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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6038/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 27/06/1966
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, il 2/09/1964 Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIAMPIETRO DANIELI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO, il 27/06/1966 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO, il 02/09/1964, Parte_2 uniti in matrimonio il 27/09/1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1998 n. 47, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro, eventuali variazioni di residenza, di recapiti telefonici e di posta elettronica;
2. la casa famigliare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Casale sul Sile (TV) via Peschiere n. 83, rimarrà nella disponibilità della moglie, ove i figli continueranno a vivere e mantenere la residenza fintanto che non siano tutti diventati economicamente autosufficienti;
3. i genitori hanno concordato di suddividersi con decorrenza 1.10.2023 tutte le spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie anticipate da un genitore, dovranno essere saldate dall'altro
2 genitore entro il 15 dal ricevimento del rendiconto scritto tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
4. per spese straordinarie che andranno regolate come al punto precedente si intendono quelle elencate nel Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso, che i genitori dichiarano di accettare;
5. tenuto conto della maggiore età dei figli, i genitori hanno concordato che già dal 1.10.2023 il padre è tenuto a corrispondere, quale contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi mediante versamento diretto nei segg. conti correnti: Pt_3
[...],
[...] Parte_4
, CodiceFiscale_3 Parte_5
entro il 5 di ogni mese di riferimento;
mentre le CodiceFiscale_4 spese straordinarie saranno pagate direttamente o bonificate nel conto di ciascun genitore da parte dell'altro genitore obbligato nei termini e con le modalità previste al punto 3;
6. i compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione;
7. i mobili di arredo e gli elettrodomestici costituenti la casa familiare, eccezion fatta per quelli personali e per quelli di esclusiva proprietà del SI. T_
(che saranno prelevati dallo stesso entro il 30.11.2024), rimarranno nel
[...] pieno possesso e godimento della SI.ra mentre le spese straordinarie Pt_2 dovute per la manutenzione e conservazione della casa familiare saranno sostenute in parti uguali come per legge, salvo interventi urgenti ed improcrastinabili che saranno rimborsati a prima vista entro 30 giorni dalla presentazione del conto salvo successiva rendicontazione e giustificazione delle causali di spesa da inviarsi per iscritto ed in via riservata come le eventuali successive contestazioni;
8. i coniugi e hanno già provveduto a definire con data T_ Pt_2 30.09.2023 le compensazioni necessarie per la ripartizione dell'importo allora risultante dal conto cointestato di talché l'attuale saldo liquido di tale conto corrente n. 71540332 presso la spetta interamente alla Controparte_1 SI.ra , mentre rimarranno sempre in detto conto cointestato gli Parte_2 investimenti e i titoli non liquidabili immediatamente: questi importi saranno utilizzati e successivamente liquidati quando si ravvisi di comune accordo essere necessario affrontare delle spese nell'interesse dei figli e i relativi prelievi di quanto in conto e provenienti dalla liquidazione di detti titoli, saranno possibili solo a firma congiunta. Nel caso un coniuge provveda senza il consenso dell'altro a liquidare e prelevare prima della loro scadenza detti titoli sarà tenuto a reintegrare immediatamente tale prelievo con l'aggiunta compensativa del danno causato e di una penale del 10% del valore realizzabile alla normale scadenza dei titoli e non realizzato. Le spese per detto conto corrente cointestato saranno CP_ suddivise in parti uguali e rimarrà agganciato a tale conto l'utenza (il SI. provvederà a tale trasferimento e a compilare le dichiarazioni che T_ permettano l'intestazione delle altre utenze direttamente alla SI.ra ); Pt_2
9. l'Assegno Unico Universale rimane versato nel conto del figlio;
Parte_5
10. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo al mantenimento sarà corrisposto all'altro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza
3 all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di conSIlio del 06/12/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6038/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 27/06/1966
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, il 2/09/1964 Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIAMPIETRO DANIELI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO, il 27/06/1966 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO, il 02/09/1964, Parte_2 uniti in matrimonio il 27/09/1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 1998 n. 47, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro, eventuali variazioni di residenza, di recapiti telefonici e di posta elettronica;
2. la casa famigliare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Casale sul Sile (TV) via Peschiere n. 83, rimarrà nella disponibilità della moglie, ove i figli continueranno a vivere e mantenere la residenza fintanto che non siano tutti diventati economicamente autosufficienti;
3. i genitori hanno concordato di suddividersi con decorrenza 1.10.2023 tutte le spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie anticipate da un genitore, dovranno essere saldate dall'altro
2 genitore entro il 15 dal ricevimento del rendiconto scritto tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
4. per spese straordinarie che andranno regolate come al punto precedente si intendono quelle elencate nel Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso, che i genitori dichiarano di accettare;
5. tenuto conto della maggiore età dei figli, i genitori hanno concordato che già dal 1.10.2023 il padre è tenuto a corrispondere, quale contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditarsi mediante versamento diretto nei segg. conti correnti: Pt_3
[...],
[...] Parte_4
, CodiceFiscale_3 Parte_5
entro il 5 di ogni mese di riferimento;
mentre le CodiceFiscale_4 spese straordinarie saranno pagate direttamente o bonificate nel conto di ciascun genitore da parte dell'altro genitore obbligato nei termini e con le modalità previste al punto 3;
6. i compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione;
7. i mobili di arredo e gli elettrodomestici costituenti la casa familiare, eccezion fatta per quelli personali e per quelli di esclusiva proprietà del SI. T_
(che saranno prelevati dallo stesso entro il 30.11.2024), rimarranno nel
[...] pieno possesso e godimento della SI.ra mentre le spese straordinarie Pt_2 dovute per la manutenzione e conservazione della casa familiare saranno sostenute in parti uguali come per legge, salvo interventi urgenti ed improcrastinabili che saranno rimborsati a prima vista entro 30 giorni dalla presentazione del conto salvo successiva rendicontazione e giustificazione delle causali di spesa da inviarsi per iscritto ed in via riservata come le eventuali successive contestazioni;
8. i coniugi e hanno già provveduto a definire con data T_ Pt_2 30.09.2023 le compensazioni necessarie per la ripartizione dell'importo allora risultante dal conto cointestato di talché l'attuale saldo liquido di tale conto corrente n. 71540332 presso la spetta interamente alla Controparte_1 SI.ra , mentre rimarranno sempre in detto conto cointestato gli Parte_2 investimenti e i titoli non liquidabili immediatamente: questi importi saranno utilizzati e successivamente liquidati quando si ravvisi di comune accordo essere necessario affrontare delle spese nell'interesse dei figli e i relativi prelievi di quanto in conto e provenienti dalla liquidazione di detti titoli, saranno possibili solo a firma congiunta. Nel caso un coniuge provveda senza il consenso dell'altro a liquidare e prelevare prima della loro scadenza detti titoli sarà tenuto a reintegrare immediatamente tale prelievo con l'aggiunta compensativa del danno causato e di una penale del 10% del valore realizzabile alla normale scadenza dei titoli e non realizzato. Le spese per detto conto corrente cointestato saranno CP_ suddivise in parti uguali e rimarrà agganciato a tale conto l'utenza (il SI. provvederà a tale trasferimento e a compilare le dichiarazioni che T_ permettano l'intestazione delle altre utenze direttamente alla SI.ra ); Pt_2
9. l'Assegno Unico Universale rimane versato nel conto del figlio;
Parte_5
10. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo al mantenimento sarà corrisposto all'altro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza
3 all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di conSIlio del 06/12/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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