Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 743 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025), nella causa n. 743/2022 RGL, promossa da:
, , ass. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CUCCARU TULLIO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA;
CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 402 2022 00000845 71 000 formato in data 24/01/22 e notificato in data 11/04/22 dell'importo di € 17.964,78 eccependo la prescrizione quinquennale del credito relativo ai contributi dei mesi di maggio, ottobre e novembre 2014 e rilevando la nullità del provvedimento in quanto privo di motivazione;
ha chiesto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2) previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito anche inaudita altera parte;
3) dichiarare la nullità o, in via subordinata, annullare l'avviso di addebito opposto, assolvendo la da ogni Parte_1 avversa pretesa;
4) in ogni caso con vittoria di spese, anche generali al 15%.”;
− parte convenuta si è costituita rilevando la tardività dell'opposizione, CP_1
l'interruzione della prescrizione mediante l'invio di PEC contenenti inviti alla
1
− con le note autorizzate del 5/12/23, parte resistente ha dato atto di non aver reperito le pec di trasmissione degli inviti alla regolarizzazione ed ha depositato CP_ le ricevute di trasmissione degli rettificati inviati all' nel 2019 e Pt_2 schermata relativa alle denunce dell'anno 2014;
− parte ricorrente, nelle note autorizzate del 2/2/24 ha eccepito l'irrilevanza e la tardività della documentazione prodotta;
− le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. è assorbente rilevare che, in assenza di prova della trasmissione di atti interruttivi della prescrizione, il credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato risulta prescritto;
2. a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da parte CP_ ricorrente, infatti, ha solo allegato l'invio di inviti alla regolarizzazione della posizione contributiva e, preso atto della contestazione della loro ricezione da parte della ricorrente, ha ammesso di non essere in grado di fornire prova dell'effettiva trasmissione e ricevimento delle missive;
3. allo stesso modo, in disparte ogni considerazione in ordine all'eccepita tardività del deposito, non possono essere qualificati quali atti interruttivi della CP_ prescrizione i documenti prodotti dall' come ricevute di trasmissione del 2019: parte resistente ne ascrive l'inoltro alla ricorrente, ma, Pt_2 stante la specifica contestazione, deve rilevarsi che non emergono elementi che consentano di individuare la società ricorrente come mittente e, in ogni caso, di mettere in relazione i contributi ivi indicati con quelli richiesti con l'avviso di addebito il quale, ad esempio, reca importi diversi per i mesi oggetto di recupero (cfr. pag. 2 avviso di addebito);
4. in assenza di allegazioni specifiche, non risulta pertanto possibile valorizzare tale documentazione al fine invocato da parte resistente;
5. il ricorso deve quindi essere accolto;
6. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inesigibile il credito sotteso all'avviso di addebito n. 402 2022 00000845 71 000 poiché prescritto;
2 - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 14/04/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
3