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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1089/2024
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in S. Gennaro Vesuviano alla piazza Regina
Margherita n. 22, presso lo studio dell'avv. Assunta Battaglia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Avv. CASABURO LUCIA, procuratrice di sé stessa elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nola (NA) alla piazza Santorelli n. 7
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 02.02.2024, atto di precetto di € 1.338,57 ad istanza dell'avv. Lucia Casaburo unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 393/2021 con cui il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, condannava la al pagamento di “euro Parte_1
800,00 oltre Iva e cpa nonché spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità e improcedibilità dell'atto di precetto per avvenuto integrale pagamento delle somme liquidate nella predetta sentenza all'avv. Lucia Casaburo, mediante bonifico bancario risalente al 2021, come da fattura n. 38 del 08/04/2021 dalla stessa emessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) In via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto (rectius titolo); b) declaratoria di inammissibilità e nullità dell'atto di precetto;
c) dichiararsi nulla dovuto Parte_ dalla nei confronti dell'avv. Casaburo in Parte_1 considerazione dell'avvenuto pagamento del debito;
d) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 14/03/2024, si costituiva parte convenuta, rappresentando che in data 22.02.2024, dunque successivamente alla notifica dell'atto di precetto, aveva provveduto ad inviare, tramite pec, una comunicazione all'avv. Assunta Battaglia dal seguente tenore: “Esimia collega, scusa, ma è stato un errore di procedura, ho avuto un grave problema di salute con mio marito, non sono stata presente in studio, i miei collaboratori invece di liberare il conto hanno fatto il precetto. Fammi sapere come rimediare. Distinti saluti Avv.
- 2 -
Lucia Casaburo”; pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché inconsapevolmente, l'intimante espressamente dichiarava di rinunciare al precetto opposto “essendo stato lo stesso notificato per mero errore in una situazione eccezionale”.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 14.03.2024 compariva unicamente parte opponente impugnando tutto quanto dedotto e prodotto dall'opposta e chiedendone il rigetto con condanna della stessa al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc e al pagamento delle spese di lite;
preso atto dell'intervenuta rinuncia al precetto, ritenuta cessata la materia del contendere, veniva fissata udienza per la decisione.
All'udienza del 26/09/2024 parte convenuta documentava il legittimo impedimento a comparire alla precedente udienza, insisteva sulla tempestiva rinuncia all'atto di precetto, notificato per errore da un collaboratore allorquando la stessa non era presente in studio per gravi problemi familiari (documentati da certificazione medica), evidenziava di essersi prontamente attivata per comunicare all'intimata il disguido verificatosi, manifestando chiaramente l'intenzione di non dare seguito all'atto di precetto notificato;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 15-05-2025 (celebrata con le modalità di cui all'art. 127 c.p.c.), all'esito della quale, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. con decisione in 30 giorni.
****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una
- 3 -
situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato da parte opposta, ella ha rinunciato al precetto impugnato, notificato a mezzo pec in data 02-02-2024 per mero errore, riconosciuto prontamente dalla creditrice.
L'intimante ha evidenziato che in data 22-02-2024 provvedeva ad inviare, tramite pec, una comunicazione all'avv. Assunta Battaglia dal seguente tenore: “Esimia collega, scusa, ma è stato un errore di procedura, ho avuto un grave problema di salute con mio marito, non sono stata presente in studio, i miei collaboratori invece di liberare il conto hanno fatto il precetto. Fammi sapere come rimediare. Distinti saluti Avv. Lucia Casaburo”; pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché inconsapevolmente, l'intimante espressamente dichiarava di rinunciare al precetto opposto “essendo stato lo stesso notificato per mero errore in una situazione eccezionale” e si rendeva disponibile ad un accordo bonario con la controparte (prima dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta in data 28-02-2024).
L'opponente dava atto di quanto sopra a verbale di udienza del 14-03-
2024, dichiarando di aver ricevuto delle pec dalla controparte.
L'intimante provvedeva inoltre a confermare la rinuncia al precetto, nel presente giudizio con costituzione del 14-03-2024.
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- 4 -
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione – anche in via analogica - della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736). In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Passando al regolamento delle spese processuali, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, lo stesso va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass.
n. 2719 del 2015).
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora
- 5 -
iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione, la nullità dell'atto di precetto per avvenuto integrale pagamento del credito.
In effetti, risulta provato ed espressamente riconosciuto dall'intimante che le somme liquidate nella sentenza n. 393/2021 del Tribunale di Nola furono pagate dalla società opponente già nell'anno 2021.
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare fondata. Tuttavia, considerato che parte opposta ha assunto un prudente comportamento operando la scelta di rinunciare al precetto subito dopo la notifica, allorquando la causa non era stata ancora iscritta a ruolo, scusandosi dell'errore in cui era incorsa mediante formale comunicazione trasmessa via pec al legale della società opponente e rendendosi disponibile a concordare le modalità per la giusta risoluzione della questione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 28.05.2025 IL GIUDICE
- 6 -
dr.ssa Miriam Valenti
- 7 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in S. Gennaro Vesuviano alla piazza Regina
Margherita n. 22, presso lo studio dell'avv. Assunta Battaglia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Avv. CASABURO LUCIA, procuratrice di sé stessa elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Nola (NA) alla piazza Santorelli n. 7
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 02.02.2024, atto di precetto di € 1.338,57 ad istanza dell'avv. Lucia Casaburo unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 393/2021 con cui il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, condannava la al pagamento di “euro Parte_1
800,00 oltre Iva e cpa nonché spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità e improcedibilità dell'atto di precetto per avvenuto integrale pagamento delle somme liquidate nella predetta sentenza all'avv. Lucia Casaburo, mediante bonifico bancario risalente al 2021, come da fattura n. 38 del 08/04/2021 dalla stessa emessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) In via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto (rectius titolo); b) declaratoria di inammissibilità e nullità dell'atto di precetto;
c) dichiararsi nulla dovuto Parte_ dalla nei confronti dell'avv. Casaburo in Parte_1 considerazione dell'avvenuto pagamento del debito;
d) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 14/03/2024, si costituiva parte convenuta, rappresentando che in data 22.02.2024, dunque successivamente alla notifica dell'atto di precetto, aveva provveduto ad inviare, tramite pec, una comunicazione all'avv. Assunta Battaglia dal seguente tenore: “Esimia collega, scusa, ma è stato un errore di procedura, ho avuto un grave problema di salute con mio marito, non sono stata presente in studio, i miei collaboratori invece di liberare il conto hanno fatto il precetto. Fammi sapere come rimediare. Distinti saluti Avv.
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Lucia Casaburo”; pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché inconsapevolmente, l'intimante espressamente dichiarava di rinunciare al precetto opposto “essendo stato lo stesso notificato per mero errore in una situazione eccezionale”.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 14.03.2024 compariva unicamente parte opponente impugnando tutto quanto dedotto e prodotto dall'opposta e chiedendone il rigetto con condanna della stessa al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc e al pagamento delle spese di lite;
preso atto dell'intervenuta rinuncia al precetto, ritenuta cessata la materia del contendere, veniva fissata udienza per la decisione.
All'udienza del 26/09/2024 parte convenuta documentava il legittimo impedimento a comparire alla precedente udienza, insisteva sulla tempestiva rinuncia all'atto di precetto, notificato per errore da un collaboratore allorquando la stessa non era presente in studio per gravi problemi familiari (documentati da certificazione medica), evidenziava di essersi prontamente attivata per comunicare all'intimata il disguido verificatosi, manifestando chiaramente l'intenzione di non dare seguito all'atto di precetto notificato;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 15-05-2025 (celebrata con le modalità di cui all'art. 127 c.p.c.), all'esito della quale, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. con decisione in 30 giorni.
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Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una
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situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato da parte opposta, ella ha rinunciato al precetto impugnato, notificato a mezzo pec in data 02-02-2024 per mero errore, riconosciuto prontamente dalla creditrice.
L'intimante ha evidenziato che in data 22-02-2024 provvedeva ad inviare, tramite pec, una comunicazione all'avv. Assunta Battaglia dal seguente tenore: “Esimia collega, scusa, ma è stato un errore di procedura, ho avuto un grave problema di salute con mio marito, non sono stata presente in studio, i miei collaboratori invece di liberare il conto hanno fatto il precetto. Fammi sapere come rimediare. Distinti saluti Avv. Lucia Casaburo”; pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché inconsapevolmente, l'intimante espressamente dichiarava di rinunciare al precetto opposto “essendo stato lo stesso notificato per mero errore in una situazione eccezionale” e si rendeva disponibile ad un accordo bonario con la controparte (prima dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta in data 28-02-2024).
L'opponente dava atto di quanto sopra a verbale di udienza del 14-03-
2024, dichiarando di aver ricevuto delle pec dalla controparte.
L'intimante provvedeva inoltre a confermare la rinuncia al precetto, nel presente giudizio con costituzione del 14-03-2024.
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- 4 -
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione – anche in via analogica - della disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736). In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Passando al regolamento delle spese processuali, versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, lo stesso va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass.
n. 2719 del 2015).
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora
- 5 -
iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione, la nullità dell'atto di precetto per avvenuto integrale pagamento del credito.
In effetti, risulta provato ed espressamente riconosciuto dall'intimante che le somme liquidate nella sentenza n. 393/2021 del Tribunale di Nola furono pagate dalla società opponente già nell'anno 2021.
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare fondata. Tuttavia, considerato che parte opposta ha assunto un prudente comportamento operando la scelta di rinunciare al precetto subito dopo la notifica, allorquando la causa non era stata ancora iscritta a ruolo, scusandosi dell'errore in cui era incorsa mediante formale comunicazione trasmessa via pec al legale della società opponente e rendendosi disponibile a concordare le modalità per la giusta risoluzione della questione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 28.05.2025 IL GIUDICE
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dr.ssa Miriam Valenti
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