Decreto decisorio 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, decreto decisorio 28/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2025 REG.PROV.PRES.
N. 07192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7192 del 2024, proposto dalla Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marcello Paola e Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di Ficulle, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00262/2024, resa tra le parti, concernente Avviso Pubblico per il Programma "Siti Naturali Unesco per il Clima 2023" - Attività di verifica monitoraggio e rendicontazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85 del codice del processo amministrativo;
Vista la memoria del 3 febbraio 2025, depositato telematicamente il 5 febbraio 2025, con il quale parte appellante dichiara di non aver più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la integrale compensazione delle spese di lite;
Preso atto della memoria depositata in data 7 febbraio 2025, con cui il Ministero appellato dichiara di non opporsi all’improcedibilità del ricorso e di aderire alla domanda di parte appellante sulla compensazione delle spese del giudizio;
Ritenuto che alla luce degli elementi acquisiti in atti deve quindi essere emessa la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì che, valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara l’appello n.r.g. 7192/2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del giudizio compensate tra le parti costituite.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 26 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO