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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/10/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 225/2024, promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA VANNINI, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO BRUCATO, e dell'avv. SALVATORE PARATORE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO RUGGIERI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 29/10/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato, in favore del Tribunale di Firenze, per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1210/2023; - sempre in via preliminare: respingere, se formulata, l'ex adverso richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1210/2023 qui opposto;
- nel merito: previo accertamento del maggior credito vantato dalla società opponente e/o comunque della errata quantificazione degli importi oggetto della pretesa creditoria azionata, dichiarare
l'intervenuta compensazione delle somme e/o che nessun importo è dovuto dalla a Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. CP_1
1210/2023; In ogni caso – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio».
pagina 1 di 5 Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., CP_1 chiedendo, pertanto: «contrariis rejectis, e per i motivi di cui alla comparsa di risposta e agli ulteriori atti depositati, - in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito in tesi: previa declaratoria di risoluzione del contratto datato 23.10.2020 voglia confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e respingere l'opposizione per i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- nel merito ma in ipotesi: previa declaratoria di risoluzione del contratto datato 23.10.2020, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della e per l'effetto la condanni CP_1 Parte_1 al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di 67.979,38 o alla somma minore o maggiore che sarà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. - nel merito ma in ulteriore ipotesi: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della e per l'effetto la condanni al pagamento CP_1 Parte_1 in favore della convenuta opposta della somma di 67.979,38 o alla somma minore o maggiore che sarà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 67.979,38 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 1.600,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: CP_1
- di aver eseguito servizi e forniture in favore della come da causali delle fatture Parte_1 prodotte;
- di essere creditrice della somma di € 67.979,38.
Ha proposto opposizione chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di Parte_1 incompetenza, con conseguente revoca del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto della domanda avversaria, eventualmente previa compensazione con il proprio controcredito.
A fondamento dell'opposizione, ha esposto: Parte_1
- di svolgere attività di trasporto, autotrasporto, magazzinaggio e trasporto di beni per conto terzi, disponendo di numerosi veicoli;
- che la era società che svolgeva attività di “gestione completa degli CP_1 pneumatici per flotte di mezzi di trasporto mezzi e/o persone al fine di assicurarne l'efficienza e la sicurezza”;
- che il rapporto da lungo tempo intercorrente tra le parti prevedeva, da parte della CP_1 la gestione completa dei penumatici, dietro un corrispettivo individuato su base chilometrica;
- che il 23 ottobre 2020 era stato stipulato un nuovo contratto di prestazione di servizi, che prevedeva una fatturazione mensile forfettizzata, con conguaglio all'esito della verifica e comunicazione dei chilometri effettivamente percorsi;
pagina 2 di 5 - che il contratto prevedeva un servizio di manutenzione ordinaria degli pneumatici, un servizio di assistenza in emergenza su strada e autostrada, la valorizzazione iniziale e finale del parco pneumatici, l'acquisto degli pneumatici da parte di CP_1
- che il 25.1.21 era stipulato un accordo transattivo e nel dicembre 2021 la aveva CP_1 ottenuto un provvedimento monitorio dal Tribunale di Firenze, opposto nel procedimento RG
1785/22;
- che, ciò nonostante, era stato ottenuto, per fatture relative a gennaio, febbraio, marzo 2021 il decreto ingiuntivo oggi opposto.
ha, quindi, dedotto ed eccepito: Parte_1
- l'incompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente in via esclusiva, in forza dell'accordo del 23.10.20, il foro di Firenze;
- l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria avversaria;
- la compensazione con propri controcrediti per complessivi € 220,457,05;
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , che ha esposto: CP_1
- che l'eccezione di incompetenza era infondata, in quanto la clausola sul foro convenzionale (art. 24 del contratto) non era stata separatamente sottoscritta, e il Tribunale di Prato era il giudice competente in relazione alla sede dalla convenuta sostanziale;
- che il credito per cui era stato ottenuto il provvedimento monitorio non era stato fatto oggetto di transazione;
- che non v'erano mai state contestazioni, formulate solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che la non aveva mai comunicato correttamente il chilometraggio dei propri mezzi;
Pt_1
- che la propria domanda era integralmente fondata, sulla scorta della documentazione già prodotta.
ha dunque chiesto, «previa declaratoria di risoluzione del contratto», in tesi la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, la condanna comunque al pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, in prima memoria, ha dedotto che la clausola contrattuale che individuava in Firenze il foro esclusivamente competente non poteva considerarsi vessatoria, perché, al momento della stipula del contratto, ambedue le società avevano sede in Firenze.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 29/10/2024 ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'eccezione di incompetenza sollevata dall'attrice in opposizione è fondata.
pagina 3 di 5 1.1. Leggesi all'art 24 del contratto del 23.10.20 (doc. 2 fasc. opponente) «per qualunque controversia inerente al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze». Nonostante la formulazione imprecisa, non pare revocabile in dubbio che le parti abbiano inteso individuare nel Foro di Firenze il foro esclusivo per ogni controversia attenente all'interpretazione, esecuzione ed eventualmente risoluzione del contratto. Trattasi, pertanto, di clausola astrattamente rientrante nel novero delle clausole c.d. “onerose” di cui all'art. 1341 c.c., in quanto individuava un foro espressamente qualificato come esclusivo, i.e. idoneo a derogare ad eventuali fori concorrenti con quello che pur era allora il foro determinato in ragione della sede delle due imprese, come indicata nell'epigrafe del medesimo contratto.
Non coglie, quindi, nel segno, il rilievo dell'opponente, teso ad escludere la qualificabilità della clausola in questione come atta ad introdurre “deroghe alla competenza”, proprio in ragione della prevista esclusività.
Senonché, deve segnalarsi che la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. trova applicazione solo per l'ipotesi delle condizioni generali di contratto (art. 1341) o per i contratti “conclusi mediante moduli o formulari” o, comunque predisposti da una delle due parti, e, in ogni caso, richiede la “doppia sottoscrizione” unicamente con riferimento alle clausole che operano «a favore di colui che le ha predisposte».
Orbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina delle “clausole onerose”. Certamente, non opera l'art. 1341 c.c., che si riferisce specificamente alle condizioni generali di contratto, che nel caso di specie non vi sono. Non opera, tuttavia, nemmeno l'art. 1342, co. 2, che richiama l'art. 1341, co. 1 c.c.: non v'è, infatti, evidenza che il contratto sia stato unilateralmente predisposto da uno dei due contraenti, ed anzi vi sono indici che depongono in senso contrario: in primo luogo, la circostanza che già vi fosse un contratto, di diverso tenore, tra le parti, e che, emerse delle controversie in sede di applicazione, come confermato in sede di interrogatorio libero, le parti abbiano adottato una diversa disciplina;
in secondo luogo, la fisionomia del contratto che prevede clausole bis, che danno evidenza dell'attività delle parti volta alla definizione della disciplina negoziale.
Deve, dunque, darsi rilievo alla volontà, liberamente manifestata dalle parti, di individuare nel foro di
Firenze il foro convenzionale esclusivo, a nulla rilevando che la clausola non sia stata separatamente sottoscritta, né che il contratto prevedeva in calce l'approvazione (non separata, peraltro) “ai sensi dell'art. 1341 del c.c.” di tutte le condizioni contrattuali, ad eccezione dell'art. 24, trattandosi, come visto, di adempimento non necessario.
Merita, comunque, segnalare che l'esito del giudizio non muterebbe anche ove si volesse accedere alla prospettazione di , pur formulata in sede di interrogatorio libero, che «il contratto CP_1
[era] stato redatto su di un modello di , in quanto, come affermato dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo
è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (v. Cass. civ, Sez.
1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020). Pertanto, la che si prospetta predisponente del CP_1 modello contrattuale, non sarebbe comunque abilitata a far valere la nullità della clausola.
Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente in via esclusiva, per accordo delle parti, il Tribunale di Firenze.
pagina 4 di 5 1.2. All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di un presupposto processuale per la sua pronuncia ex art. 637 c.p.c.
1.3. Alla statuizione di incompetenza deve procedersi con sentenza in quanto il presente provvedimento, recando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non statuisce esclusivamente sul presupposto processuale della competenza, ipotesi sola per la quale è prescritta dall'art. 279 c.p.c. la pronuncia definitoria del giudizio nella forma dell'ordinanza (v. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
2. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico della convenuta opposta.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della prossimità del valore della causa all'estremo inferiore della forbice, delle circostanze che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie istruttorie e che la causa viene oggi decisa, su questione pregiudiziale, a seguito di discussione orale, e tenuto conto che l'opposta, sul presupposto erroneo dell'abusività della clausola, ha comunque introdotto il giudizio innanzi al Tribunale che sarebbe stato competente in ragione del mutato domicilio del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato a conoscere della controversia tra Parte_1
e , essendo competente il Tribunale di Firenze e, per l'effetto, revoca il
[...] CP_1 decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1210/2023 pronunciato il 16 dicembre 2023;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 406,50 per spese, € 7.052,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 29 ottobre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 225/2024, promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA VANNINI, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO BRUCATO, e dell'avv. SALVATORE PARATORE
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO RUGGIERI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 29/10/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato, in favore del Tribunale di Firenze, per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1210/2023; - sempre in via preliminare: respingere, se formulata, l'ex adverso richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1210/2023 qui opposto;
- nel merito: previo accertamento del maggior credito vantato dalla società opponente e/o comunque della errata quantificazione degli importi oggetto della pretesa creditoria azionata, dichiarare
l'intervenuta compensazione delle somme e/o che nessun importo è dovuto dalla a Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. CP_1
1210/2023; In ogni caso – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio».
pagina 1 di 5 Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., CP_1 chiedendo, pertanto: «contrariis rejectis, e per i motivi di cui alla comparsa di risposta e agli ulteriori atti depositati, - in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito in tesi: previa declaratoria di risoluzione del contratto datato 23.10.2020 voglia confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e respingere l'opposizione per i motivi di cui alla premessa del presente atto;
- nel merito ma in ipotesi: previa declaratoria di risoluzione del contratto datato 23.10.2020, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della e per l'effetto la condanni CP_1 Parte_1 al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di 67.979,38 o alla somma minore o maggiore che sarà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. - nel merito ma in ulteriore ipotesi: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della e per l'effetto la condanni al pagamento CP_1 Parte_1 in favore della convenuta opposta della somma di 67.979,38 o alla somma minore o maggiore che sarà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi moratori dalla data delle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CP_1 Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 67.979,38 oltre interessi,
[...] spese della procedura liquidate in € 1.600,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, rimborso spese generali,
IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: CP_1
- di aver eseguito servizi e forniture in favore della come da causali delle fatture Parte_1 prodotte;
- di essere creditrice della somma di € 67.979,38.
Ha proposto opposizione chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di Parte_1 incompetenza, con conseguente revoca del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto della domanda avversaria, eventualmente previa compensazione con il proprio controcredito.
A fondamento dell'opposizione, ha esposto: Parte_1
- di svolgere attività di trasporto, autotrasporto, magazzinaggio e trasporto di beni per conto terzi, disponendo di numerosi veicoli;
- che la era società che svolgeva attività di “gestione completa degli CP_1 pneumatici per flotte di mezzi di trasporto mezzi e/o persone al fine di assicurarne l'efficienza e la sicurezza”;
- che il rapporto da lungo tempo intercorrente tra le parti prevedeva, da parte della CP_1 la gestione completa dei penumatici, dietro un corrispettivo individuato su base chilometrica;
- che il 23 ottobre 2020 era stato stipulato un nuovo contratto di prestazione di servizi, che prevedeva una fatturazione mensile forfettizzata, con conguaglio all'esito della verifica e comunicazione dei chilometri effettivamente percorsi;
pagina 2 di 5 - che il contratto prevedeva un servizio di manutenzione ordinaria degli pneumatici, un servizio di assistenza in emergenza su strada e autostrada, la valorizzazione iniziale e finale del parco pneumatici, l'acquisto degli pneumatici da parte di CP_1
- che il 25.1.21 era stipulato un accordo transattivo e nel dicembre 2021 la aveva CP_1 ottenuto un provvedimento monitorio dal Tribunale di Firenze, opposto nel procedimento RG
1785/22;
- che, ciò nonostante, era stato ottenuto, per fatture relative a gennaio, febbraio, marzo 2021 il decreto ingiuntivo oggi opposto.
ha, quindi, dedotto ed eccepito: Parte_1
- l'incompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente in via esclusiva, in forza dell'accordo del 23.10.20, il foro di Firenze;
- l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria avversaria;
- la compensazione con propri controcrediti per complessivi € 220,457,05;
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta , che ha esposto: CP_1
- che l'eccezione di incompetenza era infondata, in quanto la clausola sul foro convenzionale (art. 24 del contratto) non era stata separatamente sottoscritta, e il Tribunale di Prato era il giudice competente in relazione alla sede dalla convenuta sostanziale;
- che il credito per cui era stato ottenuto il provvedimento monitorio non era stato fatto oggetto di transazione;
- che non v'erano mai state contestazioni, formulate solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
- che la non aveva mai comunicato correttamente il chilometraggio dei propri mezzi;
Pt_1
- che la propria domanda era integralmente fondata, sulla scorta della documentazione già prodotta.
ha dunque chiesto, «previa declaratoria di risoluzione del contratto», in tesi la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, la condanna comunque al pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, in prima memoria, ha dedotto che la clausola contrattuale che individuava in Firenze il foro esclusivamente competente non poteva considerarsi vessatoria, perché, al momento della stipula del contratto, ambedue le società avevano sede in Firenze.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 29/10/2024 ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'eccezione di incompetenza sollevata dall'attrice in opposizione è fondata.
pagina 3 di 5 1.1. Leggesi all'art 24 del contratto del 23.10.20 (doc. 2 fasc. opponente) «per qualunque controversia inerente al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze». Nonostante la formulazione imprecisa, non pare revocabile in dubbio che le parti abbiano inteso individuare nel Foro di Firenze il foro esclusivo per ogni controversia attenente all'interpretazione, esecuzione ed eventualmente risoluzione del contratto. Trattasi, pertanto, di clausola astrattamente rientrante nel novero delle clausole c.d. “onerose” di cui all'art. 1341 c.c., in quanto individuava un foro espressamente qualificato come esclusivo, i.e. idoneo a derogare ad eventuali fori concorrenti con quello che pur era allora il foro determinato in ragione della sede delle due imprese, come indicata nell'epigrafe del medesimo contratto.
Non coglie, quindi, nel segno, il rilievo dell'opponente, teso ad escludere la qualificabilità della clausola in questione come atta ad introdurre “deroghe alla competenza”, proprio in ragione della prevista esclusività.
Senonché, deve segnalarsi che la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. trova applicazione solo per l'ipotesi delle condizioni generali di contratto (art. 1341) o per i contratti “conclusi mediante moduli o formulari” o, comunque predisposti da una delle due parti, e, in ogni caso, richiede la “doppia sottoscrizione” unicamente con riferimento alle clausole che operano «a favore di colui che le ha predisposte».
Orbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina delle “clausole onerose”. Certamente, non opera l'art. 1341 c.c., che si riferisce specificamente alle condizioni generali di contratto, che nel caso di specie non vi sono. Non opera, tuttavia, nemmeno l'art. 1342, co. 2, che richiama l'art. 1341, co. 1 c.c.: non v'è, infatti, evidenza che il contratto sia stato unilateralmente predisposto da uno dei due contraenti, ed anzi vi sono indici che depongono in senso contrario: in primo luogo, la circostanza che già vi fosse un contratto, di diverso tenore, tra le parti, e che, emerse delle controversie in sede di applicazione, come confermato in sede di interrogatorio libero, le parti abbiano adottato una diversa disciplina;
in secondo luogo, la fisionomia del contratto che prevede clausole bis, che danno evidenza dell'attività delle parti volta alla definizione della disciplina negoziale.
Deve, dunque, darsi rilievo alla volontà, liberamente manifestata dalle parti, di individuare nel foro di
Firenze il foro convenzionale esclusivo, a nulla rilevando che la clausola non sia stata separatamente sottoscritta, né che il contratto prevedeva in calce l'approvazione (non separata, peraltro) “ai sensi dell'art. 1341 del c.c.” di tutte le condizioni contrattuali, ad eccezione dell'art. 24, trattandosi, come visto, di adempimento non necessario.
Merita, comunque, segnalare che l'esito del giudizio non muterebbe anche ove si volesse accedere alla prospettazione di , pur formulata in sede di interrogatorio libero, che «il contratto CP_1
[era] stato redatto su di un modello di , in quanto, come affermato dalla giurisprudenza CP_1 di legittimità, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo
è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (v. Cass. civ, Sez.
1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020). Pertanto, la che si prospetta predisponente del CP_1 modello contrattuale, non sarebbe comunque abilitata a far valere la nullità della clausola.
Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente in via esclusiva, per accordo delle parti, il Tribunale di Firenze.
pagina 4 di 5 1.2. All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto di un presupposto processuale per la sua pronuncia ex art. 637 c.p.c.
1.3. Alla statuizione di incompetenza deve procedersi con sentenza in quanto il presente provvedimento, recando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non statuisce esclusivamente sul presupposto processuale della competenza, ipotesi sola per la quale è prescritta dall'art. 279 c.p.c. la pronuncia definitoria del giudizio nella forma dell'ordinanza (v. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
2. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico della convenuta opposta.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della prossimità del valore della causa all'estremo inferiore della forbice, delle circostanze che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie istruttorie e che la causa viene oggi decisa, su questione pregiudiziale, a seguito di discussione orale, e tenuto conto che l'opposta, sul presupposto erroneo dell'abusività della clausola, ha comunque introdotto il giudizio innanzi al Tribunale che sarebbe stato competente in ragione del mutato domicilio del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato a conoscere della controversia tra Parte_1
e , essendo competente il Tribunale di Firenze e, per l'effetto, revoca il
[...] CP_1 decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1210/2023 pronunciato il 16 dicembre 2023;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 406,50 per spese, € 7.052,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 29 ottobre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 5 di 5