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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente e Relatore
GATTI EMILIO, Giudice
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 REGISTRO 2021
- RATEIZZAZIONE n. 129951 RATE 2023
- RATEIZZAZIONE n. 129952 RATE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320230002112977000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, dati nascita (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1, esercita l'attività degli studi legali dal 2002 ed è socio (con partecipazione pari al 50% del capitale sociale) della società Società_1 srl (C.F. P.IVA_1), attiva dal 2007, con codice attività 681000 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri.
In data 04/10/2023, “Agenzia delle Entrate Riscossione” (AdER) ha notificato al signor Ricorrente_1 la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10376202300000561000, con cui ha informato il contribuente del fatto che non “risulta ancora pagato l'importo di € 227.304,75 relativo agli atti indicati nel prospetto riportato nella sezione Dettaglio delle somme da pagare”, avvisandolo che “in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato (30 giorni dalla data di notifica), provvederemo ai sensi dell'art. 77, comma 2bis, DPR 602/1973, ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal citato prospetto”.
Gli atti presupposti a cui si riferisce la Comunicazione preventiva sono i seguenti:
1. cartella di pagamento n. 10320220015689479000, di complessivi euro 100.546,34, notificata al ricorrente in data 25-10-2022 da AdER, contenente le partite di ruolo derivanti dal mancato pagamento delle comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito della liquidazione delle dichiarazioni Modello Unico anni d'imposta 20172018, del Modello IVA anno d'imposta 2017 e dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per locazione anno 2021;
2. atto di accertamento esecutivo n. TL9011100946/2022, notificato al ricorrente in data 27-07-2022 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Savona - Ufficio Controlli, relativo all'anno d'imposta
2016, di euro 117.390,94. Esso consegue all'Avviso n. TL9031100055/2022 notificato dal medesimo Ufficio alla sopra menzionata società Società_1 srl, di cui il Signor Ricorrente_1 è socio, con il quale è stato accertato un maggior reddito imponibile che è stato poi imputato quale utile di spettanza del ricorrente e accertato come reddito di capitale da lui non dichiarato;
3. cartella di pagamento n. 10320230002112977000, notificata al ricorrente in data 25-04-2023 dall'Agente della Riscossione, di euro 9.367,47, contenente la partita di ruolo derivante dal mancato pagamento dell'avviso d'irregolarità emesso a seguito del controllo, ex art. 54bis DPR 600/73, della comunicazione di liquidazione periodica Iva relativa al III trimestre 2020.
Successivamente alla notifica di tali atti, stante il loro mancato pagamento, veniva emesso dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione l'atto di intimazione n. 10320239003211583000, notificato al ricorrente in data
03-10-2023.
Il giorno 04-10-2023 è stata notificata la Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso.
A seguito di ciò, in data 10-10-2023, il Signor Ricorrente_1 presentava all'Agente della Riscossione, due istanze di rateizzazione concernenti il pagamento rispettivamente degli importi di cui alle cartelle e degli importi di cui all'avviso di accertamento sopra indicati, ottenendo in entrambi i casi il beneficio di pagare in 72 rate.
A seguito della notifica della summenzionata Comunicazione preventiva, il Signor Ricorrente_1 ha provveduto a notificare ad AdER il ricorso di cui al presente giudizio, per richiedere l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1. Violazione e mancata indicazione del valore e altri dati dell'immobile su cui si iscriverà ipoteca.
2. Illegittimità/inesistenza della notifica dell'atto de quo e delle due cartelle presupposte, per errata applicazione delle regole che disciplinano l'utilizzo della pec avendo AdER notificato tali atti da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri INDICEPA e REGINDE, nonché per violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 3, 24, 11 e 113 Cost. per disparità di trattamento.
3. Illegittimità/inesistenza della notifica dell'atto de quo per errata applicazione delle regole di cui al Reg.
UE n. 910/2014 art. 44 comma 1, lett. b) e art. 1 DPCM n.
58/2022, richiamato dal D. Lgs 82/2005.
4. Violazione notifiche precedenti e intervenuta prescrizione.
5. Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TL9011100946/2022 notificato il 27/07/2022 per i seguenti motivi: a) per non riguardare il ricorrente ma la società a responsabilità limitata di cui egli fa parte;
b) per assenza di prova della regolare notifica postale;
c) per violazione art. 8 comma 2 D.L. 16/2012, in quanto non sono stati considerati finanziamenti i versamenti sul conto della società; d) per violazione della doppia presunzione ex art. 2727 c.c. per i redditi attribuiti al socio.
6. Violazione art. 1194, 1282, 1283 e 1284 c.c. per anatocismo nel calcolo degli interessi di mora, dell'aggio e degli interessi di dilazione.
In data 26-02-2024 si è costituita AdER, prendendo posizione su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, salvo su quelle del 5° motivo di ricorso, attinenti al menzionato avviso di accertamento, in ordine alle quali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, provvedendo conseguentemente a notiziare l'Agenzia dell'esistenza del ricorso in questione, mediante notifica delle proprie controdeduzioni unitamente all'atto introduttivo.
E' intervenuta in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato è stato preceduto, dalla regolare notifica delle cartelle, e dall'intimazione di pagamento n.
10320239003211583000 notificata il 03.10.2023 come evidenziato nella memoria dell'ADER.
Tali atti non sono mai stati contestati nei termini dell'art.21 Dlgs 546/92, pertanto la contestazione odierna
è tardiva e non possono essere proposte eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte in relazione agli atti antecedenti.
Pertanto a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era consentita solo per vizi suoi propri.
Va poi osservato che nella comunicazione preventiva di ipoteca non devono essere indicati preventivamente gli immobili che saranno oggetto oggetto di iscrizione ipotecaria non essendo tale aspetto previsto dalla normativa. Pertanto tale motivo di ricorso va rigettato.
E' ugualmente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata indicazione della pec dell'ADER nei registri
IPA. In realtà l'indirizzo del mittente Email_4, dalle risultanze in IPA, l'indirizzo è censito dal 02.09.2022
Ciò senza contare che la tesi ripetuta in numerosi ricorsi per cui la PEC mittente dovrebbe essere iscritta nei registri IPA è ormai stata disattesa anche dalla Cassazione considerato che l'indirizzo in questione è pienamente riconducibile all'ADER.
Ugualmente infondata è l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale
Come osservato dall'ADER la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito dalla Cassazione (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite nel caso di specie;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, Integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_5.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Inoltre dalla P.E.C. di consegna della comunicazione preventiva alla parte attrice si evince che il gestore di posta elettronica certificata di ADER è ARUBA P.E.C. S.p.A., che risulta iscritto nel registro dei gestori previsto dalla richiamata disciplina. Ne consegue che la notifica in parola risulta conforme alle disposizioni normative in quanto eseguita da un indirizzo mittente (Email_6) rilasciato da un gestore (Società_2) regolarmente iscritto nell'elenco previsto dall'art. 14 comma 1 del d.P.R. n. 68/2005, e spedita ad un indirizzo di destinazione ….. risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INIPEC (cfr. all. n. 20 fascicolo convenuto).
Le cartelle
10320220015689479000 notificata il 25.10.2022 - Tributi IVA 2017
10320230002112977000 notificata il 25.04.2023 – Tributi IVA 2020
Risultano regolarmente notificate al ricorrente.
La prescrizione, come noto, è soggetta al termine ordinario previsto dall'art. 2946 c.c. (10 anni) in quanto tributi erariali.
E' quindi infondato anche tale motivo di ricorso.
Infondata poi è la doglianza relativa agli interessi in quanto regolarmente applicati in base all'art. 30 del D.
P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'atto contestato.
Ugualmente infondata è la contestazione relativa all'aggio in quanto conforme all'art. 17 del D.lgs. 112 del
1999
E' infine infondata la contestazione sugli interessi di dilazione in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria e non la concessione di rateazione ai nn. 129951 e 129952 del 10.10.2023: sicchè gli interessi sonoapplicati in base all'art.21 DPR 602/73.
Per quanto attiene alla asserita illegittimità dell'avviso di accertamento n. TL9011100946/2022 per non riguardare il ricorrente ma la società a responsabilità limitata di cui egli fa parte e per essere stato notificato tramite posta di cui non è stata data prova della regolare notifica va evidenziato che il ricorrente detiene dal
2007 una quota di partecipazione nella società Società_1 srl con sede in Albenga (SV) – Indirizzo_2.
La compagine sociale è sempre stata composta dal ricorrente e da Ricorrente_1 (CF_1), anch'egli socio al 50% nonchè legale rappresentante della società. L'Società_1 srl è stata oggetto di verifica per l'anno d'imposta 2016, a seguito della quale sono stati accertati maggiori redditi d'impresa e rideterminati i redditi di capitale dei due soci.
Si deve quindi ritenere che ancor prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, il ricorrente era perfettamente al corrente del fatto che l'Agenzia delle Entrate stava conducendo nei confronti della società in questione delle indagini finanziarie volte a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale ovvero le operazioni imponibili poste in essere dalla stessa nell'anno oggetto di controllo (2016).
Egli, infatti, risulta aver partecipato al contradditorio del 25-05-2021, di cui è stato redatto apposito processo verbale prodotto in atti, a seguito dell'invito a comparire n. I00001/2021, notificato dalla Direzione provinciale di Savona – Ufficio Controlli sia alla società Società_1 srl, in persona del suo legale rappresentante, sia ai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_1, in qualità di soci.
In quella sede, il ricorrente si è reso disponibile a reperire, entro il successivo incontro fissato per il giorno
30-07-2021, la documentazione giustificativa delle operazioni contestate. Tuttavia, a quell'incontro il contribuente non ha preso parte né ha fornito alcuno dei documenti richiesti. A seguito di ciò, l'Ufficio Controlli ha provveduto quindi a notificare gli avvisi di accertamento in questione.
Le notifiche di tali atti sono state regolari
Il signor Ricorrente_1 è stato infatti destinatario delle notifiche sia dell'avviso di accertamento n. TL9031100055/2022 relativo alla società da lui partecipata (prod. doc. 4), sia dell'avviso di accertamento n.
TL9011100946/2022 sul reddito di capitale a lui imputato nella società medesima e da lui non dichiarato
(prod. doc. 5).
Entrambi gli atti risultano regolarmente notificati a mezzo del servizio postale, come si desume dalla sottoscrizione, apposta dal ricorrente in calce agli avvisi di ricevimento, che dà atto dell'«AVVENUTO RITIRO
» delle relative raccomandate presso l'ufficio postale dove erano state depositate a causa dell'assenza del destinatario.
Il deposito è stato correttamente comunicato al ricorrente mediante apposita raccomandata informativa, come risulta sia dagli allegati n.ri 4 e 5 sia dall'avvenuto ritiro degli atti stessi.
I provvedimenti impositivi non sono mai stati impugnati nei termini di legge, né dalla società né dall'odierno ricorrente per cui è ormai preclusa ogni contestazione nel merito essendo le pretese erariali divenute definitive.
In conclusione il ricorso va respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4000,00 oltre accessori in favore dell'ADER e in Euro 4000,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Il Presidente
dr. Domenico Pellegrini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLEGRINI DOMENICO, Presidente e Relatore
GATTI EMILIO, Giudice
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10376202300000561000 REGISTRO 2021
- RATEIZZAZIONE n. 129951 RATE 2023
- RATEIZZAZIONE n. 129952 RATE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320230002112977000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100946/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320220015689479000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, dati nascita (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1, esercita l'attività degli studi legali dal 2002 ed è socio (con partecipazione pari al 50% del capitale sociale) della società Società_1 srl (C.F. P.IVA_1), attiva dal 2007, con codice attività 681000 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri.
In data 04/10/2023, “Agenzia delle Entrate Riscossione” (AdER) ha notificato al signor Ricorrente_1 la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10376202300000561000, con cui ha informato il contribuente del fatto che non “risulta ancora pagato l'importo di € 227.304,75 relativo agli atti indicati nel prospetto riportato nella sezione Dettaglio delle somme da pagare”, avvisandolo che “in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato (30 giorni dalla data di notifica), provvederemo ai sensi dell'art. 77, comma 2bis, DPR 602/1973, ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal citato prospetto”.
Gli atti presupposti a cui si riferisce la Comunicazione preventiva sono i seguenti:
1. cartella di pagamento n. 10320220015689479000, di complessivi euro 100.546,34, notificata al ricorrente in data 25-10-2022 da AdER, contenente le partite di ruolo derivanti dal mancato pagamento delle comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito della liquidazione delle dichiarazioni Modello Unico anni d'imposta 20172018, del Modello IVA anno d'imposta 2017 e dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per locazione anno 2021;
2. atto di accertamento esecutivo n. TL9011100946/2022, notificato al ricorrente in data 27-07-2022 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Savona - Ufficio Controlli, relativo all'anno d'imposta
2016, di euro 117.390,94. Esso consegue all'Avviso n. TL9031100055/2022 notificato dal medesimo Ufficio alla sopra menzionata società Società_1 srl, di cui il Signor Ricorrente_1 è socio, con il quale è stato accertato un maggior reddito imponibile che è stato poi imputato quale utile di spettanza del ricorrente e accertato come reddito di capitale da lui non dichiarato;
3. cartella di pagamento n. 10320230002112977000, notificata al ricorrente in data 25-04-2023 dall'Agente della Riscossione, di euro 9.367,47, contenente la partita di ruolo derivante dal mancato pagamento dell'avviso d'irregolarità emesso a seguito del controllo, ex art. 54bis DPR 600/73, della comunicazione di liquidazione periodica Iva relativa al III trimestre 2020.
Successivamente alla notifica di tali atti, stante il loro mancato pagamento, veniva emesso dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione l'atto di intimazione n. 10320239003211583000, notificato al ricorrente in data
03-10-2023.
Il giorno 04-10-2023 è stata notificata la Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso.
A seguito di ciò, in data 10-10-2023, il Signor Ricorrente_1 presentava all'Agente della Riscossione, due istanze di rateizzazione concernenti il pagamento rispettivamente degli importi di cui alle cartelle e degli importi di cui all'avviso di accertamento sopra indicati, ottenendo in entrambi i casi il beneficio di pagare in 72 rate.
A seguito della notifica della summenzionata Comunicazione preventiva, il Signor Ricorrente_1 ha provveduto a notificare ad AdER il ricorso di cui al presente giudizio, per richiedere l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi:
1. Violazione e mancata indicazione del valore e altri dati dell'immobile su cui si iscriverà ipoteca.
2. Illegittimità/inesistenza della notifica dell'atto de quo e delle due cartelle presupposte, per errata applicazione delle regole che disciplinano l'utilizzo della pec avendo AdER notificato tali atti da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri INDICEPA e REGINDE, nonché per violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 3, 24, 11 e 113 Cost. per disparità di trattamento.
3. Illegittimità/inesistenza della notifica dell'atto de quo per errata applicazione delle regole di cui al Reg.
UE n. 910/2014 art. 44 comma 1, lett. b) e art. 1 DPCM n.
58/2022, richiamato dal D. Lgs 82/2005.
4. Violazione notifiche precedenti e intervenuta prescrizione.
5. Illegittimità dell'avviso di accertamento n. TL9011100946/2022 notificato il 27/07/2022 per i seguenti motivi: a) per non riguardare il ricorrente ma la società a responsabilità limitata di cui egli fa parte;
b) per assenza di prova della regolare notifica postale;
c) per violazione art. 8 comma 2 D.L. 16/2012, in quanto non sono stati considerati finanziamenti i versamenti sul conto della società; d) per violazione della doppia presunzione ex art. 2727 c.c. per i redditi attribuiti al socio.
6. Violazione art. 1194, 1282, 1283 e 1284 c.c. per anatocismo nel calcolo degli interessi di mora, dell'aggio e degli interessi di dilazione.
In data 26-02-2024 si è costituita AdER, prendendo posizione su tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, salvo su quelle del 5° motivo di ricorso, attinenti al menzionato avviso di accertamento, in ordine alle quali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, provvedendo conseguentemente a notiziare l'Agenzia dell'esistenza del ricorso in questione, mediante notifica delle proprie controdeduzioni unitamente all'atto introduttivo.
E' intervenuta in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato è stato preceduto, dalla regolare notifica delle cartelle, e dall'intimazione di pagamento n.
10320239003211583000 notificata il 03.10.2023 come evidenziato nella memoria dell'ADER.
Tali atti non sono mai stati contestati nei termini dell'art.21 Dlgs 546/92, pertanto la contestazione odierna
è tardiva e non possono essere proposte eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte in relazione agli atti antecedenti.
Pertanto a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili - l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era consentita solo per vizi suoi propri.
Va poi osservato che nella comunicazione preventiva di ipoteca non devono essere indicati preventivamente gli immobili che saranno oggetto oggetto di iscrizione ipotecaria non essendo tale aspetto previsto dalla normativa. Pertanto tale motivo di ricorso va rigettato.
E' ugualmente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata indicazione della pec dell'ADER nei registri
IPA. In realtà l'indirizzo del mittente Email_4, dalle risultanze in IPA, l'indirizzo è censito dal 02.09.2022
Ciò senza contare che la tesi ripetuta in numerosi ricorsi per cui la PEC mittente dovrebbe essere iscritta nei registri IPA è ormai stata disattesa anche dalla Cassazione considerato che l'indirizzo in questione è pienamente riconducibile all'ADER.
Ugualmente infondata è l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale
Come osservato dall'ADER la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito dalla Cassazione (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite nel caso di specie;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, Integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_5.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Inoltre dalla P.E.C. di consegna della comunicazione preventiva alla parte attrice si evince che il gestore di posta elettronica certificata di ADER è ARUBA P.E.C. S.p.A., che risulta iscritto nel registro dei gestori previsto dalla richiamata disciplina. Ne consegue che la notifica in parola risulta conforme alle disposizioni normative in quanto eseguita da un indirizzo mittente (Email_6) rilasciato da un gestore (Società_2) regolarmente iscritto nell'elenco previsto dall'art. 14 comma 1 del d.P.R. n. 68/2005, e spedita ad un indirizzo di destinazione ….. risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INIPEC (cfr. all. n. 20 fascicolo convenuto).
Le cartelle
10320220015689479000 notificata il 25.10.2022 - Tributi IVA 2017
10320230002112977000 notificata il 25.04.2023 – Tributi IVA 2020
Risultano regolarmente notificate al ricorrente.
La prescrizione, come noto, è soggetta al termine ordinario previsto dall'art. 2946 c.c. (10 anni) in quanto tributi erariali.
E' quindi infondato anche tale motivo di ricorso.
Infondata poi è la doglianza relativa agli interessi in quanto regolarmente applicati in base all'art. 30 del D.
P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'atto contestato.
Ugualmente infondata è la contestazione relativa all'aggio in quanto conforme all'art. 17 del D.lgs. 112 del
1999
E' infine infondata la contestazione sugli interessi di dilazione in quanto il ricorrente ha impugnato l'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria e non la concessione di rateazione ai nn. 129951 e 129952 del 10.10.2023: sicchè gli interessi sonoapplicati in base all'art.21 DPR 602/73.
Per quanto attiene alla asserita illegittimità dell'avviso di accertamento n. TL9011100946/2022 per non riguardare il ricorrente ma la società a responsabilità limitata di cui egli fa parte e per essere stato notificato tramite posta di cui non è stata data prova della regolare notifica va evidenziato che il ricorrente detiene dal
2007 una quota di partecipazione nella società Società_1 srl con sede in Albenga (SV) – Indirizzo_2.
La compagine sociale è sempre stata composta dal ricorrente e da Ricorrente_1 (CF_1), anch'egli socio al 50% nonchè legale rappresentante della società. L'Società_1 srl è stata oggetto di verifica per l'anno d'imposta 2016, a seguito della quale sono stati accertati maggiori redditi d'impresa e rideterminati i redditi di capitale dei due soci.
Si deve quindi ritenere che ancor prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, il ricorrente era perfettamente al corrente del fatto che l'Agenzia delle Entrate stava conducendo nei confronti della società in questione delle indagini finanziarie volte a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale ovvero le operazioni imponibili poste in essere dalla stessa nell'anno oggetto di controllo (2016).
Egli, infatti, risulta aver partecipato al contradditorio del 25-05-2021, di cui è stato redatto apposito processo verbale prodotto in atti, a seguito dell'invito a comparire n. I00001/2021, notificato dalla Direzione provinciale di Savona – Ufficio Controlli sia alla società Società_1 srl, in persona del suo legale rappresentante, sia ai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_1, in qualità di soci.
In quella sede, il ricorrente si è reso disponibile a reperire, entro il successivo incontro fissato per il giorno
30-07-2021, la documentazione giustificativa delle operazioni contestate. Tuttavia, a quell'incontro il contribuente non ha preso parte né ha fornito alcuno dei documenti richiesti. A seguito di ciò, l'Ufficio Controlli ha provveduto quindi a notificare gli avvisi di accertamento in questione.
Le notifiche di tali atti sono state regolari
Il signor Ricorrente_1 è stato infatti destinatario delle notifiche sia dell'avviso di accertamento n. TL9031100055/2022 relativo alla società da lui partecipata (prod. doc. 4), sia dell'avviso di accertamento n.
TL9011100946/2022 sul reddito di capitale a lui imputato nella società medesima e da lui non dichiarato
(prod. doc. 5).
Entrambi gli atti risultano regolarmente notificati a mezzo del servizio postale, come si desume dalla sottoscrizione, apposta dal ricorrente in calce agli avvisi di ricevimento, che dà atto dell'«AVVENUTO RITIRO
» delle relative raccomandate presso l'ufficio postale dove erano state depositate a causa dell'assenza del destinatario.
Il deposito è stato correttamente comunicato al ricorrente mediante apposita raccomandata informativa, come risulta sia dagli allegati n.ri 4 e 5 sia dall'avvenuto ritiro degli atti stessi.
I provvedimenti impositivi non sono mai stati impugnati nei termini di legge, né dalla società né dall'odierno ricorrente per cui è ormai preclusa ogni contestazione nel merito essendo le pretese erariali divenute definitive.
In conclusione il ricorso va respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando contrariis rejectis respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4000,00 oltre accessori in favore dell'ADER e in Euro 4000,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Il Presidente
dr. Domenico Pellegrini