Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9603/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...], cod, fisc. Parte_1
, residente a[...], rappresentata e difesa, C.F._1
giusta procura rilasciato su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Vanessa
Reale;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTI-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2024 il ricorrente impugnava il provvedimento notificato in data CP_ 18.07.2024, con il quale l' chiedeva la restituzione della somma di euro 497,44, corrisposta da ottobre 2023 a ottobre 2023 in quanto non dovuta in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPSRDC- 2023-7485714). Premetteva che in data
07.08.2023, aveva trasferito la propria residenza ad Acireale e, successivamente aveva provveduto ad aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica coi i nuovi componenti del suo nucleo familiare.
Riteneva illegittimo il provvedimento impugnato e ne eccepiva, in primo luogo la carenza di motivazione. Rappresentava di aver percepito il trattamento in assoluta buona fede ed eccepiva l'irripetibilità delle somme richieste, richiamando, a tal fine l'art. 52 L. 88/89, e l'art. 13, comma 1
L. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell'art. l'art. 52 L. 88/89; nonché, l'art.75 comma 1 bis DPR 445/2000. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare o
Con memorie depositate il 05.03.2025 si costituiva l' il quale precisava che la revoca delle CP_1
prestazioni scaturiva dalla circostanza che il ricorrente aveva reso nella DSU dichiarazioni non veritiere in merito al nucleo familiare. Precisamente, rilevava che il nucleo dichiarato nella DSU di riferimento della domanda, la , presentata dal ricorrente il Controparte_2
12/08/2023, costituito dal solo richiedente, non coincideva con quello rilevato in ANPR formato dallo stesso e da altri due componenti maggiorenni conviventi. Conseguentemente l'istituto aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente erogate.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione. Eccepiva la non applicabilità della normativa richiamata dal ricorrente trattandosi di sono norme speciali applicabili solo ed esclusivamente all'indebito previdenziale pensionistico, precisando, altresì, che per l'indebito per rdc vige una specifica e speciale disciplina normativa. Eccepiva che è onere del ricorrente provare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per godere del beneficio richiesto e richiamava la disciplina sul reddito di cittadinanza. Rappresentava, quindi, che l' , in considerazione degli CP_1
accertamenti sopra effettuati, aveva legittimamente revocato il beneficio relativo alla domanda di
Reddito di cittadinanza, indebitamente goduto e richiesto la restituzione di quanto corrisposto sin dalla concessione del beneficio. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 18.03.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione, dell'udienza del 14.04.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Si osserva che nella richiesta di restituzione di somme oggetto di impugnazione risulta indicata la prestazione revocata (beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza) il numero di protocollo della domanda, il periodo di riferimento della prestazione e viene espressamente richiamato il provvedimento di revoca e le motivazioni della revoca. Ed invero, nella richieste di restituzione di somme è dato leggere: “oggetto: Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente: C.F._2
SCOLARI CONCETTO GIUSEPPE).
Gentile Signore, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza
(domanda prot. RDC-2023-7485714), comunicata mediante provvedimento in data 01/03/2024, CP_1
per la seguente motivazione: - Accertata non veridicita' del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art.
3 del DPCM 159/2013. L'importo pari a euro 497,44 da lei ricevuto da ottobre 2023 a ottobre 2023 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare”
Ne risulta che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da ottobre 2023 a ottobre 2023 trae origine dalla revoca delle prestazioni (reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza) erogate a seguito della domanda Protocollo n. RDC- CP_1
2023-7485714 e che la revoca della prestazione scaturisce dall'accertamento della non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013.
Va, altresì, rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha esplicitato le ragioni della revoca CP_1
e della conseguente richiesta di restituzione di somme.
Si ritiene quindi, che l' sia pure sinteticamente abbia fornito alla ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1
formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018,
(ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione.
2.1 Per quanto qui rileva, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A norma dell'art. 2 (Beneficiari), D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti (personali, reddituali e patrimoniali) ivi prescritti.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.2 d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 è dato evincere che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare. Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Il comma 5 del predetto art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Il nucleo familiare del dichiarante è, pertanto, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, del dichiarante, alla data di presentazione della DSU.
L'art 7, del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni, l' , CP_1
l' , l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_3 Controparte_4
trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”. La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa domanda e in costanza della successiva erogazione. La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione CP_1
ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Venendo alla fattispecie in esame risulta documentato e non contestato che il ricorrente ha reso, nella
DSU relativa alla domanda presentata il 12.08.2023, dichiarazioni difformi e non corrispondenti al vero, in merito alla composizione del suo nucleo familiare. Egli, infatti in base alla DSU di riferimento della domanda, la , presentata in data 12.08.2023, ha dichiarato che Controparte_2
CP_ il suo nucleo familiare era composto solo da se stesso (si veda doc ISEE att. Fasc. ; mentre, in realtà, alla predetta data, il suo nucleo familiare era già composto dal ricorrente e da altri due
CP_ componenti maggiorenni (doc schermata fasc . CP_5
Si osserva che parte ricorrente non contesta di aver reso dichiarazioni non veritiere ma chiede l'applicazione della buona fede e la irripetibilità delle somme richiamando la normativa sull'indebito previdenziale.
Quanto al richiamo operato da parte ricorrente agli artt. 52 L.88/89 e 13 della legge 412/1991, si osserva che la normativa invocato nella specie non può trovare applicazione vertendosi in materia di indebito assistenziale. La normativa richiamata va riferita esclusivamente agli indebiti pensionistici in senso stretto e non a tutti gli indebiti previdenziali ed assistenziali: Pertanto, non può farsi applicazione, non trattandosi di indebito pensionistico, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Si osserva, altresì, che è inconferente, al fine di escludere la ripetibilità, il riferimento alla buona fede e all'assenza di dolo, stante l'espressa previsione normativa in materia dettata dall'art.7 d.l. 4/2019.Va infatti, precisato che l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di
Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co. 4 d.l. 4/2019. Detta norma espressamente stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Detta disposizione consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Infine, non pertinente è il richiamo operato all'art.75 dpr 445/2000 che comunque, stante la norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, non potrebbe trovare applicazione
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio, è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione di somme avanzata dall'Istituto. Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
3. Quanto alle spese di giudizio, stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. depositata in atti le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data15.10.2024 da nei confronti dell'istituto Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_6 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili
Catania, 14.04.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi