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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23818 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 13.01.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato F. C. Leone
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato M. Giannone
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 CONVENUTA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la società ha convenuto in giudizio la compagnia Parte_1
e la società spiegando le seguenti conclusioni : “ACCERTARE e CP_1 Controparte_2
DICHIARARE che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell'autoveicolo tg.
DT695KV all'epoca di proprietà della e assicurato per la R.C.A presso la Controparte_2
e, per l'effetto, CONDANNARE i convenuti Controparte_3
e ciascuno per quanto di diritto e Controparte_1 Controparte_2
ragione, al pagamento in favore della dei danni tutti subiti in conseguenza del sinistro Parte_1
medesimo, che si quantificano in € 16.348,00 Iva inclusa in considerazione dei danni relativi al veicolo
incidentato ed ad € 16.050.49 Iva inclusa per la merce trasportata così come specificata in premessa, per un
totale complessivo di Euro 32.398,49 Iva inclusa, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta
di Giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro e rivalutazione, comunque nei limiti di competenza
dell'adito Tribunale”.
A sostegno della domanda ha dedotto che, quale azienda operante nel settore del trasporto merci su strada, in data 26.03.2020 concedeva in uso al Sig. , in qualità di dipendente, il Controparte_4
proprio autocarro modello Iveco Daily targato ES081AF e regolarmente assicurato mediante polizza n.
30/169741312/0, stipulata con la compagnia alle ore 12.00 circa del 26.03.2020, il Sig. CP_1 CP_4
giunto sulla via Castel di Leva all'altezza del civico 114, mentre rallentava la marcia per via di una curva pericolosa e senza protezione laterale, veniva urtato dal veicolo Iveco Daily targato DT695KV, e si schiantava in ultimo sul muro di cinta delimitante la proprietà della società Immobiliare Parte_2
alla guida del veicolo, che urtava il mezzo condotto dal Sig. di proprietà della società CP_4 [...] ed assicurato per R.C.A. presso la vi era il Sig. in qualità di Controparte_2 CP_3 Controparte_5
autista; il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo di proprietà della società
convenuta il quale, procedendo nel medesimo senso e direzione di marcia e sulla stessa corsia, ometteva di mantenere la prescritta distanza di sicurezza e andava così a tamponare il veicolo di sua proprietà, che in conseguenza all'urto riportava ingenti danni;
inoltre, la merce presente sul mezzo danneggiato presentava danni/difetti tali da non permettere più la programmata consegna e successivamente si riscontrava come la stessa non potesse essere più oggetto di vendita;
che la richiesta alla di liquidazione del sinistro CP_1
restava inevasa.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1
inadempimento contrattuale, dolo e colpa grave ex artt. 1913, 1915, 1900 c.c., in conseguenza della tardività
della denuncia di sinistro da parte dell' e degli elementi messi a disposizione ed indagati in sede Parte_3
stragiudiziale che conducono a ritenere del tutto inesistente quel sinistro stradale;
nel merito, ha chiesto accertarsi la totale infondatezza della domanda ex adverso proposta, essendo del tutto infondata in fatto e in diritto ex art 115 e 116 c.p.c..
La società è rimasta contumace. Controparte_2
Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia infondata e debba, essere, pertanto, rigettata per mancanza di prova del fatto storico posto a fondamento della domanda stessa.
Ed, invero, manca in primo luogo l'intervento di una Autorità nell'immediatezza del fatto;
difetta, altresì,
la presenza di soggetti trasportati e/o di testimoni che possano confermare la dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Le stesse prove orali articolate da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, 2° termine, cpc,
confermano l'assenza di testi che abbiano assistito all'evento.
Parte attrice, in detta memoria ha chiesto di essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. quale litisconsorte facoltativo, al fine di deferirgli interrogatorio formale;
tale Controparte_5
richiesta deve essere disattesa in quanto tardiva, dovendo essere semmai avanzata in sede di udienza di prima comparizione ex art. 183, 5° comma, cpc e, comunque, non ravvisandosi, anche per motivi di economia processuale, nessuna opportunità di estendere il contraddittorio ad un soggetto che non è parte necessaria nel presente giudizio
Infine, anche le fotografie prodotte da parte attrice relative ad un furgone che sembrerebbe essere uscito fuori strada non forniscono alcun utile elemento di prova.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda attrice deve essere rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo, mentre non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta la domanda attrice;
c)- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 13/03/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio