Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di RO Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1084 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in proprio e quale procuratore generale di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , con l'Avv. MASCARO PAOLO, che lo Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. Controparte_1
P. i.v.a. ), in persona del Regionale per la Calabria P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 in carica “pro tempore” Dott.ssa , giusta delibera del Consiglio di CP_3
Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in RO via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Cristina Folino dell'Avv. Fabrizio Allegrini, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa Carmen Infantino, notaio in RO, in data 16 aprile 2024, n. 48247 rep. n. 18366 racc.
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di RO. Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < a) in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento della presente impugnazione, riconoscere e dichiarare che l' ha illegittimamente CP_1 percepito nell'ambito della procedura di concordato fallimentare la somma di euro 29.920,92 al medesimo istituto non dovuta;
b) conseguentemente e per l'effetto,
1. Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello proposto da in proprio e quale procuratore generale dei Sig.ri Parte_1
, , , perché Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza n. 407/2023 emessa dal Tribunale di RO 2. In via subordinata dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda proposta dal sig. in proprio ed in qualità.
3. Parte_1
Sempre in via subordinata dichiarare infondata e come tale rigettare la domanda proposta da in proprio e quale rappresentante degli eredi del sig. Parte_1 Per_1
4. In via ulteriormente subordinata dichiarare prescritto il diritto ad ottenere la
[...] restituzione delle somme corrisposte e non dovute. Con vittoria di spese. In via subordinata compensate>>
FATTO E DIRITTO
§1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<
1. Parte ricorrente agisce in giudizio per chiedere la restituzione, da parte dell' CP_1 della somma di € 29.920,92, indebitamene versata.
2. Espone, in particolare, che, con sentenza del 15.1.1991, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il fallimento della ditta individuale;
che l' avanzava Persona_1 CP_1 istanza di insinuazione al passivo per l'importo di lire 54.276.840 in via privilegiata e per l'importo di lire 16.175.850 in via chirografaria;
che il credito veniva ammesso al passivo;
che, nell'ambito del fallimento, veniva proposta istanza di concordato, omologato con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme dell'11.12.2000, depositata il 20.12.2000; che, in esecuzione del concordato, veniva pagato all' , in data 24.11.1997, l'integrale CP_1 importo del credito privilegiato (lire 54.276.840) e, in data 23.7.2001, il 30% del credito chirografario (lire 4.852.755), per un totale corrisposto pari a lire 59.129.595, ossia € 30.537,89; che, successivamente, veniva conferito incarico ad un consulente del lavoro, il quale verificava che, in realtà, l' aveva titolo per l'insinuazione al passivo per lire CP_1
1.194.620 (ossia € 616,97) e che, dunque, l' aveva ricevuto un pagamento CP_1 indebito per € 29.920,92.
3. Si costituisce l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa CP_1 domanda e chiedendone il rigetto>>.
Il giudizio, peraltro, era stato originariamente instaurato con atto di citazione davanti al tribunale civile ordinario di Lamezia Terme, che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e per territorio, sicché è stato poi riassunto davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di RO, dichiarato competente dal Tribunale civile di Lamezia Terme.
§2
Pag. 2 di 6 Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
5. Il ricorso è infondato. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile 2 dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Corte appello Reggio Calabria, sez. lav., 25/01/2021, n. 33).
6. Nel caso di specie, dirimente ai fini della risoluzione della controversia è la considerazione per la quale l'ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dall' è avvenuta sulla base dell'attestato del credito del 6.5.1991, sottoscritto dal CP_1
Direttore p.t. della sede di RO (allegato al fascicolo di parte resistente). CP_1
7. Ora, l'attestazione di credito proveniente dalla pubblica amministrazione (nella specie
è assistita da presunzione di legittimità iuris tantum, superabile esclusivamente CP_1 con contestazioni specifiche.
8. Nel caso di specie, le contestazioni mosse avverso la quantificazione del credito dell' sono affidate ad una consulenza di parte, la quale è basata su mere CP_1 allegazioni, non supportate dalla documentazione richiamata o da altro elemento probatorio da cui inferire la correttezza delle deduzioni effettuate.
9. Come tali, si appalesano come contestazioni generiche e indimostrate, inidonee a superare la presunzione di legittimità da cui è assistito l'attestato di credito sulla cui base è avvenuta l'ammissione al passivo fallimentare del credito dell' contestato in CP_1 questa sede.
10. Ne discende che, in assenza di prova degli assunti attorei, la domanda di restituzione dell'indebito proposta dal ricorrente deve essere respinta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo>>
§3
La sentenza è gravata d'appello da , in proprio e quale procuratore Parte_1 generale di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, il quale ne lamenta l'erroneità laddove il giudicante ha ritenuto: 1) l'assenza Parte_6 di documentazione o altri elementi probatori a supporto della prodotta consulenza tecnica di parte che evidenziava la non tenutezza al pagamento di alcune somme, perché la documentazione esaminata dal proprio ctp, sulla base della quale è emersa la diversa consistenza del debito del defunto nei confronti dell'ente previdenziale, Pt_3 era stata versata in atti in allegato alla memoria istruttoria depositata il 29.1.2010; 2) ha affermato che nel rapporto sussistente tra l' e le aziende tenute alla relativa CP_1
Pag. 3 di 6 contribuzione possa sussistere, quanto all'attestazione del credito del direttore di sede dell' , presunzione di legittimità tale da assolvere iuris tantum ad ogni onere CP_1 probatorio nel caso in cui, come in quello di specie, in via giudiziale vi sia specifica e dettagliata contestazione degli importi richiesti.
Si duole, altresì, della mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 29/01/10 e cioè consulenza tecnica di ufficio ed ordine di esibizione di documentazione amministrativa inerente alle posizioni assicurative per le quali è stata proposta insinuazione al passivo del fallimento
. Persona_1
§4
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, occorre prendere le mosse dalla disamina del contenuto dell'atto introduttivo, da cui si evince che l'odierno appellante ha introdotto una domanda di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 cc:
e , premesso: a) che con sentenza del Parte_4 Parte_5 Parte_6
15/01/1991, il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato il fallimento della
[...]
, con sede in Nocera Terinese, SS 18; b) che l' aveva avanzato CP_4 CP_1 istanza di insinuazione al passivo del fallimento suddetto per l'importo di lire 54.276.840 in via privilegiata, e ciò per premi ordinari e 50% degli accessori, e per l'importo di lire 16.175.850 in via chirografaria, e ciò per il restante 50% degli accessori;
c) che il credito complessivo di lire 70.452.690 concerneva le posizioni assicurative n. 39195, 50608, 54374, 55473, 56035, 39195, 55473 e 56035; d) che il suddetto credito veniva ammesso come da richiesta;
e) che nell'ambito del veniva proposta Parte_7 istanza di concordato da , figlio e rappresentante degli altri eredi di Parte_1
e cioè del coniuge e degli altri figli , Persona_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ; f) che il concordato fallimentare veniva Parte_4 Parte_5 Parte_6 omologato con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme dell'11/12/2000, depositata il 20/12/2000; g) che si dava, quindi, esecuzione alle condizioni imposte dall'anzidetta sentenza e si procedeva, tra l'altro, in data 24/11/97 al pagamento dell'importo di lire 54.276.840 relativo all'integrale credito privilegiato ed in data 23/07/01 al pagamento dell'importo di lire 4.852.755, pari al 30% del credito chirografario, per un totale di lire 59.129.595, pari ad euro 30.537,89; h) che in seguito egli conferiva incarico ad un Consulente del Lavoro onde verificare l'effettiva tenutezza al pagamento degli importi
Pag. 4 di 6 incassati dall' i) che il ctp verificava un erroneo addebito di somme non dovute e CP_1 comunque una arbitrarietà della richiesta dei premi e delle sanzioni, determinati con criteri presuntivi e gravemente penalizzanti per la ditta;
l) che in particolare vi era diritto ad avere la restituzione di euro 29.920,92; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme il riconoscimento che l' aveva illegittimamente percepito CP_1 nell'ambito della procedura di concordato fallimentare la somma di euro 29.920,92, con conseguente condanna alla restituzione, oltre accessori e spese legali>>
§5.2
Ora, il pagamento dell'asserito indebito è stato effettuato in esecuzione del concordato fallimentare, proposto dallo stesso erede/odierno appellante del fallito, omologato dal Tribunale con sentenza irrevocabile. È noto che il concordato è un accordo vincolante per le parti.
Sennonché, la ripetizione ex art. 2033 cc ha ad oggetto i pagamenti avvenuti sine titulo, nel caso di specie, invece, il titolo c'è, ed è costituito proprio dal menzionato concordato fallimentare.
D'altro canto, la procedura fallimentare è un procedimento esecutivo concorsuale e, analogamente che nell'ordinaria procedura esecutiva, una volta conclusa la medesima, non si possono più proporre azioni volte a contestare, dal punto di vista sostanziale, la pretesa azionata e oggetto di soddisfacimento;
cfr., in tal senso, Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 23283 del 28/08/2024: <<in tema di esecuzione forzata il provvedimento che chiude procedimento stante la sua tendenziale definitivit volta a garantire stabilit dei risultati dell quale conseguenza del sistema garanzie legalit assicurato dai rimedi interni al stesso tutela delle parti preclude soggetto esecutato l ripetizione indebito fondata sul presupposto nei confronti creditore procedente intervenuto per ottenere restituzione quanto riscosso meno tale illegittimit non sia stata fatta valere con un esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla chiusura>>; Cass, Sez. 3, Sentenza n. 20994 del 23/08/2018: <in tema di esecuzione forzata il provvedimento che chiude procedimento stante la sua tendenziale definitivit volta a garantire stabilit dei risultati dell quale conseguenza del sistema garanzie legalit assicurato dai rimedi interni al stesso tutela delle parti preclude soggetto esecutato l ripetizione indebito fondata sul presupposto nei confronti creditore procedente intervenuto per ottenere restituzione quanto riscosso meno tale illegittimit non sia stata fatta valere con un esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla chiusura>>.
§6
Pag. 5 di 6 Le considerazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale procuratore generale di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , con ricorso in data 13 novembre 2023, avverso la Parte_5 Parte_6 sentenza del Tribunale di RO, giudice del lavoro, n. 407/23, resa in data 12 maggio 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello; CP_
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell che liquida in complessivi euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 Così deciso in RO, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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