TRIB
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2024, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6827 dell'anno 2020 (alla quale risulta riunito il fascicolo n. 7312/2020) del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giampetruzzi, con domicilio in Taranto alla via Lucania, n. 31, presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Giampetruzzi parte appellante CONTRO p.i. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luigi Semeraro, con domicilio in Taranto alla via Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Semeraro parte appellata
Controparte_2 parte appellata contumace OGGETTO: appello – sinistro stradale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.03.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento del primo grado di giudizio.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1 Cont
e ( per brevità nel prosieguo) Controparte_2 Controparte_1 nelle rispettive qualità di proprietario/conducente e di impresa assicurativa del veicolo PE 106 tg. AF083ZS; segnatamente esponeva:
che il 03.11.2017 stava percorrendo viale della Liberazione, nell'abitato di Taranto, alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. DL74060 di proprietà di;
Parte_2
1 che, giunto nei pressi dell'intersezione con via IV Novembre, dove era presente una rotatoria, aveva arrestato la marcia del motociclo per concedere la precedenza ai veicoli che transitavano al suo interno;
che, in quel frangente, era stato tamponato da tergo dal veicolo del convenuto;
che a seguito dell'impatto aveva perso il controllo della moto ed era caduto a terra;
che aveva riportato lesioni stimabili in 10 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale e nel 3% di postumi permanenti;
che, in conseguenza del sinistro, aveva patito anche un danno morale (pari a € 417,16) e un danno patrimoniale per spese mediche documentate (€ 235,00);
che andavano riconosciute anche le spese legali stragiudiziali pari a € 500,00;
che l'impresa convenuta non aveva dato riscontro alla sua richiesta risarcitoria. Concludeva per la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 5.200,00 (€ 4.700,00 per danni non patrimoniali e spese mediche, con rinuncia all'eccedenza, ed € 500,00 per spese legali stragiudiziali). Cont Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Segnatamente esponeva:
che dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini stragiudiziali, non erano emersi elementi a sostegno della domanda attrice;
che il perito incaricato dalla stessa compagnia non era riuscito ad ispezionare il veicolo investitore (nell'allegata nota informativa, lo stesso testualmente riferiva:” Sono stati effettuati sopralluoghi presso la cp con risultati infruttuosi. E' stata effettuata raccomandata alla cp, ad oggi il mezzo non è stato messo a disposizione”);
che era stato un terzo soggetto, e non il proprietario del motociclo, a farlo visionare al perito assicurativo;
che dalle fotografie scattate dal perito, non si evincono segni di tamponamento sulla parte posteriore del motociclo;
che le lesioni non erano supportate da accertamenti clinici strumentali;
che analoga documentazione medica (stessa data, stesso medico, stessa conformazione e stessa valutazione) era stata rilasciata a , Controparte_3 terzo trasportato a bordo del motociclo al momento del sinistro;
circostanza, anch'essa, che destava sospetti in ordine al reale
2 accadimento dei fatti;
che le spese di lite stragiudiziali non erano dovute in ragione della mancata allegazione di attività ulteriore a quella propedeutica all'introduzione del giudizio. Restava contumace , sebbene ritualmente evocato in lite. Controparte_2
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'esame di un teste di parte attrice e con l'espletamento della CTU medico-legale, il Giudice di Pace rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite fra le parti. Il giudice negava rilevanza al modulo CAI a doppia firma prodotto dall'attore, escludendo l'applicazione dell'art. 143 C.d.A. al caso di specie;
inoltre, concludeva per l'inattendibilità del teste escusso.
2. Gli difensivi del giudizio di appello. Avverso tale pronuncia propone appello , chiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda respinta in primo grado, con riconoscimento delle sole somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico e di rimborso delle spese mediche documentate, contenendo espressamente il valore della domanda nel limite di
€ 3.600,00. In via subordinata, previo riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti, chiede di condannare gli appellati al pagamento della metà della somma richiesta. Con il primo motivo di gravame, si duole della violazione e/o errata interpretazione dell'art. 148 C.d.A. da parte del Giudice di Pace. Ritiene che il Cont giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di considerare che a conclusione dell'istruttoria stragiudiziale del sinistro, non gli aveva comunicato entro il previsto termine di 60 giorni i motivi per i quali aveva respinto la richiesta risarcitoria;
e che, pertanto, le contestazioni sulla storicità del sinistro e sulla sua dinamica, formulate in giudizio nel primo grado dall'appellata, erano tardive ed inammissibili. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata interpretazione dell'art. 143 C.d.A. da parte del giudice di prime cure. Rileva, in particolare, che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, il modulo cai ha la valenza probatoria riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 143 C.d.a. anche quando uno dei due veicoli non risulti assicurato. Inoltre, il giudice avrebbe errato nel circoscrivere la portata applicativa del citato articolo alle sole ipotesi di risarcimento diretto di cui all'art. 149 C.d.A. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione del quadro
3 istruttorio. A tal proposito, rileva che la domanda può ritenersi provata in forza dei documenti prodotti, tra i quali assumono rilevanza il modulo CAI e la perizia tecnica, che attesta la compatibilità tra i danni riscontrati sul motociclo e la dinamica del sinistro. Rileva, poi, che anche la prova testimoniale offre un'ulteriore dimostrazione della fondatezza della domanda, essendo la deposizione chiara e priva di contraddizioni. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o l'erronea interpretazione dell'art. 2054 c.c. da parte del giudice di prime cure, in quanto, il giudice di prime cure, pur avendo messo in dubbio la sola dinamica del sinistro, ha omesso di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti sancita dall'art. 2054 c.c.. Cont Si è costituita anche nel presente grado d'appello l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto non emergono motivi e/o ragioni tali da giustificare e/o sorreggere l'invocata riforma della sentenza. Eccepisce anche l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, poiché nel giudizio di primo grado l'appellante non aveva dedotto nulla in ordine alla valenza istruttoria del modulo CAI, con la conseguenza che ogni successiva doglianza promossa deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. In subordine, contesta il primo motivo d'appello evidenziando che il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. è applicabile alla sola fase giudiziale. Contesta anche il terzo motivo d'appello rilevando che dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime cure è emersa un'evidente discrasia tra le dichiarazioni rilasciate dal teste, a detta del quale a seguito del tamponamento da tergo la moto condotta dall'appellante sarebbe caduta sul lato destro, e la documentazione fotografica allegata al proprio fascicolo di parte, che invece esclude la presenza di danni da urto diretto sulla parte posteriore di tale veicolo. Inoltre, a suo avviso, il contenuto della CTU medico-legale non consente di ritenere provate le lesioni subite dall'appellante e la loro riconducibilità al sinistro sotto il profilo causale. In ordine al quarto ed ultimo motivo d'appello, rileva l'inapplicabilità dell'art. 2054, comma II c.c., in ragione della mancata prova degli elementi costitutivi della domanda. Anche nel presente grado di lite è rimasta contumace la parte CP_2
, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
[...]
3) Sull'inammissibilità dell'appello. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto l'atto di citazione d'appello rispetta il dettato dell'art. 342 c.p.c..
4 Ed invero, dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ragion per cui, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è condivisibile.
4) Sui motivi d'appello. Il primo motivo di gravame è palesemente infondato. Come già osservato in altri precedenti pronunce dallo scrivente, la mancata comunicazione, da parte della compagnia assicurativa, dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di risarcimento presentata in via stragiudiziale dalla vittima di un sinistro non determina alcun effetto preclusivo rispetto alle eventuali difese che la compagnia intenderà articolare nella successiva fase giudiziale. Peraltro, la negazione dell'esistenza di un sinistro non ha nemmeno natura di eccezione in senso stretto, configurando semmai una mera difesa, in quanto si sostanzia nella semplice negazione dell'altrui diritto e, come tale, non soffre neanche i limiti delle preclusioni assertive sanciti dagli artt. 183 e 320 c.p.c.. Va, inoltre, rammentato che il principio di non contestazione è destinato ad operare per la sola fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale inerzia serbata dall'assicurazione nella fase antecedente la lite non vale a far ritenere provati i fatti dedotti dal danneggiato. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente, concentrandosi entrambe le censure sulla valutazione del quadro istruttorio fatta dal giudice di prime cure.
Ad avviso dello scrivente, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la prova testimoniale, la documentazione versata in atti (referto medico di primo soccorso, perizia assicurativa del motociclo, modulo CAI), e la CTU medico-legale, costituiscono elementi istruttori univoci che permettono di suffragare ampiamente gli elementi costitutivi del fatto illecito azionato in giudizio dall'appellante. Quanto alla prova testimoniale, il teste ha rilasciato Testimone_1 dichiarazioni prive di contraddizioni confermando con dovizia di particolari la dinamica del sinistro esposta dall'appellante; segnatamente, è stato in grado di indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato il sinistro, oltre ai mezzi coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi:” Confermo la circostanza sub 1) dell'atto di citazione di cui mi viene data lettura. Ricordo perfettamente che era il giorno 3 novembre del 2017, ovvero il giorno successivo al compleanno di mia moglie;
erano le ore 14.00 circa. Mi
5 trovavo in Taranto al quartiere Paolo VI e percorrevo il viale della Liberazione seguendo una PE 106 di colore bianco che ha tamponato il Piaggio Liberty di colore bianco. Ricordo che tutti i veicoli, cioè il mio, la PE 106 ed il Piaggio Liberty, percorrevamo il viale della Liberazione con direzione “Corte d'Appello”. Confermo che la moto, giunta all'incrocio con la via IV Novembre ove grava una rotatoria, rallentava la marcia fino ad arrestarla per dare precedenza ad un altro veicolo che transitava all'interno della predetta rotatoria;
in quel frangente la moto veniva tamponata dalla PE 106. Ricordo che sulla moto vi erano due ragazzi. La PE era condotta da un uomo che viaggiava da solo. Dopo la collisione da tergo, la moto veniva leggermente sospinta in avanti e cadeva sul proprio lato destro unitamente ai due motociclisti che indossavano entrambi il casco…Ricordo che entrambi i motociclisti lamentavano dolori anche se non posso dire dove…Ricordo bene che la PE urtava con la propria parte anteriore la parte posteriore della moto all'altezza della ruota, tant'è che si ruppe il porta targa della moto…Riconosco nelle foto allegate al fascicolo della il modello ed il colore del motociclo coinvolto CP_1 nell'incidente. Non ricordo la targa;
ricordo che, come già dichiarato, subito dopo l'urto aveva il porta targa rotto. Non so dire se la moto riportava danni anche ala fiancata destra dopo la caduta essendomi preoccupato dei ragazzi a bordo del motociclo. Ricordo che il conducente della PE arrestava la marcia per prestare soccorso ai ragazzi della moto scusandosi per l'accaduto”. Quanto dichiarato dal teste è coerente rispetto al contenuto delle prove documentali versate in atti. Dalla disamina della scheda di PPI “ di Taranto, emerge che Org_1
l'appellante in data 03.11.2017, alle ore 15.10, ricevette cure presso tale presidio ospedaliero per lesioni subite a seguito di incidente auto moto alle 14.00 a Paolo VI del 3.11.17 (come testualmente indicato nel relativo campo della anamnesi essenziale), con diagnosi di politrauma art. sup. - inf.. Cont Il contenuto della perizia redatta dal fiduciario di allegata in atti dall'appellante e non contestata dalla stessa appellata, conferma la compatibilità tra i danni riportati dal motociclo e la dinamica del sinistro esposta dall'appellante (tale dato emerge chiaramente a pag. 2, nel relativo campo rubricato Coerenza del danno con la dinamica del sinistro posto in alto a destra). Viene, quindi, smentita in radice la tesi dell'appellata, a detta della quale le fotografie del motociclo allegate al proprio fascicolo di parte, non evidenziando danni da urto diretto nella parte posteriore, escluderebbero la compatibilità dei danni riportati da tale veicolo con la dinamica del sinistro riferita dal teste. Cont Quanto eccepito da oltretutto, non risulta supportato da alcun riscontro tecnico sul veicolo di proprietà di , stante l'accertata Controparte_2
6 impossibilità di periziare tale mezzo documentata dall'appellata. Che il proprietario di tale mezzo sia stato irreperibile nella fase stragiudiziale di istruzione del sinistro, non costituendo un contegno addebitabile all'appellante, non desta alcun sospetto: il responsabile civile è risultato irreperibile anche nei tentativi di notifica degli atti processuali a lui rivolti (sia l'atto di citazione introduttivo del primo grado, che l'atto d'appello, sono stati infatti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., proprio in ragione della sua Org_ irreperibilità assoluta attestata dall'ufficiale giudiziario dell all'uopo incaricato). Nella rivalutazione delle prove documentali, vi è infine da rilevare che il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, riporta, sia nella parte descrittiva, che in quella grafica, una dinamica perfettamente simmetrica a quella descritta dal teste ed esposta in atti dall'appellante. Va inoltre disatteso quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito all'inapplicabilità dell'art. 143 C.d.A. al caso di specie. L'art. 143 C.d.A. prevede testualmente:” Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall' In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si Org_3 applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, nelle modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso ”. Tale norma, dall'evidente carattere generale, è inserita nel Codice delle
Assicurazione nel Titolo X, rubricato Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e, all'interno di quest'ultimo, nel capo IV rubricato Procedure liquidative, che annovera, tra tali procedure, sia il sistema di indennizzo diretto, sia l'azione diretta del danneggiato (nei confronti dell'impresa del responsabile civile) ex art. 144 C.d.A., nella specie promossa dal danneggiato. Limitare l'applicabilità della norma alle sole richieste di risarcimento incardinate attraverso la procedura di indennizzo diretto, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, significherebbe restringerne in modo del tutto immotivato la sua portata. Per il resto, la tesi del giudice di pace, secondo cui la presunzione di cui all'art. 143 C.d.A. non opererebbe in caso di mancata copertura assicurativa di uno dei due veicoli, non è condivisibile per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, in caso di sinistri avvenuti tra veicoli a motore per i quali vi è
7 obbligo di assicurazione, il comma 1 del citato articolo pone a carico dei conducenti che siano anche proprietari dei veicoli o carico di quest'ultimi, se persone diverse dai conducenti, l'obbligo di denuncia del sinistro alla propria impresa di assicurazione. Il secondo comma prevede poi che, quando il modulo reca la firma congiunta dei conducenti coinvolti nel sinistro, lo stesso vale, nei confronti delle compagnie assicurative, quale presunzione semplice di verificazione dell'incidente con le modalità e le conseguenze descritte nel modulo. Com'è dato vedere, il primo comma si riferisce in sostanza ai proprietari dei mezzi assicurati, ponendo a loro carico l'obbligo di denuncia del sinistro alla propria assicurazione. Il secondo comma concerne invece la valenza probatoria del modulo cai sottoscritto da ambo i conducenti, che resta tale anche quando gli stessi non siano i proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro. Ne discende che il disposto del secondo comma è in astratto applicabile anche alle ipotesi in cui uno dei conducenti, che non sia il proprietario del mezzo, abbia sottoscritto il modulo cai (unitamente all'altro conducente), e ciò a prescindere ovviamente dal fatto che abbia o meno denunciato il sinistro all'assicurazione, in quanto, come visto, tale obbligo di denuncia non grava sul conducente non proprietario, incombendo solo sul proprietario. Le suesposte considerazioni inducono a ritenere che il secondo comma operi quindi anche quando uno dei due mezzi sia sfornito di copertura assicurativa. Ciò posto, il modulo cai a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla solamente fornendo prova contraria (Cass. Civ. 12.11.2020, n. 25468); perciò, nel caso di specie, in mancanza di tale prova contraria di cui la compagnia appellata era onerata, il Giudice di Pace era tenuto ad uniformarsi anche alle risultanze del cai. Va sul punto disatteso quanto ulteriormente eccepito dall'appellata: l'appellante non ha introdotto nel giudizio d'appello una nuova prova documentale non allegata nel giudizio di primo grado, ma si è limitato a richiedere che un documento già allegato nel giudizio di prime cure fosse rivalutato nel presente grado d'appello; ragion per cui, non sussiste la Cont violazione del divieto dei nova eccepita da Oltre alle prove documentali ed alla prova testimoniale, anche il contenuto della CTU conferma ulteriormente la versione dei fatti esposta dall'appellante: l'ausiliario, ritenendo soddisfatti i criteri medico-legali di riferimento eziologico, di rapporto cronologico e di adeguatezza qualitativa e quantitativa, ha ritenuto compatibili con il sinistro descritto le lesioni riportate
8 dall'appellante. In definitiva, sulla scorta del quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado, al contrario di quanto ravvisato dal giudice di prime cure, la domanda può ritenersi provata, avendo l'appellante, per effetto della dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito allegato in giudizio, superato la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma II c.c. a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale. In ipotesi di sinistro stradale consistente nel tamponamento tra due vetture, la Suprema Corte ha condivisibilmente osservato:” Per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili “ (Cass. Civ. n. 19493/2007). Nella liquidazione del danno occorre fare riferimento al contenuto della CTU medico-legale: quanto stabilito dal Dott. si condivide perché derivante Per_1 dalla disamina della documentazione sanitaria allegata in atti e dall'esame obiettivo dell'appellante avutosi durante l'esperita visita medico-legale. Ebbene, da quanto accertato dal CTU, è emerso che ha subito Parte_1 un danno non patrimoniale e che la componente biologica è stimabile in giorni 10 di ITP del 75%, giorni 15 di ITP del 50%, giorni 20 di ITP del 25%, con postumi permanenti stimabili nella misura del 2%1
9 Le accertate lesioni, costituendo postumi micropermanenti (di entità inferiore al 9%), vanno risarcite mediante i criteri tabellari previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, dalla cui applicazione deriva che spetta in favore dell'appellante (trantunenne al momento del fatto lesivo) la complessiva somma di € 2.946,43. In ordine al danno patrimoniale, spetta il rimborso delle spese mediche nella misura ritenuta congrua dal CTU di € 235,00. In definitiva, spetta all'appellante la somma risarcitoria di € 3.181,43, pari alla somma tra il danno non patrimoniale ed il danno patrimoniale (€ 2.946,43 + € 235,00). Sui danni accertati, liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del fatto illecito (03.11.2017), calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il Org_ tutto secondo gli indici e fino alla data del deposito della presente sentenza. Null'altro può riconoscersi in favore dell'appellante. Quanto al danno morale, l'esiguità dei postumi riportati a seguito dell'incidente, induce ad escludere il ristoro degli asseriti danni connessi alla sofferenza patita dall'appellante. La richiesta risarcitoria avente ad oggetto le asserite spese legali stragiudiziali sostenute dall'appellante non è stata reiterata nel presente grado d'appello (dall'atto d'appello risulta chiaramente che l'appellante ha espressamente limitato l'entità del danno al risarcimento del danno biologico, al rimborso delle spese mediche, ed agli interessi ed alla rivalutazione monetaria derivanti da tali voci di danno), con la conseguenza che deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
5) Sulle spese di lite e di CTU medico legale.
Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percentuale del punto di invalidità di 2 individuata dal C.T.U., considerato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 18 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in euro 1850,43. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta sempre il citato articolo 139 prevede un importo di € 54,80 (aggiornato alle attuali tabelle) per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poiché il consulente ha accertato un'invalidità temporanea al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 20, la stessa è liquidata, rispettivamente, in euro 411,00, in euro 411,00 ed in euro 273,00.
10 All'accoglimento della domanda risarcitoria promossa dall'appellante segue la condanna in solido delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, applicato in base al valore del decisum (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria – trattazione, e decisionale in ragione della lieve difficoltà della controversia e della limitata istruttoria assunta); il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante, che si è dichiarato anticipatario nei propri atti difensivi. Del pari, sempre in applicazione del principio di soccombenza, anche le spese della CTU espletata dinanzi al Giudice di Pace vanno poste in solido a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro;
per l'effetto, condanna in solido e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 3.181,43, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti come in motivazione;
condanna in solido e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 di lite del primo grado, che si liquidano in € 141,61 per esborsi esenti ed in
€ 877,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
condanna in solido e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
pone definitivamente a carico delle suddette parti appellate in solido le spese della CTU medico legale. Così deciso in Taranto, in data 31/05/2024 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
11
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per liquidare questa voce di danno occorre fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs n. 209/2005) che, pur essendo stato oggetto di un'integrale riscrittura ad opera della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applica anche ai sinistri verificatisi prima della sua modifica. Le novità introdotte si sono, infatti, limitate a ridefinire le modalità di calcolo dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni di lieve entità, senza intaccare i prefissati criteri del punto percentuale di invalidità e dell'importo giornaliero fisso per la quantificazione, rispettivamente, del danno da invalidità permanente e di quello da invalidità temporanea. In altri termini, la modifica ha inciso solo sul potere di liquidazione equitativa del danno, che il giudice esercita, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c, sulla base delle norme vigenti nel momento in cui è chiamato a definire il procedimento. La previsione di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni utilizza come criteri di riferimento la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato, adottando come base di calcolo il c.d. valore punto, ed il valore del primo punto è pari a € 939,78, ed un coefficiente indicato nel comma sesto della medesima disposizione, con successiva riduzione dell'importo dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giampetruzzi, con domicilio in Taranto alla via Lucania, n. 31, presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Giampetruzzi parte appellante CONTRO p.i. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luigi Semeraro, con domicilio in Taranto alla via Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Semeraro parte appellata
Controparte_2 parte appellata contumace OGGETTO: appello – sinistro stradale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14.03.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento del primo grado di giudizio.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1 Cont
e ( per brevità nel prosieguo) Controparte_2 Controparte_1 nelle rispettive qualità di proprietario/conducente e di impresa assicurativa del veicolo PE 106 tg. AF083ZS; segnatamente esponeva:
che il 03.11.2017 stava percorrendo viale della Liberazione, nell'abitato di Taranto, alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. DL74060 di proprietà di;
Parte_2
1 che, giunto nei pressi dell'intersezione con via IV Novembre, dove era presente una rotatoria, aveva arrestato la marcia del motociclo per concedere la precedenza ai veicoli che transitavano al suo interno;
che, in quel frangente, era stato tamponato da tergo dal veicolo del convenuto;
che a seguito dell'impatto aveva perso il controllo della moto ed era caduto a terra;
che aveva riportato lesioni stimabili in 10 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale e nel 3% di postumi permanenti;
che, in conseguenza del sinistro, aveva patito anche un danno morale (pari a € 417,16) e un danno patrimoniale per spese mediche documentate (€ 235,00);
che andavano riconosciute anche le spese legali stragiudiziali pari a € 500,00;
che l'impresa convenuta non aveva dato riscontro alla sua richiesta risarcitoria. Concludeva per la richiesta di condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 5.200,00 (€ 4.700,00 per danni non patrimoniali e spese mediche, con rinuncia all'eccedenza, ed € 500,00 per spese legali stragiudiziali). Cont Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Segnatamente esponeva:
che dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini stragiudiziali, non erano emersi elementi a sostegno della domanda attrice;
che il perito incaricato dalla stessa compagnia non era riuscito ad ispezionare il veicolo investitore (nell'allegata nota informativa, lo stesso testualmente riferiva:” Sono stati effettuati sopralluoghi presso la cp con risultati infruttuosi. E' stata effettuata raccomandata alla cp, ad oggi il mezzo non è stato messo a disposizione”);
che era stato un terzo soggetto, e non il proprietario del motociclo, a farlo visionare al perito assicurativo;
che dalle fotografie scattate dal perito, non si evincono segni di tamponamento sulla parte posteriore del motociclo;
che le lesioni non erano supportate da accertamenti clinici strumentali;
che analoga documentazione medica (stessa data, stesso medico, stessa conformazione e stessa valutazione) era stata rilasciata a , Controparte_3 terzo trasportato a bordo del motociclo al momento del sinistro;
circostanza, anch'essa, che destava sospetti in ordine al reale
2 accadimento dei fatti;
che le spese di lite stragiudiziali non erano dovute in ragione della mancata allegazione di attività ulteriore a quella propedeutica all'introduzione del giudizio. Restava contumace , sebbene ritualmente evocato in lite. Controparte_2
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'esame di un teste di parte attrice e con l'espletamento della CTU medico-legale, il Giudice di Pace rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite fra le parti. Il giudice negava rilevanza al modulo CAI a doppia firma prodotto dall'attore, escludendo l'applicazione dell'art. 143 C.d.A. al caso di specie;
inoltre, concludeva per l'inattendibilità del teste escusso.
2. Gli difensivi del giudizio di appello. Avverso tale pronuncia propone appello , chiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda respinta in primo grado, con riconoscimento delle sole somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico e di rimborso delle spese mediche documentate, contenendo espressamente il valore della domanda nel limite di
€ 3.600,00. In via subordinata, previo riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti, chiede di condannare gli appellati al pagamento della metà della somma richiesta. Con il primo motivo di gravame, si duole della violazione e/o errata interpretazione dell'art. 148 C.d.A. da parte del Giudice di Pace. Ritiene che il Cont giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di considerare che a conclusione dell'istruttoria stragiudiziale del sinistro, non gli aveva comunicato entro il previsto termine di 60 giorni i motivi per i quali aveva respinto la richiesta risarcitoria;
e che, pertanto, le contestazioni sulla storicità del sinistro e sulla sua dinamica, formulate in giudizio nel primo grado dall'appellata, erano tardive ed inammissibili. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata interpretazione dell'art. 143 C.d.A. da parte del giudice di prime cure. Rileva, in particolare, che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, il modulo cai ha la valenza probatoria riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 143 C.d.a. anche quando uno dei due veicoli non risulti assicurato. Inoltre, il giudice avrebbe errato nel circoscrivere la portata applicativa del citato articolo alle sole ipotesi di risarcimento diretto di cui all'art. 149 C.d.A. Con il terzo motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione del quadro
3 istruttorio. A tal proposito, rileva che la domanda può ritenersi provata in forza dei documenti prodotti, tra i quali assumono rilevanza il modulo CAI e la perizia tecnica, che attesta la compatibilità tra i danni riscontrati sul motociclo e la dinamica del sinistro. Rileva, poi, che anche la prova testimoniale offre un'ulteriore dimostrazione della fondatezza della domanda, essendo la deposizione chiara e priva di contraddizioni. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o l'erronea interpretazione dell'art. 2054 c.c. da parte del giudice di prime cure, in quanto, il giudice di prime cure, pur avendo messo in dubbio la sola dinamica del sinistro, ha omesso di applicare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti sancita dall'art. 2054 c.c.. Cont Si è costituita anche nel presente grado d'appello l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto non emergono motivi e/o ragioni tali da giustificare e/o sorreggere l'invocata riforma della sentenza. Eccepisce anche l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, poiché nel giudizio di primo grado l'appellante non aveva dedotto nulla in ordine alla valenza istruttoria del modulo CAI, con la conseguenza che ogni successiva doglianza promossa deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. In subordine, contesta il primo motivo d'appello evidenziando che il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. è applicabile alla sola fase giudiziale. Contesta anche il terzo motivo d'appello rilevando che dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime cure è emersa un'evidente discrasia tra le dichiarazioni rilasciate dal teste, a detta del quale a seguito del tamponamento da tergo la moto condotta dall'appellante sarebbe caduta sul lato destro, e la documentazione fotografica allegata al proprio fascicolo di parte, che invece esclude la presenza di danni da urto diretto sulla parte posteriore di tale veicolo. Inoltre, a suo avviso, il contenuto della CTU medico-legale non consente di ritenere provate le lesioni subite dall'appellante e la loro riconducibilità al sinistro sotto il profilo causale. In ordine al quarto ed ultimo motivo d'appello, rileva l'inapplicabilità dell'art. 2054, comma II c.c., in ragione della mancata prova degli elementi costitutivi della domanda. Anche nel presente grado di lite è rimasta contumace la parte CP_2
, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
[...]
3) Sull'inammissibilità dell'appello. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto l'atto di citazione d'appello rispetta il dettato dell'art. 342 c.p.c..
4 Ed invero, dalla sua disamina sono nel complesso desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ragion per cui, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è condivisibile.
4) Sui motivi d'appello. Il primo motivo di gravame è palesemente infondato. Come già osservato in altri precedenti pronunce dallo scrivente, la mancata comunicazione, da parte della compagnia assicurativa, dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di risarcimento presentata in via stragiudiziale dalla vittima di un sinistro non determina alcun effetto preclusivo rispetto alle eventuali difese che la compagnia intenderà articolare nella successiva fase giudiziale. Peraltro, la negazione dell'esistenza di un sinistro non ha nemmeno natura di eccezione in senso stretto, configurando semmai una mera difesa, in quanto si sostanzia nella semplice negazione dell'altrui diritto e, come tale, non soffre neanche i limiti delle preclusioni assertive sanciti dagli artt. 183 e 320 c.p.c.. Va, inoltre, rammentato che il principio di non contestazione è destinato ad operare per la sola fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale inerzia serbata dall'assicurazione nella fase antecedente la lite non vale a far ritenere provati i fatti dedotti dal danneggiato. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente, concentrandosi entrambe le censure sulla valutazione del quadro istruttorio fatta dal giudice di prime cure.
Ad avviso dello scrivente, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la prova testimoniale, la documentazione versata in atti (referto medico di primo soccorso, perizia assicurativa del motociclo, modulo CAI), e la CTU medico-legale, costituiscono elementi istruttori univoci che permettono di suffragare ampiamente gli elementi costitutivi del fatto illecito azionato in giudizio dall'appellante. Quanto alla prova testimoniale, il teste ha rilasciato Testimone_1 dichiarazioni prive di contraddizioni confermando con dovizia di particolari la dinamica del sinistro esposta dall'appellante; segnatamente, è stato in grado di indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato il sinistro, oltre ai mezzi coinvolti ed i punti d'urto tra gli stessi:” Confermo la circostanza sub 1) dell'atto di citazione di cui mi viene data lettura. Ricordo perfettamente che era il giorno 3 novembre del 2017, ovvero il giorno successivo al compleanno di mia moglie;
erano le ore 14.00 circa. Mi
5 trovavo in Taranto al quartiere Paolo VI e percorrevo il viale della Liberazione seguendo una PE 106 di colore bianco che ha tamponato il Piaggio Liberty di colore bianco. Ricordo che tutti i veicoli, cioè il mio, la PE 106 ed il Piaggio Liberty, percorrevamo il viale della Liberazione con direzione “Corte d'Appello”. Confermo che la moto, giunta all'incrocio con la via IV Novembre ove grava una rotatoria, rallentava la marcia fino ad arrestarla per dare precedenza ad un altro veicolo che transitava all'interno della predetta rotatoria;
in quel frangente la moto veniva tamponata dalla PE 106. Ricordo che sulla moto vi erano due ragazzi. La PE era condotta da un uomo che viaggiava da solo. Dopo la collisione da tergo, la moto veniva leggermente sospinta in avanti e cadeva sul proprio lato destro unitamente ai due motociclisti che indossavano entrambi il casco…Ricordo che entrambi i motociclisti lamentavano dolori anche se non posso dire dove…Ricordo bene che la PE urtava con la propria parte anteriore la parte posteriore della moto all'altezza della ruota, tant'è che si ruppe il porta targa della moto…Riconosco nelle foto allegate al fascicolo della il modello ed il colore del motociclo coinvolto CP_1 nell'incidente. Non ricordo la targa;
ricordo che, come già dichiarato, subito dopo l'urto aveva il porta targa rotto. Non so dire se la moto riportava danni anche ala fiancata destra dopo la caduta essendomi preoccupato dei ragazzi a bordo del motociclo. Ricordo che il conducente della PE arrestava la marcia per prestare soccorso ai ragazzi della moto scusandosi per l'accaduto”. Quanto dichiarato dal teste è coerente rispetto al contenuto delle prove documentali versate in atti. Dalla disamina della scheda di PPI “ di Taranto, emerge che Org_1
l'appellante in data 03.11.2017, alle ore 15.10, ricevette cure presso tale presidio ospedaliero per lesioni subite a seguito di incidente auto moto alle 14.00 a Paolo VI del 3.11.17 (come testualmente indicato nel relativo campo della anamnesi essenziale), con diagnosi di politrauma art. sup. - inf.. Cont Il contenuto della perizia redatta dal fiduciario di allegata in atti dall'appellante e non contestata dalla stessa appellata, conferma la compatibilità tra i danni riportati dal motociclo e la dinamica del sinistro esposta dall'appellante (tale dato emerge chiaramente a pag. 2, nel relativo campo rubricato Coerenza del danno con la dinamica del sinistro posto in alto a destra). Viene, quindi, smentita in radice la tesi dell'appellata, a detta della quale le fotografie del motociclo allegate al proprio fascicolo di parte, non evidenziando danni da urto diretto nella parte posteriore, escluderebbero la compatibilità dei danni riportati da tale veicolo con la dinamica del sinistro riferita dal teste. Cont Quanto eccepito da oltretutto, non risulta supportato da alcun riscontro tecnico sul veicolo di proprietà di , stante l'accertata Controparte_2
6 impossibilità di periziare tale mezzo documentata dall'appellata. Che il proprietario di tale mezzo sia stato irreperibile nella fase stragiudiziale di istruzione del sinistro, non costituendo un contegno addebitabile all'appellante, non desta alcun sospetto: il responsabile civile è risultato irreperibile anche nei tentativi di notifica degli atti processuali a lui rivolti (sia l'atto di citazione introduttivo del primo grado, che l'atto d'appello, sono stati infatti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., proprio in ragione della sua Org_ irreperibilità assoluta attestata dall'ufficiale giudiziario dell all'uopo incaricato). Nella rivalutazione delle prove documentali, vi è infine da rilevare che il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, riporta, sia nella parte descrittiva, che in quella grafica, una dinamica perfettamente simmetrica a quella descritta dal teste ed esposta in atti dall'appellante. Va inoltre disatteso quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito all'inapplicabilità dell'art. 143 C.d.A. al caso di specie. L'art. 143 C.d.A. prevede testualmente:” Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall' In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si Org_3 applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, nelle modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso ”. Tale norma, dall'evidente carattere generale, è inserita nel Codice delle
Assicurazione nel Titolo X, rubricato Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e, all'interno di quest'ultimo, nel capo IV rubricato Procedure liquidative, che annovera, tra tali procedure, sia il sistema di indennizzo diretto, sia l'azione diretta del danneggiato (nei confronti dell'impresa del responsabile civile) ex art. 144 C.d.A., nella specie promossa dal danneggiato. Limitare l'applicabilità della norma alle sole richieste di risarcimento incardinate attraverso la procedura di indennizzo diretto, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, significherebbe restringerne in modo del tutto immotivato la sua portata. Per il resto, la tesi del giudice di pace, secondo cui la presunzione di cui all'art. 143 C.d.A. non opererebbe in caso di mancata copertura assicurativa di uno dei due veicoli, non è condivisibile per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, in caso di sinistri avvenuti tra veicoli a motore per i quali vi è
7 obbligo di assicurazione, il comma 1 del citato articolo pone a carico dei conducenti che siano anche proprietari dei veicoli o carico di quest'ultimi, se persone diverse dai conducenti, l'obbligo di denuncia del sinistro alla propria impresa di assicurazione. Il secondo comma prevede poi che, quando il modulo reca la firma congiunta dei conducenti coinvolti nel sinistro, lo stesso vale, nei confronti delle compagnie assicurative, quale presunzione semplice di verificazione dell'incidente con le modalità e le conseguenze descritte nel modulo. Com'è dato vedere, il primo comma si riferisce in sostanza ai proprietari dei mezzi assicurati, ponendo a loro carico l'obbligo di denuncia del sinistro alla propria assicurazione. Il secondo comma concerne invece la valenza probatoria del modulo cai sottoscritto da ambo i conducenti, che resta tale anche quando gli stessi non siano i proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro. Ne discende che il disposto del secondo comma è in astratto applicabile anche alle ipotesi in cui uno dei conducenti, che non sia il proprietario del mezzo, abbia sottoscritto il modulo cai (unitamente all'altro conducente), e ciò a prescindere ovviamente dal fatto che abbia o meno denunciato il sinistro all'assicurazione, in quanto, come visto, tale obbligo di denuncia non grava sul conducente non proprietario, incombendo solo sul proprietario. Le suesposte considerazioni inducono a ritenere che il secondo comma operi quindi anche quando uno dei due mezzi sia sfornito di copertura assicurativa. Ciò posto, il modulo cai a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla solamente fornendo prova contraria (Cass. Civ. 12.11.2020, n. 25468); perciò, nel caso di specie, in mancanza di tale prova contraria di cui la compagnia appellata era onerata, il Giudice di Pace era tenuto ad uniformarsi anche alle risultanze del cai. Va sul punto disatteso quanto ulteriormente eccepito dall'appellata: l'appellante non ha introdotto nel giudizio d'appello una nuova prova documentale non allegata nel giudizio di primo grado, ma si è limitato a richiedere che un documento già allegato nel giudizio di prime cure fosse rivalutato nel presente grado d'appello; ragion per cui, non sussiste la Cont violazione del divieto dei nova eccepita da Oltre alle prove documentali ed alla prova testimoniale, anche il contenuto della CTU conferma ulteriormente la versione dei fatti esposta dall'appellante: l'ausiliario, ritenendo soddisfatti i criteri medico-legali di riferimento eziologico, di rapporto cronologico e di adeguatezza qualitativa e quantitativa, ha ritenuto compatibili con il sinistro descritto le lesioni riportate
8 dall'appellante. In definitiva, sulla scorta del quadro istruttorio emerso nel giudizio di primo grado, al contrario di quanto ravvisato dal giudice di prime cure, la domanda può ritenersi provata, avendo l'appellante, per effetto della dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito allegato in giudizio, superato la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma II c.c. a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale. In ipotesi di sinistro stradale consistente nel tamponamento tra due vetture, la Suprema Corte ha condivisibilmente osservato:” Per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili “ (Cass. Civ. n. 19493/2007). Nella liquidazione del danno occorre fare riferimento al contenuto della CTU medico-legale: quanto stabilito dal Dott. si condivide perché derivante Per_1 dalla disamina della documentazione sanitaria allegata in atti e dall'esame obiettivo dell'appellante avutosi durante l'esperita visita medico-legale. Ebbene, da quanto accertato dal CTU, è emerso che ha subito Parte_1 un danno non patrimoniale e che la componente biologica è stimabile in giorni 10 di ITP del 75%, giorni 15 di ITP del 50%, giorni 20 di ITP del 25%, con postumi permanenti stimabili nella misura del 2%1
9 Le accertate lesioni, costituendo postumi micropermanenti (di entità inferiore al 9%), vanno risarcite mediante i criteri tabellari previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, dalla cui applicazione deriva che spetta in favore dell'appellante (trantunenne al momento del fatto lesivo) la complessiva somma di € 2.946,43. In ordine al danno patrimoniale, spetta il rimborso delle spese mediche nella misura ritenuta congrua dal CTU di € 235,00. In definitiva, spetta all'appellante la somma risarcitoria di € 3.181,43, pari alla somma tra il danno non patrimoniale ed il danno patrimoniale (€ 2.946,43 + € 235,00). Sui danni accertati, liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del fatto illecito (03.11.2017), calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il Org_ tutto secondo gli indici e fino alla data del deposito della presente sentenza. Null'altro può riconoscersi in favore dell'appellante. Quanto al danno morale, l'esiguità dei postumi riportati a seguito dell'incidente, induce ad escludere il ristoro degli asseriti danni connessi alla sofferenza patita dall'appellante. La richiesta risarcitoria avente ad oggetto le asserite spese legali stragiudiziali sostenute dall'appellante non è stata reiterata nel presente grado d'appello (dall'atto d'appello risulta chiaramente che l'appellante ha espressamente limitato l'entità del danno al risarcimento del danno biologico, al rimborso delle spese mediche, ed agli interessi ed alla rivalutazione monetaria derivanti da tali voci di danno), con la conseguenza che deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
5) Sulle spese di lite e di CTU medico legale.
Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percentuale del punto di invalidità di 2 individuata dal C.T.U., considerato che il danneggiato al momento del sinistro aveva 18 anni, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi in euro 1850,43. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta sempre il citato articolo 139 prevede un importo di € 54,80 (aggiornato alle attuali tabelle) per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Poiché il consulente ha accertato un'invalidità temporanea al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 20, la stessa è liquidata, rispettivamente, in euro 411,00, in euro 411,00 ed in euro 273,00.
10 All'accoglimento della domanda risarcitoria promossa dall'appellante segue la condanna in solido delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, applicato in base al valore del decisum (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi istruttoria – trattazione, e decisionale in ragione della lieve difficoltà della controversia e della limitata istruttoria assunta); il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante, che si è dichiarato anticipatario nei propri atti difensivi. Del pari, sempre in applicazione del principio di soccombenza, anche le spese della CTU espletata dinanzi al Giudice di Pace vanno poste in solido a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro;
per l'effetto, condanna in solido e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 3.181,43, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti come in motivazione;
condanna in solido e al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2 di lite del primo grado, che si liquidano in € 141,61 per esborsi esenti ed in
€ 877,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
condanna in solido e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
pone definitivamente a carico delle suddette parti appellate in solido le spese della CTU medico legale. Così deciso in Taranto, in data 31/05/2024 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
11
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per liquidare questa voce di danno occorre fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs n. 209/2005) che, pur essendo stato oggetto di un'integrale riscrittura ad opera della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applica anche ai sinistri verificatisi prima della sua modifica. Le novità introdotte si sono, infatti, limitate a ridefinire le modalità di calcolo dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni di lieve entità, senza intaccare i prefissati criteri del punto percentuale di invalidità e dell'importo giornaliero fisso per la quantificazione, rispettivamente, del danno da invalidità permanente e di quello da invalidità temporanea. In altri termini, la modifica ha inciso solo sul potere di liquidazione equitativa del danno, che il giudice esercita, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c, sulla base delle norme vigenti nel momento in cui è chiamato a definire il procedimento. La previsione di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni utilizza come criteri di riferimento la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato, adottando come base di calcolo il c.d. valore punto, ed il valore del primo punto è pari a € 939,78, ed un coefficiente indicato nel comma sesto della medesima disposizione, con successiva riduzione dell'importo dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.