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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA MARINELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentato e difesa dall'avv. GALLI EMANUELA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 04/11/2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
GERACE il 24/09/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.06.2004, il 29.01.2008 e il Per_1 Per_2 Per_3
13.03.2010.
Con ricorso depositato il 15/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione al marito e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 27.02.2024, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dichiarando di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe ulteriormente tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2 Persona_4 la madre, ed esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. L'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute avverrà di comune accordo tra i genitori;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa tenere con sé i figli minori uno o più pomeriggi a settimana, in base alle disponibilità lavorative del sig. nonché agli impegni dei CP_1 ragazzi, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione materna dopo cena;
a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio/sera o sabato mattina alla domenica sera con pernotto nella notte tra sabato e domenica e riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo cena - con prescrizione per il Napoli di comunicare con ragionevole anticipo ( almeno 5 giorni prima) se il weekend di sua permanenza abbia inizio il venerdì sera o il sabato mattina - ; 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi e da comunicarsi reciprocamente con almeno due mesi di preavviso. In tale periodo, il diritto di permanenza presso l'altro coniuge è sospeso;
durante le feste natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, con alternanza delle giornate del 24 e 25 dicembre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
DÀ ATTO che, nel periodo di assegnazione dei figli, ciascun coniuge, si obbliga a comunicare all'altro genitore il proprio domicilio ed il recapito telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli , e CP_1 Per_2 Per_3 Per_5
tramite versamento, in favore della sig.ra della somma mensile di euro
[...] Parte_1
900,00 (300,00 cadauno) a decorrere dalla mensilità di luglio 2024. Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta dal sig. tramite bonifico bancario CP_1 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese;
DISPONE che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate per iscritto, o necessitate e comunque documentate, richiamandosi espressamente al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Qualora le stesse siano anticipate da un genitore, verranno rimborsate mensilmente all'altro a fronte della presentazione della documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante la relativa spesa.
DÀ ATTO che gli assegni familiari, su accordo delle parti, sono incassati per intero dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente a richiedere il mantenimento per sé;
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità con validità per l'espatrio
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA MARINELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentato e difesa dall'avv. GALLI EMANUELA, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 04/11/2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
GERACE il 24/09/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.06.2004, il 29.01.2008 e il Per_1 Per_2 Per_3
13.03.2010.
Con ricorso depositato il 15/02/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione al marito e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 27.02.2024, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dichiarando di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe ulteriormente tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA i figli e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2 Persona_4 la madre, ed esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. L'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute avverrà di comune accordo tra i genitori;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa tenere con sé i figli minori uno o più pomeriggi a settimana, in base alle disponibilità lavorative del sig. nonché agli impegni dei CP_1 ragazzi, con riaccompagnamento dei minori presso l'abitazione materna dopo cena;
a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio/sera o sabato mattina alla domenica sera con pernotto nella notte tra sabato e domenica e riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo cena - con prescrizione per il Napoli di comunicare con ragionevole anticipo ( almeno 5 giorni prima) se il weekend di sua permanenza abbia inizio il venerdì sera o il sabato mattina - ; 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi e da comunicarsi reciprocamente con almeno due mesi di preavviso. In tale periodo, il diritto di permanenza presso l'altro coniuge è sospeso;
durante le feste natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, con alternanza delle giornate del 24 e 25 dicembre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
DÀ ATTO che, nel periodo di assegnazione dei figli, ciascun coniuge, si obbliga a comunicare all'altro genitore il proprio domicilio ed il recapito telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località;
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli , e CP_1 Per_2 Per_3 Per_5
tramite versamento, in favore della sig.ra della somma mensile di euro
[...] Parte_1
900,00 (300,00 cadauno) a decorrere dalla mensilità di luglio 2024. Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta dal sig. tramite bonifico bancario CP_1 entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese;
DISPONE che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate per iscritto, o necessitate e comunque documentate, richiamandosi espressamente al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Qualora le stesse siano anticipate da un genitore, verranno rimborsate mensilmente all'altro a fronte della presentazione della documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante la relativa spesa.
DÀ ATTO che gli assegni familiari, su accordo delle parti, sono incassati per intero dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente a richiedere il mantenimento per sé;
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità con validità per l'espatrio
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.