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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. dott. Eugenio Scopelliti
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 564/2021 R.G.,promossa
DA
Parte_1 con l'avvocato Santa Mordà
appellante
CONTRO
CP_ CP_2 Controparte_3
appellati
FATTO e DIRITTO
Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 787/2021 Reg. sent. pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.03.2021 che rigettava l'opposizione all'intimazione di pagamento n.09420189006940637000 e la declaratoria di non tenutezza al pagamento della somma di € 14.507,57, ivi richiamata per come riferibile all'avviso di addebito n.39420130003139956000.
Alla prima udienza il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellante e non più riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente nei confronti di CP_4pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 787/2021 Reg.
[...] Controparte_3
sent. pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.03.2021:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. dott. Eugenio Scopelliti
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 564/2021 R.G.,promossa
DA
Parte_1 con l'avvocato Santa Mordà
appellante
CONTRO
CP_ CP_2 Controparte_3
appellati
FATTO e DIRITTO
Pt_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 787/2021 Reg. sent. pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.03.2021 che rigettava l'opposizione all'intimazione di pagamento n.09420189006940637000 e la declaratoria di non tenutezza al pagamento della somma di € 14.507,57, ivi richiamata per come riferibile all'avviso di addebito n.39420130003139956000.
Alla prima udienza il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellante e non più riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente nei confronti di CP_4pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 787/2021 Reg.
[...] Controparte_3
sent. pronunciata dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.03.2021:
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti