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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7148 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Di Parte_1
Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
- In data 14.04.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ed ottenere i benefici collegati allo status di persona con handicap in situazione di gravità, nonché a vedersi riconosciuto il contrassegno disabili di cui all'art. 4 d.l. 5/2012. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e va rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
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L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”. Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni. Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi
2 e 3, L. n. 104/1992). La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o l'assenza di risposta alla CP_2 domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
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D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento). Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione all'accertamento CP_1 dell'handicap. L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al MI
, il quale assumeva, quindi, la veste di litisconsorte necessario e Controparte_3 poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione CP_ di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto MI. Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. CP_ 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del MI dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, CP_ dell' al MI dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”. Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto, a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che riceve le relative domande amministrative e le CP_1 Cont trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie. Quanto al contrassegno disabili, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 5/2012, esso spetta ai soggetti aventi difficoltà a deambulare. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha ritenuto che i requisiti utili a percepire le prestazioni richieste sussistano in capo al ricorrente a far data da epoca successiva alla domanda amministrativa, ossia dal
18.10.2023.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe adeguatamente valutato le patologie a carico del ricorrente, avendo riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari da data differita. Al contrario, argomentava che essi sussisterebbero dalla data della domanda amministrativa. Rispetto a tali osservazioni, il CTU ha così argomentato: “ […] Nella seduta del 18.09.2023 la Commissione Invalidi Civili di Molfetta riconosceva il ricorrente (da documentazione acquisita quale visita cardiologica eseguita in data 24.07.2023, visita internistica eseguita in data
13.04.2023, visita chirurgica eseguita in data 18.04.2023, visita oculistica eseguita in data
12.07.2023, visita pneumologica eseguita in data 12.04.2023, 27.06.2023, 13.04.2023 nonché da accertamento in presenza) affetto da “cardiopatia ipertensiva, insufficienza respiratoria notturna in olt (10 ore/die), spondilodiscouncoartrosi con ernie discali multiple, poliartrosi, disturbi del visus: OD NMCL motu manu, OS 3/10 con correzione;
diabete mellito tipo 2, versamento pleurico destro di n.d.d; recente trattamento dell'arteria carotide interna sinistra.” e in base a questa diagnosi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99% nella percentuale dell'80% nonché portatore di handicap art.3 c. 1 L.104/92 a decorrere dal 18.07.2023, data della domanda amministrativa.
Nel corso della suddetta visita eseguita dalla CIC di Molfetta ovvero in data 18.09.2023, il ricorrente risultava essere vigile, cosciente, collaborante, orientato nel tempo, rispondeva alle
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domande in modo adeguato ma soprattutto deambulava in maniera autonoma cosi come autonomi risultavano essere i cambi posturali. Ai fini di una valutazione completa e puntuale e previa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice, si prendeva visione di ulteriore documentazione sanitaria depositata dopo il ricorso, ovvero visita geriatrica eseguita in data 18.10.2023 presso il DSS Uno ASL Bari-Molfetta-Giovinazzo e a firma del Dott. con diagnosi di: “deficit della deambulazione possibile con ricerca di Persona_1 appoggio per brevi tratti e necessità di supervisione di terzi per l'elevato rischio caduta. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Fibrillazione atriale permanente in NAO. Insufficienza respiratoria notturna in ossigenoterapia (a
2,5 l/m per 10 ore/die). Ipertrofia prostatica benigna. Ateromasia carotidea destra. Esiti di stenting dell'arteria carotide interna sinistra (Maggio 2023) Deficit visivo (VCOD: 3/10, VCOS: 5/10), in glaucoma bilaterale. Incontinenza urinaria cronica stabilizzata.” Nel corso della suddetta visita, la valutazione funzionale evidenziava gravissima compromissione dell'autonomia nello svolgimento delle attività semplici (ADL 1/6, 5 funzioni perse) e strumentali (IADL 1/5, applicabili, 4 funzioni perse su 5) della vita quotidiana e pertanto per le patologie suddette, il ricorrente necessitava assistenza continua e nella stessa data veniva prescritto deambulatore con diagnosi circostanziata di “deficit della deambulazione in poliartrosi” (a firma del Dott. . […] Persona_1 Siamo di fronte, evidentemente, ad un marcato crollo delle capacità legate all'autonomia, accertate da un punteggio assai scarso (1/6 ADL e 1/5 IADL) nei tests specifici, nonché la minuziosa evidenziazione, da parte del collega Dott. dell'elevato rischio di caduta Per_2 Persona_1 laddove non affiancata da figure terze per l'intero arco della giornata. La cardiopatia ipertensiva, la insufficienza respiratoria notturna in ossigenoterapia, la fibrillazione atriale permanente in
NAO, la incontinenza urinaria cronica, la spondilodiscouncoartrosi con ernie discali multiple, la poliartrosi, i disturbi del visus: OD NMCL motu manu, OS 3/10 con correzione (ampiamente riconosciuti già dalla CIC di Molfetta), il diabete mellito tipo 2 e il recente trattamento dell'arteria carotide interna sinistra, associate a segni di declino cognitivo nonché alle inconfutabili difficolta deambulatorie emerse nel corso delle operazioni peritali, rivestono una importanza fondamentale nel riconoscimento della necessità di accompagnamento. Nel variegato quadro clinico da cui è affetto il ricorrente, riscontrato e non misconosciuto, “il punto di non ritorno” coincide con la data della consulenza geriatrica nonché della necessità di ausilii per consentire la deambulazione (in data 18.10.2023) ravvisando un possibile rapido peggioramento a cascata della condizione clinica in essere al momento della seduta con la CIC di
Molfetta avvenuta in data 18.09.2023” (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati.
In effetti, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie da cui risulta affetto il ricorrente. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Pertanto, avendo il CTU ribadito che i requisiti sanitari sussistono in capo al ricorrente partire da epoca differita rispetto alla data della domanda amministrativa – precisamente dal 18.10.2023 - la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento, i benefici connessi allo status di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/1992 ed il contrassegno disabili di cui all'art.
4. d.l. 5/2012 a far data dal 18.10.2023.
In considerazione del fatto che la domanda non è stata accolta dalla domanda amministrativa ma da epoca successiva, non potendosi in tal modo censurare la valutazione della competente Commissione Medica, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27.09.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 18.10.2023;
2) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per essere considerato persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 dal 18.10.2023;
3) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire il contrassegno di cui all'art. 4 d.l. 5/2012 a far data dal 18.10.2023
4) compensa le spese processuali tra le parti;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 14.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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