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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26424/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 09/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. TRESOLDI PIERINO Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRESOLDI PIERINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Facheris 29 20065 INZAGO, presso il difensore avv. TRESOLDI PIERINO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Parte_1
relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 23 ottobre 2017 e regolarmente registrato in data 30 ottobre 2017 con lo Controparte_2
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Volta n.
[...]
2 16, risultando il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie - alla data dell'intimazione – per l'importo di € 6.800,00 complessivi.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi il resistente reso irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – lo stesso è rimasto contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 10 settembre 2025 l'intimante dava atto che il conduttore era divenuto moroso delle ulteriori mensilità maturate, sino al mese di settembre
2025, per un importo complessivo di € 8.400,00; insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per la condanna del conduttore al pagamento degli importi insoluti.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. docc.
1-2 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Il resistente contumace deve, pertanto, essere condannato al rilascio Controparte_1
del bene locato sito in Pozzuolo Martesana (MI), via Volta n. 16, libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 9 novembre 2025.
Consegue, inoltre, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e spese scaduti alla data odierna Pt_1
pari ad € 8.400,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio.
Su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pozzuolo Martesana Controparte_1
(MI), via Volta n. 16;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui al punto 1) Controparte_1
libera da persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 9 novembre 2025;
4) condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma pari ad € 8.400,00 oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese delle due fasi del giudizio, liquidate in € 145,50 per spese documentate ed €
3.397,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4
VERBALE DELLA CAUSA N. 26424/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 09/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. TRESOLDI PIERINO Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRESOLDI PIERINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Facheris 29 20065 INZAGO, presso il difensore avv. TRESOLDI PIERINO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida Parte_1
relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 23 ottobre 2017 e regolarmente registrato in data 30 ottobre 2017 con lo Controparte_2
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Volta n.
[...]
2 16, risultando il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie - alla data dell'intimazione – per l'importo di € 6.800,00 complessivi.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi il resistente reso irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – lo stesso è rimasto contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 10 settembre 2025 l'intimante dava atto che il conduttore era divenuto moroso delle ulteriori mensilità maturate, sino al mese di settembre
2025, per un importo complessivo di € 8.400,00; insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per la condanna del conduttore al pagamento degli importi insoluti.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. docc.
1-2 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Il resistente contumace deve, pertanto, essere condannato al rilascio Controparte_1
del bene locato sito in Pozzuolo Martesana (MI), via Volta n. 16, libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 9 novembre 2025.
Consegue, inoltre, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e spese scaduti alla data odierna Pt_1
pari ad € 8.400,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio.
Su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pozzuolo Martesana Controparte_1
(MI), via Volta n. 16;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui al punto 1) Controparte_1
libera da persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 9 novembre 2025;
4) condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma pari ad € 8.400,00 oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese delle due fasi del giudizio, liquidate in € 145,50 per spese documentate ed €
3.397,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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