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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 583/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1991 e residente in [...]., elettivamente domiciliata in
ROSOLINI, VIA TRIESTE N. 28, presso lo studio degli avv.ti TROMBATORE
SALVATORE e ELENA TROMBATORE, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1982 e residente in [...]in contrada Tagliati s.n.c., elettivamente domiciliato in
ROSOLINI, VIA IMMACOLATA N. 118, presso lo studio dell'avv. BRUNO GUIDO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.3.2023); posta in decisione con decreto emesso il 3.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 06/02/2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito
[...]
sposato a ROSOLINI il 27/09/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1
civile del Comune di ROSOLINI anno2011, n. 13, Parte II, Serie A), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.4.2015) e Per_1
(24.2.2012), con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegna la casa Per_2 coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, inoltre, di condannare il resistente al versamento in suo favore della somma di € 7.417,00, di cui € 4.030,00 pari all'assegno unico familiare percepito integralmente dal resistente ed utilizzato dallo stesso per proprie esigenze personali, ed € 3.387,00 pari al 50% della quota di indennità di disoccupazione destinata a favore dei familiari a carico e dallo stesso integralmente percepita ed utilizzata a fini personali.
Con comparsa depositata in data 1.6.2023 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alle domande aventi ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
e la regolamentazione della responsabilità genitoriali sui figli minori svolte dalla ricorrente, ma chiedendo di fissare in € 200,00 la misura mensile dovuta per il contributo al mantenimento di ciascun figlio. Infine, chiedeva di rigettare la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento della somma di € 7.417,00 in favore della ricorrente.
All'udienza del 5.6.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere separatamente e disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocamento pagina 2 di 5 presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, nonché ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura mensile di €
200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e disponendo la percezione dell'Assegno familiare da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 30.11.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
All'udienza del 30.11.2023, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti, con ordinanza del 22.5.2024 formulava la seguente proposta conciliativa:
-affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare;
-il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze di studio e di svago dei minori stessi;
in mancanza di accordo, per due pomeriggi la settimana e, a weekend alternati, dal sabato alla domenica sera;
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24-25 Dicembre e il 31 Dicembre-1 Gennaio;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per almeno quindi giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, da concordare con l'ex moglie entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo i primi 15 giorni del mese di Agosto); il compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno della festa del papà;
- dovrà corrispondere alla ricorrente, entro giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario di entrambi i figli – somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat - oltre al 50% delle spese
pagina 3 di 5 straordinarie, da individuare mediante richiamo al Protocollo in uso a questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda (6.2.2023);
- l'Assegno Unico verrà, come per legge, corrisposto al 50% a ciascuno dei genitori;
-spese di lite interamente compensate.
Con note congiunte di trattazione dell'udienza del 10.10.2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore alla precedente udienza.
All'udienza dell'1.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa, quindi, veniva posta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblico Ministero (visto del 18.3.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori, conviventi con la madre, nonché idonee a garantire agli stessi il diritto ad un'effettiva bigenitorialità; si tratta, inoltre, di una regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori. Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso di e Per_1
ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento degli stessi presso la madre, cui Per_2
è assegnata la casa coniugale (di proprietà della stessa), e regolamentando la frequentazione padre-figli secondo quanto in dispositivo meglio indicato.
Le statuizioni economiche
pagina 4 di 5 Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura e modalità del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a ROSOLINI il Parte_1 Controparte_1
27/09/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di ROSOLINI anno
2011, n. 13, Parte II, Serie A), in conformità alle condizioni di cui sopra e da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
03/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/01/1991 e residente in [...]., elettivamente domiciliata in
ROSOLINI, VIA TRIESTE N. 28, presso lo studio degli avv.ti TROMBATORE
SALVATORE e ELENA TROMBATORE, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1982 e residente in [...]in contrada Tagliati s.n.c., elettivamente domiciliato in
ROSOLINI, VIA IMMACOLATA N. 118, presso lo studio dell'avv. BRUNO GUIDO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18.3.2023); posta in decisione con decreto emesso il 3.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 06/02/2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito
[...]
sposato a ROSOLINI il 27/09/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1
civile del Comune di ROSOLINI anno2011, n. 13, Parte II, Serie A), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.4.2015) e Per_1
(24.2.2012), con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegna la casa Per_2 coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, inoltre, di condannare il resistente al versamento in suo favore della somma di € 7.417,00, di cui € 4.030,00 pari all'assegno unico familiare percepito integralmente dal resistente ed utilizzato dallo stesso per proprie esigenze personali, ed € 3.387,00 pari al 50% della quota di indennità di disoccupazione destinata a favore dei familiari a carico e dallo stesso integralmente percepita ed utilizzata a fini personali.
Con comparsa depositata in data 1.6.2023 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alle domande aventi ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
e la regolamentazione della responsabilità genitoriali sui figli minori svolte dalla ricorrente, ma chiedendo di fissare in € 200,00 la misura mensile dovuta per il contributo al mantenimento di ciascun figlio. Infine, chiedeva di rigettare la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento della somma di € 7.417,00 in favore della ricorrente.
All'udienza del 5.6.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere separatamente e disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocamento pagina 2 di 5 presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, nonché ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura mensile di €
200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e disponendo la percezione dell'Assegno familiare da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 30.11.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
All'udienza del 30.11.2023, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti, con ordinanza del 22.5.2024 formulava la seguente proposta conciliativa:
-affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare;
-il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze di studio e di svago dei minori stessi;
in mancanza di accordo, per due pomeriggi la settimana e, a weekend alternati, dal sabato alla domenica sera;
per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24-25 Dicembre e il 31 Dicembre-1 Gennaio;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; per almeno quindi giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, da concordare con l'ex moglie entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo i primi 15 giorni del mese di Agosto); il compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno della festa del papà;
- dovrà corrispondere alla ricorrente, entro giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario di entrambi i figli – somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat - oltre al 50% delle spese
pagina 3 di 5 straordinarie, da individuare mediante richiamo al Protocollo in uso a questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda (6.2.2023);
- l'Assegno Unico verrà, come per legge, corrisposto al 50% a ciascuno dei genitori;
-spese di lite interamente compensate.
Con note congiunte di trattazione dell'udienza del 10.10.2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore alla precedente udienza.
All'udienza dell'1.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa, quindi, veniva posta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblico Ministero (visto del 18.3.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori, conviventi con la madre, nonché idonee a garantire agli stessi il diritto ad un'effettiva bigenitorialità; si tratta, inoltre, di una regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori. Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso di e Per_1
ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento degli stessi presso la madre, cui Per_2
è assegnata la casa coniugale (di proprietà della stessa), e regolamentando la frequentazione padre-figli secondo quanto in dispositivo meglio indicato.
Le statuizioni economiche
pagina 4 di 5 Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura e modalità del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a ROSOLINI il Parte_1 Controparte_1
27/09/2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di ROSOLINI anno
2011, n. 13, Parte II, Serie A), in conformità alle condizioni di cui sopra e da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
03/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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