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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 13.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2022, al numero 1104, promossa con domanda depositata in data 5.4.2022 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tamara Pulciani, Parte_1 come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Vittorio Valle n. 4
- opponente – contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Marzilli e con lo Controparte_1 stesso domiciliato in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n.167, presso lo studio dell'Avv. Francesco Scalia, giusta procura del 20.1.2022 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.94/2022, emesso dal Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di per il Controparte_1 pagamento della somma di €.80.959,43, oltre accessori. Le somme erano state richieste a titolo di differenze retributive dovute in relazione allo svolgimento, nel periodo dal 2.7.2013 al 30.5.2017, di mansioni superiori inquadrabili nel profilo professionale di cui alla Cat. A – Livello A1 (Operaio Specializzato) del
CCNL Alimentaristi e Panificatori del 2010, poi rinnovato in data 19.11.2013, così come accertato dall' . Controparte_2
Con il ricorso in opposizione, la ricorrente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza dei presupposti per la emanazione, in quanto mancante del requisito della certezza, liquidità e di esigibilità del credito, che non era supportato da idonea prova scritta. La ricorrente ha poi contestato i conteggi della lavoratrice, in quanto redatti in base al livello preteso e non a quello effettivamente assegnatole contrattualmente, e ha affermato l'inesistenza di qualsivoglia debito nei confronti della CP_1
Su queste premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “Preliminarmente: non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i sopra esposti motivi atteso che la presente opposizione si fonda su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n.
94/2022 del 07/02/2022 nei confronti dell'opponente per i motivi su illustrati, in quanto
NULLO RADICALMENTE, illegittimo, ingiusto ed inefficace;
COMUNQUE REVOCARLO per insussistenza di ogni credito residuo alla per aver costei percepito dalla Controparte_1 datrice di lavoro ogni somma a titolo di retribuzione e quanto altro di diritto secondo le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente notificato il ricorso, la convenuta si è costituito chiedendo, in via preliminare, di concedere la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Nel merito, la convenuta ha chiesto in via principale di accertare che aveva svolto dal 2.7.2013 al 30.5.2017 mansioni superiori inquadrabili nel profilo professionale di cui alla Cat. A – Livello A1 (Operaio Specializzato) del CCNL
Alimentaristi e Panificatori del 2010, poi rinnovato in data 19/11/2013. Per
l'effetto, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito della necessaria attività istruttoria, la convenuta ha chiesto di condannare la parte opponente a corrispondere le differenze retributive a lei spettanti, in relazione alla Cat. A – Livello A1 (Operaio Specializzato) del CCNL Alimentaristi e
Panificatori del 2010, poi rinnovato in data 19/11/2013, nella misura risultante in corso di causa.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e sono stati acquisiti dall' di Controparte_2
Frosinone, ex art. 210 c.p.c., i documenti ispettivi posti a fondamento della relazione conclusiva del 19.5.2020, prot. n.ITL_FR/0007535/MA002.AA001.
Sono stati quindi escussi i testi ammessi ed è stata espletata C.T.U. contabile.
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.94/2022, emesso dal Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di per il pagamento della somma di Controparte_1
€.80.959,43, oltre accessori. Le somme sono state richieste a titolo di differenze retributive dovute in relazione allo svolgimento, nel periodo dal 2.7.2013 al
30.5.2017, di mansioni superiori inquadrabili nel profilo professionale di cui alla
Cat. A – Livello A1 (Operaio Specializzato) del CCNL Alimentaristi e Panificatori del 2010, poi rinnovato in data 19.11.2013, così come accertato dall'
[...]
di Frosinone con la relazione ispettiva del 19.5.2020 (doc. Controparte_2
n.12 della produzione di parte convenuta).
Le domande spiegate da parte convenuta in sede monitoria meritano accoglimento, nella misura e per le motivazioni di seguito illustrate.
E' incontestato tra le parti che la convenuta abbia svolto Controparte_1 attività lavorativa alle dipendenze della , dal Parte_2
2.7.2013 al 30.5.2017, sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con formale inquadramento nella categoria B – Livello B4
(Operaio) del CCNL Alimentaristi Artigiani del 2010, poi rinnovato in data
19.11.2013, come addetta a operazioni ausiliarie alla vendita. Neanche è stato oggetto di contestazione che la convenuta abbia percepito stipendi mensili per circa €.700,00/800,00, svolgendo il seguente orario di lavoro: dal martedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il sabato dalle ore 06:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22.00; la domenica dalle ore 16:00 alle ore 22:00, osservando una giornata di riposo il giorno del lunedì.
Va poi evidenziato che il CCNL Alimentaristi Artigiani dispone che appartengono alla Cat. B4, nella quale era formalmente inquadrata la CP_1
i lavoratori che svolgono le seguenti attività: “personale di fatica, fattorino”.
L'espletata istruttoria ha però evidenziato che la convenuta ha sempre svolto, in maniera continuativa e prevalente, le seguenti mansioni, professionalmente più qualificate: preparazione degli impasti per la produzione di prodotti alimentari da forno, con svolgimento di tutte le attività preparatorie sino alla creazione del prodotto finale (pizze, focacce, ciambelle, biscotti, crostate, ecc. ecc.); confezionamento dei prodotti per la vendita al pubblico;
attività di cassiera, con maneggio di denaro;
attività di scelta delle materie prime per la produzione dei prodotti da forno, rapportandosi direttamente con i terzi fornitori.
Le predette mansioni danno diritto alla convenuta a percepire il trattamento economico relativo all'inquadramento nella superiore Cat. A - Livello A1 (Operaio
Specializzato), alla quale appartengono “i lavoratori che, oltre a possedere professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo”.
Si osservi che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato già accertato dall' di Frosinone, il quale - a seguito dei Controparte_2 previsti accertamenti – ha stabilito che “La NO , per il periodo Controparte_1
02/07/2013 - 30/05/2017 è risultata incongruamente inquadrata nelle fattispecie contemplate nel gruppo B (personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione ed amministrazione) dell'art. 21 bis del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per le aziende dell'Area Alimentare-Panificazione. Sulla base degli elementi testimoniali raccolti, ovvero delle effettive mansioni svolte, la medesima lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel gruppo A (personale addetto alla produzione) del medesimo contratto, al livello A1. Sulla base degli elementi raccolti, anche in relazione alla durata giornaliera e settimanale delle prestazioni fornite dalla lavoratrice, assunte le retribuzioni desunte dal CCNL relative ad ogni singolo periodo di paga, è risultata una differenza tra l'imponibile contributivo dovuto e quello denunciato pari a complessivi
80.959,43 euro” (cfr. doc. n.12 allegato alla memoria di costituzione, nonché la documentazione depositata dall' in giudizio in data 10.2.2023). CP_2 Nel presente giudizio, le colleghe di lavoro della odierna opposta, già sentite dall' nel corso della fase ispettiva, hanno confermato Controparte_2
l'effettivo svolgimento di mansioni superiori da parte della convenuta.
In particolare, la testimone ha confermato le seguenti Testimone_1 circostanze: 1) alla data di assunzione della teste, la stessa trovava la CP_1 che già svolgeva la propria attività con il seguente orario di lavoro: dal martedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il sabato dalle ore 06:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21.00-22.00; la domenica dalle ore 16:00 fino, quasi sempre, alle ore 22:00; 2) la si CP_1 occupava anche del confezionamento dei prodotti per la vendita al pubblico;
3) se non c'era la proprietaria, la era anche addetta all'attività di cassa;
CP_1
4) era la che si occupava della scelta delle materie prime da CP_1 acquistare per la produzione dei prodotti da forno (farine, liquori, zucchero, uova) e anche dell'acquisto di quanto necessario per il confezionamento dei prodotti e per le pulizie dei locali;
5) la aveva rapporti diretti con i CP_1 fornitori e con i loro rappresentanti;
6) era la che apriva e chiudeva CP_1 il locale, possedendone le chiavi.
In senso conforme, la testimone ha confermato le Testimone_2 seguenti circostanze: 1) la teste ha lavorato alle dipendenze della Pt_1 dall'agosto 2016 al giugno 2017; 2) la teste, unitamente alla aiutava CP_1
a preparare i dolci e le pizze;
3) la lavorava anche alla cassa;
4) i
CP_1 rapporti con i fornitori per l'acquisto delle materie per produrre dolci e pizza erano intrapresi sia dalla che dalla 5) la quando
Pt_1 CP_1 CP_1 non c'era la , doveva anche segnare le entrate e le uscite su un
Pt_1 quaderno;
6) la aveva per lo più rapporti con i fornitori di uova, latte,
CP_1 marmellata e cartoni per la pizza;
7) in ordine a questi acquisti, la
CP_1 chiedeva anche alla , ma se quest'ultima non c'era e bisognava farli,
Pt_1 faceva gli ordini anche da sola;
8) la apriva il forno intorno alle 7,30,
CP_1 più frequentemente di quanto lo facesse la;
9) la chiusura del forno
Pt_1 veniva effettuata dalla quando era presente, altrimenti la faceva la
Pt_1
CP_1
Deve quindi concludersi che dall'istruttoria è emerso lo svolgimento di mansioni superiori da parte della convenuta, che ha espletato, in via prevalente ed in piena autonomia, mansioni superiori rientranti nella Cat. A - Livello A1 del
CCNL Alimentaristi Artigiani.
Al fine di determinare le somme effettivamente spettanti alla convenuta a titolo di differenze retributive tra quanto pagatole in virtù del formale inquadramento attribuito dall'opponente e quanto a lei spettante in base al dovuto inquadramento nella Categoria A – Livello A1 del CCNL Alimentaristi
Artigiani del 2010, è stata quindi disposta C.T.U. contabile basata sui seguenti elementi, emersi in giudizio;
1) durata del rapporto di lavoro dal 2.7.2013 al
30.5.2017; 2) orario di lavoro: dal martedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; il sabato dalle ore 06:00 alle ore 13:00
e dalle ore 16:00 alle ore 22:00; la domenica dalle ore 16.00 alle ore 22.00, con giorno di riposo il lunedì; 3) inquadramento, come detto, nella Categoria A –
Livello A1 del CCNL Alimentaristi Artigiani del 2010, poi rinnovato in data
19.11.2013; 4) percezione delle somme di cui alle buste paga in atti.
Orbene, l'espletata C.T.U., le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate dalle parti, ha determinato in €.103.559,86 le differenze retributive lorde spettanti alla lavoratrice per il superiore inquadramento riconosciuto e in
€.10.201,02 le differenze di T.F.R. spettanti alla lavoratrice, per complessivi
€.113.760,88.
Alla luce di quanto osservato deve quindi ritenersi che gli importi dovuti alla convenuta per i titoli di cui all'azione monitoria ammontano ad una somma superiore a quella richiesta ed ottenuta con l'opposto decreto ingiuntivo.
L'opposto decreto ingiuntivo va dunque revocato, perché emesso per un importo (€.80.959,43) inferiore al dovuto, spettando alla convenuta, per i titoli di cui alla domanda monitoria, la maggiore somma di €.113.760,88.
L'opponente va quindi condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di €.113.760,88, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese di lite, come quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto alle prime, delle previsioni di cui al D.M. n.147/2022 e, quanto alle seconde, delle previsioni del D.M. n.24225 del
30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che ha svolto dal 2.7.2013 al Controparte_1
30.5.2017, alle dipendenze di mansioni superiori Parte_1 riconducibili alla Categoria A – Livello A1 del CCNL Alimentaristi e Panificatori del
2010, poi rinnovato in data 19.11.2013;
2) per l'effetto, condanna la ricorrente a corrispondere le Parte_1 conseguenti differenze retributive a quantificate in Controparte_1
€.103.559,86 per differenze retributive lorde dovute per il superiore inquadramento riconosciuto e in €.10.201,02 per differenze di T.F.R., per complessivi €.113.760,88, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €.6.699,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di C.T.U., liquidate in favore del Dott. in €.550,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P., e in Persona_1
€.20,00 per spese.
Frosinone, 13.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi