Art. 1.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 4 ottobre 1966, n. 907 , e' aumentata di 30 milioni di dollari USA.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 4 ottobre 1966, n. 907 , e' aumentata di 30 milioni di dollari USA.