Sentenza 1 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 00319/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2022, proposto da
SA DE e HE NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Cannata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di IA, n. 707 dell'8 marzo 2021,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del TARS IA, n. 707 dell’8 marzo 2021, in relazione al rimborso da parte dell’Università degli Studi di Messina del contributo unificato nella misura intera e non per metà.
Gli odierni istanti hanno chiesto, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, che venga nominato un commissario ad acta, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento, ex art. 114 co. 4, lett. e) cod. proc. amm., di una somma di denaro, da determinarsi equitativamente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato documentazione.
Alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso è fondato.
Premette il Collegio che la pronuncia ottemperanda, in ragione della particolarità della vicenda e degli interessi alla stessa sottesi, ha disposto la compensazione delle spese per la metà e, per l’altra metà, le ha poste a carico dell’Amministrazione, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 1.500,00 oltre accessori.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, il giudice ha quindi ravvisato giusti motivi atti a legittimare, in parte, la compensazione pro quota delle spese tra le parti, mentre per la restante parte ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle stesse in favore di parte ricorrente e ciò, evidentemente, sulla base del presupposto giuridico della soccombenza dell’Amministrazione medesima.
Ne consegue, pertanto, l’obbligo per l’Amministrazione soccombente di corrispondere ai sensi dell' art. 13 comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 anche (e per intero) il contributo unificato.
Ed invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, “ l'onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e s. del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l'obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare. (…) ” (TAR Trento sez. I, 23/05/2017, n.177; CdS sez. V, 4.6.2020, n.3517) ed ancora “l’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese” e, pertanto, l’obbligo di tale rimborso è sottratto alla “potestà del giudice di disporne la compensazione ovvero di liquidarne autonomamente l’ammontare (poiché quest’ultimo non può che corrispondere all’importo versato) ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 agosto 2011, n. 4596; ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 1657).
Ciò premesso, ritiene il Collegio sussistano tutti i presupposti per dichiarare, in accoglimento del ricorso in esame, l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute a titolo di contributo unificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega dei relativi incombenti a un dirigente o un funzionario da lui individuato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; con onere a carico di parte resistente.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. m.115/2002, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dal citato art. 114, co. 4.
Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza): a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Università di Messina di dare esecuzione entro il termine indicato alla decisione indicata in epigrafe, come specificato in motivazione; b) nomina Commissario ad acta, con facoltà di delega, il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, il quale provvederà come indicato in motivazione; c) condanna l’Università di Messina al pagamento della penalità di mora nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione; d) condanna l’Università soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO