TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 19.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI GIANDOMENICO Antonio, C.so Umberto I n.18 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
Controparte_2 avv. TORRE Giuseppe, Via del Serafico 106 - Roma
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
ED A PRESUPPOSTI AVVISI DI CP_3
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con ricorso depositato in data 19.7.2024) avverso le comunicazioni preventive di fermo amministrativo n.08380202400005208000 e n.03280202400005877000 e limitatamente all'importo complessivo di
€16.862,71 relativo a n.5 avvisi di addebito (n.38320180002734760000, CP_1
n.33220190000789914000, n.33220190002007406000, n.33220210000954444000 e n.33220220001036511000), eccependo il difetto di notifica di detti avvisi di addebito presupposti e, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi a titolo di gestione commercianti per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021, in considerazione dell'inattività dell'impresa e della sua cancellazione retroattiva con decorrenza 22.9.2017; eccepiva altresì la prescrizione del credito.
L' e l' si costituivano in giudizio Controparte_2 CP_1 rappresentando l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
In particolare l' deduceva che gli avvisi di addebito di cui agli atti oggetto di CP_1 recupero da parte della Agenzia delle Entrate, regolarmente notificati, si riferiscono a contribuzione previdenziale in gestione commercianti relativi al suddetto periodo. Da un esame più approfondito, constatata l'inattività della ditta da visura camerale in allegato, l'assenza di redditi dichiarati e movimentazione IVA, è stata disposta in autotutela la retrodatazione della cessazione dell'attività con decorrenza 22/09/2017. Si e' provveduto in sede di autotutela quindi a rettificare la data di cessazione dal 12/03/2024 al 22/09/2017. Alla luce di quanto sopra è stato emesso un provvedimento di sgravio degli avvisi di addebito contestati.
L' menzionava inoltre come non sgravato in quanto relativo, invece, alla CP_1
I rata contributi fissi anno 2017, un ulteriore avviso di addebito (n.38320180001200765000) che, tuttavia, non è oggetto del presente giudizio.
deduceva che l' le aveva Controparte_2 CP_1 comunicato in data 6.9.2024 gli sgravi per gli avvisi di addebito oggetto delle comunicazioni preventive impugnate, sicchè “L'Agenzia, preso atto della comunicazione di sgravio dell'Ente creditore (settembre 2024) ha quindi immediatamente proceduto alla sospensione delle attività di riscossione e alla chiusura della procedura di fermo, che non è stata iscritta” (depositando altresì visura al PRA in data 9.10.2024 del Motociclo targato DT59808 di proprietà del ricorrente, dalla quale risulta che non sono stati iscritti procedimenti di fermo amministrativo).
Eccepiva ad ogni modo il parziale difetto di giurisdizione per entrambe le comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo impugnate, relative anche a diversi ruoli per sanzioni amministrative ed altri tributi.
Alla prima udienza il procuratore della parte ricorrente prendeva atto dell'annullamento degli avvisi di addebito, insistendo tuttavia per la condanna al
2 pagamento delle spese del giudizio, considerato che l'annullamento era avvenuto tardivamente.
All'odierna udienza, tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, le parti domandavano pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Nel prendere atto dell'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza, in applicazione del principio per il quale “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000-Rv. 541106; conforme, Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307 - 01).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese, liquidate in dispositivo (con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), va ritenuta la soccombenza virtuale dell' , che difatti ha riconosciuto l'illegittimità degli CP_1 avvisi di addebito di cui trattasi.
Considerato il comportamento collaborativo dell'Ente, che si è attivato prontamente in autotutela, le spese possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua seguono la soccombenza dell' che, vista CP_1
l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, deve pertanto rifonderle all'Erario, a norma dell'art.133 D.P.R.115/2002, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dispone pertanto con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Le spese possono essere compensate nei confronti di Controparte_4
, considerata la riconosciuta fondatezza del ricorso con esclusivo
[...] riferimento al merito della pretesa contributiva.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e, considerata l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato,
3 condanna l' a rifondere all'Erario la quota residua, che liquida in complessivi CP_1
€1.100,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese nei confronti di;
Controparte_2
- dispone con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Pescara in data 19.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4