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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2141/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Simone Furian e Melania Martellozzo, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to Antonio Donvito, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in primo grado;
- appellata -
1
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 9000 emessa ex art. 702 ter cpc il 23 ottobre 2023 dal Tribunale Ordinario Vicenza (Giudice dott.ssa Eloisa Pesenti).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare che il Tribunale di Vicenza ha omesso di pronunciarsi sulle domande di cui al paragrafo 1) dell'atto d'appello e, per l'effetto, dichiarare nulla l'ordinanza impugnata con adozione di tutti gli atti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale:
in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare la non debenza da parte di di alcuna somma nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a degli importi Parte_1 corrisposti nelle more del giudizio;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: accertare e dichiarare non dovuti gli interessi di legge, con conseguente restituzione all'appellante degli importi versati a tale titolo;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via di ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le domande svolte ai punti precedenti, compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE
2 Per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto e le domande tutte formulate dall'appellante, confermando l'ordinanza n. 9000/2023 del 23.10.2023, R.G.
6491/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellata all'appellante.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori (15% rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA come per legge) del presente giudizio, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis cpc, depositato in data 5/11/2020, adiva il Controparte_2
Tribunale di Vicenza al fine di ottenere la condanna di alla Parte_1 ripetizione degli importi versati per gli anni 2010-2012 a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1998.
Riferiva la ricorrente di aver versato in favore della resistente, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica e negli anni sopra indicati, la somma complessiva di €
8.784.643,36, comprendente sia l'importo dovuto per la fornitura di energia elettrica effettivamente consumata sia quello per le imposte, di cui € 482.278,02 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in forza del disposto normativo sopra indicato.
A seguito dell'abrogazione, con decorrenza dal giorno 1/1/2012, della menzionata addizionale provinciale per incompatibilità con la legislazione comunitaria, la Corte di
Cassazione in più occasioni si era espressa a favore dell'inapplicabilità ab origine della norma che aveva previsto l'imposta indiretta di cui è causa, in quanto contrastante con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 CE secondo l'interpretazione offerta dalle sentenze della CGUE, con conseguente diritto dell'utente di richiedere al fornitore di energia elettrica il rimborso di quanto versato a tale titolo con le forme dell'azione di ripetizione di indebito, anche per gli anni in cui la norma impositiva era vigente.
3 Sulla base di tale premessa, chiedeva la condanna di CP_1 Parte_1 alla restituzione della somma complessiva di € 482.278,02, oltre interessi.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva sostenendo la legittimità dell'imposta indiretta applicata per gli anni Parte_1 in contestazione in quanto la riscossione era avvenuta prima della sua abrogazione nonché in quanto le sentenze della CGUE interpretative delle direttive comunitarie consentivano la disapplicazione diretta delle norme interne soltanto nel rapporto verticale tra stato e privato, non avendo, invece, effetti diretti nei rapporti orizzontali, ovvero tra privati.
La resistente contestava, inoltre, la quantificazione dell'importo richiesto da in CP_1 quanto la somma da questa effettivamente corrisposta a titolo di addizionale era da individuarsi nel minor importo di € 481.535,02.
Ancora, sosteneva di aver agito sempre in buona fede, di non aver tratto Parte_1 alcun vantaggio dalla riscossione dell'addizionale e di essere costretta, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 14 TUA, a difendersi in giudizio per poter poi ottenere dall'Erario il rimborso degli importi eventualmente restituiti, rimanendo, comunque, a suo carico l'eventuale somma versata a titolo di interessi dalla domanda al passaggio in giudicato della sentenza;
per tali ragioni, chiedeva che il giudice adito, in ipotesi di condanna, non accogliesse la domanda avversaria di ulteriore condanna anche al pagamento degli interessi maturati e disponesse la compensazione delle spese di lite.
Infine, la resistente, rappresentando la pendenza di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza e dal Tribunale di Udine, dell'art. 14 dlgs 504/1995, anche in via mediata per violazione della Carta fondamentale dei diritti della UE derivante dalla lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente squilibrio in danno del fornitore di energia su cui gravava il peso economico del rimborso, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
4 La ricorrente , alla prima udienza, accettava di ridurre la pretesa creditoria CP_1 nei termini prospettati dalla resistente.
Il Giudice di primo grado rinviava la trattazione della causa in attesa della decisione della Consulta sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, tuttavia, al dichiarato fine di contenere i tempi del processo entro il termine triennale, all'udienza del 28/9/2023, tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 9000 del 23/10/23, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, dunque, accoglieva la domanda e condannava a Parte_1 restituire alla ricorrente la somma di € 481.535,02, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc, proponeva Parte_1 tempestivo appello, mentre , costituitasi, resisteva al gravame. Controparte_3
All'udienza del 15/7/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, dopo aver precisato le conclusioni e depositato nei termini le note conclusionali, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice si è così espresso:
- l'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 D.L. 511/1988 ed è stata abrogata per le Regioni a statuto ordinario, con l'art. 2, comma 6, D.lgs. 23/11, a decorrere dal giorno 1/1/2012 e, per le
Regioni a statuto speciale, dall'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito in
L. 44/2012), a decorrere dall'1/4/2012;
- con riferimento alle annualità precedenti l'abrogazione, la Corte di cassazione aveva in più occasioni dichiarato l'incompatibilità intrinseca dell'addizionale rispetto al disposto dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE;
5 - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di le pronunce Parte_1 della CGUE, contenenti regole di diritto, sono suscettibili di immediata applicazione all'interno degli Stati membri e hanno efficacia diretta, consentendo al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni legislative in contrasto con le regole di diritto affermate.
Pertanto, sulla base di tali premesse, il primo giudice ha:
- richiamato le due sentenze pronunciate dalla CGUE, interpretative della
Direttiva n. 2008/118/CE (sentenza Stato - del 5/3/2015 nella causa CP_4
C-553/13) e della Direttiva 1192/12/CEE (sentenza del Controparte_5
25/7/2018 nella causa C-103/17), stabilendo che le imposte addizionali in esame potevano trovare applicazione se rispettavano le regole comunitarie in tema di accise e se avevano una finalità specifica, intendendosi come tale l'utilizzazione del gettito al fine di ridurre in costi ambientali e la promozione della coesione sociale e territoriale, non certo il soddisfacimento di esigenze di bilancio;
- tenuto conto delle pronunce della Corte di cassazione orientata alla disapplicazione per contrasto, con il diritto unionale, della norma istitutrice dell'addizionale in quanto avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali;
- ritenuto di uniformarsi all'indirizzo prevalente del Tribunale di Vicenza e di parte della giurisprudenza di merito, secondo cui i principi di diritto sanciti dalla
CGUE con le sentenze del 5 marzo 2015 e 25 luglio 2018 citate, erano sufficienti ed idonei per disapplicare la norma contestata anche in controversie tra privati, in quanto norma interna che si poneva in contrasto con i principi unionali.
Peraltro, il primo giudice ha osservato che la disapplicazione della norma istitutiva dell'accisa addizionale si imponeva proprio a livello verticale, nei rapporti tra fornitore ed erario, travolgendo, conseguentemente, il presupposto legittimante la rivalsa del
6 fornitore verso il consumatore finale. In altre parole, la non debenza dell'addizionale all'erario rendeva illegittima la rivalsa e, conseguentemente, rendeva indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore, con diritto del primo ad avviare azione di ripetizione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa.
Ne discendeva la ripetibilità da parte del consumatore di quanto pagato al fornitore a titolo di addizionale provinciale sulle accise, secondo la disciplina delineata da ultimo da Cass. n. 31609 del 25/10/2022, in base alla quale l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria è il fornitore, “mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela può a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione
i cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'UE”.
Secondo il primo giudice, infine, la questione di legittimità costituzionale era inammissibile posto che l'erario non era parte del giudizio e, in ogni caso, l'art. 14, comma 4 d.lgs 504/1995 (TUA), non penalizzava il fornitore, il quale una volta rimborsato il consumatore finale poteva rivalersi sull'amministrazione finanziaria. Del resto, il fornitore ha la facoltà ma non l'obbligo di riversare sul consumatore finale l'importo dell'addizionale, per cui, se nell'ambito delle libere scelte imprenditoriali si è avvalso di tale facoltà, ne avrebbe dovuto sopportare i conseguenti oneri, secondo un equilibrio che non confligge con la Carta Costituzionale e i diritti fondamentali dell'Unione europea.
7 Il primo giudice, dunque, ha accolto il ricorso e condannato il fornitore a restituire la somma ricevuta, pari a € 481.535,02, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di precettore in buona fede;
ha, quindi, disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della controversia e del persistente contrasto giurisprudenziale.
In relazione alla decisione assunta, ha proposto appello chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
A) omesso esame della domanda subordinata di accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
d.l. 511/1988 e rinvio alla CGUE;
B) erroneo accoglimento della domanda di restituzione dell'indebito proposta da
; Controparte_1
C) ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 Dlgs n.
504/1995;
D) violazione della normativa in materia di interessi ex art. 1282 c.c.
***
Con il primo motivo di appello, censura l'ordinanza del Tribunale Parte_1 di Vicenza laddove ha omesso di esaminare e pronunciarsi in merito alla domanda, formulata in via subordinata, di accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, D.L. n. 511/1988
(per il periodo della sua vigenza successiva al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE nonché sulla domanda subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulle questioni già sollevate dal Tribunale di
Como, con ordinanza del 28 aprile 2002, vale a dire:
8 - in merito all'interpretazione dell'art. 288, comma 3, TFUE in relazione alla possibilità di disapplicare una norma interna in una controversia tra privati, qualora si ponga in contrasto con una disposizione di una direttiva non recepita;
- in merito alla possibilità di riconoscere, in base al principio di effettività, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata.
Pertanto, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 cpc, e, in ogni caso, ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla
CGUE.
Questa Corte, pur ritenendo opportuno trattare il merito della censura in esame unitamente al secondo e al terzo motivo di appello, per la stretta connessione tra le questioni poste, rileva come non sussista alcun vizio di omessa pronuncia che comporti il rinvio al primo giudice.
Infatti, la Corte di legittimità, al riguardo, ha enunciato il principio di diritto in forza del quale “la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia ovvero… un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso in cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile, anche d'ufficio, nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione” (su tutte: Cass. 10524/2020 e Cass.
1311/2018).
Con il secondo motivo di appello, afferma l'erroneità dell'accoglimento Parte_1 della domanda di restituzione dell'indebito proposta da . Controparte_1
9 Con il terzo motivo, censura la decisione impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla deducente nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento all'art. 14 comma 4
TUA (che regola rapporti tra fornitore ed amministrazione centrale), pur avendo, contraddittoriamente, disposto alcuni rinvii in attesa della decisione della Consulta proprio in relazione alla norma appena indicata.
Come premesso, i tre motivi appena enunciati, vanno trattati congiuntamente, tenendo conto della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25, nel frattempo intervenuta nella materia in esame.
La Consulta ha affermato che “secondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario è solo quello che si instaura tra il soggetto passivo di imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica…la norma censurata inerisce, per l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta e l'amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire a cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa. Le questioni non sono dunque rilevanti avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio
a quo…difetta, in sostanza, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, nemmeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta a questa Corte sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione…”.
Le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale al fine di dichiarare l'inammissibilità del richiesto vaglio di legittimità in relazione all'art. 14 TUA sono del tutto sovrapponibili a quelle che avevano indotto il Giudice in questo Parte_2 giudizio, a non accogliere la richiesta in tal senso proposta da e dalle Parte_1 quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, avendo la presente causa ad oggetto
10 unicamente il rapporto civilistico tra fornitore di energia ed utente finale e non quello di natura tributaria tra amministrazione finanziaria e fornitore.
Occorre, innanzitutto, ricordare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25/2/1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette prive di “finalità specifica”, come risulta essere l'addizionale provinciale in questione.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario, dall'1/1/2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del
D.L.vo n. 23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale
(Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021;
Cass.n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica doveva essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
11 Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Per poter ritenere legittime le addizionali provinciali ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta e b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto dell'11/6/2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta valida finalità specifica, la destinazione (evincibile dalla premessa del
D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali al fine di “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
Va ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/4/2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A
Energia s.p.a.), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in
12 relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, aveva affermato principi che imponevano una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l.
n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass.
31609/2022 e Cass. n. 25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei
13 confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
La citata sentenza 11/4/2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. E poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, risultava contraria al principio di effettività.
Al riguardo, va ulteriormente ricordato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese,
14 sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012;
Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024, ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di addebito, da parte del fornitore Parte_3 di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE,
l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. Parte_3
n. 24373 dell'11/09/2024).
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Controparte_6
[...] [...]
[...] [
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla
[...] condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che questa sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma che risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore.
Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore,
l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_7 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata
16 incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In tale contesto normativo ed interpretativo, si è inserita la sentenza n. 43/2025 del
15/04/2025 della Corte Costituzionale, pronunciata in pendenza del presente giudizio, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora
17 riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i primi tre motivi di appello non possono essere accolti e va, pertanto, confermata la condanna di alla Parte_1 restituzione delle addizionali ricevute.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, chiede che la Corte, in Parte_1 caso di conferma della condanna alla restituzione delle addizionali in favore di
[...]
riformi la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società CP_1 erogatrice di energia elettrica al pagamento degli interessi in favore dell'appellata.
Pur avendo il Giudice a quo correttamente rilevato che era “percettore in Parte_1 buona fede” e, sin dall'inizio, non detentrice e non utilizzatrice delle somme ricevute da
, ha incomprensibilmente, condannato l'appellante al pagamento degli interessi CP_1 legali. Secondo l'appellante, la decisione sul punto è contraddittoria, considerato che la sentenza SSUU n. 15895/2019, pur citata nell'impugnata ordinanza, chiarisce che l'art. 2033 cc è una norma derogatoria rispetto all'art. 1282 cc in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del danaro da parte dell'accipiens in buona fede, per cui, se l'accipiens in buona fede che usa il danaro non può essere condannato al pagamento degli interessi, a maggior ragione, non può subire la condanna l'appellante che non ha avuto la disponibilità delle somme ricevute, come accertato nella sentenza impugnata. Inoltre, la maturazione degli interessi nel corso del processo non può ricadere sul fornitore di energia, il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 4 TUA è costretto a resistere nel giudizio promosso dall'utente finale per poter poi rivalersi sull'Amministrazione finanziaria, la quale, peraltro, non rimborsa la somma corrisposta dal fornitore di energia all'utente finale a titolo di interessi, limitandone la corresponsione al solo periodo successivo alla presentazione dell'istanza di rimborso.
18 Pertanto, afferma che non avrebbe dovuto essere liquidato a favore di Pt_1 CP_1 alcun interesse sulla somma oggetto di ripetizione.
Il motivo non ha alcun pregio giuridico.
Non sussiste alcuna contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, accogliendo la domanda di ripetizione di indebito, formulata da con la notifica del ricorso CP_1 depositato in data 5/11/20, ha condannato a restituire alla ricorrente la somma di Pt_1
€ 481.535,02, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (v. dispositivo sentenza impugnata).
Infatti, l'art. 2033 stabilisce testualmente “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Il primo giudice, dunque, ha fatto corretta applicazione di tale norma laddove ha condannato riconosciuto percettore di buona fede, al pagamento degli interessi, Pt_1 non dal giorno del pagamento, bensì, dalla data della domanda giudiziale.
L'interpretazione offerta da circa la sentenza n. 15895/19 della Corte di Pt_1 cassazione, a Sezioni Unite, è distorta e del tutto avulsa dal contesto motivazionale.
È pur vero che la sentenza afferma “…l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato…”, tuttavia, la parziale deroga all'art. 1282 cc è riferita all'oggetto della questione risolta, vale a dire al tema della decorrenza degli interessi, in caso di buona fede dell'accipiens, dalla domanda, da intendersi non necessariamente domanda giudiziale, a superamento del contrasto giurisprudenziale fino alla predetta pronuncia (l'indirizzo precedente, espresso da Cass.
19 5624/09 e da Cass.14886/09, si fondava sulla correlazione dell'art. 2033 cc con l'art. 1148 cc, secondo cui “il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili fino al giorno della domanda giudiziale", mentre la pronuncia n. 15895/19 ha ritenuto “di dover affermare che i principi che governano l'indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l'istituto trova, appunto, la sua sedes materiae”).
E che la sentenza SU n. 15895/19 non intendesse obliterare il diritto agli interessi per il percettore di buona fede, è chiaro dalla semplice lettura completa della stessa, che, per quanto qui interessa, così prosegue: “…in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche gli atti stragiudiziali di cui all'art.
1219 cc…”.
Nel caso di specie, pertanto, il primo giudice ha richiamato la predetta sentenza solo al fine di discostarsi dalla interpretazione fornita in considerazione della peculiarità della fattispecie (“Pur nella consapevolezza di quanto chiarito dalla Suprema Corte… si ritiene che nel caso di specie gli interessi vadano fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale in quanto la convenuta, oltre che in buona fede, era sin ab initio non più detentrice delle somme versatele dal consumatore finale e prontamente riversate all'ente pubblico”: v. pag. 8 sentenza impugnata).
Ne consegue che, per l'accipiens di buona fede, come emerge dall'art. 2033 cc, il calcolo degli interessi sulla somma dovuta in restituzione va effettuato dalla domanda, domanda che, nel caso di specie, è stata fatta coincidere con quella giudiziale.
***
20 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'appello non può essere accolto, con conseguente integrale conferma sella decisione impugnata.
Quanto al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 lett.
C) e comma 2, del D.L. 511/988 è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza del CGUE dell'11/04/2024, nella causa n.
316/2022, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e rilevato, infine, che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti avuto riguardo all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 9000/2023 del 23 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Vicenza;
2. Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di secondo grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 22/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2141/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29/09/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Simone Furian e Melania Martellozzo, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to Antonio Donvito, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in primo grado;
- appellata -
1
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 9000 emessa ex art. 702 ter cpc il 23 ottobre 2023 dal Tribunale Ordinario Vicenza (Giudice dott.ssa Eloisa Pesenti).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare che il Tribunale di Vicenza ha omesso di pronunciarsi sulle domande di cui al paragrafo 1) dell'atto d'appello e, per l'effetto, dichiarare nulla l'ordinanza impugnata con adozione di tutti gli atti conseguenti per la rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale:
in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare la non debenza da parte di di alcuna somma nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a degli importi Parte_1 corrisposti nelle more del giudizio;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
In via subordinata: accertare e dichiarare non dovuti gli interessi di legge, con conseguente restituzione all'appellante degli importi versati a tale titolo;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via di ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le domande svolte ai punti precedenti, compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE
2 Per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto e le domande tutte formulate dall'appellante, confermando l'ordinanza n. 9000/2023 del 23.10.2023, R.G.
6491/2020, emessa dal Tribunale di Vicenza, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellata all'appellante.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori (15% rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA come per legge) del presente giudizio, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis cpc, depositato in data 5/11/2020, adiva il Controparte_2
Tribunale di Vicenza al fine di ottenere la condanna di alla Parte_1 ripetizione degli importi versati per gli anni 2010-2012 a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1998.
Riferiva la ricorrente di aver versato in favore della resistente, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica e negli anni sopra indicati, la somma complessiva di €
8.784.643,36, comprendente sia l'importo dovuto per la fornitura di energia elettrica effettivamente consumata sia quello per le imposte, di cui € 482.278,02 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in forza del disposto normativo sopra indicato.
A seguito dell'abrogazione, con decorrenza dal giorno 1/1/2012, della menzionata addizionale provinciale per incompatibilità con la legislazione comunitaria, la Corte di
Cassazione in più occasioni si era espressa a favore dell'inapplicabilità ab origine della norma che aveva previsto l'imposta indiretta di cui è causa, in quanto contrastante con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 CE secondo l'interpretazione offerta dalle sentenze della CGUE, con conseguente diritto dell'utente di richiedere al fornitore di energia elettrica il rimborso di quanto versato a tale titolo con le forme dell'azione di ripetizione di indebito, anche per gli anni in cui la norma impositiva era vigente.
3 Sulla base di tale premessa, chiedeva la condanna di CP_1 Parte_1 alla restituzione della somma complessiva di € 482.278,02, oltre interessi.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva sostenendo la legittimità dell'imposta indiretta applicata per gli anni Parte_1 in contestazione in quanto la riscossione era avvenuta prima della sua abrogazione nonché in quanto le sentenze della CGUE interpretative delle direttive comunitarie consentivano la disapplicazione diretta delle norme interne soltanto nel rapporto verticale tra stato e privato, non avendo, invece, effetti diretti nei rapporti orizzontali, ovvero tra privati.
La resistente contestava, inoltre, la quantificazione dell'importo richiesto da in CP_1 quanto la somma da questa effettivamente corrisposta a titolo di addizionale era da individuarsi nel minor importo di € 481.535,02.
Ancora, sosteneva di aver agito sempre in buona fede, di non aver tratto Parte_1 alcun vantaggio dalla riscossione dell'addizionale e di essere costretta, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 14 TUA, a difendersi in giudizio per poter poi ottenere dall'Erario il rimborso degli importi eventualmente restituiti, rimanendo, comunque, a suo carico l'eventuale somma versata a titolo di interessi dalla domanda al passaggio in giudicato della sentenza;
per tali ragioni, chiedeva che il giudice adito, in ipotesi di condanna, non accogliesse la domanda avversaria di ulteriore condanna anche al pagamento degli interessi maturati e disponesse la compensazione delle spese di lite.
Infine, la resistente, rappresentando la pendenza di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza e dal Tribunale di Udine, dell'art. 14 dlgs 504/1995, anche in via mediata per violazione della Carta fondamentale dei diritti della UE derivante dalla lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente squilibrio in danno del fornitore di energia su cui gravava il peso economico del rimborso, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
4 La ricorrente , alla prima udienza, accettava di ridurre la pretesa creditoria CP_1 nei termini prospettati dalla resistente.
Il Giudice di primo grado rinviava la trattazione della causa in attesa della decisione della Consulta sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, tuttavia, al dichiarato fine di contenere i tempi del processo entro il termine triennale, all'udienza del 28/9/2023, tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza n. 9000 del 23/10/23, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, dunque, accoglieva la domanda e condannava a Parte_1 restituire alla ricorrente la somma di € 481.535,02, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc, proponeva Parte_1 tempestivo appello, mentre , costituitasi, resisteva al gravame. Controparte_3
All'udienza del 15/7/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, dopo aver precisato le conclusioni e depositato nei termini le note conclusionali, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice si è così espresso:
- l'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 D.L. 511/1988 ed è stata abrogata per le Regioni a statuto ordinario, con l'art. 2, comma 6, D.lgs. 23/11, a decorrere dal giorno 1/1/2012 e, per le
Regioni a statuto speciale, dall'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito in
L. 44/2012), a decorrere dall'1/4/2012;
- con riferimento alle annualità precedenti l'abrogazione, la Corte di cassazione aveva in più occasioni dichiarato l'incompatibilità intrinseca dell'addizionale rispetto al disposto dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE;
5 - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di le pronunce Parte_1 della CGUE, contenenti regole di diritto, sono suscettibili di immediata applicazione all'interno degli Stati membri e hanno efficacia diretta, consentendo al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni legislative in contrasto con le regole di diritto affermate.
Pertanto, sulla base di tali premesse, il primo giudice ha:
- richiamato le due sentenze pronunciate dalla CGUE, interpretative della
Direttiva n. 2008/118/CE (sentenza Stato - del 5/3/2015 nella causa CP_4
C-553/13) e della Direttiva 1192/12/CEE (sentenza del Controparte_5
25/7/2018 nella causa C-103/17), stabilendo che le imposte addizionali in esame potevano trovare applicazione se rispettavano le regole comunitarie in tema di accise e se avevano una finalità specifica, intendendosi come tale l'utilizzazione del gettito al fine di ridurre in costi ambientali e la promozione della coesione sociale e territoriale, non certo il soddisfacimento di esigenze di bilancio;
- tenuto conto delle pronunce della Corte di cassazione orientata alla disapplicazione per contrasto, con il diritto unionale, della norma istitutrice dell'addizionale in quanto avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali;
- ritenuto di uniformarsi all'indirizzo prevalente del Tribunale di Vicenza e di parte della giurisprudenza di merito, secondo cui i principi di diritto sanciti dalla
CGUE con le sentenze del 5 marzo 2015 e 25 luglio 2018 citate, erano sufficienti ed idonei per disapplicare la norma contestata anche in controversie tra privati, in quanto norma interna che si poneva in contrasto con i principi unionali.
Peraltro, il primo giudice ha osservato che la disapplicazione della norma istitutiva dell'accisa addizionale si imponeva proprio a livello verticale, nei rapporti tra fornitore ed erario, travolgendo, conseguentemente, il presupposto legittimante la rivalsa del
6 fornitore verso il consumatore finale. In altre parole, la non debenza dell'addizionale all'erario rendeva illegittima la rivalsa e, conseguentemente, rendeva indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore, con diritto del primo ad avviare azione di ripetizione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa.
Ne discendeva la ripetibilità da parte del consumatore di quanto pagato al fornitore a titolo di addizionale provinciale sulle accise, secondo la disciplina delineata da ultimo da Cass. n. 31609 del 25/10/2022, in base alla quale l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria è il fornitore, “mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela può a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione
i cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'UE”.
Secondo il primo giudice, infine, la questione di legittimità costituzionale era inammissibile posto che l'erario non era parte del giudizio e, in ogni caso, l'art. 14, comma 4 d.lgs 504/1995 (TUA), non penalizzava il fornitore, il quale una volta rimborsato il consumatore finale poteva rivalersi sull'amministrazione finanziaria. Del resto, il fornitore ha la facoltà ma non l'obbligo di riversare sul consumatore finale l'importo dell'addizionale, per cui, se nell'ambito delle libere scelte imprenditoriali si è avvalso di tale facoltà, ne avrebbe dovuto sopportare i conseguenti oneri, secondo un equilibrio che non confligge con la Carta Costituzionale e i diritti fondamentali dell'Unione europea.
7 Il primo giudice, dunque, ha accolto il ricorso e condannato il fornitore a restituire la somma ricevuta, pari a € 481.535,02, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di precettore in buona fede;
ha, quindi, disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della controversia e del persistente contrasto giurisprudenziale.
In relazione alla decisione assunta, ha proposto appello chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
A) omesso esame della domanda subordinata di accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6
d.l. 511/1988 e rinvio alla CGUE;
B) erroneo accoglimento della domanda di restituzione dell'indebito proposta da
; Controparte_1
C) ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 Dlgs n.
504/1995;
D) violazione della normativa in materia di interessi ex art. 1282 c.c.
***
Con il primo motivo di appello, censura l'ordinanza del Tribunale Parte_1 di Vicenza laddove ha omesso di esaminare e pronunciarsi in merito alla domanda, formulata in via subordinata, di accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, D.L. n. 511/1988
(per il periodo della sua vigenza successiva al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. e l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE nonché sulla domanda subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulle questioni già sollevate dal Tribunale di
Como, con ordinanza del 28 aprile 2002, vale a dire:
8 - in merito all'interpretazione dell'art. 288, comma 3, TFUE in relazione alla possibilità di disapplicare una norma interna in una controversia tra privati, qualora si ponga in contrasto con una disposizione di una direttiva non recepita;
- in merito alla possibilità di riconoscere, in base al principio di effettività, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata.
Pertanto, l'appellante chiede che sia dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 cpc, e, in ogni caso, ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla
CGUE.
Questa Corte, pur ritenendo opportuno trattare il merito della censura in esame unitamente al secondo e al terzo motivo di appello, per la stretta connessione tra le questioni poste, rileva come non sussista alcun vizio di omessa pronuncia che comporti il rinvio al primo giudice.
Infatti, la Corte di legittimità, al riguardo, ha enunciato il principio di diritto in forza del quale “la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di una autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia ovvero… un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso in cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile, anche d'ufficio, nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione” (su tutte: Cass. 10524/2020 e Cass.
1311/2018).
Con il secondo motivo di appello, afferma l'erroneità dell'accoglimento Parte_1 della domanda di restituzione dell'indebito proposta da . Controparte_1
9 Con il terzo motivo, censura la decisione impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla deducente nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento all'art. 14 comma 4
TUA (che regola rapporti tra fornitore ed amministrazione centrale), pur avendo, contraddittoriamente, disposto alcuni rinvii in attesa della decisione della Consulta proprio in relazione alla norma appena indicata.
Come premesso, i tre motivi appena enunciati, vanno trattati congiuntamente, tenendo conto della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25, nel frattempo intervenuta nella materia in esame.
La Consulta ha affermato che “secondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario è solo quello che si instaura tra il soggetto passivo di imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica…la norma censurata inerisce, per l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta e l'amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire a cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa. Le questioni non sono dunque rilevanti avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio
a quo…difetta, in sostanza, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, nemmeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta a questa Corte sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione…”.
Le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale al fine di dichiarare l'inammissibilità del richiesto vaglio di legittimità in relazione all'art. 14 TUA sono del tutto sovrapponibili a quelle che avevano indotto il Giudice in questo Parte_2 giudizio, a non accogliere la richiesta in tal senso proposta da e dalle Parte_1 quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, avendo la presente causa ad oggetto
10 unicamente il rapporto civilistico tra fornitore di energia ed utente finale e non quello di natura tributaria tra amministrazione finanziaria e fornitore.
Occorre, innanzitutto, ricordare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25/2/1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette prive di “finalità specifica”, come risulta essere l'addizionale provinciale in questione.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario, dall'1/1/2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del
D.L.vo n. 23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale
(Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021;
Cass.n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica doveva essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
11 Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Per poter ritenere legittime le addizionali provinciali ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta e b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto dell'11/6/2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta valida finalità specifica, la destinazione (evincibile dalla premessa del
D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali al fine di “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
Va ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/4/2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A
Energia s.p.a.), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in
12 relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE, aveva affermato principi che imponevano una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l.
n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass.
31609/2022 e Cass. n. 25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei
13 confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
La citata sentenza 11/4/2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. E poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, risultava contraria al principio di effettività.
Al riguardo, va ulteriormente ricordato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese,
14 sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012;
Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024, ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di addebito, da parte del fornitore Parte_3 di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE,
l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. Parte_3
n. 24373 dell'11/09/2024).
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Controparte_6
[...] [...]
[...] [
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla
[...] condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che questa sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma che risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore.
Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore,
l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_7 imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata
16 incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Quello del rapporto tra somministrato e fornitore è uno dei casi di controversie tra privati nei quali, secondo la risposta data dalla CGUE alla prima delle questioni poste dal giudice del rinvio, non è consentito al giudice nazionale disapplicare la norma interna contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In tale contesto normativo ed interpretativo, si è inserita la sentenza n. 43/2025 del
15/04/2025 della Corte Costituzionale, pronunciata in pendenza del presente giudizio, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora
17 riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i primi tre motivi di appello non possono essere accolti e va, pertanto, confermata la condanna di alla Parte_1 restituzione delle addizionali ricevute.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, chiede che la Corte, in Parte_1 caso di conferma della condanna alla restituzione delle addizionali in favore di
[...]
riformi la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società CP_1 erogatrice di energia elettrica al pagamento degli interessi in favore dell'appellata.
Pur avendo il Giudice a quo correttamente rilevato che era “percettore in Parte_1 buona fede” e, sin dall'inizio, non detentrice e non utilizzatrice delle somme ricevute da
, ha incomprensibilmente, condannato l'appellante al pagamento degli interessi CP_1 legali. Secondo l'appellante, la decisione sul punto è contraddittoria, considerato che la sentenza SSUU n. 15895/2019, pur citata nell'impugnata ordinanza, chiarisce che l'art. 2033 cc è una norma derogatoria rispetto all'art. 1282 cc in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del danaro da parte dell'accipiens in buona fede, per cui, se l'accipiens in buona fede che usa il danaro non può essere condannato al pagamento degli interessi, a maggior ragione, non può subire la condanna l'appellante che non ha avuto la disponibilità delle somme ricevute, come accertato nella sentenza impugnata. Inoltre, la maturazione degli interessi nel corso del processo non può ricadere sul fornitore di energia, il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 4 TUA è costretto a resistere nel giudizio promosso dall'utente finale per poter poi rivalersi sull'Amministrazione finanziaria, la quale, peraltro, non rimborsa la somma corrisposta dal fornitore di energia all'utente finale a titolo di interessi, limitandone la corresponsione al solo periodo successivo alla presentazione dell'istanza di rimborso.
18 Pertanto, afferma che non avrebbe dovuto essere liquidato a favore di Pt_1 CP_1 alcun interesse sulla somma oggetto di ripetizione.
Il motivo non ha alcun pregio giuridico.
Non sussiste alcuna contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, accogliendo la domanda di ripetizione di indebito, formulata da con la notifica del ricorso CP_1 depositato in data 5/11/20, ha condannato a restituire alla ricorrente la somma di Pt_1
€ 481.535,02, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (v. dispositivo sentenza impugnata).
Infatti, l'art. 2033 stabilisce testualmente “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Il primo giudice, dunque, ha fatto corretta applicazione di tale norma laddove ha condannato riconosciuto percettore di buona fede, al pagamento degli interessi, Pt_1 non dal giorno del pagamento, bensì, dalla data della domanda giudiziale.
L'interpretazione offerta da circa la sentenza n. 15895/19 della Corte di Pt_1 cassazione, a Sezioni Unite, è distorta e del tutto avulsa dal contesto motivazionale.
È pur vero che la sentenza afferma “…l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione -che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato…”, tuttavia, la parziale deroga all'art. 1282 cc è riferita all'oggetto della questione risolta, vale a dire al tema della decorrenza degli interessi, in caso di buona fede dell'accipiens, dalla domanda, da intendersi non necessariamente domanda giudiziale, a superamento del contrasto giurisprudenziale fino alla predetta pronuncia (l'indirizzo precedente, espresso da Cass.
19 5624/09 e da Cass.14886/09, si fondava sulla correlazione dell'art. 2033 cc con l'art. 1148 cc, secondo cui “il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili fino al giorno della domanda giudiziale", mentre la pronuncia n. 15895/19 ha ritenuto “di dover affermare che i principi che governano l'indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l'istituto trova, appunto, la sua sedes materiae”).
E che la sentenza SU n. 15895/19 non intendesse obliterare il diritto agli interessi per il percettore di buona fede, è chiaro dalla semplice lettura completa della stessa, che, per quanto qui interessa, così prosegue: “…in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche gli atti stragiudiziali di cui all'art.
1219 cc…”.
Nel caso di specie, pertanto, il primo giudice ha richiamato la predetta sentenza solo al fine di discostarsi dalla interpretazione fornita in considerazione della peculiarità della fattispecie (“Pur nella consapevolezza di quanto chiarito dalla Suprema Corte… si ritiene che nel caso di specie gli interessi vadano fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale in quanto la convenuta, oltre che in buona fede, era sin ab initio non più detentrice delle somme versatele dal consumatore finale e prontamente riversate all'ente pubblico”: v. pag. 8 sentenza impugnata).
Ne consegue che, per l'accipiens di buona fede, come emerge dall'art. 2033 cc, il calcolo degli interessi sulla somma dovuta in restituzione va effettuato dalla domanda, domanda che, nel caso di specie, è stata fatta coincidere con quella giudiziale.
***
20 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'appello non può essere accolto, con conseguente integrale conferma sella decisione impugnata.
Quanto al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 lett.
C) e comma 2, del D.L. 511/988 è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza del CGUE dell'11/04/2024, nella causa n.
316/2022, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e rilevato, infine, che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti avuto riguardo all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 9000/2023 del 23 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Vicenza;
2. Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di secondo grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 22/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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