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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai IGnori Magistrati :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
11/2/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di RG 447/2023 proposto avverso la sentenza n.690/2023 emessa e pubblicata in data 03/04/2023, dal
Tribunale Sezione lavoro di Palmi vertente tra
(C.F. ) avente sede legale in Viale Parte_1 P.IVA_1
Calabria, 78/D in persona del suo rappresentante legale Ing.
[...]
, ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo rappresentante legale Ing. CP_1
rappresentate e difese dell'Avv. Pasquale Melissari;
contro (C.F. Controparte_3
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_3 P.IVA_4
Grande 21, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Persona_1
Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n.
7131, agli avvocati Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C.
Adornato;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le società appellanti si opponevano agli avvisi di addebito n. 39420180000266567000 e n.
39420200000001277000 .
Nel ricorso iscritto al n di RG 2578/2018 rilevavano che in data
12.5.2018 era stato notificato a mezzo pec alla Parte_1
l'avviso di addebito n. 39420180000266567000, emesso dall' CP_3
di Reggio Calabria, con cui è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 12.017,08, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6703021577 - periodo 06/2013 -126/2013 a seguito del Verbale di accertamento n.RC000000/2017- 062-02 del 7.2.2017, in cui si contestava che l'attività lavorativa svolta dai lavoratori
(in servizio dal 15.6.2013 al 13.1.2015) e Persona_2 Parte_2
(in servizio dal 12.9.2013 al 13.1.2015), utilizzati con la
[...] qualifica di autisti all'interno dell'azienda a mezzo di contratti di lavoro a progetto, in realtà celasse un vero e proprio rapporto di natura subordinata ex art. 2094.c.c. con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.
Con il ricorso iscritto al n di RG 894/2020 rilevavano che, pendente il primo procedimento, era stato notificato sempre a mezzo pec avviso di addebito n. 39420200000001277000, nuovamente emesso dall' di Reggio Calabria, con cui era stato ingiunto di pagare CP_3
la complessiva somma di € 39.304,01, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6705549602 - periodo 06/2015 -
07/2016, a seguito di altro Verbale di accertamento n.
RC000000/2017-182-02 del 24.1.2017 pure riferibile alla posizione dei lavoratori . Per_2 Per_3
Contestavano la qualificazione del rapporto fatta dagli ispettori eccependo la legittimità dei contratti a progetto e chiedevano l'annullamento degli atti impugnati.
A sostegno del ricorso eccepivano: che avevano pattuito con i detti collaboratori e l'affidamento della distribuzione Per_2 Per_3
dei prodotti commercializzati dietro un compenso lordo forfettario complessivo, non ripartito in rate mensili ed a richiesta del collaboratore potevano essere “concessi anticipi mensili”; che a mezzo di detti lavoratori, pertanto, consegnavano ai collaboratori la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che ne avevano fatto richiesta;
che i lavoratori suddetti provvedevano, in maniera autonoma, a consegnare ai clienti destinatari, quanto riportato nelle rispettive fatture accompagnatorie (in genere farina); che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la prestazione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in definitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti (panificie pizzerie), in funzione del loro fabbisogno produttivo;
che l'attività, non aveva carattere continuativo, in quanto gli ordini raccolti prevedevano consegne che impegnavano i soggetti per qualche ora;
per il tempo rimanente nessuna attività lavorativa veniva svolta, quindi non è vero che veniva impegnati in un orario di lavoro determinato e continuo, che al momento del colloquio, per la selezione dei soggetti da avviare al progetto, i suddetti collaboratori si erano presentati come piccoli
“padroncini”, con imminente acquisto di un mezzo di trasporto
(poi mai effettuato) e malgrado sia stato più volte sollecitato a munirsi di un mezzo proprio ed anche di partita IVA, questi hanno sempre rinviato la realizzazione di quanto sopra, rappresentando che, era necessario incrementare il lavoro per poter effettuare tale investimento;
che in attesa della realizzazione di dette condizioni la società venne loro incontro, facendogli utilizzare, il proprio mezzo di trasporto per la buona esecuzione del progetto;
che il progetto in questione, veniva realizzato dai collaboratori in assoluta autonomia, senza vincoli di orario, tenendo presente le esigenze dell'attività svolta dai clienti (per es. i fornai lavorano dalle 2.00 alle
13.00) e senza vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della governace della società, c'era poco da eterodirezionare, trattandosi di mansioni di semplice esecuzione, prendere l'ordine, metterlo in bolla e consegnare la merce e riscuotere all'occorrenza il dovuto dal cliente, con la più ampia libertà organizzativa nell'ambito del progetto affidatogli, previo coordinamento con la governance della società committente la quale, da parte sua, consegnava i documenti accompagnatori, per la vendita della merce, già precedentemente commissionata e riscontrava l'incasso della merce venduta;
che ciò
è sempre avvenuto senza eterodirezione, tant'è che l'amministratore persona anziana ed in precario stato di salute, nel suddetto periodo, di volta in volta delegava i propri familiari, per gli incombenti amministrativi, compatibilmente con le loro faccende domestiche, familiari e lavorative, per la semplicità dell'esecuzione delle prestazioni e dell'attività di lavoro;
che i contratti a progetto erano pienamente legittimi e che gli Ispettori avevano travisato questo aspetto dell'attività lavorativa, allorché avevano qualificato i collaboratori come dei lavoratori subordinati,
e non avevano tenuto conto della struttura dei suddetti contratti a progetto, assimilandoli erroneamente a quelli di natura tipica subordinata, così anche alla effettiva prestazione eseguita.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi.
Costituendosi in giudizio per entrambi i procedimenti, l' ha CP_3
contestato le avverse pretese, rilevando : che vi era stato l'accertamento di una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda; che le mansioni svolte di autista non consentivano di individuare un elemento aggiuntivo o particolare tale da giustificare il ricorso alla fattispecie del progetto;
che l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali escludevano un ulteriore profilo di autonomia;
che l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, connotavano chiaramente il vincolo della subordinazione, così come la previsione di un preciso orario di lavoro e dunque di un vincolo, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti con il rigetto del ricorso.
Avverso detta decisione è stato interposto appello dalle società che hanno eccepito l'errore di valutazione del Tribunale circa la qualificazione del rapporto di lavoro per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituito l' per difendersi. CP_3
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare ex art 127 ter dell'11.2.24
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello si contesta la qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato in luogo di quello autonomo per il seguente motivo: <Sulla natura giuridica del rapporto, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lg. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta né corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo, alla luce delle scrutinate risultanze della prova documentale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazione) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera. Si deduce altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c.,
115, 116, 409, n. 3 c.p.c., per la natura effettivamente parasubordinata dei rapporti instaurati tra le parti, corrispondenti alla volontà formalizzata a norma dell'art. 62 dlg. 276/2003, congruente con la collaborazione, variabile e flessibile (appunto a programma), necessaria alla società>>.
Il motivo è infondato.
Vanno fatte delle premesse di ordine generale.
I contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n.
276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1 D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
Secondo la Suprema Corte In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Cass., 1770/2020.
In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti Cass., 27543/2020.
Va anche rilevato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato
- e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ciò posto nel caso in esame ai fini dell'accertamento della legittimità degli avvisi di addebito opposti è prodromico l'accertamento della natura dei rapporti di lavoro con i dipendenti e ., formalmente a progetto, ma Persona_2 Parte_3
disconosciuti dagli Ispettori in sede di verifica ispettiva.
Dalla documentazione in atti (cfr verbale di accertamento- atteso che la società non si è curata di produrre il contratto a progetto sottoscritto con i suo dipendenti e di cui eccepisce la legittimità e conformità al paradigma legale) ) emerge che la società appellante ha stipulato con l' e con il reiterati contratti a Per_2 Per_3
progetto, il progetto indicato era quello di incrementare le vendite dei prodotti commercializzati ed espandere il parco clienti, e l'attività da espletare veniva indicata come “1) ricerca nuovi clienti 2) distribuzione prodotti commercializzati” dalla stessa società.
L'accertamento ispettivo è scaturito dalla richiesta di intervento dei lavoratori interessati, , che hanno denunciato di Per_2 Per_3
essere stati occupati con contratti a progetto ma di aver svolto lavoro subordinato con le mansioni di autista, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 18,30, il sabato solo la mattina, e con riposo la domenica, con retribuzione mensile di € 800 come previsto sui contratti a progetto, e che il loro compito all'interno dell'azienda era quello di trasportare con il furgone della ditta la merce presso i vari clienti, secondo le direttive impartite dalla ditta.
È documentale e non oggetto di contestazione che i lavoratori dal 15.6.2013 fino al 13.1.2015) e (dal 12.9.2013 al Per_2 Pt_2
il 13.1.2015) fossero stati assunti con la qualifica di autisti per la guida di automezzi di proprietà della società per la consegna dei prodotti commercializzati.
Dal verbale ispettivo in atti merge che: < dott.ssa e dott.ssa Persona_4 Persona_5
hanno accertato che i dipendenti e Persona_2 Parte_2
, prestavano attività di lavoro subordinata con le mansioni
[...] di autista;
in sede di accesso ispettivo, dalla documentazione aziendale esaminata non è risultata alcuna registrazione, ovvero comunicazione riferita ai suddetti lavoratori, né alcun versamento contributivo, nelle more dello svolgimento degli accertamenti la ditta ha esibito copia di contratti a progetto riferiti ai lavoratori e e relativi alla distribuzione dei prodotti Per_2 Pt_2
commercializzati dalla ditta, con furgoni della stessa ditta e con previsione di un compenso di € 800,00 mensili, è stata accertata una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda, -le mansioni svolte di autista palesavano la mancanza di progetto, allo stesso modo, l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali (il furgone della ditta), escludevano l'autonomia organizzativa di mezzi, a ciò si aggiunga l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, la previsione di un preciso orario di lavoro e, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese>>.
Detto verbale non è stato oggetto di specifica contestazione da parte delle società datrici di lavoro.
Pur volendo prescindere dall'accertamento suddetto, già formalmente il progetto inserito nel contratto appare evidentemente inconsistente, non essendo evincibile il tipo di progetto indicato, né la sua specificità, né in cosa consistesse in concreto la <> e < nuovi clienti>>.
L'unica mansione concreta che emerge dalla documentazione in atti
è quella di autista di mezzi della società. Anche dalle articolazioni della prova orale, di cui si dirà, emerge addirittura che i dipendenti in esame svolgevano le mansioni di autista e di lavoratori subordinati inseriti nell'attività di impresa.
Lo si evince addirittura dagli stessi capitoli di prova articolati dalla società: << Vero è che sia la società a mezzo di propri Parte_1
preposti, pertanto, consegnava ai vari collaboratori, la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta, che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che avevano ordinato.
Vero è che i collaboratori sceglievano, in maniera autonoma, a chi prima e
a chi dopo, consegnare la farina ed altri prodotti per panifici, senza un preciso ordine di consegna assegnato e ciò prevalentemente la mattina le pizzerie il pomeriggio ed i panifici la mattina.
Vero è che i collaboratori provvedevano anche a chiamare direttamente i clienti per la consegna della merce ordinata. Vero è che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la presta-zione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in de- finitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti, in funzione del loro fabbisogno produttivo>>
Orbene, tutto ciò rende ingiustificato il ricorso al contratto a progetto, atteso che quest'ultimo prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, “funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale” (Cass., 17636/2016; nello stesso senso, Cass., 5418/2019, secondo cui detto contratto: “richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una
"routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro”).
Trattandosi, con riferimento a questi ultimi, di elementi per tabulas assenti nella fattispecie oggetto di causa.
Le società anche in giudizio non sono riuscite a delineare la natura del progetto o la sua specificità, ripetendo espressioni standardizzate e prive di reale consistenza, confermando anche le mansioni di autista per la consegna di merce che poco si addicono ad un progetto, con le caratteristiche di forma e di sostanza necessarie di cui si è detto.
A fronte delle lacune formali del contratto e della mancanza di uno specifico progetto le prove articolate dalla società descrivono semmai l'esistenza di un'attività ordinaria e ripetitiva coincidente proprio con quanto accertato in sede ispettiva e avvalorando le conclusioni raggiunte in sede ispettiva descrivendo delle mansioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Infine con il secondo motivo di appello si contesta << La non corretta ricostruzione del fatto normativo. Omessa pronunzia sulla circostanza che il lavoratore IG. ha svolto attività di lavoro agricolo nello Persona_2 stesso periodo in cui ha svolto la propria prestazione di lavoro alle dipendenze della società appellante - Operazione ermeneutica che stravolge la volontà processuale delle parti.>>
Detto motivo è irrilevante ed esula dal presente accertamento atteso che lo svolgimento di attività subordinata per conto della società appellante non è ostativa di fatto allo svolgimento di attività agricola quale bracciante per 10 giorni nell'anno solare.
L'appello va, di conseguenza, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (scaglione da € 26.100,00 a € 52.000,00) esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e ( ) Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2
nei confronti di con riferimento alla Sentenza n. 690/2023 CP_3
pubbl. il 03/04/2023 RG n. 2578/2018 ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenza appellata;
Condanna le appellanti in epigrafe in solido al pagamento delle spese di lite in favore di quantificate in € 6.946,00 oltre CP_3
accessori di legge;
Dà atto che parte appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 12/2/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai IGnori Magistrati :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
11/2/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di RG 447/2023 proposto avverso la sentenza n.690/2023 emessa e pubblicata in data 03/04/2023, dal
Tribunale Sezione lavoro di Palmi vertente tra
(C.F. ) avente sede legale in Viale Parte_1 P.IVA_1
Calabria, 78/D in persona del suo rappresentante legale Ing.
[...]
, ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo rappresentante legale Ing. CP_1
rappresentate e difese dell'Avv. Pasquale Melissari;
contro (C.F. Controparte_3
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_3 P.IVA_4
Grande 21, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Persona_1
Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n.
7131, agli avvocati Angela M. Fazio, Angela M. Laganà Dario C.
Adornato;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le società appellanti si opponevano agli avvisi di addebito n. 39420180000266567000 e n.
39420200000001277000 .
Nel ricorso iscritto al n di RG 2578/2018 rilevavano che in data
12.5.2018 era stato notificato a mezzo pec alla Parte_1
l'avviso di addebito n. 39420180000266567000, emesso dall' CP_3
di Reggio Calabria, con cui è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 12.017,08, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6703021577 - periodo 06/2013 -126/2013 a seguito del Verbale di accertamento n.RC000000/2017- 062-02 del 7.2.2017, in cui si contestava che l'attività lavorativa svolta dai lavoratori
(in servizio dal 15.6.2013 al 13.1.2015) e Persona_2 Parte_2
(in servizio dal 12.9.2013 al 13.1.2015), utilizzati con la
[...] qualifica di autisti all'interno dell'azienda a mezzo di contratti di lavoro a progetto, in realtà celasse un vero e proprio rapporto di natura subordinata ex art. 2094.c.c. con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.
Con il ricorso iscritto al n di RG 894/2020 rilevavano che, pendente il primo procedimento, era stato notificato sempre a mezzo pec avviso di addebito n. 39420200000001277000, nuovamente emesso dall' di Reggio Calabria, con cui era stato ingiunto di pagare CP_3
la complessiva somma di € 39.304,01, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6705549602 - periodo 06/2015 -
07/2016, a seguito di altro Verbale di accertamento n.
RC000000/2017-182-02 del 24.1.2017 pure riferibile alla posizione dei lavoratori . Per_2 Per_3
Contestavano la qualificazione del rapporto fatta dagli ispettori eccependo la legittimità dei contratti a progetto e chiedevano l'annullamento degli atti impugnati.
A sostegno del ricorso eccepivano: che avevano pattuito con i detti collaboratori e l'affidamento della distribuzione Per_2 Per_3
dei prodotti commercializzati dietro un compenso lordo forfettario complessivo, non ripartito in rate mensili ed a richiesta del collaboratore potevano essere “concessi anticipi mensili”; che a mezzo di detti lavoratori, pertanto, consegnavano ai collaboratori la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che ne avevano fatto richiesta;
che i lavoratori suddetti provvedevano, in maniera autonoma, a consegnare ai clienti destinatari, quanto riportato nelle rispettive fatture accompagnatorie (in genere farina); che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la prestazione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in definitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti (panificie pizzerie), in funzione del loro fabbisogno produttivo;
che l'attività, non aveva carattere continuativo, in quanto gli ordini raccolti prevedevano consegne che impegnavano i soggetti per qualche ora;
per il tempo rimanente nessuna attività lavorativa veniva svolta, quindi non è vero che veniva impegnati in un orario di lavoro determinato e continuo, che al momento del colloquio, per la selezione dei soggetti da avviare al progetto, i suddetti collaboratori si erano presentati come piccoli
“padroncini”, con imminente acquisto di un mezzo di trasporto
(poi mai effettuato) e malgrado sia stato più volte sollecitato a munirsi di un mezzo proprio ed anche di partita IVA, questi hanno sempre rinviato la realizzazione di quanto sopra, rappresentando che, era necessario incrementare il lavoro per poter effettuare tale investimento;
che in attesa della realizzazione di dette condizioni la società venne loro incontro, facendogli utilizzare, il proprio mezzo di trasporto per la buona esecuzione del progetto;
che il progetto in questione, veniva realizzato dai collaboratori in assoluta autonomia, senza vincoli di orario, tenendo presente le esigenze dell'attività svolta dai clienti (per es. i fornai lavorano dalle 2.00 alle
13.00) e senza vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della governace della società, c'era poco da eterodirezionare, trattandosi di mansioni di semplice esecuzione, prendere l'ordine, metterlo in bolla e consegnare la merce e riscuotere all'occorrenza il dovuto dal cliente, con la più ampia libertà organizzativa nell'ambito del progetto affidatogli, previo coordinamento con la governance della società committente la quale, da parte sua, consegnava i documenti accompagnatori, per la vendita della merce, già precedentemente commissionata e riscontrava l'incasso della merce venduta;
che ciò
è sempre avvenuto senza eterodirezione, tant'è che l'amministratore persona anziana ed in precario stato di salute, nel suddetto periodo, di volta in volta delegava i propri familiari, per gli incombenti amministrativi, compatibilmente con le loro faccende domestiche, familiari e lavorative, per la semplicità dell'esecuzione delle prestazioni e dell'attività di lavoro;
che i contratti a progetto erano pienamente legittimi e che gli Ispettori avevano travisato questo aspetto dell'attività lavorativa, allorché avevano qualificato i collaboratori come dei lavoratori subordinati,
e non avevano tenuto conto della struttura dei suddetti contratti a progetto, assimilandoli erroneamente a quelli di natura tipica subordinata, così anche alla effettiva prestazione eseguita.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati perché illegittimi.
Costituendosi in giudizio per entrambi i procedimenti, l' ha CP_3
contestato le avverse pretese, rilevando : che vi era stato l'accertamento di una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda; che le mansioni svolte di autista non consentivano di individuare un elemento aggiuntivo o particolare tale da giustificare il ricorso alla fattispecie del progetto;
che l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali escludevano un ulteriore profilo di autonomia;
che l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, connotavano chiaramente il vincolo della subordinazione, così come la previsione di un preciso orario di lavoro e dunque di un vincolo, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti con il rigetto del ricorso.
Avverso detta decisione è stato interposto appello dalle società che hanno eccepito l'errore di valutazione del Tribunale circa la qualificazione del rapporto di lavoro per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituito l' per difendersi. CP_3
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare ex art 127 ter dell'11.2.24
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello si contesta la qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato in luogo di quello autonomo per il seguente motivo: <Sulla natura giuridica del rapporto, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lg. 276/2003, 2094, 2222 ss. c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, senza un'attenta né corretta distinzione tra questo e il lavoro autonomo, alla luce delle scrutinate risultanze della prova documentale, deponenti per l'assenza di un penetrante potere direttivo (tanto meno disciplinare, né conformativo della prestazione) datoriale, ma per la presenza di semplici direttive programmatiche rispettose dell'autonomia del prestatore d'opera. Si deduce altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094 c.c.,
115, 116, 409, n. 3 c.p.c., per la natura effettivamente parasubordinata dei rapporti instaurati tra le parti, corrispondenti alla volontà formalizzata a norma dell'art. 62 dlg. 276/2003, congruente con la collaborazione, variabile e flessibile (appunto a programma), necessaria alla società>>.
Il motivo è infondato.
Vanno fatte delle premesse di ordine generale.
I contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n.
276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1 D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
Secondo la Suprema Corte In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Cass., 1770/2020.
In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti Cass., 27543/2020.
Va anche rilevato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato
- e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ciò posto nel caso in esame ai fini dell'accertamento della legittimità degli avvisi di addebito opposti è prodromico l'accertamento della natura dei rapporti di lavoro con i dipendenti e ., formalmente a progetto, ma Persona_2 Parte_3
disconosciuti dagli Ispettori in sede di verifica ispettiva.
Dalla documentazione in atti (cfr verbale di accertamento- atteso che la società non si è curata di produrre il contratto a progetto sottoscritto con i suo dipendenti e di cui eccepisce la legittimità e conformità al paradigma legale) ) emerge che la società appellante ha stipulato con l' e con il reiterati contratti a Per_2 Per_3
progetto, il progetto indicato era quello di incrementare le vendite dei prodotti commercializzati ed espandere il parco clienti, e l'attività da espletare veniva indicata come “1) ricerca nuovi clienti 2) distribuzione prodotti commercializzati” dalla stessa società.
L'accertamento ispettivo è scaturito dalla richiesta di intervento dei lavoratori interessati, , che hanno denunciato di Per_2 Per_3
essere stati occupati con contratti a progetto ma di aver svolto lavoro subordinato con le mansioni di autista, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 18,30, il sabato solo la mattina, e con riposo la domenica, con retribuzione mensile di € 800 come previsto sui contratti a progetto, e che il loro compito all'interno dell'azienda era quello di trasportare con il furgone della ditta la merce presso i vari clienti, secondo le direttive impartite dalla ditta.
È documentale e non oggetto di contestazione che i lavoratori dal 15.6.2013 fino al 13.1.2015) e (dal 12.9.2013 al Per_2 Pt_2
il 13.1.2015) fossero stati assunti con la qualifica di autisti per la guida di automezzi di proprietà della società per la consegna dei prodotti commercializzati.
Dal verbale ispettivo in atti merge che: < dott.ssa e dott.ssa Persona_4 Persona_5
hanno accertato che i dipendenti e Persona_2 Parte_2
, prestavano attività di lavoro subordinata con le mansioni
[...] di autista;
in sede di accesso ispettivo, dalla documentazione aziendale esaminata non è risultata alcuna registrazione, ovvero comunicazione riferita ai suddetti lavoratori, né alcun versamento contributivo, nelle more dello svolgimento degli accertamenti la ditta ha esibito copia di contratti a progetto riferiti ai lavoratori e e relativi alla distribuzione dei prodotti Per_2 Pt_2
commercializzati dalla ditta, con furgoni della stessa ditta e con previsione di un compenso di € 800,00 mensili, è stata accertata una collaborazione sistematica e non occasionale rispetto all'organizzazione dell'azienda, -le mansioni svolte di autista palesavano la mancanza di progetto, allo stesso modo, l'utilizzo del materiale e dei mezzi aziendali (il furgone della ditta), escludevano l'autonomia organizzativa di mezzi, a ciò si aggiunga l'assenza del rischio economico, la mancata indicazione dei risultati da conseguire, la sottoposizione alle direttive della ditta, la previsione di un preciso orario di lavoro e, il coordinamento con l'attività degli altri dipendenti, nonché la previsione di un corrispettivo connesso alle prestazioni rese>>.
Detto verbale non è stato oggetto di specifica contestazione da parte delle società datrici di lavoro.
Pur volendo prescindere dall'accertamento suddetto, già formalmente il progetto inserito nel contratto appare evidentemente inconsistente, non essendo evincibile il tipo di progetto indicato, né la sua specificità, né in cosa consistesse in concreto la <> e < nuovi clienti>>.
L'unica mansione concreta che emerge dalla documentazione in atti
è quella di autista di mezzi della società. Anche dalle articolazioni della prova orale, di cui si dirà, emerge addirittura che i dipendenti in esame svolgevano le mansioni di autista e di lavoratori subordinati inseriti nell'attività di impresa.
Lo si evince addirittura dagli stessi capitoli di prova articolati dalla società: << Vero è che sia la società a mezzo di propri Parte_1
preposti, pertanto, consegnava ai vari collaboratori, la merce oggetto di fatture accompagnatorie, emesse di volta in volta, che dovevano essere consegnate ai vari clienti, che avevano ordinato.
Vero è che i collaboratori sceglievano, in maniera autonoma, a chi prima e
a chi dopo, consegnare la farina ed altri prodotti per panifici, senza un preciso ordine di consegna assegnato e ciò prevalentemente la mattina le pizzerie il pomeriggio ed i panifici la mattina.
Vero è che i collaboratori provvedevano anche a chiamare direttamente i clienti per la consegna della merce ordinata. Vero è che la quantità di merce consegnata, variava di giorno in giorno e la presta-zione lavorativa, era collegata alla disponibilità della merce da consegnare ai clienti;
in de- finitiva, un giorno si consegnava della merce ed altri giorni non vi era merce da consegnare, trattandosi prevalentemente di farina, e della relativa scorta che di tale prodotto facevano i clienti, in funzione del loro fabbisogno produttivo>>
Orbene, tutto ciò rende ingiustificato il ricorso al contratto a progetto, atteso che quest'ultimo prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, “funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione;
ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale” (Cass., 17636/2016; nello stesso senso, Cass., 5418/2019, secondo cui detto contratto: “richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una
"routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro”).
Trattandosi, con riferimento a questi ultimi, di elementi per tabulas assenti nella fattispecie oggetto di causa.
Le società anche in giudizio non sono riuscite a delineare la natura del progetto o la sua specificità, ripetendo espressioni standardizzate e prive di reale consistenza, confermando anche le mansioni di autista per la consegna di merce che poco si addicono ad un progetto, con le caratteristiche di forma e di sostanza necessarie di cui si è detto.
A fronte delle lacune formali del contratto e della mancanza di uno specifico progetto le prove articolate dalla società descrivono semmai l'esistenza di un'attività ordinaria e ripetitiva coincidente proprio con quanto accertato in sede ispettiva e avvalorando le conclusioni raggiunte in sede ispettiva descrivendo delle mansioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Infine con il secondo motivo di appello si contesta << La non corretta ricostruzione del fatto normativo. Omessa pronunzia sulla circostanza che il lavoratore IG. ha svolto attività di lavoro agricolo nello Persona_2 stesso periodo in cui ha svolto la propria prestazione di lavoro alle dipendenze della società appellante - Operazione ermeneutica che stravolge la volontà processuale delle parti.>>
Detto motivo è irrilevante ed esula dal presente accertamento atteso che lo svolgimento di attività subordinata per conto della società appellante non è ostativa di fatto allo svolgimento di attività agricola quale bracciante per 10 giorni nell'anno solare.
L'appello va, di conseguenza, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (scaglione da € 26.100,00 a € 52.000,00) esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e ( ) Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2
nei confronti di con riferimento alla Sentenza n. 690/2023 CP_3
pubbl. il 03/04/2023 RG n. 2578/2018 ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenza appellata;
Condanna le appellanti in epigrafe in solido al pagamento delle spese di lite in favore di quantificate in € 6.946,00 oltre CP_3
accessori di legge;
Dà atto che parte appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 12/2/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti