Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 30/04/2025, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2024, proposto da
IC LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia del settore concorsuale 06/F1, Malattie odontostomatologiche, sesto quadrimestre, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati in data 17.12.2023;
- per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi compresi il verbale di insediamento n. 1 del 03.07.2023 e quello di definizione dei giudizi individuali e collegiali n. 3 del 20.11.2023;
- per quanto di interesse ed ove occorrer possa del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del Decreto direttoriale n. 553/2021, come rettificato con Decreto Direttoriale n. 589/2021;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, attualmente professore a contratto nel Dipartimento di Chirurgia Pediatrica presso l’Azienda ospedaliera 2 universitaria Meyer – IRCCS di Firenze e presso l’Università di Firenze, espone di aver presentato domande (nn. 97420 e 91246) rispettivamente per l’abilitazione scientifica nazionale di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche superando tutte e tre le soglie degli indicatori ANVUR.
In particolare: - per la prima fascia, il ricorrente otteneva 50/20 per il primo indicatore, 342/202 per il secondo indicatore e 12/8 per il terzo indicatore; - per la seconda fascia, il ricorrente otteneva 28/14 per il primo indicatore, 303/143 per il secondo indicatore e 11/6 per il terzo indicatore.
Il candidato espone di aver allegato alla propria domanda numerosi articoli pubblicati, affermando di aver dimostrato di possedere titoli idonei a provarne la maturità scientifica: in particolare, il ricorrente presentava, per la fascia 1 16 lavori e per la fascia 2 12 lavori, oltre a 60 lavori per gli indicatori ministeriali, tutti originali ad eccezione di 2 case reports .
Il ricorrente documentava inoltre la qualità di Presidente/organizzatore di un convegno internazionale il cui merito afferma essere oggettivamente inerente al settore concorsuale; ed attestava l’attività di relatore per ben 15 volte in diversi convegni internazionali, nazionali nell’ambito del settore di riferimento.
Infine, il Prof. LL presentava specifiche ed importanti esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui aveva avanzato domanda per l'abilitazione. Nonostante ciò, la Commissione giudicatrice, all’esito della procedura – i cui risultati sono stati pubblicati in data 17.12.2023 – dichiarava non idoneo il ricorrente al conseguimento dell’abilitazione richiesta (sia in prima che in seconda fascia), mediante una valutazione che censura con l’odierno ricorso siccome vistosamente superficiale e travisata, per le seguenti ragioni.
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, COMMA 2, 6 DEL D.M. N. 120/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 06/F1 DI CUI AL VERBALE N. 1 DEL 06.09.2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Con il primo motivo contesta il giudizio relativo ai titoli (prima condizione), in ragione dei palesi errori di fatto e travisamenti compiuti dalla Commissione con riferimento ai titoli “a)” ed “l)” relativi rispettivamente all’ Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero e alle “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al SC”.
I.1.1 Con riferimento al titolo a) consistente nella “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, la Commissione asseriva, per la fascia 1, che “l’attività dichiarata non soddisfa i criteri 6 stabiliti dalla commissione nel periodo degli ultimi dieci anni” e per la fascia 2 che “l’attività dichiarata non soddisfa i criteri stabiliti dalla commissione nel periodo degli ultimi cinque anni”.
Si tratterebbe di motivazione assertiva ed apodittica, mancando del tutto una motivazione diversa dalla mera dichiarazione di non idoneità. In ogni caso, afferma che il giudizio espresso dalla Commissione oltre ad essere non motivato sarebbe anche palesemente errato, alla luce del Verbale n. 1 in cui erano previsti quali criteri: - per la fascia 1: “Organizzazione di almeno un Congresso di rilevanza Internazionale nell’ambito del SC in qualità di Presidente o Membro del Comitato Scientifico, oppure almeno tre partecipazioni come Relatore in congressi esteri o nazionali di rilievo internazionale nell’ambito del SC organizzati da Società Scientifiche accreditate dal Ministero della Salute, dalle Università e dalle Istituzioni di chiara fama, negli ultimi dieci anni”; - per la fascia 2: “Almeno due partecipazioni come Relatore in congressi esteri o nazionali di rilievo internazionale nell’ambito del SC organizzati da Società Scientifiche accreditate dal Ministero della Salute, dalle Università e dalle Istituzioni di chiara fama, negli ultimi cinque anni”. Ebbene, il ricorrente rileva di aver indicato nella domanda l’organizzazione in qualità di Presidente/organizzatore di un convegno Internazionale denominato “advanced dental managment of congenital and developmental diseases in pediatric patients” presso il Nile of Hope Hospital, di Alessandria di Egitto tenutosi dal 15.10.2022 al 22.10.2022, il cui merito è oggettivamente inerente al settore concorsuale (SC 06/F1- malattie odontostomatologiche. Tale convegno: (i) ha visto la partecipazione del LL quale Presidente/organizzatore; (ii) è sicuramente di rilevanza internazionale; (iii) come dimostrato dal programma allegato al presente ricorso è attinente al SC; (iv) si è svolto negli ultimi dieci anni (2022). In particolare, con riferimento alla attinenza con il settore concorsuale rileva come secondo la declaratoria contenuta nell’Allegato B del DM n.855 del 30 ottobre 2015, il settore concorsuale per cui è causa, 06/F1 “si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari”. Ne consegue che il dental management di malattie congenite e dello sviluppo dei bambini rientra appieno nel settore di riferimento trattando l’approccio diagnostico e terapeutico attraverso l’utilizzo e coinvolgimento di tutte le branche dell’odontoiatria (chirurgia orale e speciale odontostomatologica, odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari) applicate alla cavità orale dei pazienti affetti da malattie congenite. Sicché, già solo con la partecipazione a tale convegno il ricorrente ha dimostrato il possesso del titolo per la fascia 1. In ogni caso, per entrambe le fasce, il possesso del titolo in parola è dimostrato laddove si consideri che il LL ha attestato la partecipazione a numerosi convegni (almeno 15) relativi al SC, di rilievo internazionale di cui sicuramente almeno tre negli ultimi dieci anni e due negli ultimi cinque anni, tutti accreditati da Università o comunque Istituzioni di chiara fama.
Si pensi, in particolare: Anno 2019 8 1) Relatore – Annual meeting SCDA (Special Dental Care Academy); New Orleans, Louisiana, USA, 2013, con la presentazione orale “Overdenture implant supported in patients with hypohidrotic ectodermal dysplasia” 2) Relatore- Congresso “Approccio multidisciplinarenella sindrome di Gorham Stout”” Aula Salviati, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, con la presentazione orale dal titolo “il ruolo dell’odontoiatra nella sindrome di Gorham Stout” (discussione multidisciplinare dei casi dopo la presentazione); Anno 2022 3) Relatore - Congresso dell’IAPD (International Association of Paediatric Dentistry), Parigi. Presentazione orale “Oral manifesttionin rarre diseases”, descrivendo la presa in carico odontoiatrica dei pazienti pediatrici affetti da sindromi genetiche rare; 4) Relatore – Convegno SINDROMI GENETICHE DALLA DIAGNOSI AL FOLLOW UP, Aula Salviati, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, con la presentazione orale dal titolo “manifestazioni orali e cura in pazienti con displasia ectodermica”; 5) Relatore- Congresso IAPD (International Association of Paediatric Dentistry), Parigi, Presentazione orale dal titolo “oral features in patients with lymphoproliferative disease” descrivendo la presa in carico odontoiatrica dei pazienti pediatrici affetti da malattie linfoproliferative. Come riportato le presentazioni orali in qualità di relatore sono state presentate alla SCDA, IAPD e presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzioni accreditate di chiara fama.
A fronte delle delineate circostanze e dei documenti allegati alla domanda, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno spiegare perché i suddetti congressi non soddisferebbero i criteri stabiliti dalla Commissione nel periodo richiesto (ultimi dieci anni per la fascia 1 e ultimi cinque anni per la fascia 2) e non limitarsi a dichiarare detti criteri come non soddisfatti.
I.1.2. Analoghe argomentazioni sono sviluppate in riferimento al titolo l) inerente alle “specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al SC”, laddove la Commissione dichiarava, per la fascia 1, che “il possesso del titolo NON viene riconosciuto in quanto dalla dichiarazione e dalla documentazione non si evince l’esperienza professionale pluriennale caratterizzata da specifica attività di ricerca clinico – traslazionale” e per la fascia 2 che “il possesso del titolo NON viene riconosciuto in quanto dalla dichiarazione e dalla documentazione non si evince l’esperienza professionale pluriennale caratterizzata da specifica attività di ricerca clinico – traslazionale coerente con il SC svolta nell’ambito o in collaborazione con il SSN, l’Università, Enti di Ricerca, Centri di ricerca”. Anche qui rimarca il ricorrente come si tratti di motivazioni meramente apodittiche con cui la Commissione si limita a dichiarare che il candidato non soddisfa il criterio di valutazione previsto per il titolo in esame.
In ogni caso, il giudizio della Commissione sarebbe, altresì, manifestamente errato, posto che, in riferimento al suddetto titolo, la Commissione nel citato Verbale n. 1 aveva previsto quale criterio di valutazione “l’esperienza professionale pluriennale caratterizzata da specifica attività di ricerca clinico traslazionale coerente con il SC svolta nell’ambito o in collaborazione con il SSN, l’Università, Enti di Ricerca, Centri di ricerca”.
Ebbene, avendo riguardo alle esperienze professionali dichiarate e dimostrate dal ricorrente (si vedano pag. 18 e pag. 16 rispettivamente dell’elenco titolo per la fascia 1 e per la fascia 2) non si comprenderebbe come la Commissione possa sostenere che “non si evince l’esperienza professionale pluriennale caratterizzata da specifica attività di ricerca clinico – traslazionale coerente con il SC svolta nell’ambito o in collaborazione con il SSN, l’Università, Enti di Ricerca, Centri di ricerca”, se si ha riguardo a quanto dichiarato in domanda nella quale il ricorrente ha dimostrato di essere stato: - principal investigator ossia responsabile della conduzione dello studio clinico presso l’Unità Odontoiatria dell’Ospedale Bambin Gesù IRCCS di Roma nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “la displasia ectodermica in odontoiatria pediatrica” finanziato dal Ministero della Salute, dal 01.07.2016 al 30.06.2020. Tale condizione soddisferebbe – secondo il ricorrente - il suddetto criterio trattandosi di una esperienza pluriennale consistente nell’attività di ricerca clinico – traslazionale coerente con il SC svolta nell’ambito di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, legittimato ad operare con il Sistema Sanitario Nazionale e a erogare le prestazioni in regime SSN ai sensi della l. n. 187 del 1995, quale è il “Bambin Gesù” di Roma; - principal investigator presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, nell’ambito del progetto di ricerca corrente finanziato dal Ministero della Salute dal titolo “Manifestazioni orali nelle malattie rare” dal 01.10.2010 – 01.01.2015 (anche in tal caso si tratterebbe di una attività di ricerca clinico – traslazionale svolta coerente con il SC per oltre quattro anni presso un importante Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di tipo pediatrico, quale è l’Istituto Burlo di Trieste, legittimato a erogare prestazioni in regime SSN su un progetto finanziato dal Ministero della salute); - ricercatore presso il laboratorio e il dipartimento di odontoiatria pediatrica e presso la facoltà di odontoiatrica dell’l’Università di Helsinky, lavorando alle basi genetiche delle agenesie dentarie, dal 14.05.2013 al 30.06.2013 (anche tale esperienza integra la ricerca clinico – traslazionale coerente con il SC svolta per oltre un mese presso un’Università di un paese membro dell’UE). Inoltre, il ricorrente è professore a contratto presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Chirurgia pediatrica, Meyer Children’s Hospitale IRCCS di Firenze occupandosi di manifestazioni orali nelle patologie di attenzione pediatrica ed è anche professore aggiunto presso l’Università Airlanga (Indonesia).
È evidente come il ricorrente abbia ampiamente dimostrato l’attività di ricerca pluriennale presso Università ed enti di ricerca nell’ambito di progetti di ricerca tutti coerenti con il SC che - si ripete - secondo la declaratoria ministeriale “si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari”.
Il giudizio espresso dalla Commissione con riferimento al titolo in parola si porrebbe in evidente contraddizione con il giudizio positivo attribuito dalla medesima Commissione all’analogo titolo d) consistente nella “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari”. La Commissione, infatti, riconosce il possesso di tale ultimo titolo affermando, per la prima fascia, che il candidato “dichiara di essere principal investigator di progetti di ricerca ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari”, e per la seconda fascia, che il candidato “dichiara di essere principal investigator di progetti di ricerca corrente finanziato dal Ministero della Salute”.
Risulta, dunque, palese l’erroneità nonché la contraddittorietà del giudizio della Commissione che ha valutato le esperienze pregresse solo con riferimento al titolo d) mentre ha del tutto travisato se non omesso la loro valutazione per quanto riguarda il titolo di cui alla lettera l) in esame.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 3 DELLA L. 240/2010, DELL’ART. 3 DEL DM 120/2016 E DELL’ART. 8, COMMA 6 DEL D.P.R. 95/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3,4, 7 DEL DM N. 120/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI DI PRIMA E SECONDA FASCIA DEL 06.09.2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA
Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che, avendo superato ampiamente, sia per la fascia 1 che per la fascia II, tutti e tre gli indicatori richiesti, la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo ancor più attento e dettagliato le ragioni della mancata abilitazione, mentre la valutazione risulterebbe sommaria, limitata e parziale.
II.1.1 Sul giudizio collegiale - La Commissione commenta, per la fascia 1, solamente 3 articoli, rispetto ai 16 presentati e ai 60 allegati per gli indicatori ministeriali; mentre rispetto alla fascia 2, la motivazione si attesta esclusivamente su 2 titoli rispetto ai 12 presentati per fascia I e ai 60 allegati per gli indicatori ministeriali. Inoltre, anche i giudizi espressi sulle singole pubblicazioni appaiono manifestamente errati.
Invero, per entrambe le fasce, il giudizio sul lavoro denominato “COVID-19 and Down syndrome” sarebbe palesemente errato in quanto si tratta di articolo di valore che riporta l’esperienza del centro di riferimento italiano per diagnosi e cura della Sindrome di Down, pubblicato nel 2020, in Acta Paediatric, impact factor 4,1, citato (fonte Scopus) ben 16 volte. Lo stesso dicasi per la pubblicazione intitolata “Novel clinical features associated with CL syndrome” in riferimento al quale si contesta che lo studio è stato pubblicato su una rivista specializzata in dermatologia. Senonché, la scelta di pubblicare su una rivista di dermatologia è dovuta al fatto che gli elementi dentari coinvolti nelle sindromi descritte sono derivati del foglietto embrionale da cui si formano la pelle e gli elementi dentari; se letti in modo analitico mostrano che gli argomenti trattati sono tutti inerenti il SC dato che nelle sindromi descritte è l’elemento odontostomatologico ad essere criterio diagnostico maggiore, che si tratta di malattie genetiche ad insorgenza in età pediatrica (agenesie dentarie multiple a anomalie di forma e struttura degli elementi dentari presenti per displasia ectodermica, denti soprannumerari per displasia cleidocranica). Peraltro, non è stato valutato, per entrambe le fasce, in modo analitico l’articolo denominato “Oral Manifestations and Complications in Childhood Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel)” (revisione della letteratura in merito ad argomento inerente il SC) pubblicato su rivista (Cancers) con alto impact factor (6,7), pubblicato nel 2020 ad oggi citato ben 23 volte. Inoltre, la Commissione opera una valutazione errata e travisata laddove, in particolare per la fascia 1, afferma che la maggior parte dei lavori scientifici sono “descrizioni di case report quindi di basso impatto per la letteratura scientifica o revisioni della letteratura ma non di tipo sistematico, pertanto, non di interesse per la comunità scientifica”. Senonché, i case reports e le revisioni sistematiche prodotte dal candidato riguardano malattie rare che, come noto, per definizione sul piano della ricerca hanno una incidenza bassissima e ciò valorizza i lavori del candidato e l’interesse scientifico degli stessi. Tale aspetto non sarebbe stato per nulla valutato dalla Commissione.
Da ultimo, appare eccessivamente generico e superficiale il giudizio espresso dalla Commissione per entrambe le fasce, laddove, pur riconoscendo il ruolo preminente in tutti gli articoli presentati, critica la metodologia e la qualità in modo a dir poco vago.
Al riguardo, con riferimento alla fascia 1 la Commissione si limita a dichiarare che la metodologia è “non sempre puntuale con numerosi bias procedurali” mentre per la fascia 2, parla di “metodologia non sempre adeguata” e di “livello di accuratezza nella 14 stesura […] complessivamente non spiccato, come il livello di originalità e innovazione”. È evidente come si tratti di una motivazione del tutto apodittica e generica che peraltro, ad una analisi attenta ed analitica della numerosa produzione scientifica offerta dal candidato viene immediatamente smentita.
II.2. Sul giudizio dei singoli Commissari I giudizi dei commissari, per entrambe le fasce, vertono in sostanza su due motivi: la presunta non attinenza con il SC e la asserita scarsa rilevanza scientifica dei case reports. Con riferimento al primo profilo il ricorrente richiama i criteri previsti nel citato Verbale del 06.09.2021 ai fini della valutazione delle pubblicazioni, secondo cui si sarebbe dovuta attribuire “particolare rilevanza”, tra l’altro a: “Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
Afferma che, se si analizzano le pubblicazioni del ricorrente ci si avvede agevolmente come le stesse o sono direttamente attinenti al settore concorsuale (ed argomenta in proposito).
Con riferimento ai case reports ribadisce che per definizione le sindromi rare hanno una incidenza bassissima, il campo delle malattie rare è sul piano scientifico a dir poco trascurato e ciò evidentemente valorizza i case reports quasi al pari di revisioni sistematiche, per cui si ritiene il giudizio superficiale.
Peraltro, deduce – concludendo – che i giudizi dei singoli commissari appaiono se non proprio identici nei termini utilizzati, in ogni caso del tutto analoghi e sovrapponibili nella sostanza, con conseguente ulteriore difetto di motivazione.
Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato a difesa delle intimate, che eccepisce circa l’estraneità dell’ANVUR – non essendo impugnati atti di quest’ultima Autorità – e l’inammissibilità ed infondatezza delle censure.
Secondo l’Avvocatura, e censure mosse da controparte alle valutazioni compiute dalla Commissione sono infondate, come risulta dall’esame dei giudizi, i quali dimostrano come l’esame condotto dai commissari sia stato approfondito e come siano logiche e chiare le motivazioni a fondamento della valutazione negativa, che, nella specie, riposano sull’assenza di almeno tre titoli fra quelli scelti dalla Commissione, oltre che sulla scarsa qualità delle pubblicazioni presentate. Nel caso sub iudice, correttamente la Commissione avrebbe denegato l’abilitazione, rilevando che il candidato, oltre ad essere in possesso di solo due dei sette titoli scelti dai commissari, è autore di una produzione scientifica che per vari profili non è tale da dimostrare quella qualità essenziale ad ambire non solo alla prima, ma anche alla seconda fascia di docenza.
Quanto detto sarebbe chiaramente evincibile sia dai giudizi espressi per l’abilitazione a professore di prima fascia, secondo i quali “ La maggior parte delle sue ricerche sono pubblicate su riviste non del SC e solo alcune sono coerenti con il Settore Concorsuale… La ricaduta scientifica sulla comunità di riferimento della produzione globale non è sufficiente con un impatto citazionale modesto… Complessivamente l'attività scientifica non viene valutata in modo positivo per la metodologia non sempre puntuale e con numerosi bias procedurali... In merito ai lavori scientifici alcuni sono di livello sufficiente in quanto a originalità e con un disegno procedurale espletato ma la maggior parte sono descrizioni di case report quindi di basso impatto per la letteratura scientifica o revisioni della letteratura ma non di tipo sistematico, pertanto non di interesse per la comunità scientifica internazionale e nazionale… Quindi il candidato, pur presentando tre valori soglia positivi sui tre previsti, possiede solo due titoli aggiuntivi a fronte dei sette per i quali presenta documentazione, considerando che il numero minimo richiesto è di tre titoli, con una valutazione insufficiente sulla sua produzione scientifica. Pertanto, la Commissione all’unanimità reputa che non sia maturo per svolgere le funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 06/F1 e lo giudica NON IDONEO per l'abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 06/F1 ”, che dai giudizi per l’abilitazione alla seconda fascia di docenza, per i quali “ Le riviste scelte dal candidato per la pubblicazione delle ricerche sono prevalentemente di tipo multidisciplinare. La produzione scientifica non risulta particolarmente attinente né per temi scelti né per il loro sviluppo, quest'ultimo caratterizzato da metodologia non sempre adeguata. Il livello di accuratezza nella stesura dei lavori appare complessivamente non spiccato, come il livello di originalità e innovazione. I disegni degli studi comprendono case report e revisioni non sistematiche della letteratura… Quindi, al candidato pur presentando tre indicatori ministeriali positivi sui tre previsti, vengono riconosciuti validi soltanto due titoli aggiuntivi rispetto ai tre minimi necessari e riceve un giudizio non positivo sulla sua attività pubblicistica. Pertanto, la Commissione non lo ritiene ancora maturo per il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale oggetto della presente valutazione e lo giudica NON IDONEO per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per il settore concorsuale 06/F1 ”.
Priva di pregio appare la censura con la quale il ricorrente critica i lavori della Commissione, deducendo una parziale valutazione delle pubblicazioni presentate oltre, che una presunta genericità dei giudizi. Per giurisprudenza ormai constante, ciò che rileva ai fini di una corretta motivazione dei giudizi non è l’elencazione delle singole pubblicazioni, bensì l’esame analitico delle stesse compiuto dai singoli commissari e correttamente sintetizzata nel giudizio finale collegiale.
Nei giudizi relativi alla domanda proposta per la prima fascia di docenza è affermato che: “ In particolare, il lavoro “Novel clinical features associated with CL syndrome”, è un case report, descrive semplicemente le manifestazioni cliniche della sindrome, da un punto di vista scientifico non è interessante. I principali limiti di un case report si riferiscono alla limitata possibilità di generalizzare la validità dello studio e all’impossibilità di stabilire una relazione di causa-effetto. Inoltre, ci possono essere importanti bias per quanto concerne la pubblicazione, il disegno retrospettivo dello studio e il focus su casi rari o di interesse inusuale. L’utilizzo dei case report è relativo all’interpretazione e deve essere commisurato al peso specifico che questi contenuti hanno, senza sovrastimarne la validità. Il lavoro “COVID-19 and Down syndrome ” è un brief article, cioè un breve articolo che descrive le possibili conseguenze del COVID-19 sui pazienti affetti da Sindrome di Down. E’ equiparabile ad un case report con tutto ciò che significa un case report come articolo scientifico. Lo studio si limita a dare le raccomandazioni ai soggetti portatori di sindrome di Down, come il distanziamento sociale, l'uso di mascherine e guanti protettivi, il lavaggio frequente delle mani e la disinfezione sia delle mani che degli ambienti, esattamente come tutti i soggetti normali da un punto di vista cromosomico, in era COVID-19. Lo studio non è originale e non ha nulla di significativo per la letteratura scientifica. Il lavoro “HYPOHYDROTIC ECTODERMAL DYSPLASIA: A CLINICAL CASE REPORT”, è un case report, descrive semplicemente le manifestazioni cliniche della displasia ectodermica ipoidrotica; da un punto di vista scientifico è poco interessante. Per quel che riguarda la valutazione dell’impatto del lavoro valgono le stesse considerazioni espresse in precedenza ”, mentre con riferimento alla domanda per la seconda fascia di docenza, oltre a questi, la Commissione approfondisce la valutazione riguardante “ Il lavoro “Clinical, etiopathogenic, and therapeutic aspects of KID syndrome”, è un case report, descrive semplicemente le manifestazioni cliniche, l’etiopatologia e gli aspetti terapeutici della sindrome da cheratite-ittiosi-sordità copn una scarsa ricaduta sul SC di riferimento. Il lavoro è pubblicato su rivista non del settore concorsuale con citazioni limitate a riprova dello scarso impatto sulla comunità scientifica ”.
Priva di fondamento sarebbe anche la tesi avversa, secondo cui sarebbe necessaria una motivazione rafforzata nelle ipotesi in cui il candidato ottenga esito positivo con riferimento al superamento dei valori soglia di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 120/2016, atteso che, nel caso di specie, come già eccepito e documentato, chiare, logiche ed esaustive risultano le valutazioni che fondano il giudizio di non idoneità. Ugualmente infondata è anche la critica inerente l’asserita identità dei giudizi individuali e di questi con il giudizio collegiale: indipendentemente dalla circostanza che ciò non corrisponde alla realtà, si ricorda che un giudizio, che sia esso individuale o collegiale, può dirsi legittimo anche se presenta affinità testuale con altro giudizio a condizione che questo mostri l’iter logico deduttivo perseguito dalla Commissione.
Correttamente la Commissione, nei giudizi afferenti a entrambe le domande proposte dal candidato, ha apprezzato la poca coerenza dei lavori e delle riveste nelle quali questi sono stati pubblicati rispetto al settore concorsuale 06/F1.
Pubblicazioni non pertinenti o comunque rilasciate su riviste estranee al settore 06/F1 non sarebbero tali da dimostrare la necessaria risonanza che le stesse avrebbero dovuto avere sul panorama scientifico per il quale il candidato ha presentato domanda. In altri termini, pubblicare su una rivista coerente con il SC 06/F1 significa rivolgersi ai membri di quel settore e conseguentemente rimettere il proprio lavoro all’apprezzamento dei massimi esperti della materia, apprezzamento essenziale per ottenere la necessaria rilevanza in quella specifica comunità scientifica.
Priva di ogni fondamento sarebbe anche la critica delle valutazioni della Commissione in ordine alla tipologia e alla qualità dei lavori scientifici dallo stesso presentati al vaglio dei commissari ex art. 7 del D.M. 120/2016. Fermo che tali valutazioni attengono all’apprezzamento di specifici requisiti statuiti dall’art. 4 del D.M. cit., si ribadisce la correttezza dell’operato della Commissione, dal momento che i lavori allegati dal candidato si sostanziano principalmente in case reports , brief articles e revisioni non sistematiche della letteratura.
Al riguardo, evidenzia l’Avvocatura che per opinione ormai consolidata in tutte le comunità scientifiche, i case reports e i brief articles hanno una intrinseca possibilità di produrre evidenze scientifiche molto bassa, superiore solo ai lavori di mera revisione dove questa possibilità è totalmente assente. Di conseguenza, a differenza di quanto ex adverso dedotto, non rileva in alcun modo l’argomento oggetto dei lavori, atteso che la scarsa capacità di produrre rilevanze per la comunità scientifica è connaturata alla tipologia stessa di lavoro presentato.
Infondata sarebbe anche l’argomentazione usata dal ricorrente per criticare la valutazione negativa espressa dalla Commissione con riferimento alla metodologia adottata dal ricorrente nei propri lavori: sarebbe evidente che questi ultimi non presentino la necessaria metodologia prevista dall’art. 4, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016, risultando caratterizzati, come ben rilevato dalla Commissione e nei relativi giudizi individuali, da uno scarso rigore metodologico dovuto alla presenza di costanti bias procedurali oltre che sezioni scarsamente approfondite e mal descritte.
A titolo esemplificativo, si richiama quanto ritenuto per la I fascia di docenza dal Prof. Amato, secondo cui “ Anche il rigore metodologico non risulta adeguato così come i risultati e le conclusioni non appaiono troppo spesso bene rappresentate e descritte ”, del medesimo avviso la Prof.ssa Giuca “ Non sempre presente un rigore metodologico adeguato soprattutto in alcune sezioni che meriterebbero maggiore approfondimento e risultati e conclusioni non bene rappresentate e descritte ”, o ancora per il Prof. Marzo “ Anche l'approccio metodologico non è sempre puntuale con risultati e conclusioni che andrebbero meglio descritti ”.
Del medesimo tenore appaiono tutti i giudizi dei singoli Commissari sia per la prima, che per la seconda fascia di docenza. Di conseguenza, sarebbe incontestabile come pubblicazioni come quelle esaminate non siano tali da mostrare la necessaria qualità dei lavori per chi ambisce al ruolo di Professore Universitario.
Per mero tuziorismo, sempre in relazione alle avverse doglianze, ribaditi i noti limiti al sindacato giurisdizionale in materia, per l’ampia discrezionalità tecnica, si evidenzia che, con riferimento al titolo di cui alla lettera a), “Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero”, la Commissione legittimamente ha denegato il titolo, atteso che dalla documentazione presentata dal candidato non sono riscontrabili lavori tali da dimostrare per la prima fascia di docenza “l’organizzazione di almeno un Congresso di rilevanza Internazionale nell’ambito del SC (Settore Concorsuale) in qualità di Presidente o Membro del Comitato Scientifico, oppure almeno tre partecipazioni come Relatore in congressi esteri o nazionali di rilievo internazionale nell’ambito del SC organizzati da Società Scientifiche accreditata dal Ministero della Salute, dalle Università e dalle Istituzioni di chiara fama, negli ultimi 10 anni” e per la seconda “almeno due partecipazioni come Relatore in congressi esteri o nazionali di rilievo internazionale nell’ambito del SC organizzati da Società Scientifiche accreditate dal Ministero della Salute, delle Università e dalle Istituzioni di chiara fama negli ultimi 5 anni”.
Dal vaglio delle domande presentate dal candidato sia per la prima che per la seconda fascia di docenza non si riscontrerebbe alcun titolo tale da integrare quanto specificato dalla Commissione nel primo verbale di insediamento.
Per quanto concerne, invece, il titolo di cui alla lettera l), “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione”, la Commissione ha denegato il titolo, non essendo risultati lavori tali da dimostrare, sia per la prima che per la seconda fascia di docenza, che “sarà considerata positivamente l’esperienza professionale pluriennale caratterizzata da specifica attività di ricerca clinico-traslazionale coerente con il SC, svolta nell’ambito o in collaborazione con il SSN, l’Università, Enti di Ricerca, Centri di Ricerca”. Il riferimento è alla doglianza del ricorrente, laddove sostiene che: “D’altra parte, il giudizio espresso dalla Commissione con riferimento al titolo in parola si pone in evidente contraddizione con il giudizio positivo attribuito dalla medesima Commissione all’analogo titolo d) consistente nella “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari”. Sul punto, evidenziato la resistente che il ricorrente, nelle domande di abilitazione presentate, ha allegato lavori comuni per entrambi i titoli, con la conseguenza che, se già valutati per il titolo di cui alla lettera d), non possono essere valutati per il titolo di cui alla lettera l). Con riferimento agli altri titoli denegati dalla Commissione, il ricorrente non ha formulato alcuna critica.
Parte ricorrente ha replicato, insistendo nelle proprie domande ed argomentazioni.
Nella pubblica udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “ La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi “.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.
Deve premettere il Collegio che il tenore assertivo dei giudizi espressi – sia in sede collegiale che nei singoli pareri individuali – si apprezza senza particolari difficoltà già dalla mera lettura dei brani dei dinieghi di abilitazione riportati dall’Amministrazione resistente, ciò che esime – per evidenti esigenze di sintesi – dal dover riportarne per intero la motivazione; e ciò vale sia per i titoli che per le pubblicazioni.
Nonostante lo sforzo difensivo e l’enfasi che l’Avvocatura ha profuso nel riaffermare la sufficienza e completezza dei giudizi impugnati (sia per la fascia I che per la fascia II), manca del tutto ogni collegamento fattuale tra l’affermazione di valore (non idoneità; insufficienza o inadeguatezza degli scritti o delle loro pubblicazioni o delle esperienze dichiarate ai fini del titolo “a” ed “I” di cui al primo motivo e così via) ed il presupposto contenutistico degli stessi che avrebbe determinato i commissari a negarne la rilevanza ai fini dell’abilitazione.
In altri termini, la semplice lettura del giudizio, come risultante dagli atti depositati, non consente di evincere per quale ragione si sia ritenuto che le esperienze vantate dal candidato ricorrente ed i suoi contributi offerti fossero non idonei; anzi, l’esito di non abilitazione scaturisce da principi non ricondotti organicamente ad una critica esplicita di quei contenuti che si assumono inadeguati ed insufficienti (così che viene meno la dimensione pubblica di trasparenza del percorso motivazionale, non essendo dati i contenuti specialistici che si assumono insufficienti, ma essendo noto solamente quest’ultimo esito). La motivazione collegiale ed i singoli giudizi che essa si sforza di riassumere, non rendono comprensibile sulla base di quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore; sottolineandosi come le censure dedotte sono riferite a contestare non già quest’ultimo (ciò che avrebbe reso inammissibile l’azione), ma l’insufficienza del primo (o meglio, della esposizione del primo nel contesto del provvedimento impugnato).
Più precisamente, si osserva quanto segue.
Circa il primo motivo, il candidato ha ottenuto una valutazione favorevole solo per le voci “d” ed “e” (rispettivamente, responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi… e Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste…). Riportati tutti “no” nelle altre voci, contesta solamente il diniego relativamente alla lett. “a” ed alla lett. “I”. Per queste, sia il giudizio collegiale che quello individuale, nelle diverse abilitazioni, è identico e si sostanzia nell’affermare che le esperienze vantate dal ricorrente non soddisfano i criteri di riferimento.
Si tratta di una motivazione palesemente assertiva e come tale impedisce di ritenere rispettato il dovere di “ clare loqui ” che incombe sull’organo dotato di quella particolare potestà certificativa propria di una procedura idoneativa come quella d’interesse, laddove deve essere percepibile e riscontrabile il collegamento logico ed effettuale tra la fattispecie normativa (criterio) e l’assetto d’interessi definito dal provvedimento (effetto), ciò che osta alla mera dichiarazione dell’assenza del primo a soddisfare l’esito del secondo; ciò tanto più se si considera che il ricorrente non si è limitato a censurare il difetto di motivazione in quanto tale, ma ha allegato elementi di giudizio atti a dimostrare, in tesi, la potenzialità dell’effetto favorevole dell’accoglimento del gravame ai fini di una riedizione del procedimento, indicando quali sarebbero i titoli e le esperienze non valutate.
Il gravame sul punto è dunque fondato e merita accoglimento, nei limiti del difetto di motivazione e quindi rimanendo impregiudicata ogni altra valutazione che l’Autorità sarà chiamata a svolgere in ordine alle voci in contestazione (per entrambe le fasce) circa i titoli che il ricorrente ha dichiarato ed argomentato nel ricorso introduttivo del presente giudizio (ed alla luce dei documenti già prodotti).
Quanto al secondo motivo, come accennato, ancora una volta è la stessa esposizione difensiva dell’Amministrazione a denotare l’insufficienza delle motivazioni di diniego. A fronte dei lavori resi dall’odierno ricorrente, i giudizi si sono limitati ad affermare “complessivamente si rileva un valore della produzione non ritenuto valido per il ruolo per cui il candidato presenta la domanda”; “anche il rigore metodologico non risulta adeguato così come i risultati e le conclusioni non appaiono troppo spesso bene rappresentate e descritte…..” (si ritiene di riportare solo il brano appena estrapolato, essendo gli altri di similare tenore).
La palese insufficienza di tali assertive conclusioni impedisce poi di prendere in esame quanto ulteriormente dedotto dall’Amministrazione in sede di memorie difensive: si tratta infatti di argomentazioni che non possiedono alcun collegamento percepibile con quanto esposto nei due dinieghi e quindi a valenza chiaramente integrativa. Né può riconoscersi – come in altre fattispecie pure ritenuto dalla Sezione – che le illustrazioni operate dall’Avvocatura dei presupposti di fatto sottesi al giudizio espresso (specie quelle dirette ad introdurre differenze e limiti di valore circa i case reports e i brief articles ) possano giustificarsi quali mere enunciazioni chiarificatrici di significazioni intrinseche ai lemmi ed alle espressioni utilizzate (giustificabili per l’asimmetria tecnica che si può rilevare tra la conoscenza scientifica dei componenti della Commissione e la conoscenza comune delle parti del giudizio e del giudice) perché osta a ritenere sufficiente il loro richiamo nella motivazione del diniego la circostanza che la Commissione ne fa un riferimento generico e collettivo, non individualizzato, né supportato da idonei riferimenti ai rispettivi contenuti, così che non è possibile – pure integrando la lettura dei dinieghi con le indicazioni fornite dall’Avvocatura – comprendere i presupposti di fatto del giudizio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio dichiara il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa ai titoli sub “a” ed “I” ed alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione (sia di I che di II fascia) dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - fermi i giudizi già svolti sui titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente quanto oggetto di censura con il primo ed il secondo motivo di gravame, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini di una nuova valutazione delle domande del candidato odierno ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO