Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 811/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 811/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Costoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
AN Di GR (SP), Via XXVII Gennaio n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Costoli
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 5
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni come da verbale dell'udienza del 28/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30/10/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Arcola (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“a. I Sigg.ri ed il Sig. vivranno separati mostrandosi reciproco Parte_1 CP_1
rispetto ed, essendo economicamente autosufficienti, nulla avranno a richiedere reciprocamente per il proprio mantenimento.
b. Il Sig. rimarrà a vivere nell'abitazione sito in TO AN di GR (SP) Via XXVII Gennaio 8 CP_1 di cui è diverrà proprietario esclusivo a seguito dell'acquisizione della quota attualmente intestata alla
Sig.ra la quale, in accordo con il coniuge, contestualmente al deposito Parte_1 giudiziario del presente ricorso, lascerà l'abitazione famigliare trasferendosi altrove.
c. Tutti gli arredi e i suppellettili presenti nell'abitazione o nelle sue pertinenze rimarranno nella disponibilità del sig. , e la sig.ra provvederà a ritirare tutti i beni di suo interesse CP_1 Parte_1
e i suoi effetti personali entro la data di comparizione delle parti davanti al Giudicante.
d. Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota, ai ricorrenti e sita in TO AN di
GR (SP) Via XXVII Gennaio 8, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di Sarzana in data 07.07.2022 (rep. 3519 racc. 3019, registrato alla Spezia il giorno Persona_1
11.07.2022 al n. 5750 serie 1T – trascritto a Sarzana in data 12.07.2022 a l n. 2231 Part) censita nel
Catasto Fabbricati di TO AN di GR (SP) al foglio 4, particella 1671 sub. 26, categoria A/2, cl.
1, vani 7, rendita euro 542,28 con garage pertinenziale censito al Catasto Fabbricati del Comune di
TO AN di GR foglio 4, particella 1671, sub 12 , categoria C/6, cl. 2, mq. 19, rendita euro
30,42, convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna ed obbliga a cedere a Parte_1
, che si impegna ed obbliga ad accettare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa CP_1
all'immobile sopra indicato, compreso il garage pertinenziale senza corresponsione di prezzo alcuno riconoscendo di non aver mai conferito somma alcuna in conto pagamento del prezzo e che le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile è sempre stato versato dal Sig. . CP_1
pag. 2 di 5 e. La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di separazione, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta del Sig. per esigenze legate alla novazione del contratto di mutuo. CP_1
Relativamente al trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 .
f. Il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento del mutuo residuo, in essere con la CP_1 [...]
depositando la relativa domanda all'Istituto di credito contestualmente alla sottoscrizione del CP_2 presente ricorso e perfezionando il subentro con atto notarile da stipularsi entro e non oltre 10 giorni dall'eventuale necessario consenso della banca. Tutte le spese relative all'istruttoria della pratica e agli oneri e spese notarili saranno a carico del sig. . CP_1
g. I Sigg.ri ed il Sig. si danno il reciproco consenso al rilascio del Parte_1 CP_1
passaporto.
h. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
i. Spese compensate”.
All'udienza del 28.5.2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli da tutelare.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi stabilite, non essendo pag. 3 di 5 tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva. Per tale ragione in dispositivo non viene riportata la condizione di cui alla lettera i) indicata dalle parti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione personale ma non definitivamente pronunciando l'intero giudizio mercé la domanda ex art. 473-bis.49
c.p.c., nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in Arcola (SP) in data 06/08/2021 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Arcola (SP) dell'anno 2021, al n. 3, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“a. I Sigg.ri ed il Sig. vivranno separati mostrandosi reciproco Parte_1 CP_1 rispetto ed, essendo economicamente autosufficienti, nulla avranno a richiedere reciprocamente per il proprio mantenimento.
b. Il Sig. rimarrà a vivere nell'abitazione sito in TO AN di GR (SP) Via XXVII Gennaio 8 CP_1
di cui è diverrà proprietario esclusivo a seguito dell'acquisizione della quota attualmente intestata alla
Sig.ra la quale, in accordo con il coniuge, contestualmente al deposito Parte_1 giudiziario del presente ricorso, lascerà l'abitazione famigliare trasferendosi altrove.
c. Tutti gli arredi e i suppellettili presenti nell'abitazione o nelle sue pertinenze rimarranno nella disponibilità del sig. , e la sig.ra provvederà a ritirare tutti i beni di suo interesse CP_1 Parte_1
e i suoi effetti personali entro la data di comparizione delle parti davanti al Giudicante.
d. Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota, ai ricorrenti e sita in TO AN di
GR (SP) Via XXVII Gennaio 8, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di Sarzana in data 07.07.2022 (rep. 3519 racc. 3019, registrato alla Spezia il giorno Persona_1
11.07.2022 al n. 5750 serie 1T – trascritto a Sarzana in data 12.07.2022 a l n. 2231 Part) censita nel
Catasto Fabbricati di TO AN di GR (SP) al foglio 4, particella 1671 sub. 26, categoria A/2, cl.
1, vani 7, rendita euro 542,28 con garage pertinenziale censito al Catasto Fabbricati del Comune di
TO AN di GR foglio 4, particella 1671, sub 12 , categoria C/6, cl. 2, mq. 19, rendita euro
30,42, convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna ed obbliga a cedere a Parte_1
pag. 4 di 5 , che si impegna ed obbliga ad accettare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa CP_1 all'immobile sopra indicato, compreso il garage pertinenziale senza corresponsione di prezzo alcuno riconoscendo di non aver mai conferito somma alcuna in conto pagamento del prezzo e che le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile è sempre stato versato dal Sig. . CP_1
e. La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di separazione, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta del Sig. per esigenze legate alla novazione del contratto di mutuo. CP_1
Relativamente al trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74 .
f. Il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento del mutuo residuo, in essere con la CP_1 [...]
depositando la relativa domanda all'Istituto di credito contestualmente alla sottoscrizione del CP_2
presente ricorso e perfezionando il subentro con atto notarile da stipularsi entro e non oltre 10 giorni dall'eventuale necessario consenso della banca. Tutte le spese relative all'istruttoria della pratica e agli oneri e spese notarili saranno a carico del sig. . CP_1
g. I Sigg.ri ed il Sig. si danno il reciproco consenso al rilascio del Parte_1 CP_1 passaporto.
h. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.5.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5