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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.2102/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.4.2025
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cristofari Parte_1
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IL VO RD
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il Parte_1 trattamento economico relativo all'inquadramento nella categoria D1 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, per le mansioni svolte dal 1.2.2012 al 29.2.2016;
2) per l'effetto, condanna il Comune di VALLECORSA a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rispetto il trattamento economico iniziale previsto per l'inquadramento formalmente riconosciuto nella categoria C, differenze quantificate in complessivi €.4.846,74, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, nonché a corrispondere le differenze retributive maturate dall'attore tra il trattamento economico percepito a titolo di indennità di risultato e di indennità di posizione quale titolare di posizione organizzativa, inquadrato in categoria C, nel periodo dal 1.2.2012 al 29.2.2016, e l'indennità di risultato e l'indennità di posizione che avrebbe percepito in virtù dell'espletamento dell'incarico
1 di posizione organizzativa con inquadramento in categoria D, nel medesimo periodo, differenze quantificate in complessivi €.10.334,72, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in misura di €.2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate in favore CP_1
del Dott. anche per il supplemento peritale, in complessivi €.750,00 per onorari, Persona_1 oltre I.V.A. e C.P., e in €.20,00 per spese.
5) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.4.2025
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cristofari Parte_1
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IL VO RD
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il Parte_1 trattamento economico relativo all'inquadramento nella categoria D1 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali, per le mansioni svolte dal 1.2.2012 al 29.2.2016;
2) per l'effetto, condanna il Comune di VALLECORSA a corrispondere al ricorrente le differenze retributive rispetto il trattamento economico iniziale previsto per l'inquadramento formalmente riconosciuto nella categoria C, differenze quantificate in complessivi €.4.846,74, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo, nonché a corrispondere le differenze retributive maturate dall'attore tra il trattamento economico percepito a titolo di indennità di risultato e di indennità di posizione quale titolare di posizione organizzativa, inquadrato in categoria C, nel periodo dal 1.2.2012 al 29.2.2016, e l'indennità di risultato e l'indennità di posizione che avrebbe percepito in virtù dell'espletamento dell'incarico
1 di posizione organizzativa con inquadramento in categoria D, nel medesimo periodo, differenze quantificate in complessivi €.10.334,72, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei del credito e sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in misura di €.2.695,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., liquidate in favore CP_1
del Dott. anche per il supplemento peritale, in complessivi €.750,00 per onorari, Persona_1 oltre I.V.A. e C.P., e in €.20,00 per spese.
5) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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