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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3585/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3585/2019 R.G. promossa da
- (C.F.: ), con sede in Empoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cherubini n. 99, in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. dott. rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Stefano Belleggia (C.F.: ) per procura generale alle liti per C.F._1
Notaio del 9.2.2012 e dall'Avv. Luigi De Martino (C.F.: Persona_1
) per procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta C.F._2
depositata nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE -
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
) E (C.F.: ), rappresentati e C.F._4 Parte_3 C.F._5 difesi dall'Avv. Paoloandrea Monticelli (C.F.: , dall'Avv. Ciro Fabio C.F._6
Monticelli (C.F.: ) e dall'Avv. Fortunato Annunziata (C.F.: C.F._7
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._8
- APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6409/2019 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.7.2019 ed iscritta a ruolo il 26.7.2019, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6409/2019, notificata il 21.6.2019, che,
accogliendo le domande proposte da e , in Controparte_2 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di l'aveva condannata al pagamento della somma Persona_2
di euro 82.813,03, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e compensato le spese processuali.
L'appellante chiedeva, in sua integrale riforma, di rigettare le avverse domande, condannando controparte alla restituzione di tutte le somme che sarebbero state eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia, e, in subordine, di ridurre gli importi ex adverso pretesi, anche in ragione del concorso colposo degli appellati. Vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'avversa impugnazione, e, in via incidentale, la condanna di controparte al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado, oltre che quelle del secondo grado;
in ogni caso, reiteravano tutte le domande, difese ed eccezioni precedentemente svolte.
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 18.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 25.6.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione spedita per la notifica in data 13.7.2012, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 25 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3585/2019 R.G. promossa da
- (C.F.: ), con sede in Empoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
Cherubini n. 99, in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. dott. rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Stefano Belleggia (C.F.: ) per procura generale alle liti per C.F._1
Notaio del 9.2.2012 e dall'Avv. Luigi De Martino (C.F.: Persona_1
) per procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta C.F._2
depositata nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE -
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
) E (C.F.: ), rappresentati e C.F._4 Parte_3 C.F._5 difesi dall'Avv. Paoloandrea Monticelli (C.F.: , dall'Avv. Ciro Fabio C.F._6
Monticelli (C.F.: ) e dall'Avv. Fortunato Annunziata (C.F.: C.F._7
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._8
- APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6409/2019 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.7.2019 ed iscritta a ruolo il 26.7.2019, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6409/2019, notificata il 21.6.2019, che,
accogliendo le domande proposte da e , in Controparte_2 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di l'aveva condannata al pagamento della somma Persona_2
di euro 82.813,03, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e compensato le spese processuali.
L'appellante chiedeva, in sua integrale riforma, di rigettare le avverse domande, condannando controparte alla restituzione di tutte le somme che sarebbero state eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia, e, in subordine, di ridurre gli importi ex adverso pretesi, anche in ragione del concorso colposo degli appellati. Vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'avversa impugnazione, e, in via incidentale, la condanna di controparte al pagamento delle spese legali e di c.t.u. del giudizio di primo grado, oltre che quelle del secondo grado;
in ogni caso, reiteravano tutte le domande, difese ed eccezioni precedentemente svolte.
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 18.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 25.6.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato con citazione spedita per la notifica in data 13.7.2012, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 25 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi