Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/05/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art. 53, legge 133/2008 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 150 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del 03.03.2025, trattata in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, con sede in Sesto Campano (IS), alla piazza G. Parte_1 appresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Alfredo Ricci, presso il cui studio elett.te domicilia in Venafro (IS), alla via M. Tullio Cicerone n. 14;
APPELLANTE
E
, residente in [...] Sud 30/F n.23; CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n.114/2022
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., per l'udienza del 03.03.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il depositava tempestivamente appello avverso la sentenza Parte_1
n.114/2022, emessa dal Giudice di Pace di Venafro e depositata in data 19.07.2022, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa, di cui al verbale n.2132/20/AV dell'Ufficio Polizia Municipale del , di Parte_1 contestazione della violazione dell'art.142 comma 8 C.d.s., commessa da CP_1 sulla S.S. 85 al km 12+440 (Direzione di marcia Napoli) e accolta dal Giudice di Pace di Venafro, con annullamento dell'opposto provvedimento.
Con l'atto di appello, il sollevava le seguenti doglianze: “1) In Parte_1 ordine all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando
– violazione e/o falsa applicazione dell'art.3, co.1, l. n.689/1981 – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – irrilevanza della presunta modesta velocità di marcia – error in procedendo – difetto di motivazione 2) In ordine all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell'art.3, co.1, l. n.689/1981 – violazione e/o falsa applicazione del codice della strada (d.lgs. n.285/1992) – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di motivazione – irrilevanza della presunta difficoltà di controllo della velocità di marcia 3) In ordine alla asserita insussistenza di pericolo per la privata e pubblica incolumità – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione 4) In ordine alla asserita inidoneità dell'autovelox a rilevare la velocità di marcia – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione”. Il convenuto, tuttavia, non si costituiva.
In data 03.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
2. L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Nella sentenza appellata, il Giudice di prime cure ha erroneamente assunto che nella violazione contestata con il verbale opposto non sarebbe rinvenibile azione cosciente e volontaria in capo all'agente in virtù della presunta modesta velocità – asseritamente di poco superiore al limite massimo imposto sul tratto di strada interessato dalla predetta Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
infrazione. Infatti, tale assunto non può essere condiviso in quanto deve farsi applicazione dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 6-2, n, 12629/2019, secondo cui “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
[…] pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di 'pericolosità in concreto' della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219)”. Alla luce della documentazione depositata (verbale di accertamento della violazione del 08.09.2020; rilievi fotografici, specialmente quelli relativi ai segnali stradali presenti in loco;
documenti relativi all'installazione degli autovelox, alla loro omologazione ed alla loro taratura periodica), tenuto conto altresì della inconferenza delle argomentazioni spese dal sig. (che nel ricorso introduttivo si CP_1 limitava a rimarcare l'assenza di segn velox), va rilevato come, esclusa ogni valutazione circa la pericolosità in concreto per la privata e pubblica incolumità, emergessero tanto la piena coscienza e volontà della condotta trasgressiva posta in essere dalla , quanto l'assenza di elementi comprovanti il convincimento in Controparte_2 capo ceità del proprio comportamento, quanto ancora la mancata prova che il conducente del veicolo avesse fatto tutto quanto possibile per rispettare il precetto di legge. Il sig. , infatti, procedeva a velocità superiore di 24 km/h rispetto al limite CP_1 di 50 km/h, addurre elementi tali da poter provare l'inconsapevolezza della condotta violativa del divieto. Del resto, non è condivisibile neppure quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in riguardo al presunto scarto non eccessivo tra la velocità consentita e quella effettivamente tenuta dal conducente: infatti, la Cassazione civile, Sez. VI, con la sentenza n.24389/2017 ha ritenuto di escludere il riconoscimento di “tolleranze” ulteriori rispetto a quelle fissate dalla legge e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento del verbale di contestazione elevato. Come accertato nel verbale allegato in atti e non contestato da controparte, l'appellato circolava ad una velocità di 74 km/h (ridotta a 69 km/h in applicazione del margine di tolleranza di 5 km/h stabilito dal Codice della strada) su un tratto di strada in cui il limite massimo è fissato in 50 km/h; pertanto, egli superava il limite di velocità di ben 24 km/h, sforamento che non può essere definito minimo. Da questo punto di vista, pertanto, la sentenza impugnata va riformata. Inoltre, non può essere condivisa la parte della sentenza appellata in cui si afferma che «non vi è prova che detta condotta abbia determinato particolare pericolo per la circolazione stradale e, quindi, per la privata e pubblica incolumità»: di fatti, il tratto di strada su cui è collocato l'autovelox in questione, ospita su entrambi i lati della carreggiata dei locali commerciali nonché un complesso di edifici adibiti a civile abitazione che presentano un accesso Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
diretto sul citato tratto di strada;
in aggiunta, l'autovelox si trova in prossimità delle strisce pedonali, anch'esse ben visibili, che consentono l'attraversamento pedonale da un capo all'altro della strada in questione. Pertanto, la sentenza impugnata che sostiene l'assunto per il quale tale tratto di strada risulta «non particolarmente trafficato» è da riformare anche sotto questo profilo. Nel procedimento di primo grado, l'odierno appellato lamentava anche la mancata segnalazione dell'autovelox. Secondo la Cassazione civile, Sez.2, n.4007/2022,
“L'art.142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”: dalla lettura del verbale di accertamento impugnato (in cui si legge che il dispositivo di rilevazione della velocità era collocato “in postazione fissa, preventivamente segnalata (anche con dispositivi luminosi) e ben visibile”), nonché alla luce della ulteriore documentazione (cfr. fotografie della segnaletica, su cui non vi è stata contestazione) e della genericità delle contestazioni mosse dal sig. nel CP_1 giudizio di primo grado (che non paiono idonee a scalfire quanto dimostrato, anche in via documentale, dal ), deve concludersi per la legittimità del Parte_1 verbale impugnato, essendo stata provata la preventiva e idonea segnalazione dell'autovelox.
Infine, il Giudice di prime cure ha ritenuto di annullare il provvedimento opposto in virtù di una presunta e non provata inidoneità dell'apparecchiatura “Velomatic 512 D” utilizzata per l'accertamento dell'infrazione stradale commessa: in merito a ciò, va ribadito che nel nostro ordinamento non esistono precise norme di legge che impongono l'utilizzo di un determinato tipo di autovelox rispetto ad altri, per cui la decisione presa sul punto risulta erronea e priva di fondamento giuridico.
3. Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover accogliere l'atto di appello proposto dal e, pertanto, la sentenza del Giudice di Pace n.114/2022 deve Parte_1 essere riformata con conseguente conferma dell'opposto provvedimento. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
4. Per quanto concerne le spese di lite, infine, alla luce della peculiare vicenda processuale e delle evoluzioni interpretative in relazione alla materia in questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P Q M
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'appello del , in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta l'opposizione promossa dal sig. avverso il CP_1 verbale di contestazione n.2132/20/AV, elevato dalla Polizia Municipale del in data 11.07.2020; Parte_1
- Dichiara compensate per intero le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Isernia, il 23.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio