Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 14/07/2022, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 00323/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2022, proposto da
Edilia Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR DI Impresa Edile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T.G. Impianti Tecnologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota del 25.05.2022, con la quale si è proceduto a comunicare la esclusione della impresa ricorrente dalla gara per “la riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri di Alessano” , e del verbale riservato di gara n. 2 del 24.06.2022, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto tale esclusione (demandando al RUP la relativa comunicazione);
- del provvedimento di aggiudicazione della gara, nelle more disposta con determinazione n. 220 del 01.06.2022;
- di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, della lex specialis , per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di gara;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alessano e della ditta AR DI;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to D. Mastrolia per la parte ricorrente, avv.to P. Nicolardi per la P.A., avv.to A. Distante per la controinteressata;
Considerato che – in disparte le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente ed il ricorso incidentale proposto dalla ditta controinteressata – per espressa previsione di specifica clausola della lex specialis di gara [Titolo 6, paragrafo 6.1, lett. e ) del disciplinare], non oggetto di censura, la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica avrebbe avuto come effetto l’esclusione dalla gara stessa, non essendo consentito indicare “alcun elemento” tale da rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’offerta economica;
Rilevato che è incontroverso che nella busta contenente l’offerta tecnica dell’odierna ricorrente sono risultati inseriti elementi afferenti l’offerta economica;
Rilevato, peraltro, che non risulta dimostrato il parametro economico cui riferire il giudizio di marginalità, o meno, degli importi indicati dalla ricorrente nel proprio computo metrico, non potendo rilevare in tal senso la numerosità delle migliorie proposte, quanto piuttosto il “peso” che esse assumono nell’economia complessiva dell’appalto;
Ritenuto, pertanto, che ad un esame sommario, tipico di questa fase, le censure articolate con il gravame non siano meritevoli di favorevole apprezzamento;
Ritenuto di fissare, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 27 settembre 2022 e di porre le spese della fase a carico della società ricorrente, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 settembre 2022.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Alessano e della ditta AR DI, che liquida nella somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle predette parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO