, la somma complessiva di € 405.139,66, come risulta dai due bonifici allegati alla Comparsa di costituzione (all. lett. d), e dall'Avviso di pagamento del
22.04.2024.
Precisamente ha pagato:
- in data 23.10.2023 la somma complessiva di € 365.706,59 Iva esclusa, dalla quale occorre peraltro detrarre la somma di € 80.321,31 Iva esclusa, relativa alla Fattura E/28 dell'anno 2023, non oggetto di opposizione;
- in data 27.11.2023 la somma di €.16.476,38 Iva esclusa;
- nel mese di aprile del 2024 la somma netta di €.103.278,00 (lorda €.107.409,12), riferita alla fattura n. E/2.
Pertanto, l'importo ancora dovuto alla società opposta risulta essere pari ad €.316.525,84
(€.721.665,50-€.405.139,66=€.316.525,84), oltre interessi e spese. Per quanto attiene alla contestazione di parte opponente in ordine alla domanda della società opposta di pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, occorre rilevare che le prescrizioni per la fornitura delle protesi e la successiva autorizzazione alla spesa, le consegne ed i relativi collaudi, disposti ai sensi della normativa in materia, appaiono atti idonei a manifestare la volontà contrattuale ed integrano pertanto transazioni commerciali, alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.
Invero, Il D.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del
Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 231 del 2002, per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L'art. 4 del Decreto 231/2002 stabilisce altresì che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8994/2022 “il D.M. n. 332 del 1999, non è in alcun modo intervenuto sulle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento delle prestazioni di assistenza protesica”, così evidenziando come il D.M. non possa prevedere una disciplina in deroga a normativa avente forza di legge (nel caso esaminato dalla Corte di cassazione il D.P.R. n. 371 del
1998, nel caso in esame il D.Lgs. n. 231/2002).
Ne consegue il diritto della società opposta al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture poste a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, calcolati dalla scadenza dei 60 dalla presentazione delle fatture, ai sensi dell'art. 32, comma 21, della L.R. n.
4/2010 e sino all'integrale soddisfo.
Da tanto deriva il rigetto dell'opposizione e, preso atto del parziale pagamento, la revoca del DI opposto, con condanna al pagamento del residuo dovuto.
4. LE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la opponente va condannata, in applicazione del Parte_1 generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, così provvede:
[...]
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 1287/2023, n. 4420/2023 R.G., emesso dal Tribunale Civile di Taranto in data 20.09.2023;
2) ACCOGLIE la domanda in senso sostanziale e per l'effetto, tenuto conto dei parziali pagamenti:
3) CONDANNA l'opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma residua di €.316.525,84;
4) CONDANNA l'opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, calcolati dalla scadenza dei 60 giorni dalla presentazione delle fatture ai sensi dell'art. 32, comma 21, della
L.R. n. 4/2010 e sino all'integrale soddisfo;
5) CONDANNA la opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte opposta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e le liquida in complessivi
[...]
€.12.000,00, comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, lì 06.06.2025.
Il Presidente (Dott.ssa S. D'Errico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5463/2023 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”,
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
al Viale Virgilio n. 31, in persona del Direttore Generale p.t., Dr. Pt_1 Parte_2
(c.f. ), legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Fabio Tagliente, Dirigente Avvocato della , (C.F. Controparte_1
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mariangela Carulli, (C.F. C.F._2
), Direttore della Struttura complessa Burocratico-Legale dell' C.F._3 [...]
, e con questi ivi elettivamente domiciliata in al Viale Virgilio n.31, giusta procura Pt_1 Pt_1 rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 03.11.2023, nonché in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata dall'Avv. Carulli l'11.06.2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata dall'Avv. Tagliente n data 01.04.2025;
- opponente -
CONTRO
(C.F. e P.Iva: ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Massafra (TA) alla Via Pola n. 20, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Sig.
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Controparte_3 C.F._4
Marasco (C.F. del Foro di Lecce in virtù di procura allegata al ricorso per C.F._5
Decreto Ingiuntivo ed altra separata da intendersi allegata alla comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1 - opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato il 12.09.2023, la società
[...]
con sede in Massafra esponeva: Controparte_2
- di essere iscritta nell'Elenco regionale definitivo delle Imprese che forniscono agli Enti del S.S.R. dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 L.R. Puglia n. 4 del 2010 e della D.D. di aggiornamento elenchi 09.02.2021 n. 30, e di esercitare l'attività di “commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici e fabbricazione di calzature ortopediche e dispositivi protesici su misura e/o predisposti”;
- che in tale qualità, consegnava alla una serie di fatture emesse dall'01.01.2022 al Parte_1
31.05.2022, relative alla vendita ai privati di tali dispositivi e complete della documentazione di rito;
Parte
- che tuttavia l' era rimasta inadempiente nel pagamento di una parte rilevante delle stesse fatture, per un importo complessivo pari ad €.721.665,50, come risultante dall'allegato Scadenzario estratto dalla documentazione informatica in possesso dell' ; Parte_3
- che a nulla valevano i solleciti di pagamento effettuati;
- che il credito vantato dalla società ricorrente risultava certo, esigibile ed esattamente determinato nel quantum, oltre che dimostrato dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili – Registro
IVA, depositato in allegato al Ricorso.
Con decreto ingiuntivo n. 1287/2023, n. 4420/2023 R.G., del 20.09.2023, il Tribunale di Taranto ingiungeva all' il pagamento della richiesta somma complessiva di €.721.665,50, oltre Parte_3
agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio.
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.11.2023 la proponeva Parte_3 opposizione avverso il D.I. n. 1287/2023, esponendo di essere in procinto di liquidare una parte delle somme portate dal Decreto Ingiuntivo, per una somma complessiva pari ad €.421.345,24, rispetto al totale di €.721.665,50 ingiunto come sola sorte capitale, con esclusione degli interessi (da calcolare ai sensi del D. Lgs. n. 231/2022) e delle spese di lite. Parte Per la residua somma di €.300.320,26, l' rilevava di avere riscontrato delle irregolarità nella documentazione necessaria per provvedere al pagamento;
in particolare:
- relativamente alle fatture nn. E/8 ed E/13, la rilevava che la società non Parte_1 CP_2 aveva riscontrato alcune note dell'azienda di richiesta di documentazione integrativa, consistente nel preventivo di spesa e nella prescrizione in originale, oltre alla nota di credito per un dispositivo Parte fatturato ma non autorizzato, sicché la non aveva potuto procedere all'integrale pagamento delle somme indicate nelle predette fatture, residuando perciò una differenza da pagare pari ad € 2.672,80, in relazione alla quale era stata proposta l'opposizione in oggetto;
Parte
- relativamente alle fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, la esponeva che, a seguito del sollecito di pagamento avanzato dalla odierna opposta in data 11.10.2022, il Direttore del DSS n. 2 aveva incaricato la Referente Specialistica Ambulatoriale, deputata anche all'attività protesica, di accertare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato dalla Controparte_2 per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022. Precisava quindi che la mancata
[...] liquidazione di talune fatture emesse dalla era dovuta ad alcune irregolarità riscontrate e CP_2 precisamente:
- quanto alla Fattura n. E/19: “n. 1 pratica con doppia timbratura …; n. 1 pratica mancata corrispondenza tra numero preventivo allegato all'autorizzazione e numero preventivo presente in fattura;
n. 25 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”;
- quanto alla Fattura n. E/24: “Numero 35 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso … Numero 1 pratica Pos. 36782 del 13.12.2021, già citata nel punto precedente, importo maggiorato CP_4 rispetto a preventivo autorizzato. Numero 2 pratiche … manca corrispondenza tra n. preventivo allegato a modello ministeriale e preventivo in fattura Remedium”;
- quanto alla Fattura n. E/15: “Numero 24 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”. Parte La rilevava che in data 22.02.2023, a seguito della notizia di reato per cui si era instaurato il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. Mod. 44, volto ad accertare eventuali irregolarità formali, riguardanti, in particolare, l' “apposizione di firma non autografa dell'autorizzazionesul timbro personale e sul timbro in dotazione dello stesso”, Ufficiali della Polizia Giudiziaria – sezione
Carabinieri avevano eseguito il sequestro probatorio ai sensi dell'art. 256 c.p.p. della documentazione contenuta nei plichi inerenti le fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, redigendo verbale di acquisizione;
che in data 22.03.2023, i medesimi agenti di P.G. avevano proceduto al sequestro di ulteriore documentazione inerente le stesse fatture, redigendo apposito verbale e che, in pendenza del predetto procedimento penale e del sequestro delle fatture e di tutta la documentazione relativa all'iter tecnico
– autorizzativo ai sensi della L.R. 4/2010, l' non aveva potuto Controparte_5 provvedere al pagamento delle fatture decretate per la impossibilità sopravvenuta temporanea ad eseguire la prestazione, non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c.. Parte La ritenuta la non imputabilità dell'inadempimento, contestava pertanto la domanda di pagamento degli interessi di mora avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto e chiedeva infine accogliersi le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente ed eventualmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto in pendenza del giudizio di opposizione e/o la richiesta di emissione di ordinanza delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.; 2) Accertare la nullità/annullabilità e/o inefficacia parziale del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto 3) Revocare e/o annullare in toto e/o parzialmente il decreto ingiuntivo n.
1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 4) Accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo
n. 1287/2023 reso dal Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico in data 20.09.2023, e notificato il 25.09.2023 5) In ogni caso, condannare in ogni caso parte avversa al pagamento di spese ed onorari tutti del giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice opposta Controparte_2 Controparte_2 con comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023, eccependo l'infondatezza ed il fine dilatorio della spiegata opposizione;
rappresentava:
- che l' non aveva contestato in alcun modo, se non per un importo irrisorio, l'avvenuta Parte_3 esecuzione delle prestazioni, ovvero la vendita e consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici da parte della , per le quali erano state emesse le fatture e richiesto e concesso l'opposto CP_2
Decreto Ingiuntivo;
Parte
- che, a fronte di un credito complessivo di €.721.665,50, l' aveva pagato alla società CP_2
solo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo, la sola somma di €.301.861,66 Iva al 4% esclusa,
[...]
e non quella di €.421.345,24ex adverso indicata, dovendosi detrarre la somma di €.80.321,31 relativa alla Fattura E/28, non oggetto di opposizione;
indicava quindi il credito residuo ancora spettante nella Part somma di €.390.708,48, (oltre Iva al 4% che la rattiene versandola direttamente all'erario), oltre agli interessi già liquidati ex D.Lgs. n° 231/2022, e le spese del procedimento;
- che l' , nonostante le diffide notificate dalla , non aveva mai risposto né Parte_3 CP_2 contestato la correttezza, validità e completezza delle fatture e della documentazione posta a corredo delle stesse;
- che, come risultante dal Certificato del Casellario Giudiziario ex art. 335 C.p.p. allegato agli atti, non risultava nessuna iscrizione pregiudizievole nel registro degli indagati a carico del Sig.
, amministratore e legale rappresentante della società ; Controparte_3 CP_2 - che il sequestro di alcuni documenti da parte dell'A.G., nel procedimento penale indicato dalla controparte era avvenuto il 22.02.2023 ed il 22.03.2023, quindi a distanza di circa un anno dalla presentazione delle fatture e documentazione da parte della società opposta, e che nel secondo di tali verbali si evidenziava che tutto il materiale documentale acquisito era relativo a pratiche autorizzate nell'anno 2021 dalla Dott.ssa (Referente Specialistica Ambulatoriale del Distretto 2 Per_1
Parte dell' , la quale aveva peraltro riconosciuto come propria la firma apposta su tutti quei documenti;
- che, con riguardo all'omesso pagamento di alcune forniture di cui alle fatture nn. E/8 ed E/13, in Parte relazione alle quali residuava secondo la una differenza da pagare di € 2.672,80 (a fronte di un credito complessivo di circa € 800.000,00 risultante dal provvedimento monitorio), la richiesta di Parte documentazione integrativa da parte dell' recava la data del 19.09.2023, quindi era posteriore di circa 1 anno e mezzo alla presentazione delle fatture, e successiva al deposito del Ricorso per Decreto
(avvenuto il 12.09.2023); rilevava che, in ogni caso, tutti i documenti erano stati ritualmente presentati a corredo delle relative pratiche, tant'è che il pagamento di tutte le suddette prestazioni Parte risultava regolarmente autorizzato dagli uffici dell' come si evinceva dall'apposizione dei timbri, del numero di protocollo, della firma del Dirigente Medico responsabile e dell'importo della prestazione, apposti su tutte le prescrizioni ex adverso parzialmente e tardivamente contestate;
- che, quanto alla dedotta impossibilita sopravvenuta della prestazione, derivante dall'apertura di un Parte procedimento penale che avrebbe impedito alla il pagamento di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 del codice civile, alla società non era mai stata rivolta alcuna contestazione che potesse compromettere, ostacolare o rinviare il pagamento di quanto dovutole sulla base delle prestazioni regolarmente eseguite, documentate, autorizzate e fatturate.
La società opposta chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, che sia concessa la provvisoria ed immediata esecuzione al Decreto ingiuntivo Part opposto, per la somma ancora non pagata pari ad € 390.708,48, (oltre Iva al 4% che l' trattiene), oltre ad interessi come già riconosciuti e spese liquidate, ricorrendo le condizioni di legge e per le ragioni innanzi indicate;
2) in ogni caso, che l'On.le Tribunale adìto voglia rigettare, in quanto del tutto inammissibile ed infondata, l'opposizione avversaria, confermando integralmente e dichiarando esecutivo il Decreto Ingiuntivo n° 1287 del 20/9/2023. Con vittoria di spese e competenze della lite.”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 18.01.2024, il P.I. confermava la data della prima udienza indicata dall'attore e spostata al giorno 21.03.2024.
All'udienza del 21.03.2024, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2024, con ordinanza del 15.04.2024 il P.I., ritenuta l'insussistenza allo stato dei presupposti per concedere la richiesta esecuzione provvisoria e ritenuta la rilevanza ai fini della decisione delle prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) dedotte dalla società opponente nella seconda memoria ex art. 179-ter c.p.c., con conseguente abilitazione della opposta alla prova contraria, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accoglieva le istanze di prova orale formulate dalla società opposta e rinviava la causa all'udienza del 26.09.2024 per l'espletamento del solo interrogatorio formale del Parte legale rappresentante della riservando di disciplinare all'esito l'assunzione della prova orale.
In data 25.05.2024, il difensore dell' depositava nota con il quale rappresentava Parte_3 all'intestato Tribunale la scadenza al 31.05.2024 del proprio rapporto di servizio con l'opponente
, depositando il relativo contratto a tempo determinato;
in data Parte_1
10.06.2025, si costituiva in giudizio il Direttore della S.B.L. dell' , Avv. Mariangela Parte_3
Carulli, riportandosi a tutte le difese svolte dal precedente difensore.
All'udienza del 28.11.2024 la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente . Parte_3
All'udienza del 16.01.2025 si procedeva all'escussione in qualità di testimoni delle Signore Tes_1
e ; all'esito dell'istruttoria, il P.I. assegnava alle parti termine sino al
[...] Testimone_2
07.05.2025 per il deposito di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata l'01.04.2025 si costituiva in giudizio per la Parte_1
l'Avv. Tagliente Fabio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mariangela Carulli.
In allegato alle memorie di replica depositate il 17.04.2025, la società opposta produceva Decreto di archiviazione adottato dal G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 18.03.2025, dal quale si evinceva Parte che il procedimento penale a carico di ignoti che la aveva invocato a sua difesa era stato definitivamente archiviato, anche a seguito della mancata opposizione della persona offesa.
Alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019; Cassazione civile, sez.
I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Orbene, nella fattispecie in esame la produzione documentale e le risultanze della prova testimoniale sono del tutto adeguate e sufficienti a ritenere la effettiva esistenza del credito come riconosciuto in sede monitoria.
Preliminarmente, appare utile precisare che la società opposta risulta iscritta nell'elenco regionale definitivo delle imprese che forniscono agli enti del servizio sanitario dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 della L.R. della Puglia n. 4 del 24.02.2010 e della Determina
Dirigenziale n. 30 del 9.2.2021.
In virtù delle richiamate disposizioni, l'erogazione delle protesi e degli ausili tecnici, con spese a carico del SSN, è preceduta dalle seguenti fasi: Parte 1) la prescrizione del presidio protesico da parte degli uffici
2) la somministrazione, da parte del fornitore, di un preventivo di spesa specifico per quel tipo di ausilio tecnico;
Parte
3) l'autorizzazione degli uffici all'acquisto di quel dispositivo presso quel fornitore, con l'indicazione della relativa spesa;
4) la predisposizione della ricevuta di consegna della protesi all'assistito, con emissione della relativa fattura fiscale;
5) la consegna ad opera del fornitore di tutta la documentazione sopra richiamata presso i competenti Parte Uffici i fini della liquidazione della fattura fiscale emessa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la non ha mai contestato l'avvenuta Parte_1 esecuzione delle prestazioni, ovvero la vendita e la consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici da parte della , per cui sono state emesse le fatture poste a fondamento del decreto CP_2 ingiuntivo opposto, così come non ha mai contestato la completezza e regolarità della documentazione fornita dalla società opposta ai fini della liquidazione delle fatture medesime, come di seguito analiticamente indicate unitamente ai rispettivi importi:
- fattura n° E1 in data 19/1/2022, dell'importo totale lordo di € 6.877,76;
- fattura n° E2 in data 19/1/2022, dell'importo totale lordo di € 108.375,28;
- fattura n° E4 in data 1/2/2022, dell'importo totale lordo di € 4.418,40;
- fattura n° E5 in data 1/2/2022, dell'importo totale lordo di € 90.193,06;
- fattura n° E6 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 468,00;
- fattura n° E7 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 1.969,61;
- fattura n° E8 in data 31/3/2022, dell'importo totale lordo di € 113.048,19;
- fattura n° E12 in data 28/4/2022, dell'importo totale lordo di € 7.252,93;
- fattura n° E13 in data 28/4/2022, dell'importo totale lordo di € 75.245,54;
- fattura n° E14 in data 5/5/2022, dell'importo totale lordo di € 2.513,77;
- fattura n° E15 in data 5/5/2022, dell'importo totale lordo di € 82.512,54;
- fattura n° E17 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 468,00;
- fattura n° E18 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 8.494,81;
- fattura n° E19 in data 9/5/2022, dell'importo totale lordo di € 110.439,68;
- fattura n° E23 in data 23/5/2022, dell'importo totale lordo di € 5.658,85;
- fattura n° E24 in data 23/5/2022, dell'importo totale lordo di € 103.729,08;
Per un totale lordo pari ad €. 721.665,50.
Quanto alle fatture nn. E/1, E/2, E/4, E/5, E/6, E/7, E/12, E/14, E/17, E/18 ed E/23, la Parte_1 non ha mosso alcuna contestazione, tant'è che ha provveduto, sia pure tardivamente e solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (avvenuta in data 25.09.2023), al relativo pagamento.
A fronte del credito complessivo di €.721.665,50, oltre interessi e spese, portato dal decreto ingiuntivo opposto, la ha liquidato in favore della società la somma complessiva di Parte_3 CP_2
€.405.139,66, come risulta dalle ricevute dei bonifici allegate alla Comparsa di costituzione depositata il 07.12.2023 (all. lett. d), e dall'Avviso di pagamento del 22.04.2024, allegato CP_2
Parte alla comparsa conclusionale depositata il 04.04.2025.
In particolare, la ha pagato: Parte_1
- in data 23.10.2023 la somma complessiva di € 365.706,59 Iva esclusa, dalla quale occorre peraltro detrarre la somma di € 80.321,31 Iva esclusa, relativa alla Fattura E/28 dell'anno 2023, non oggetto di opposizione;
- in data 27.11.2023 la somma di €.16.476,38 Iva esclusa;
- nel mese di aprile del 2024 la somma netta di €.103.278,00 (lorda €.107.409,12), riferita alla fattura n. E/2. Parte Quanto alle fatture nn. E/8 del 31.03.2022 ed E/13 del 28.04.2022, la locale ha contestato solo parzialmente gli importi dovuti alla società opposta, deducendo che la società non avrebbe CP_2 riscontrato alcune note dell'azienda di richiesta di documentazione integrativa, consistente nel preventivo di spesa e nella prescrizione in originale, oltre alla nota di credito per un dispositivo Parte fatturato ma non autorizzato;
la ha pertanto dedotto di non aver potuto procedere all'integrale pagamento delle somme indicate nelle predette fatture, residuando una differenza da pagare pari ad €
2.672,80, in relazione alla quale è stata proposta l'opposizione in oggetto.
Peraltro, come correttamente rilevato sul punto dalla società opposta, la richiesta di documentazione Parte integrativa da parte dell' è stata inoltrata solo in data 19.09.2023 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione in opposizione), quindi circa 1 anno e mezzo dopo la presentazione delle fatture e dopo il deposito del Ricorso per Decreto ingiuntivo (avvenuto il 12.09.2023), e non è stata preceduta da altre richieste.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, dalla documentazione prodotta già in sede monitoria e nuovamente allegata alla comparsa di costituzione emerge che, contrariamente a quanto asserito Parte dall' la società opposta ha presentato tutta la documentazione necessaria a corredo delle relative pratiche, ed in particolare:
- le fatture emesse e non pagate relative al periodo dal 01.01.2022 al 31.05.2022, con relativi importi ed allegate le singole autorizzazioni alla vendita dei prodotti protesici (all. 2 al ricorso); Parte
- lo scadenzario estratto dalla documentazione informatica formata dall' con l'indicazione di tutte le fatture emesse dalla società opposta (all. 3 al ricorso);
- l'estratto autentico del registro IVA a firma Notaio relativo alle fatture contestate Per_2
(all. 6 al ricorso).
L'asserita “mancanza della prescrizione originale e del preventivo allegato” in relazione ad alcune pratiche inserite nelle fatture parzialmente contestate di cui trattasi risulta peraltro del tutto irrilevante, ove si consideri che, come evidenziato dalla società opposta nei propri scritti difensivi, i pazienti in Parte questione hanno certamente presentato all' la prescrizione in originale redatta dal medico Parte specialista della stessa unitamente al preventivo, atteso che in caso contrario quest'ultima non avrebbe potuto autorizzare la vendita dei prodotti da parte della società opposta, così come è invece accaduto. Parte Inoltre, l' non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento”), per cui la suddetta documentazione deve ritenersi sufficiente a provare i fatti costitutivi della pretesa.
Ne consegue che il credito residuo ancora dovuto in relazione alle predette fatture E/8 ed E/ 13, pari ad €.2.672,80, deve essere riconosciuto in favore della società opposta. Parte Quanto alle fatture nn. E/15, E/19 ed E/24, come esposto in premessa la nell'atto di citazione in opposizione ha precisato di avere conferito incarico, a seguito del sollecito di pagamento avanzato dalla odierna opposta in data 11.10.2022, alla Referente Specialistica Ambulatoriale, al fine di accertare la corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto fatturato dalla Controparte_2 per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022. Ha quindi giustificato la mancata
[...] liquidazione di alcune fatture emesse dalla a causa di irregolarità riscontrate e CP_2 precisamente:
- quanto alla Fattura n. E/19: “n. 1 pratica con doppia timbratura …; n. 1 pratica mancata corrispondenza tra numero preventivo allegato all'autorizzazione e numero preventivo presente in fattura;
n. 25 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”;
- quanto alla Fattura n. E/24: “Numero 35 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso … Numero 1 pratica Pos. 36782 del 13.12.2021, già citata nel punto precedente, importo maggiorato CP_4 rispetto a preventivo autorizzato. Numero 2 pratiche … manca corrispondenza tra n. preventivo allegato a modello ministeriale e preventivo in fattura Remedium”;
- quanto alla Fattura n. E/15: “Numero 24 pratiche con apposizione di firma non autografa dell'autorizzazione sul timbro personale o su timbro non in dotazione dello stesso”. Parte La ha altresì evidenziato che in data 22.02.2023, a seguito della notizia di reato per cui si era instaurato il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. Mod. 44, volto ad accertare eventuali irregolarità formali, riguardanti, in particolare, l' “apposizione di firma non autografa dell'autorizzazionesul timbro personale e sul timbro in dotazione dello stesso”, la P.G. ha eseguito il sequestro probatorio ai sensi dell'art. 256 c.p.p. della documentazione contenuta nei plichi inerenti le fatture nn. E/15, E/19 ed E/24 e che in data 22.03.2023, i medesimi agenti di P.G. hanno proceduto al sequestro di ulteriore documentazione inerente le stesse fatture, redigendo apposito verbale. Parte La ha quindi precisato di non aver potuto provvedere al pagamento delle fatture decretate per l'impossibilità sopravvenuta temporanea ad eseguire la prestazione, non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c., in pendenza del predetto procedimento penale e del sequestro delle fatture e di tutta la documentazione relativa all'iter tecnico – autorizzativo di cui alla L.R. n. 4/2010. Orbene, come si evince dal Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Taranto del
18.03.2025, allegato alla memoria di replica depositata dalla società opposta in data 18.04.2025, il procedimento penale n. 1378/2023 R.G.N.R. è stato definitivamente archiviato e non risulta proposta alcuna opposizione da parte dell' ; inoltre, già nel verbale di sequestro del 22.03.2023 Parte_1
(all. n. 11 all'atto di citazione in opposizione), si evidenziava che tutto il materiale documentale acquisito era relativo a pratiche autorizzate nell'anno 2021 dalla Dott.ssa (Referente Per_1
Parte Specialistica Ambulatoriale del Distretto 2 dell' , la quale aveva riconosciuto come propria la firma apposta sui predetti documenti. Parte Pertanto, nell'iter amministrativo seguito dall' per la liquidazione in favore della società opposta delle fatture relative ai dispositivi protesici forniti agli utenti non sono state riscontrate irregolarità formali e/o sostanziali né carenze documentali, tali da giustificare il mancato pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. Parte Inoltre, occorre ribadire che l' non ha mai contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, ovvero la vendita e consegna ai pazienti dei dispositivi medici e protesici per cui sono state emesse le fatture poste a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
così come non ha contestato la documentazione prodotta dalla società sia in sede CP_2 monitoria che nel presente giudizio di opposizione, ovvero tutte le fatture emesse e non pagate relative al periodo considerato (01.01.2022-31.05.2022), con allegate le autorizzazioni all'acquisto degli utenti e alla fornitura da parte di (all. 2 al ricorso), lo scadenzario estratto dalla CP_2
Parte documentazione informatica formata dall' con l'indicazione di tutte le fatture emesse dalla società opposta (all. 3 al ricorso) e l'estratto autentico del registro IVA a firma Notaio Per_2 relativo alle fatture contestate (all. 6 al ricorso).
Tale documentazione appare del tutto idonea al fine di comprovare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, nonché l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, Parte mentre la a fronte di tale produzione documentale, non ha mosso alcun rilievo.
Deve pertanto ritenersi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto possano costituire piena prova quanto alle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore della
[...]
, la quale nulla ha dedotto, ancor prima che provato, in ordine ad una eventuale contestazione Pt_1 delle fatture stesse nel corso del rapporto, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria finalizzata a dimostrare in giudizio l'esistenza di irregolarità nell'iter di liquidazione delle fatture medesime.
Ad ogni buon conto, ove non si ritenesse di attribuire tale efficacia probatoria alla documentazione prodotta (fatture con allegate autorizzazioni, scadenziario ed estratto autentico registro IVA) per Parte effetto della mancata tempestiva contestazione da parte della debitrice, nel caso in esame le prestazioni di cui alle fatture commerciali trovano pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte, della cui genuinità e veridicità non si ha motivo alcuno di dubitare, provenendo da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa.
La teste di parte opposta , escussa all'udienza del 16.01.2025, collaboratrice esterna Testimone_1 della società e addetta al settore vendite degli ausili protesici fino a luglio del 2024, Controparte_2 ha dichiarato: “con riferimento al primo quesito [“vero che la Controparte_2 con sede in Massafra, iscritta nell'Elenco regionale definitivo delle Imprese che forniscono agli Enti del S.S.R. dispositivi protesici su misura e/o predisposti, di cui all'art. 32 L.R. Puglia n. 4/2010 e che esercita l'attività di “commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici e fabbricazione di calzature ortopediche e dispositivi protesici su misura e/o predisposti”, ha consegnato all' Pt_3
una serie di fatture emesse dall'1/1/2022 al 31/5/2022, relative alla vendita a privati di tali
[...] dispositivi e complete della documentazione richiesta, che si mostrano al teste”] ed alle fatture che mi esibite, posso confermare di ricordare i nominativi di alcuni di questi pazienti perché ho trattato personalmente le relative pratiche amministrative e ritenendole complete della documentazione Part prevista ho consegnato loro gli ausili protesici a seguito dell'autorizzazione Per tutte le fatture che mi esibite riscontro la presenza della documentazione richiesta”. In ordine al quesito n. 4 [“vero che le suddette fatture presentate dalla erano complete della documentazione da allegare CP_2 secondo la legge e i regolamenti regionali, comprensiva delle singole autorizzazioni alla vendita Parte rilasciate dall' come risulta dagli allegati n° 2 al Ricorso per D.I. e della Comparsa di costituzione del presente giudizio, che si mostrano al teste”], la teste ha riferito che “le fatture Tes_1 che mi esibite risultano complete. Molti dei pazienti mi riferivano di essere stati chiamati presso gli Part uffici dell' per confermare l'avvenuta consegna dei presidi protesici e che loro hanno confermato di averli ricevuti”.
Anche la teste di parte opposta , dipendente della dal 2020 in qualità Testimone_2 CP_2 di addetta alle vendite dei presidi presso i negozi di Mottola, Palagiano e Massafra, ha riferito di ricordare alcuni nomi dei pazienti relativi “alle pratiche di acquisto dei presidi che mi vengono mostrate e che io stessa ho seguito”, e che “le fatture che mi vengono esibite mi risultano complete Part della documentazione prevista per la vendita, comprese le singola autorizzazioni dell' .
Quanto all'interrogatorio formale reso all'udienza del 28.11.2024 dal Direttore Generale dell'
[...]
, Dott. , benché quest'ultimo non abbia fornito alcun elemento utile Pt_1 Parte_2
a motivare le ragioni del mancato pagamento di alcune delle fatture emesse dalla società opposta, né in merito ad eventuali irregolarità nella documentazione prodotta dalla , ha comunque CP_2
Parte confermato la provenienza dalla della documentazione prodotta dalla società opposta.
In particolare, il Dott. , interrogato in ordine alla circostanza sub 2 della memoria integrativa Parte_2 di parte opposta [“vero che l' ha omesso di pagare una parte rilevante delle stesse fatture, Parte_1 precisamente quelle di cui all'allegato n° 2 al Ricorso per D.I. e alla Comparsa di costituzione, che si mostrano al teste, per un importo complessivo di € 721.665,50 e che ciò risulta pure dallo
Scadenziario estratto dalla documentazione informatica dell' , di cui all'all.3 al Ricorso Parte_3 per D.I. e alla Comparsa di costituzione del presente giudizio”], ha riconosciuto come “promanante Part Part dall' il format dello scadenziario che mi viene esibito come carta intestata dell' ma nulla Parte posso dire sui relativi contenuti”, così confermando la provenienza dall' dello scadenzario prodotto dalla società opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ove sono indicate le singole fatture emesse dalla con la data di emissione, la relativa scadenza e gli importi CP_2
Parte rispettivamente dovuti dalla
Le richiamate risultanze istruttorie costituiscono ulteriore riprova della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, la quale non può invocare, al fine di giustificare il mancato pagamento delle fatture di cui trattasi, la asserita “impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione” quale conseguenza del sequestro in sede penale di una parte della documentazione relativa alle pratiche sottese alle predette fatture, in quanto detto procedimento penale si è concluso, come innanzi precisato, con Decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Taranto del
18.03.2025.
In conclusione, il credito fatto valere da e nei confronti della Controparte_2 Controparte_2
deve ritenersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum, sulla scorta della Parte_1 documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
L' ha sinora pagato alla società dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo Parte_3 CP_2 opposto, a fronte di un credito complessivo di € 721.665,50, oltre interessi e spese, quantificato nel
Ricorso e liquidato con il Decreto Ingiuntivo, la somma complessiva di € 405.139,66, come risulta dai due bonifici allegati alla Comparsa di costituzione (all. lett. d), e dall'Avviso di pagamento del
22.04.2024.
Precisamente ha pagato:
- in data 23.10.2023 la somma complessiva di € 365.706,59 Iva esclusa, dalla quale occorre peraltro detrarre la somma di € 80.321,31 Iva esclusa, relativa alla Fattura E/28 dell'anno 2023, non oggetto di opposizione;
- in data 27.11.2023 la somma di €.16.476,38 Iva esclusa;
- nel mese di aprile del 2024 la somma netta di €.103.278,00 (lorda €.107.409,12), riferita alla fattura n. E/2.
Pertanto, l'importo ancora dovuto alla società opposta risulta essere pari ad €.316.525,84
(€.721.665,50-€.405.139,66=€.316.525,84), oltre interessi e spese. Per quanto attiene alla contestazione di parte opponente in ordine alla domanda della società opposta di pagamento degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, occorre rilevare che le prescrizioni per la fornitura delle protesi e la successiva autorizzazione alla spesa, le consegne ed i relativi collaudi, disposti ai sensi della normativa in materia, appaiono atti idonei a manifestare la volontà contrattuale ed integrano pertanto transazioni commerciali, alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.
Invero, Il D.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del
Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 231 del 2002, per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L'art. 4 del Decreto 231/2002 stabilisce altresì che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8994/2022 “il D.M. n. 332 del 1999, non è in alcun modo intervenuto sulle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento delle prestazioni di assistenza protesica”, così evidenziando come il D.M. non possa prevedere una disciplina in deroga a normativa avente forza di legge (nel caso esaminato dalla Corte di cassazione il D.P.R. n. 371 del
1998, nel caso in esame il D.Lgs. n. 231/2002).
Ne consegue il diritto della società opposta al pagamento degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture poste a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, calcolati dalla scadenza dei 60 dalla presentazione delle fatture, ai sensi dell'art. 32, comma 21, della L.R. n.
4/2010 e sino all'integrale soddisfo.
Da tanto deriva il rigetto dell'opposizione e, preso atto del parziale pagamento, la revoca del DI opposto, con condanna al pagamento del residuo dovuto.
4. LE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la opponente va condannata, in applicazione del Parte_1 generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, così provvede:
[...]
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 1287/2023, n. 4420/2023 R.G., emesso dal Tribunale Civile di Taranto in data 20.09.2023;
2) ACCOGLIE la domanda in senso sostanziale e per l'effetto, tenuto conto dei parziali pagamenti:
3) CONDANNA l'opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma residua di €.316.525,84;
4) CONDANNA l'opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, degli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, calcolati dalla scadenza dei 60 giorni dalla presentazione delle fatture ai sensi dell'art. 32, comma 21, della
L.R. n. 4/2010 e sino all'integrale soddisfo;
5) CONDANNA la opponente in Parte_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte opposta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e le liquida in complessivi
[...]
€.12.000,00, comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, lì 06.06.2025.
Il Presidente (Dott.ssa S. D'Errico)