Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1346 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.1346/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/02/2025 da
, con l'avv. Antonello Claudia, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. Antonello Claudia, come da mandato in Controparte_1
atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e la in data 07.10.2006 a Piazzola sul Brenta Parte_1 Controparte_1
(PD), ed il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile al n. 33 - Parte II - Serie A di detto Comune e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più opportuno.
1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, cui sarà assegnata la casa coniugale sita in Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD) via Don G. Minzoni n. 17 int.
2 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse del figlio e impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e con quelli lavorativi dei genitori stessi, la sig.ra e il sig. provvederanno CP_1 Pt_1
a gestire il figlio – come avviene da sempre – in modo omologo e paritario, nel senso che ciascuno di essi si occuperà in via esclusiva del figlio durante il tempo di permanenza. I coniugi concordano il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del figlio presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno
o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi (anche non consecutivi) con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, quest'ultime dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita del figlio e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere dello stesso.
5) Il padre, signor , si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese – a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio – la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat decorso un anno dal deposito del presente ricorso.
6) Le spese straordinarie – determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere - saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre, ed il 40% a carico della madre, previa documentazione delle stesse.
2 7) L'assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per il figlio minore.
10) I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso la Banca
Intesa San Paolo – Filiale di Piazzola sul Brenta (PD) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
11) L'autoveicolo BMW targato EN617RJ e il ciclomotore BK targato X9HMBN rimarranno intestati al sig. e in uso allo stesso, del pari l'autoveicolo Fiat 500 Pt_1
targato DK108DM rimarrà intestato alla sig.ra e in uso alla stessa (doc. 07). CP_1
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 07/10/2006 a Piazzola Sul Brenta e trascritto nel relativo registro al n.33,
Parte II, Serie A dell'anno 2006.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa del Tribunale di Padova del 16.5.2024, pubblicata il 21.5.2024 (N. R.G. 4896/2024) e passata in giudicato.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto, con la precisazione che quanto concordato ai punti 10, 11 e 12 delle rassegnate conclusioni costituisce libera espressione dell'autonomia
3 negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 07/10/2006 in Piazzola Sul Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.33 anno 2006 del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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