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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. N. R.G. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO LO Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa NI ZI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1492/24, promossa in grado d'appello,
da
rappresentata e difesa dall'avv.to Marzia SCURA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Viale ABRUZZI n. 13/A, MILANO in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv.to GIRELLI DANIELA e Controparte_1 dall'avv.to Enrico Righetti ed elettivamente domiciliata nel loro studio in MILANO, via
Manara 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
e contro
(P.I. , in persona degli Amministratori Sigg.ri Controparte_2 P.IVA_1
e e legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_3 Controparte_4 sede in BG – 1540 Sofia, 1 Brussels blvd., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Pesce
e domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Santa Tecla 4, come da procura alle liti in pagina 1 di 23 atti;
-appellata, terza chiamata in primo grado –
e contro
(Codice Uniario d'ldentificazione ), con sede legale e CP_5 P.IVA_2 amministrativa in , (1220) città di Sofia, rione r-n Serdika, lstoriya CP_2
Slavyanobułgarska n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Annamaria Turchetti (C.F. PEC CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
AR EP (VA), via Roma 64, e al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura rilasciata in primo grado appellata, terza chiamata in primo grado -
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2307/2024, resa inter partes in data il 28.2.2024 dal Tribunale di Milano,
Sezione Undicesima Civile, e pubblicata in data 29.2.2024, a definizione del giudizio R.G. n.
12511/2021, non notificata;
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2307/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, Giudice Dott. Vincenzo Nicolini, in data 28.2.2024, a definizione del giudizio R.G. n. 12511/2021, pubblicata in data 29.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, per tutte le ragioni espresse in narrativa, accertata la responsabilità di Controparte_1 per l'ammanco di merci riscontrato al momento della consegna del carico trasportato,
[...]
pagina 2 di 23 condannare la stessa al risarcimento dei conseguenti danni in favore di Controparte_1 [...]
per un importo pari a euro 428.316,00, già dedotto l'importo di euro 45.000,00 ricevuto Parte_1 dalla compagnia Unipol, o pari alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
respingere la domanda riconvenzionale di Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accolga la eccezione di carenza di legittimazione passiva di e/o, in ogni caso, riconosca l'esistenza di un rapporto Controparte_1 contrattuale diretto tra la esponente e e/o tra la esponente e e/o, in ogni caso, Controparte_2 CP_6 accerti la loro responsabilità diretta nei confronti della esponente per l'ammanco di merci riscontrato al momento della consegna del carico trasportato, condannare e/o ciascuna in via Controparte_2 CP_6 esclusiva o, eventualmente, in solido tra loro e/o in solido con ciascuno secondo la Controparte_1 propria quota di responsabilità, come accertata in corso di causa, al risarcimento in favore di
[...]
di un importo pari a euro 428.316,00, già dedotto l'importo di euro Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito riconosca, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia importo, la pretesa creditoria nei confronti della esponente oggetto della domanda riconvenzionale di Controparte_1 disporre la compensazione giudiziale del credito di come accertato, con il maggior Controparte_1 credito risarcitorio di nei confronti della stessa Parte_1 Controparte_1
In via subordinata istruttoria: ammettere la prova testimoniale del sig. direttore di produzione di e Testimone_1 Parte_1 del sig. , addetto al dipartimento Operations Eastern Europe di sui Testimone_2 Parte_1 seguenti capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:
“Vero che nello svolgimento del rapporto, si poneva ad quale unico Controparte_1 Parte_1 interlocutore per i trasporti nella tratta Italia- e Bulgaria-Italia”; CP_2
“Vero che nello svolgimento del rapporto, dichiarava di provvedere in prima persona ai Controparte_1 trasporti, per il tramite della propria rete organizzativa”;
“Vero che ha sempre fatto riferimento a quale sua filiale bulgara”; Controparte_1 Controparte_2
“Vero che ha sempre erogato il corrispettivo per i trasporti dalla all'Italia Parte_1 CP_2 esclusivamente a . Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso degli eventuali costi di CTU. Con osservanza. Milano, lì 27.12.2024 Avv. Marzia Scura
PARTI APPELLATE pagina 3 di 23 Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis, dichiarare infondati e respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare in toto l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata dalla nei Parte_1 confronti della odierna conchiudente;
respingere comunque integralmente la domanda risarcitoria di parte appellante sia nell'an che nel quantum e pertanto mandare l'odierna convenuta assolta da ogni e qualsiasi pretesa avversaria e/o comunque, in subordine, accertare il danno risarcibile nei limiti di cui dall'art. 23 della Convenzione CMR e di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva e comunque l'estraneità della convenuta in merito alla domanda risarcitoria avversaria e accertare CP_7 nel caso l'eventuale esclusiva responsabilità per l'evento (laudatio auctoris) della
[...]
e/o della quali vettori del trasporto;
CP_8 CP_9
in via di appello incidentale, ed in riforma della sentenza 2307/2024 del 29.2.2024, dichiarare la carenza di legittimazione / interesse ad agire della per Parte_1 l'avvenuta cessione di ogni suo diritto alla CP_10
nella non creduta ipotesi in cui l'odierna conchiudente dovesse essere ritenuta responsabile e condannata a pagare alcunché all'attrice appellante a titolo di risarcimento danni subiti in conseguenza del furto parziale della merce nel corso del trasporto di cui è causa, compensare la somma di € 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020 dall'importo eventualmente riconosciuto a favore dell'appellante e, in ogni caso, dichiarare del trasporto a garantire, manlevare e tenere integralmente indenne l'odierna conchiudente da ogni e qualsivoglia pretesa (per capitale ed interessi, ed anche per spese di lite) avanzata in questa sede nei suoi confronti dalla Parte_1
Con vittoria, in ogni caso, delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge).
In via istruttoria si deposita il fascicolo di primo grado (atti e doc. da n. 1 a n. 23). Milano, 19 dicembre 2024 Avv. Daniela Girelli Avv. Enrico Righetti
RHENUS CP_2 Nella causa tra le parti descritte in epigrafe, con ordinanza del 1° ottobre 2024 la Corte d'Appello ha rifissato udienza avanti a sé al 25 febbraio 2025, assegnando i termini ex art. 352 cod. proc. civ. per deposito di note scritte per la precisazione delle conclu-sioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica. Per la appellata – appellante in via incidentale , si confermano le seguenti Controparte_2 CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria deduzione, do-manda ed eccezione così GIUDICARE pagina 4 di 23 1. in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale, dichiarare che la è senza titolo di Parte_1 legittimazione per l'azione e, per l'effetto, respingere ogni domanda;
2. in accoglimento del secondo motivo di gravame incidentale, condannare la o la Parte_1 [...]
in via solidale od alternativa, al rimborso di compensi e spese, anche generali, del primo grado del CP_1 giudizio da liquidarsi in conformità dell'art. 4 DM 10.03.2014, n. 5;
3. in ogni caso, respingere l'appello principale. Nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale condannare la a manlevare e garantire la da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, CP_11 Controparte_2 anche per le spese, derivante dalla decisione;
4. Spese, anche generali, e compensi del secondo grado rifusi. Con osservanza. Milano, 20 dicembre 2024
CP_5
La Società , come rappresentata in atti, precisa le conclusioni nel procedimento CP_5 di appello, chiedendone l'accoglimento, come di seguito: C O N C L U S I O N I Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, respingere l'appello proposto dalla avverso la Controparte_12 sentenza del Tribunale di Milano n. 2307/2024, confermando la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato le richieste di risarcimento del danno nei confronti della Convenuta principale e delle Terze chiamate, oggi Appellate. Accogliere gli appelli incidentali proposti da da e da con esclusione Controparte_1 Controparte_2 delle domande formulate avverso la presente Appellata. Con vittoria di spese e di compensi legali del presente grado di giudizio. Con osservanza. AR EP, 20 dicembre 2024. (Avv. Annamaria Turchetti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
premesso di aver affidato a il Parte_1 Controparte_1 trasporto di 3.324 borse dalla all'Italia, conveniva in giudizio quest'ultima per chiederne la CP_2 condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita parziale del carico, al netto dell'indennizzo di euro 45.000,00, già ottenuto dalla propria compagnia di assicurazione. In particolare, l'attrice deduceva che, in data 3 agosto 2020, il vettore che stata eseguendo la prestazione di trasporto, , giunto in Italia, subiva il furto di 1.873 borse delle complessive 3.324, CP_5 di proprietà della attrice.
si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
pagina 5 di 23 legittimazione attiva dell'attrice e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La convenuta, inoltre, chiamava in giudizio e , dalle Controparte_2 CP_5 quali domandava di essere tenuta indenne nella subordinata ipotesi che dovesse essere condannata al risarcimento del danno. La convenuta, a sostegno della chiamata, affermava che dell'esecuzione del trasporto si era occupata la società bulgara ad essa collegata , che a sua Controparte_2 volta aveva incaricato il sub vettore Pertanto responsabili della sottrazione del carico CP_5 sarebbero state, eventualmente, queste società terze.
La convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, domandava il pagamento dei corrispettivi per trasporti da essa effettuati a favore della attrice nel corso dell'anno 2020 e chiedeva al Giudice di disporne la compensazione con quanto eventualmente riconosciuto alla attrice a titolo di risarcimento del danno.
Anche e si costituivano in giudizio, contestando la pretesa risarcitoria Controparte_2 CP_6 dell'Esponente, sia nel merito che sotto il profilo della legittimazione attiva e passiva.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, il Giudice non ammetteva le prove orali offerte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il
6.12.2023.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi e il Tribunale in data 29.2.2024, con sentenza
2307/2024, così statuiva: “Rigetta la domanda avanzata da nei confronti Parte_1 di dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1 nei confronti di rigetta la domanda Controparte_1 Parte_1 avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_5
; compensa per intero le spese di lite tra le parti”
[...]
In sostanza il Tribunale, rispetto alle eccezioni preliminari della convenuta, affermava che l'attrice, in quanto mittente, destinataria e proprietaria delle merci oggetto del trasporto era, senz'altro, titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita di parte del carico;
rilevava che detto diritto non era stato ceduto integralmente alla sua assicuratrice che, avendo corrisposto alla stessa un CP_13 indennizzo di soli 45.000,00 euro, si era surrogata nel diritto al risarcimento del danno limitatamente a detto minor importo;
infine riteneva parimenti infondata l'eccezione volta a limitare la responsabilità del vettore alla colpa grave, posto che il veicolo, dal quale la merce era stata trafugata, aveva sostato per l'intera notte in un parcheggio a custodia o protezione del quale non era stato dimostrato vi fosse alcuna misura, per cui i ladri avevano semplicemente tagliato il telone e si erano appropriati dei colli, senza che l'autista si accorgesse di nulla sino alle 8.20 del mattino seguente. pagina 6 di 23 Superate le eccezioni preliminari, rispetto alla quantificazione dei danni subiti da Parte_1
determinati dalla stessa in euro 428.316,00, il primo giudice riconosceva dovuto il minor importo
[...] di euro 44.718,15, inferiore a quello di 45.000,00, che l'attrice aveva già incassato da CP_13 pertanto rigettava la domanda attorea.
In particolare, il Tribunale evidenziava che aveva prodotto unicamente due Parte_1 documenti, uno riportante il costo di produzione delle borse quantificato in euro 177.529,00 e l'altro contente il proprio listino prezzi, dal quale avrebbe dovuto emergere che il loro valore di mercato era pari ad euro 473.316,00, somma quest'ultima che l'attrice chiedeva come risarcimento danni, dedotto solo l'indennizzo già percepito dall'assicurazione (docc. 17 e 18 attrice).
Sul piano probatorio il giudice di prime cure rilevava che i documenti in esame erano di formazione unilaterale dell'attrice, consistendo in meri prospetti non verificabili rispetto al loro contenuto e all'epoca di formazione, ben potendo essere stati redatti esclusivamente ai fini di causa.
Inoltre, sul piano sostanziale, il Tribunale evidenziava che, riconoscere al danneggiato il prezzo di listino, significava attribuirgli l'intero profitto futuro, in realtà aleatorio, esonerandolo dalla necessità di trarre profitto dalla sua attività imprenditoriale, che consiste nel riuscire a vendere effettivamente le borse in questione al prezzo sperato. In ogni caso, non riconosceva ad neppure il costo Parte_1 di produzione delle borse rubate, in quanto detti costi si basavano su un documento di formazione unilaterale dell'attrice. Osservava il Tribunale che aveva sostenuto in causa che la Parte_1 fattura della fabbricatrice delle borse comprendeva solo il costo della lavorazione (doc. 5 attrice) e non anche quello della materia prima, fornita dalla stessa attrice;
tale assunto emergeva dalla causale di detta fattura che faceva riferimento alla restituzione all'attrice delle borse consegnate in lavorazione.
Tuttavia del costo della materia prima non vi era alcuna prova in atti, non essendo idoneo allo scopo il prospetto prodotto sub doc. 17 di formazione della stessa attrice. Pertanto, il Tribunale riteneva di poter porre a base della quantificazione dei danni unicamente la fattura della società che aveva proceduto alla lavorazione delle 3.324 borse oggetto del carico per l'importo di euro 79.361,00; tenuto conto che i pezzi trafugati erano 1.873, ne discendeva che il danno risarcibile ad era pari ad euro Parte_1
44.718,15, somma inferiore all'indennizzo già riconosciuto all'attrice dalla sua compagnia assicurativa.
Pertanto il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria di e le domande svolte, in via Parte_1 subordinata, dalla stessa verso le terze chiamate per l'ipotesi che non fosse riconosciuto il suo rapporto contrattuale con la convenuta. Le domande proposte da quest'ultima verso le terze chiamate rimanevano assorbite. Il primo giudice, poi, dichiarava inammissibile la riconvenzionale svolta dalla convenuta per il pagamento del corrispettivo dei suoi servizi di trasporto, in quanto era pacifico che si trattava di altri trasporti, per cui non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice, ai fini pagina 7 di 23 dell'applicazione dell'art. 36 cpc.
Il tribunale, infine, compensava integralmente le spese di lite dell'attrice verso la convenuta per la reciproca soccombenza e dell'attrice verso le terze chiamate per la grave negligenza del vettore, che aveva determinato la perdita del carico.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale CP_7 contro la pronuncia del Tribunale.
Parimenti si costituivano le terze chiamate in primo grado e e la prima Controparte_2 CP_5 proponeva anche appello incidentale contro la sentenza.
All'esito della prima udienza dell' 1.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 24.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha giudicato non dimostrati i danni lamentati dall'attrice rigettandone la domanda. evidenzia che, nella determinazione del danno subito, aveva fatto riferimento a vari Parte_1 criteri: il valore retail, relativo al prezzo di vendita delle borse applicato nei negozi per la vendita al dettaglio, pari ad euro 428.316,00; il prezzo trade pari a quello applicato dall'attrice ai dettaglianti e, nel caso di specie, pari a euro 197.254,00; i costi complessivi sostenuti da per la Parte_1 produzione, quantificati in complessivi euro 177.529,00.
A detta dell'appellante, il Tribunale, pur respingendo le eccezioni preliminari di controparte e riconoscendo una colpa grave del vettore, nonché la sicura sussistenza di un danno dell'attrice per il pagina 8 di 23 furto delle borse, aveva tuttavia negato il risarcimento essenzialmente per due ragioni: i documenti erano di formazione unilaterale della stessa e non poteva riconoscersi a quest'ultima il Parte_1 profitto, futuro ed aleatorio, connesso alla vendita delle borse.
In primo luogo l'appellante, in considerazione del disposto dell'art. 1696 c.c., chiede che, come danno, sia riconosciuto quanto meno il prezzo trade degli articoli, ossia il prezzo corrente di vendita dei beni ai dettaglianti, che era stato provato mediante il deposito del listino pelletteria 1° Parte_1
Classe, relativo alla stagione autunno/inverno 2020 (doc. 18 attrice). Applicando detto listino ai beni trafugati si perveniva all'importo di euro 197.254,00.
Il listino prezzi in discussione sarebbe sì di provenienza della stessa appellante, ma detta circostanza sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di un atto formale e controparte non avrebbe mai contestato la veridicità, l'attendibilità e la vigenza di detto listino prezzi, con conseguente possibilità di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. L'appellante evidenzia che i dati riportati nei listini in questione e la circostanza che gli stessi riportassero tutti gli articoli di pelletteria commercializzate da relativamente alla collezione autunno/inverno 2020 –ivi compresi Parte_1 gli articoli oggetto di furto- non era mai stato oggetto di contestazione nel corso del giudizio. La circostanza avrebbe dovuto, dunque, considerarsi pacifica ex art. 115 cpc.
In subordine, il giudice ben avrebbe potuto espletare CTU contabile mediante la quale un esperto terzo avrebbe potuto determinare il valore delle borse in questione;
la richiesta di consulenza avanzata dall'attrice era stata, invece, immotivatamente rigettata dal Tribunale.
L'appellante evidenzia che nel parallelo giudizio intentato da contro per CP_13 Controparte_1 ottenere il rimborso dell'importo indennizzato ad il Tribunale, accogliendo la domanda di CP_14
aveva fatto riferimento al valore trade della merce sottratta (doc. 33 attrice). CP_13
Nella sentenza impugnata, invece, il primo giudice aveva fatto erroneamente riferimento all'elemento del mancato guadagno, che in realtà l'attrice non aveva nemmeno richiamato in atti.
In subordine l'appellante chiede che la Corte, quantomeno, riconosca come danno risarcibile i costi sostenuti da per la produzione delle borse trafugate. Sostiene che mai la convenuta e le terze CP_14 chiamate avevano contestato i valori relativi ai costi di produzione in oggetto. si era Controparte_1 limitata a contestare:
- che in via stragiudiziale aveva quantificato il valore della merce sottratta in euro CP_14
197.254,00, pari al valore trade delle borse rubate, mentre in sede giudiziale aveva chiesto il valore retail della merce medesima, pari ad euro 473.316,00;
- che in punto quantificazione del danno doveva tenersi conto della sola responsabilità vettoriale connesso al peso lordo dei 287 colli mancanti, ai sensi dell'art. 23.3. della Convenzione CMR;
pagina 9 di 23 - che, al limite, ai fini della quantificazione del danno si sarebbe dovuto tener conto del valore della merce rubata indicato nella fattura emessa dal fasonista prodotta dall'attrice Parte_2 sub doc. 5 e che indicava un importo complessivo di euro 79.361,00.
Né in via stragiudiziale ante causam, né nel corso del giudizio –prosegue l'appellante- le controparti avevano mai messo in discussione che avesse sostenuto i costi di produzioni CP_14 in esame, né la loro entità. Detti costi erano stato esplicitati nel dettaglio nel documento 17, che era rimasto incontestato per tutto il corso del giudizio.
Il primo giudice, pertanto, aveva violato l'art. 115 cpc, in forza del quale devono essere posti a fondamento della decisione i fatti non contestati e quindi anche quelli rispetto ai quali il convenuto è rimasto silente, dovendo lo stesso prendere posizione in comparsa sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda ex art. 167 cpc.
Nel caso di specie la convenuta e le terze chiamate si erano limitate a contestare:
- che considerare il valore retail della merce rubata avrebbe comportato un illegittimo risarcimento del mancato guadagno della Esponente;
- che la quantificazione del danno, in generale, non potesse superare i limiti della responsabilità vettoriale, posto che, a loro dire, il comportamento del trasportatore non era connotato da colpa grave
- che l'attrice aveva dedotto una quantificazione del danno superiore a quella oggetto della contestazione stragiudiziale.
Viceversa controparte non aveva mai messo in discussione:
- che i prodotti oggetto di furto costituivano prodotti ormai finiti e pronti per la vendita;
- che per arrivare al prodotto finito avesse sostenuto i costi sintetizzati nel prospetto CP_14 prodotto sub doc. 17 e che il Giudice non dovesse tener conto di detto prospetto in quanto “si tratta[va] di prospetti da essa formati, del tutto non verificabili non solo rispetto al contenuto, ma neanche rispetto all'epoca della loro formazione, che potrebbe essere esclusivamente funzionale al presente giudizio”, come invece rilevato d'ufficio dal Giudice in sentenza.
L'appellante evidenzia che, trattandosi nella specie di borse dalla medesima prodotte, non disponeva di fatture di acquisto da terzi da poter produrre in giudizio a riprova del danno subito. I costi di produzione delle singole borse trafugate, inseriti nel prospetto prodotto sub doc. 17, erano stati pertanto estratti dai propri database; in particolare, l'attrice aveva dovuto procedere all'estrazione, dai dati di produzione, dei costi riferibili alla produzione affidata a che, CP_15 avendo un rapporto continuativo con l'attrice, aveva svolto plurime lavorazioni per la stessa;
quindi pagina 10 di 23 aveva dovuto individuare i costi relativi alla commessa oggetto del trasporto affidato a
[...]
e infine, nell'ambito della stessa, i costi delle borse trafugate. CP_1
Vista l'assenza di contestazioni in causa sui dati così estrapolati, l'appellante non aveva ritenuto di produrre ulteriore documentazione, considerata anche l'estrema complessità del lavoro che sarebbe stato necessario a tal fine.
L'appellante ribadisce, inoltre, che il giudice avrebbe potuto disporre CTU, come espressamente richiesto dalla stessa, per la determinazione del prezzo delle borse oggetto di furto, se non avesse ritenuto sufficiente la documentazione depositata e, comunque, rimasta incontestata.
In via di ulteriore subordine, ha chiesto la liquidazione del danno subito secondo Parte_1 equità, ex art. 1226 c.c., in quanto lo stesso giudice aveva rilevato che la fattura di era CP_15 riferita unicamente ai costi di lavorazione, per cui l'esistenza di un danno maggiore rispetto a quello indicato nella predetta fattura era certa nell'an.
D'altra parte, l'appellante, in quanto produttrice dei beni, mittente, destinataria e proprietaria degli stessi, non aveva potuto produrre documenti che non fossero di propria provenienza, non disponendo, ad esempio, di una fattura di acquisto dei medesimi da parte di un terzo.
A.TI evidenzia che secondo costante giurisprudenza la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e tale presupposto ricorrerebbe nel caso di specie, posto che anche la sentenza impugnata aveva acclarato che il danno effettivo era maggiore dei meri costi di lavorazione fatturati da CP_15
L'appellante assume, pertanto, che il Tribunale, ben avrebbe potuto liquidare in via equitativo il danno dell'attrice, in applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., che consentono al giudice di ricorrere al parametro dell'equità; d'altra parte, osserva ancora l'impossibilità di provare CP_14
l'ammontare preciso del danno, previsto dalle predette disposizione, dovrebbe intendersi in senso relativo, essendo sufficiente una difficoltà solo di un certo rilievo, secondo la Suprema Corte.
Pertanto, vista la certezza circa l'esistenza del danno e l'oggettiva incongruità della liquidazione dello stesso nell'ammontare indicato in sentenza, l'appellante chiede che la Corte voglia liquidare il danno o con l'ausilio di CTU contabile e/o secondo equità.
Il motivo è parzialmente fondato.
Nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale la convenuta sotto il Controparte_1 profilo del quantum, aveva contestato specificamente sia il valore retail, che il valore trade.
Viceversa aveva riconosciuto che, al più, il danno poteva consistere nei costi della materia prima e in quelli delle lavorazioni, entrambi individuati nella fattura n. 1671 del 28.7.2020 della società bulgara Paldin Bags srl. pagina 11 di 23 Così scriveva nella sua comparsa di costituzione in primo grado: “… posto che Controparte_1 il valore complessivo della merce “nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta” in CP_2 risultava essere, come riportato nella fattura 1671/2020 allegata al documento di trasporto CMR, di
€ 79.361,00 (materia prima + lavorazioni delle ditte bulgare mittenti del trasporto) è evidente che tutte le eventuali richieste risarcitorie ad esso supplementari formulate da controparte che pretenderebbe ottenere, a titolo di risarcimento del danno, non soltanto il controvalore della merce così come risultante dalle fatture della merce dichiarate, ma anche un valore maggiore della merce
e il rimborso di danni meramente “speculativi” comprendenti, ad esempio, anche il mancato guadagno, non potranno in alcun modo esser preso in benché minima considerazione”.
In realtà è evidente che la fattura 1671/2020 si riferisce unicamente al costo delle lavorazioni, dal momento che come causale è indicata la seguente dicitura: “Reso delle borse sottoelencate consegnate in lavorazione, da noi tagliate, cucite e confezionate”.
Parte attrice sin dall'atto di citazione aveva prodotto in primo grado sub doc. 17 un prospetto in cui il costo della materia prima relativo alle borse trafugate era indicato nell'importo di euro
41.806,28. Tale prospetto era stato specificamente richiamato da nel proprio atto di CP_14 citazione.
La convenuta non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle risultanze di Controparte_16 detto prospetto e alla quantificazione del prezzo delle materie prime ivi indicato.
L'importo, del resto, appare congruo, anche tenuto conto che la sola lavorazione da parte della società bulgara delle 1.872 borse sottratte era costata euro 44.718,15, come affermato dalla sentenza impugnata.
La sussistenza di questo danno è certa, in quanto, come riconosciuto anche dalla stessa convenuta, il danno conseguente al furto delle borse comprende, quantomeno, il costo della materia prima utilizzata per il confezionamento delle stesse, oltre alla relativa lavorazione.
Pertanto, ritiene la Corte che, alla spesa per la lavorazione eseguita in riferita alle 1.873 CP_2 borse trafugate pari ad euro 44.718,15, già riconosciuta dal Tribunale, deve aggiungersi detto costo della materia prima pari ad euro 41.806,28.
Complessivamente, pertanto, il danno subito dall'attrice deve essere quantificato in euro
86.524,43.
Dedotto l'indennizzo di euro 45.000,00 ricevuto da la convenuta CP_13 Controparte_1 deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro
41.524,43, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla domanda, come richiesto dall'attrice, calcolati gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata. pagina 12 di 23 Non può invece essere riconosciuta ad l'ulteriore voce indicata nella tabella doc. 17 CP_14 come “costi indiretti di produzione”, quantificati in euro 91.791,22, in quanto vi è un difetto assoluto di allegazioni da parte dell'attrice in ordine a detti costi, in alcuno modo individuati e descritti come tipologia, natura ed effettiva incidenza;
non è stato spiegato a quali costi si CP_14 riferisca e in quale modo è pervenuta alla determinazione della cifra cospicua indicata.
A fronte di detto assoluto difetto di allegazioni attoree sul punto, la contestazione da parte della convenuta su un quantum risarcitorio superiore ad euro € 79.361,00 come da fattura 1671/2020, può ritenersi sufficiente a determinare l'inoperatività del principio di non contestazione invocato dall'appellante, dal momento che la contestazione specifica presuppone a monte una allegazione puntuale che qui, con riferimento a tali “costi indiretti di produzione”, è del tutto mancata. E' noto infatti che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, allegazione che deve emergere dalle affermazioni presenti negli atti di causa (Cass. n. 22055 del 22.9.2017, Cass. n. 8900 del 3.4.2025).
Né possono essere riconosciuti il valore retail o trade della merce trafugata indicati dall'attrice che, a fronte della contestazione specifica sul punto di , non ha fornito prova Controparte_1 adeguata del danno subito, essendosi limitata a richiamare dei prospetti di sua formazione unilaterale, non supportati da adeguata documentazione, né da una prova testimoniale, neppure offerta.
Quanto alla richiesta di ctu, è evidente che la stessa non può supplire alle carenze probatorie imputabili all'attrice, mentre con riferimento al criterio dell'equità può osservarsi che il danno qui riconosciuto è proprio quello certo nella sua esistenza ontologica -ossia quello riferito alle materie prime e alle lavorazioni- mentre l'ulteriore segmento di danno relativo al mancato guadagno connesso alla vendita delle borse ai negozianti o ai clienti al dettaglio avrebbe dovuto essere provato dall'attrice e non può dirsi certo neppure nell'an e, come noto, il ricorso al criterio equitativo presuppone invece detta certezza (Cass. sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018; Cass.
Sez. 3, n. 16344 del 30/07/2020).
DOMANDA RICONVENZIONALE DI Controparte_1
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di controparte, anziché dichiararla infondata.
La sentenza, invocando sul punto l'applicazione dell'art. 36 cpc, secondo ha CP_14 erroneamente affermato che detta riconvenzionale aveva ad oggetto la richiesta del corrispettivo relativamente a servizi di trasporto diversi rispetto a quello oggetto di causa. Tale assunto non sarebbe pagina 13 di 23 veritiero, in quanto la stessa appellante aveva dato atto che nell'importo richiesto dalla convenuta era compreso anche il compenso per il trasporto esitato nel furto per cui è causa. Proprio per tale ragione, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., precisando che il trasporto in CP_14 discussione si inquadrava nell'ambito di un unico rapporto commerciale di natura continuativa, dimostrato dal contratto quadro di cui al doc. 1 dell'attrice.
Considerato il grave inadempimento di controparte nell'esecuzione del contratto, l'appellante ha, pertanto, chiesto che la domanda avversaria sia integralmente rigettata o, quantomeno, che sia respinta con riferimento al corrispettivo relativo al trasporto interessato dal furto e/o che, in subordine, siano operate le opportune compensazioni tra il risarcimento dovuto all'attrice e il credito invocato dalla controparte.
In comparsa conclusionale, ha dato atto che a fronte della CP_14 Controparte_1 declaratoria di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale pronunciata dalla sentenza impugnata, ha chiesto ed ottenuto separato decreto ingiuntivo per il proprio credito relativo al corrispettivo dei servizi di trasporto, resi a favore dell'appellante, diversi da quello in cui si è verificato il furto per cui è causa. A. TI ha dato atto di aver proposto opposizione contro detto decreto, ma il giudice ha già concesso la provvisoria esecuzione del decreto e avendo dovuto pagare CP_14
l'importo richiesto, ha dichiarato di rinunciare, nella presente sede, all'appello proposto avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di di pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di trasporti distinti Controparte_1 da quello interessato dal furto per cui è causa.
Ha insistito, invece, nell'impugnazione della sentenza di primo grado per omessa pronuncia relativamente al fatto che il Tribunale nulla ha statuito circa la domanda di pagamento di
[...] relativa al corrispettivo preteso con riferimento allo specifico trasporto nel corso del quale le CP_1 merci dell'esponente sono state rubate. Si tratta dell'importo di euro 1.567,70, di cui alla fattura n.
8001114579 del 26.8.2020, rispetto alla quale ha dichiarato, costituendosi in appello, Controparte_1 di riproporre detta domanda di pagamento sotto forma di eccezione di compensazione.
L'appellante ha, pertanto, richiesto che, in ragione dell'inadempimento gravemente colposo di in esecuzione del contratto inter partes, sia espressamente rigettata, nel merito, la Controparte_1 pretesa creditoria avversaria relativa al corrispettivo in esame.
La questione posta dal secondo motivo di appello principale è trattata anche da , CP_7 che, in via cautelativa condizionata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la domanda risarcitoria di ha reiterato la richiesta di opporre in compensazione il CP_14
pagina 14 di 23 corrispettivo del trasporto in cui si è verificato il furto che ha dato vita alla presente controversia. In particolare, ha dato atto di rinunciare, rispetto alla domanda riconvenzionale svolta in primo CP_1 grado, alla richiesta di pagamento di euro 119.601,17, relativa a trasporti diversi da quelli oggetto di causa (pretesa coltivata in separato giudizio) e si è limitata ad eccepire in compensazione la sola domanda di pagamento dell'importo di euro 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020, riguardante il corrispettivo dovuto per il solo trasporto per cui è causa.
Il secondo motivo di appello principale è fondato.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto in cui si è verificato il furto oggetto di causa, la dichiarazione del Tribunale di inammissibilità ex art. 36 cpc della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è evidentemente non corretta, per cui detta richiesta di pagamento di deve essere valutata nel merito. Controparte_1
Come accertato dal primo giudice, tra e deve ritenersi che era stato CP_14 Controparte_1 concluso un contratto di trasporto, nell'ambito del rapporto pluriennale che intercorreva tra le parti. In particolare l'esistenza di detto contratto poteva desumersi dal doc. 1 di parte attrice avente ad oggetto l'offerta di del 2016 relativa alle tariffe dei noli;
dalla fattura di quest'ultima relativa al Controparte_1 trasporto per cui è causa (doc. 26 attrice); dalla corrispondenza intercorsa tra le parti in cui mai
[...]
aveva negato la propria legittimazione passiva invitando a rivolgersi a CP_16 CP_14 [...]
e dall'assenza di contatti diretti tra queste ultime due società. A tale conclusione è pervenuta CP_2 anche la sentenza del Tribunale di Milano che ha trattato la causa Controparte_17
Sulla conclusione del contratto di trasporto tra e affermata dalla CP_14 Controparte_1 sentenza qui impugnata, del resto, quest'ultima non risulta aver specificamente proposto appello incidentale, pur se accenna alla questione nelle sue difese.
Deve, pertanto, ritenersi che aveva incaricato, a sua volta, la Controparte_1 Controparte_2 quale aveva affidato concretamente il trasporto a Astef f Ltd, da intendersi come subvettore.
Il furto della merce intervenuto in data 20.8.2020 deve ascriversi a colpa grave dell'autista che aveva parcheggiato di notte il furgone telonato in un parcheggio privo di dispositivi di protezione, per cui del tutto agevolmente i malviventi avevano tagliato il telone e asportato la merce.
è tenuta a rispondere dell'operato negligente dei subvettori di cui si è avvalsa, per Controparte_1 cui la colpa grave dell'autista non può che ricadere sulla stessa. Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante ex art. 1460 c.c. per paralizzare la richiesta di pagamento di controparte. Nulla, pertanto, è dovuto a rispetto alla fattura n. Controparte_1
pagina 15 di 23 8001114579 del 26.8.2020 dell'importo di euro 1.567,70 riguardante il corrispettivo dovuto per il trasporto per cui è causa.
APPELLI INCIDENTALI SU LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI Parte_1
Col primo motivo di appello incidentale censura la sentenza del Tribunale nella Controparte_18 parte in cui, a suo dire sbrigativamente, avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva di CP_14 senza tener conto che la stessa, in realtà, non era più titolare di alcun diritto relativo al trasporto in discussione, avendo ceduto tutti i relativi diritti alla sua compagnia di assicurazione e, CP_10 comunque, avendovi rinunciato a seguito dell'incasso dell'indennizzo da quest'ultima corrispostole.
aveva sottoscritto con una copertura assicurativa Controparte_19 CP_10 delle merci oggetto del trasporto per cui è causa per un valore/massimale di € 50.000 e sottoscritto in data 8/10/2020 in favore della l'atto di quietanza e cessione prodotta sia dalla odierna CP_10 appellata (doc. n. 11 fasc. 1° grado) che dall' appellante (doc. n. 25). E proprio con tale atto da lei sottoscritto, la dichiarava: “anche in via transattiva, estinto in tutti ogni qualsiasi loro CP_14 diritto, ragione, pretesa, spesa e conseguenza dipendenti dal danno sofferto dalle cose assicurate con la suddetta Polizza” nonché di cedere ove d'uopo, anche ai sensi dell'art. 1260 c.c. OGNI loro diritto di recupero, regresso od altro alla detta compagnia, obbligandosi, quando la compagnia lo giudicasse di sua convenienza, a provvederle quei dati e quei documenti che potessero esserle necessari alla rivendicazione dei diritti che le competessero in modo che essa possa in loro luogo e vece far valere i loro diritti, ragioni ed azioni di cui sopra, dove dovunque e contro chiunque come di ragione e di legge”.
aveva agito nei confronti delle medesime parti in separato giudizio, in surroga della CP_10 [...] per il recupero del solo importo materialmente pagato, pari a 45.000 euro al netto della CP_14 franchigia.
Tuttavia, il fatto che poi abbia deciso, del tutto discrezionalmente, di agire per il solo CP_10 rimborso dell'indennizzo versato alla non esclude ex se la circostanza, documentalmente CP_14 provata e dimostrata come evidenziato sopra, che l'attrice avesse comunque formalmente ed espressamente rinunciato e avesse legalmente ceduto ad altri -appunto la ogni suo diritto di CP_10 recupero e regresso od altro anche ai sensi dell'art. 1260 c.c. in relazione al trasporto de quo.
Detta sua cessione non era stata d'altronde in alcun modo limitata o condizionata dalla
[...] avendo la stessa chiaramente ed espressamente ceduto ogni suo diritto di risarcimento dei CP_14 danni derivanti dal trasporto de quo, per cui l'unico soggetto titolato ad agire per eventuali danni derivanti era la sola cessionaria nella misura dalla stessa scelta. CP_20
pagina 16 di 23 Anche col proprio primo motivo di appello incidentale ha ribadito il difetto Controparte_21 di legittimazione attiva di la quale, avendo ricevuto l'indennizzo dalla propria compagnia CP_14 assicurativa con l'atto di quietanza sottoscritto in data 8.10.2020 aveva ceduto a CP_13 quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 1260 c.c., ogni suo diritto di recupero, regresso od altro alla detta compagnia. Essendo, pertanto, subentrata nel diritto di azione della CP_13 Parte_1 quest'ultima non poteva che essere dichiarata priva di legittimazione ad agire.
I motivi di appello incidentale in esame sono infondati.
Con il suo atto di citazione aveva prodotto sub doc. 25 l'atto di quietanza relativo CP_14 all'indennizzo ricevuto da che aveva correttamente detratto dall'importo richiesto in causa CP_13 alla convenuta come risarcimento del danno.
In detto documento, nella prima facciata, si legge “Vi trasmettiamo, in allegato, l'atto di transazione, quietanza e surroga per l'importo indennizzabile”. Non vi può, dunque, essere alcun dubbio che la cessione dei diritti verso la compagnia assicurativa era limitato all'importo di 45.000,00 euro pagato dalla stessa, sia perché, sul piano letterale, la surroga era stata riferita specificamente all'indennizzo erogato, sia perché, anche sul piano logico, non avrebbe avuto alcun senso per cedere CP_14 all'assicurazione il diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto all'importo indennizzato.
Inoltre, l'atto di surroga in questione riguardava specificamente i rapporti tra e la propria CP_13 assicurata, per cui definiva ogni questione solo tra loro, e autorizzava la prima ad agire in rivalsa verso il responsabile nei limiti dell'indennizzo corrisposto a come in effetti ha poi effettivamente CP_14 fatto la compagnia assicurativa promuovendo parallelo giudizio verso che è stata Controparte_1 condannata a pagare all'istituto assicurativo appunto l'importo di euro 45.000.
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE SULLA COLPA GRAVE DELL'AUTISTA
Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta che il Tribunale aveva Controparte_16 erroneamente ritenuto la colpa grave dell'autista, che, in realtà, era rimasto ininterrottamente a bordo del mezzo e aveva parcheggiato il camion in un'area specificamente adibita a parcheggio di camion, ben attrezzata e dotata di telecamere di sorveglianze e situata proprio nelle adiacenze dei magazzini logistici della DHL, ove la merce andava riconsegnata, il tutto come da documentazione fotografica che pagina 17 di 23 era stata depositata sub doc.
6. Si era dunque trattato, secondo l'appellante incidentale, di perdita di merce imputabile a caso fortuito e non certo a colpa grave del vettore.
Conseguentemente, ben poteva trovare applicazione il limite di responsabilità vettoriale di cui all'art. 23.3 della Convenzione CMR, pari ad 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Posto che, come emerso in sede peritale, il peso complessivo dei colli mancanti era di complessivi kg. 1.988, ai sensi dell'art. 23.3 della Convenzione CMR, l'indennità dovuta dal vettore per la perdita di merce non potrebbe comunque superare la somma di € 19.806,14.
La Corte rileva che il secondo motivo di appello incidentale di è infondato, Controparte_1 come già argomentato trattando il secondo motivo di appello principale. La negligenza dell'autista deve, infatti, ritenersi grave, avendo il medesimo posteggiato un camion telonato in un parcheggio pubblico, a protezione del quale non vi è prova che vi fossero dei dispositivi di sorveglianza.
La questione è trattata anche dalla sentenza relativa al parallelo giudizio promosso da e CP_13
Contr in tal caso il Tribunale precisava che le uniche telecamere in zona erano quelle della ditta ma non vi era prova che il camion fosse stato parcheggiato in un punto inquadrato da dette telecamere.
Più in generale nel presente procedimento non è stata provata l'esistenza di meccanismi di protezione nel luogo in cui l'autista aveva parcheggiato il camion per la notte. La documentazione fotografica prodotta dalla convenuta sub doc. 6 nessuna informazione fornisce al riguardo, posto che dalle foto si vedono delle telecamere che non è noto come fossero posizionate rispetto al camion.
Quest'ultimo era arrivato con un giorno di ritardo, con la conseguenza che aveva trovato la DHL chiusa per il weekend. Ne consegue che nel fine settimana il parcheggio antistante la DHL era un luogo isolato e non protetto. Il fatto poi che l'autista fosse rimasto a bordo a dormire non costituisce affatto una misura di protezione del carico, che infatti è stato tranquillamente asportato dai malviventi e l'autista ha dichiarato di essersene reso conto solo al mattino seguente.
MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE Controparte_23
In via cautelativa condizionata, nella denegata ipotesi che la Corte dovesse accogliere la CP_1 domanda risarcitoria di ha reiterato le seguenti domande non esaminate in primo grado: CP_14
1) per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta, dichiarava di rinunciare a riproporre la richiesta di pagamento di euro 119.601,17, limitandosi ad eccepire in compensazione la sola pagina 18 di 23 domanda di pagamento dell'importo di euro 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del
26.8.2020 riguardante il corrispettivo dovuto per il solo trasporto per cui è causa;
2) per la non creduta ipotesi che fosse riconosciuta responsabile del danno lamentato CP_7 da la stessa reiterava la richiesta di essere tenuta indennne da , in CP_14 Controparte_2 qualità di vettore contrattuale del trasporto per cui è causa e/o da in qualità di vettore CP_6 effettivo. Sul punto evidenzia che non vi è alcun ordine di trasporto da cui risulti che CP_14 aveva incaricato di eseguire il trasporto per cui è causa e non vi è alcun documento CP_7 di trasporto emesso da quest'ultima. In realtà il mittente bulgaro avrebbe incaricato CP_15 direttamente del trasposto e quest'ultima, a sua volta, aveva subdelegato il CP_1 CP_2 trasporto materiale ad Dette circostanze sarebbero state ammesse anche dalle terze CP_6 chiamate. Nella lettera di vettura internazionale, del resto, come vettore era espressamente indicato e agli atti vi era comunicazione di che semplicemente avvisava CP_6 Controparte_2
–quale mero referente operativo in Italia- della data di arrivo dei propri camion CP_7
La Corte rileva che il primo motivo appello incidentale condizionato di è infondato e si è CP_1 già detto che sul punto deve essere accolta l'eccezione di inadempimento sollevata da ex art. CP_14
1460 c.c. vista la grave negligenza dell'autista.
MANLEVE
Il secondo motivo condizionato di Rhenus può invece essere accolto.
L'accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante principale nella misura di euro 41.524,43, comporta il diritto di di rivalersi su CP_7 Controparte_2
Sull'esistenza del contratto di trasporto tra e si è già detto. CP_14 Controparte_1
Parimenti dalla documentazione in atti emerge chiaramente che aveva incaricato del CP_7 trasporto e quest'ultima, a sua volta, si era avvalsa di e in comparsa di Controparte_2 CP_6 costituzione in appello ha anche reiterato, in via subordinata, la richiesta di essere Controparte_2 manlevata da nella denegata ipotesi di condanna. CP_6
Ne consegue che deve essere condannata a manlevare Controparte_2 Controparte_1 relativamente all'importo sopra indicato di euro 41.524,43, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, cui l'attrice ha diritto al pagamento da parte di quest'ultima; come richiesto, la manleva deve essere estesa alle spese di lite che è qui condannata a rifondere Controparte_1 all'attrice. pagina 19 di 23 Al contempo sarà tenuta a manlevare per il medesimo importo e per le spese CP_6 Controparte_2 di lite che quest'ultima deve pagare a Controparte_1
APPELLO INCIDENTALE di SULLA COMPENSAZIONE Controparte_2
DELLE SPESE DI LITE
Col secondo motivo di gravame incidentale contesta la decisione del primo Controparte_21 giudice che ha compensato le spese di lite tra l'attrice e le terze chiamate in considerazione dell'asserita grave negligenza del vettore, che aveva determinato la perdita del carico.
Assume che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di Controparte_2 soccombenza ex art. 91 cpc, tenuto conto dell'esito finale della lite, a prescindere dalla questione dibattuta in causa della negligenza del vettore, in considerazione del fatto che le domande verso la terza chiamata erano state integralmente non accolte.
Pertanto il giudice avrebbe dovuto condannare l'attrice –o al limite la chiamante- a pagare le spese processuale della terza chiamata, alla stregua del principio di causalità, avendo la stessa dato causa alla lite con la sua infondata pretesa.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, le siano rimborsate le spese di lite o da parte dell'attrice o da parte della chiamante.
La Corte rileva che l'accoglimento parziale dell'appello principale comporta la riforma delle statuizione del primo giudice in punto spese e la questione viene affrontata nel successivo paragrafo.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione pagina 20 di 23 delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa, mentre l'accoglimento solo parziale CP_14 della sua domanda risarcitoria inciderà sullo scaglione applicabile alla liquidazione delle spese, che sarà ancorato al decisum. Come noto, infatti, in tema di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi può giustificarne la compensazione totale o parziale, a differenza dell'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo (Cass. SU n 32061/2022; Cass.
13827/2024), fermo restando che, nel caso di accoglimento parziale della domanda, la liquidazione delle spese sarà ancorata al decisum.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del CP_14 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro
1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro 2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi CP_14 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da devono, invece, essere poste a carico di Controparte_1
e quelle di quest'ultima a carico di posto che la negligenza dei subtrasportatori Controparte_2 CP_6 ha dato causa al presente giudizio e alle relative spese.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto Controparte_1 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro
1.701per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro
2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei Controparte_1 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro
3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto Controparte_2 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e pagina 21 di 23 della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro 2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei Controparte_2 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro
3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2307/2024, sez. XI civile, del 28.2.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. condanna a pagare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 41.524,43, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla domanda, calcolati questi ultimi sulla somma via via annualmente rivalutata;
2. condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
dal pagamento ad dell'importo di cui al punto 1) del presente
[...] Parte_1 dispositivo e delle spese di lite di cui ai punti 5) e 6) del presente dispositivo;
3. condanna a manlevare e tenere indenne dal CP_9 Controparte_2 pagamento a dell'importo di cui al punto che precede del presente Controparte_1 dispositivo e delle spese di lite di cui ai punti 7) e 8) del presente dispositivo;
4. dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 relativamente alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020 dell'importo di euro 1.567,70, riguardante il corrispettivo del trasporto per cui è causa;
5. condanna a pagare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 22 di 23 7. condanna , a pagare a , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
8. condanna a pagare a , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese
9. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle CP_9 Controparte_2 spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
10. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle CP_9 Controparte_2 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI ZI LO LO
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO LO Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa NI ZI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1492/24, promossa in grado d'appello,
da
rappresentata e difesa dall'avv.to Marzia SCURA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Viale ABRUZZI n. 13/A, MILANO in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv.to GIRELLI DANIELA e Controparte_1 dall'avv.to Enrico Righetti ed elettivamente domiciliata nel loro studio in MILANO, via
Manara 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
e contro
(P.I. , in persona degli Amministratori Sigg.ri Controparte_2 P.IVA_1
e e legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_3 Controparte_4 sede in BG – 1540 Sofia, 1 Brussels blvd., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Pesce
e domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Santa Tecla 4, come da procura alle liti in pagina 1 di 23 atti;
-appellata, terza chiamata in primo grado –
e contro
(Codice Uniario d'ldentificazione ), con sede legale e CP_5 P.IVA_2 amministrativa in , (1220) città di Sofia, rione r-n Serdika, lstoriya CP_2
Slavyanobułgarska n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Annamaria Turchetti (C.F. PEC CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
AR EP (VA), via Roma 64, e al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura rilasciata in primo grado appellata, terza chiamata in primo grado -
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2307/2024, resa inter partes in data il 28.2.2024 dal Tribunale di Milano,
Sezione Undicesima Civile, e pubblicata in data 29.2.2024, a definizione del giudizio R.G. n.
12511/2021, non notificata;
OGGETTO: trasporto
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2307/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, Giudice Dott. Vincenzo Nicolini, in data 28.2.2024, a definizione del giudizio R.G. n. 12511/2021, pubblicata in data 29.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, per tutte le ragioni espresse in narrativa, accertata la responsabilità di Controparte_1 per l'ammanco di merci riscontrato al momento della consegna del carico trasportato,
[...]
pagina 2 di 23 condannare la stessa al risarcimento dei conseguenti danni in favore di Controparte_1 [...]
per un importo pari a euro 428.316,00, già dedotto l'importo di euro 45.000,00 ricevuto Parte_1 dalla compagnia Unipol, o pari alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
respingere la domanda riconvenzionale di Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accolga la eccezione di carenza di legittimazione passiva di e/o, in ogni caso, riconosca l'esistenza di un rapporto Controparte_1 contrattuale diretto tra la esponente e e/o tra la esponente e e/o, in ogni caso, Controparte_2 CP_6 accerti la loro responsabilità diretta nei confronti della esponente per l'ammanco di merci riscontrato al momento della consegna del carico trasportato, condannare e/o ciascuna in via Controparte_2 CP_6 esclusiva o, eventualmente, in solido tra loro e/o in solido con ciascuno secondo la Controparte_1 propria quota di responsabilità, come accertata in corso di causa, al risarcimento in favore di
[...]
di un importo pari a euro 428.316,00, già dedotto l'importo di euro Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito riconosca, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia importo, la pretesa creditoria nei confronti della esponente oggetto della domanda riconvenzionale di Controparte_1 disporre la compensazione giudiziale del credito di come accertato, con il maggior Controparte_1 credito risarcitorio di nei confronti della stessa Parte_1 Controparte_1
In via subordinata istruttoria: ammettere la prova testimoniale del sig. direttore di produzione di e Testimone_1 Parte_1 del sig. , addetto al dipartimento Operations Eastern Europe di sui Testimone_2 Parte_1 seguenti capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:
“Vero che nello svolgimento del rapporto, si poneva ad quale unico Controparte_1 Parte_1 interlocutore per i trasporti nella tratta Italia- e Bulgaria-Italia”; CP_2
“Vero che nello svolgimento del rapporto, dichiarava di provvedere in prima persona ai Controparte_1 trasporti, per il tramite della propria rete organizzativa”;
“Vero che ha sempre fatto riferimento a quale sua filiale bulgara”; Controparte_1 Controparte_2
“Vero che ha sempre erogato il corrispettivo per i trasporti dalla all'Italia Parte_1 CP_2 esclusivamente a . Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso degli eventuali costi di CTU. Con osservanza. Milano, lì 27.12.2024 Avv. Marzia Scura
PARTI APPELLATE pagina 3 di 23 Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis, dichiarare infondati e respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare in toto l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata dalla nei Parte_1 confronti della odierna conchiudente;
respingere comunque integralmente la domanda risarcitoria di parte appellante sia nell'an che nel quantum e pertanto mandare l'odierna convenuta assolta da ogni e qualsiasi pretesa avversaria e/o comunque, in subordine, accertare il danno risarcibile nei limiti di cui dall'art. 23 della Convenzione CMR e di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva e comunque l'estraneità della convenuta in merito alla domanda risarcitoria avversaria e accertare CP_7 nel caso l'eventuale esclusiva responsabilità per l'evento (laudatio auctoris) della
[...]
e/o della quali vettori del trasporto;
CP_8 CP_9
in via di appello incidentale, ed in riforma della sentenza 2307/2024 del 29.2.2024, dichiarare la carenza di legittimazione / interesse ad agire della per Parte_1 l'avvenuta cessione di ogni suo diritto alla CP_10
nella non creduta ipotesi in cui l'odierna conchiudente dovesse essere ritenuta responsabile e condannata a pagare alcunché all'attrice appellante a titolo di risarcimento danni subiti in conseguenza del furto parziale della merce nel corso del trasporto di cui è causa, compensare la somma di € 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020 dall'importo eventualmente riconosciuto a favore dell'appellante e, in ogni caso, dichiarare del trasporto a garantire, manlevare e tenere integralmente indenne l'odierna conchiudente da ogni e qualsivoglia pretesa (per capitale ed interessi, ed anche per spese di lite) avanzata in questa sede nei suoi confronti dalla Parte_1
Con vittoria, in ogni caso, delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge).
In via istruttoria si deposita il fascicolo di primo grado (atti e doc. da n. 1 a n. 23). Milano, 19 dicembre 2024 Avv. Daniela Girelli Avv. Enrico Righetti
RHENUS CP_2 Nella causa tra le parti descritte in epigrafe, con ordinanza del 1° ottobre 2024 la Corte d'Appello ha rifissato udienza avanti a sé al 25 febbraio 2025, assegnando i termini ex art. 352 cod. proc. civ. per deposito di note scritte per la precisazione delle conclu-sioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica. Per la appellata – appellante in via incidentale , si confermano le seguenti Controparte_2 CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria deduzione, do-manda ed eccezione così GIUDICARE pagina 4 di 23 1. in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale, dichiarare che la è senza titolo di Parte_1 legittimazione per l'azione e, per l'effetto, respingere ogni domanda;
2. in accoglimento del secondo motivo di gravame incidentale, condannare la o la Parte_1 [...]
in via solidale od alternativa, al rimborso di compensi e spese, anche generali, del primo grado del CP_1 giudizio da liquidarsi in conformità dell'art. 4 DM 10.03.2014, n. 5;
3. in ogni caso, respingere l'appello principale. Nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale condannare la a manlevare e garantire la da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, CP_11 Controparte_2 anche per le spese, derivante dalla decisione;
4. Spese, anche generali, e compensi del secondo grado rifusi. Con osservanza. Milano, 20 dicembre 2024
CP_5
La Società , come rappresentata in atti, precisa le conclusioni nel procedimento CP_5 di appello, chiedendone l'accoglimento, come di seguito: C O N C L U S I O N I Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, respingere l'appello proposto dalla avverso la Controparte_12 sentenza del Tribunale di Milano n. 2307/2024, confermando la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato le richieste di risarcimento del danno nei confronti della Convenuta principale e delle Terze chiamate, oggi Appellate. Accogliere gli appelli incidentali proposti da da e da con esclusione Controparte_1 Controparte_2 delle domande formulate avverso la presente Appellata. Con vittoria di spese e di compensi legali del presente grado di giudizio. Con osservanza. AR EP, 20 dicembre 2024. (Avv. Annamaria Turchetti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
premesso di aver affidato a il Parte_1 Controparte_1 trasporto di 3.324 borse dalla all'Italia, conveniva in giudizio quest'ultima per chiederne la CP_2 condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita parziale del carico, al netto dell'indennizzo di euro 45.000,00, già ottenuto dalla propria compagnia di assicurazione. In particolare, l'attrice deduceva che, in data 3 agosto 2020, il vettore che stata eseguendo la prestazione di trasporto, , giunto in Italia, subiva il furto di 1.873 borse delle complessive 3.324, CP_5 di proprietà della attrice.
si è costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1
pagina 5 di 23 legittimazione attiva dell'attrice e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La convenuta, inoltre, chiamava in giudizio e , dalle Controparte_2 CP_5 quali domandava di essere tenuta indenne nella subordinata ipotesi che dovesse essere condannata al risarcimento del danno. La convenuta, a sostegno della chiamata, affermava che dell'esecuzione del trasporto si era occupata la società bulgara ad essa collegata , che a sua Controparte_2 volta aveva incaricato il sub vettore Pertanto responsabili della sottrazione del carico CP_5 sarebbero state, eventualmente, queste società terze.
La convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, domandava il pagamento dei corrispettivi per trasporti da essa effettuati a favore della attrice nel corso dell'anno 2020 e chiedeva al Giudice di disporne la compensazione con quanto eventualmente riconosciuto alla attrice a titolo di risarcimento del danno.
Anche e si costituivano in giudizio, contestando la pretesa risarcitoria Controparte_2 CP_6 dell'Esponente, sia nel merito che sotto il profilo della legittimazione attiva e passiva.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, il Giudice non ammetteva le prove orali offerte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il
6.12.2023.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi e il Tribunale in data 29.2.2024, con sentenza
2307/2024, così statuiva: “Rigetta la domanda avanzata da nei confronti Parte_1 di dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1 nei confronti di rigetta la domanda Controparte_1 Parte_1 avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_5
; compensa per intero le spese di lite tra le parti”
[...]
In sostanza il Tribunale, rispetto alle eccezioni preliminari della convenuta, affermava che l'attrice, in quanto mittente, destinataria e proprietaria delle merci oggetto del trasporto era, senz'altro, titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita di parte del carico;
rilevava che detto diritto non era stato ceduto integralmente alla sua assicuratrice che, avendo corrisposto alla stessa un CP_13 indennizzo di soli 45.000,00 euro, si era surrogata nel diritto al risarcimento del danno limitatamente a detto minor importo;
infine riteneva parimenti infondata l'eccezione volta a limitare la responsabilità del vettore alla colpa grave, posto che il veicolo, dal quale la merce era stata trafugata, aveva sostato per l'intera notte in un parcheggio a custodia o protezione del quale non era stato dimostrato vi fosse alcuna misura, per cui i ladri avevano semplicemente tagliato il telone e si erano appropriati dei colli, senza che l'autista si accorgesse di nulla sino alle 8.20 del mattino seguente. pagina 6 di 23 Superate le eccezioni preliminari, rispetto alla quantificazione dei danni subiti da Parte_1
determinati dalla stessa in euro 428.316,00, il primo giudice riconosceva dovuto il minor importo
[...] di euro 44.718,15, inferiore a quello di 45.000,00, che l'attrice aveva già incassato da CP_13 pertanto rigettava la domanda attorea.
In particolare, il Tribunale evidenziava che aveva prodotto unicamente due Parte_1 documenti, uno riportante il costo di produzione delle borse quantificato in euro 177.529,00 e l'altro contente il proprio listino prezzi, dal quale avrebbe dovuto emergere che il loro valore di mercato era pari ad euro 473.316,00, somma quest'ultima che l'attrice chiedeva come risarcimento danni, dedotto solo l'indennizzo già percepito dall'assicurazione (docc. 17 e 18 attrice).
Sul piano probatorio il giudice di prime cure rilevava che i documenti in esame erano di formazione unilaterale dell'attrice, consistendo in meri prospetti non verificabili rispetto al loro contenuto e all'epoca di formazione, ben potendo essere stati redatti esclusivamente ai fini di causa.
Inoltre, sul piano sostanziale, il Tribunale evidenziava che, riconoscere al danneggiato il prezzo di listino, significava attribuirgli l'intero profitto futuro, in realtà aleatorio, esonerandolo dalla necessità di trarre profitto dalla sua attività imprenditoriale, che consiste nel riuscire a vendere effettivamente le borse in questione al prezzo sperato. In ogni caso, non riconosceva ad neppure il costo Parte_1 di produzione delle borse rubate, in quanto detti costi si basavano su un documento di formazione unilaterale dell'attrice. Osservava il Tribunale che aveva sostenuto in causa che la Parte_1 fattura della fabbricatrice delle borse comprendeva solo il costo della lavorazione (doc. 5 attrice) e non anche quello della materia prima, fornita dalla stessa attrice;
tale assunto emergeva dalla causale di detta fattura che faceva riferimento alla restituzione all'attrice delle borse consegnate in lavorazione.
Tuttavia del costo della materia prima non vi era alcuna prova in atti, non essendo idoneo allo scopo il prospetto prodotto sub doc. 17 di formazione della stessa attrice. Pertanto, il Tribunale riteneva di poter porre a base della quantificazione dei danni unicamente la fattura della società che aveva proceduto alla lavorazione delle 3.324 borse oggetto del carico per l'importo di euro 79.361,00; tenuto conto che i pezzi trafugati erano 1.873, ne discendeva che il danno risarcibile ad era pari ad euro Parte_1
44.718,15, somma inferiore all'indennizzo già riconosciuto all'attrice dalla sua compagnia assicurativa.
Pertanto il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria di e le domande svolte, in via Parte_1 subordinata, dalla stessa verso le terze chiamate per l'ipotesi che non fosse riconosciuto il suo rapporto contrattuale con la convenuta. Le domande proposte da quest'ultima verso le terze chiamate rimanevano assorbite. Il primo giudice, poi, dichiarava inammissibile la riconvenzionale svolta dalla convenuta per il pagamento del corrispettivo dei suoi servizi di trasporto, in quanto era pacifico che si trattava di altri trasporti, per cui non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice, ai fini pagina 7 di 23 dell'applicazione dell'art. 36 cpc.
Il tribunale, infine, compensava integralmente le spese di lite dell'attrice verso la convenuta per la reciproca soccombenza e dell'attrice verso le terze chiamate per la grave negligenza del vettore, che aveva determinato la perdita del carico.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale CP_7 contro la pronuncia del Tribunale.
Parimenti si costituivano le terze chiamate in primo grado e e la prima Controparte_2 CP_5 proponeva anche appello incidentale contro la sentenza.
All'esito della prima udienza dell' 1.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 24.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 2.7.2025
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha giudicato non dimostrati i danni lamentati dall'attrice rigettandone la domanda. evidenzia che, nella determinazione del danno subito, aveva fatto riferimento a vari Parte_1 criteri: il valore retail, relativo al prezzo di vendita delle borse applicato nei negozi per la vendita al dettaglio, pari ad euro 428.316,00; il prezzo trade pari a quello applicato dall'attrice ai dettaglianti e, nel caso di specie, pari a euro 197.254,00; i costi complessivi sostenuti da per la Parte_1 produzione, quantificati in complessivi euro 177.529,00.
A detta dell'appellante, il Tribunale, pur respingendo le eccezioni preliminari di controparte e riconoscendo una colpa grave del vettore, nonché la sicura sussistenza di un danno dell'attrice per il pagina 8 di 23 furto delle borse, aveva tuttavia negato il risarcimento essenzialmente per due ragioni: i documenti erano di formazione unilaterale della stessa e non poteva riconoscersi a quest'ultima il Parte_1 profitto, futuro ed aleatorio, connesso alla vendita delle borse.
In primo luogo l'appellante, in considerazione del disposto dell'art. 1696 c.c., chiede che, come danno, sia riconosciuto quanto meno il prezzo trade degli articoli, ossia il prezzo corrente di vendita dei beni ai dettaglianti, che era stato provato mediante il deposito del listino pelletteria 1° Parte_1
Classe, relativo alla stagione autunno/inverno 2020 (doc. 18 attrice). Applicando detto listino ai beni trafugati si perveniva all'importo di euro 197.254,00.
Il listino prezzi in discussione sarebbe sì di provenienza della stessa appellante, ma detta circostanza sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di un atto formale e controparte non avrebbe mai contestato la veridicità, l'attendibilità e la vigenza di detto listino prezzi, con conseguente possibilità di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. L'appellante evidenzia che i dati riportati nei listini in questione e la circostanza che gli stessi riportassero tutti gli articoli di pelletteria commercializzate da relativamente alla collezione autunno/inverno 2020 –ivi compresi Parte_1 gli articoli oggetto di furto- non era mai stato oggetto di contestazione nel corso del giudizio. La circostanza avrebbe dovuto, dunque, considerarsi pacifica ex art. 115 cpc.
In subordine, il giudice ben avrebbe potuto espletare CTU contabile mediante la quale un esperto terzo avrebbe potuto determinare il valore delle borse in questione;
la richiesta di consulenza avanzata dall'attrice era stata, invece, immotivatamente rigettata dal Tribunale.
L'appellante evidenzia che nel parallelo giudizio intentato da contro per CP_13 Controparte_1 ottenere il rimborso dell'importo indennizzato ad il Tribunale, accogliendo la domanda di CP_14
aveva fatto riferimento al valore trade della merce sottratta (doc. 33 attrice). CP_13
Nella sentenza impugnata, invece, il primo giudice aveva fatto erroneamente riferimento all'elemento del mancato guadagno, che in realtà l'attrice non aveva nemmeno richiamato in atti.
In subordine l'appellante chiede che la Corte, quantomeno, riconosca come danno risarcibile i costi sostenuti da per la produzione delle borse trafugate. Sostiene che mai la convenuta e le terze CP_14 chiamate avevano contestato i valori relativi ai costi di produzione in oggetto. si era Controparte_1 limitata a contestare:
- che in via stragiudiziale aveva quantificato il valore della merce sottratta in euro CP_14
197.254,00, pari al valore trade delle borse rubate, mentre in sede giudiziale aveva chiesto il valore retail della merce medesima, pari ad euro 473.316,00;
- che in punto quantificazione del danno doveva tenersi conto della sola responsabilità vettoriale connesso al peso lordo dei 287 colli mancanti, ai sensi dell'art. 23.3. della Convenzione CMR;
pagina 9 di 23 - che, al limite, ai fini della quantificazione del danno si sarebbe dovuto tener conto del valore della merce rubata indicato nella fattura emessa dal fasonista prodotta dall'attrice Parte_2 sub doc. 5 e che indicava un importo complessivo di euro 79.361,00.
Né in via stragiudiziale ante causam, né nel corso del giudizio –prosegue l'appellante- le controparti avevano mai messo in discussione che avesse sostenuto i costi di produzioni CP_14 in esame, né la loro entità. Detti costi erano stato esplicitati nel dettaglio nel documento 17, che era rimasto incontestato per tutto il corso del giudizio.
Il primo giudice, pertanto, aveva violato l'art. 115 cpc, in forza del quale devono essere posti a fondamento della decisione i fatti non contestati e quindi anche quelli rispetto ai quali il convenuto è rimasto silente, dovendo lo stesso prendere posizione in comparsa sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda ex art. 167 cpc.
Nel caso di specie la convenuta e le terze chiamate si erano limitate a contestare:
- che considerare il valore retail della merce rubata avrebbe comportato un illegittimo risarcimento del mancato guadagno della Esponente;
- che la quantificazione del danno, in generale, non potesse superare i limiti della responsabilità vettoriale, posto che, a loro dire, il comportamento del trasportatore non era connotato da colpa grave
- che l'attrice aveva dedotto una quantificazione del danno superiore a quella oggetto della contestazione stragiudiziale.
Viceversa controparte non aveva mai messo in discussione:
- che i prodotti oggetto di furto costituivano prodotti ormai finiti e pronti per la vendita;
- che per arrivare al prodotto finito avesse sostenuto i costi sintetizzati nel prospetto CP_14 prodotto sub doc. 17 e che il Giudice non dovesse tener conto di detto prospetto in quanto “si tratta[va] di prospetti da essa formati, del tutto non verificabili non solo rispetto al contenuto, ma neanche rispetto all'epoca della loro formazione, che potrebbe essere esclusivamente funzionale al presente giudizio”, come invece rilevato d'ufficio dal Giudice in sentenza.
L'appellante evidenzia che, trattandosi nella specie di borse dalla medesima prodotte, non disponeva di fatture di acquisto da terzi da poter produrre in giudizio a riprova del danno subito. I costi di produzione delle singole borse trafugate, inseriti nel prospetto prodotto sub doc. 17, erano stati pertanto estratti dai propri database; in particolare, l'attrice aveva dovuto procedere all'estrazione, dai dati di produzione, dei costi riferibili alla produzione affidata a che, CP_15 avendo un rapporto continuativo con l'attrice, aveva svolto plurime lavorazioni per la stessa;
quindi pagina 10 di 23 aveva dovuto individuare i costi relativi alla commessa oggetto del trasporto affidato a
[...]
e infine, nell'ambito della stessa, i costi delle borse trafugate. CP_1
Vista l'assenza di contestazioni in causa sui dati così estrapolati, l'appellante non aveva ritenuto di produrre ulteriore documentazione, considerata anche l'estrema complessità del lavoro che sarebbe stato necessario a tal fine.
L'appellante ribadisce, inoltre, che il giudice avrebbe potuto disporre CTU, come espressamente richiesto dalla stessa, per la determinazione del prezzo delle borse oggetto di furto, se non avesse ritenuto sufficiente la documentazione depositata e, comunque, rimasta incontestata.
In via di ulteriore subordine, ha chiesto la liquidazione del danno subito secondo Parte_1 equità, ex art. 1226 c.c., in quanto lo stesso giudice aveva rilevato che la fattura di era CP_15 riferita unicamente ai costi di lavorazione, per cui l'esistenza di un danno maggiore rispetto a quello indicato nella predetta fattura era certa nell'an.
D'altra parte, l'appellante, in quanto produttrice dei beni, mittente, destinataria e proprietaria degli stessi, non aveva potuto produrre documenti che non fossero di propria provenienza, non disponendo, ad esempio, di una fattura di acquisto dei medesimi da parte di un terzo.
A.TI evidenzia che secondo costante giurisprudenza la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e tale presupposto ricorrerebbe nel caso di specie, posto che anche la sentenza impugnata aveva acclarato che il danno effettivo era maggiore dei meri costi di lavorazione fatturati da CP_15
L'appellante assume, pertanto, che il Tribunale, ben avrebbe potuto liquidare in via equitativo il danno dell'attrice, in applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., che consentono al giudice di ricorrere al parametro dell'equità; d'altra parte, osserva ancora l'impossibilità di provare CP_14
l'ammontare preciso del danno, previsto dalle predette disposizione, dovrebbe intendersi in senso relativo, essendo sufficiente una difficoltà solo di un certo rilievo, secondo la Suprema Corte.
Pertanto, vista la certezza circa l'esistenza del danno e l'oggettiva incongruità della liquidazione dello stesso nell'ammontare indicato in sentenza, l'appellante chiede che la Corte voglia liquidare il danno o con l'ausilio di CTU contabile e/o secondo equità.
Il motivo è parzialmente fondato.
Nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale la convenuta sotto il Controparte_1 profilo del quantum, aveva contestato specificamente sia il valore retail, che il valore trade.
Viceversa aveva riconosciuto che, al più, il danno poteva consistere nei costi della materia prima e in quelli delle lavorazioni, entrambi individuati nella fattura n. 1671 del 28.7.2020 della società bulgara Paldin Bags srl. pagina 11 di 23 Così scriveva nella sua comparsa di costituzione in primo grado: “… posto che Controparte_1 il valore complessivo della merce “nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta” in CP_2 risultava essere, come riportato nella fattura 1671/2020 allegata al documento di trasporto CMR, di
€ 79.361,00 (materia prima + lavorazioni delle ditte bulgare mittenti del trasporto) è evidente che tutte le eventuali richieste risarcitorie ad esso supplementari formulate da controparte che pretenderebbe ottenere, a titolo di risarcimento del danno, non soltanto il controvalore della merce così come risultante dalle fatture della merce dichiarate, ma anche un valore maggiore della merce
e il rimborso di danni meramente “speculativi” comprendenti, ad esempio, anche il mancato guadagno, non potranno in alcun modo esser preso in benché minima considerazione”.
In realtà è evidente che la fattura 1671/2020 si riferisce unicamente al costo delle lavorazioni, dal momento che come causale è indicata la seguente dicitura: “Reso delle borse sottoelencate consegnate in lavorazione, da noi tagliate, cucite e confezionate”.
Parte attrice sin dall'atto di citazione aveva prodotto in primo grado sub doc. 17 un prospetto in cui il costo della materia prima relativo alle borse trafugate era indicato nell'importo di euro
41.806,28. Tale prospetto era stato specificamente richiamato da nel proprio atto di CP_14 citazione.
La convenuta non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle risultanze di Controparte_16 detto prospetto e alla quantificazione del prezzo delle materie prime ivi indicato.
L'importo, del resto, appare congruo, anche tenuto conto che la sola lavorazione da parte della società bulgara delle 1.872 borse sottratte era costata euro 44.718,15, come affermato dalla sentenza impugnata.
La sussistenza di questo danno è certa, in quanto, come riconosciuto anche dalla stessa convenuta, il danno conseguente al furto delle borse comprende, quantomeno, il costo della materia prima utilizzata per il confezionamento delle stesse, oltre alla relativa lavorazione.
Pertanto, ritiene la Corte che, alla spesa per la lavorazione eseguita in riferita alle 1.873 CP_2 borse trafugate pari ad euro 44.718,15, già riconosciuta dal Tribunale, deve aggiungersi detto costo della materia prima pari ad euro 41.806,28.
Complessivamente, pertanto, il danno subito dall'attrice deve essere quantificato in euro
86.524,43.
Dedotto l'indennizzo di euro 45.000,00 ricevuto da la convenuta CP_13 Controparte_1 deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro
41.524,43, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla domanda, come richiesto dall'attrice, calcolati gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata. pagina 12 di 23 Non può invece essere riconosciuta ad l'ulteriore voce indicata nella tabella doc. 17 CP_14 come “costi indiretti di produzione”, quantificati in euro 91.791,22, in quanto vi è un difetto assoluto di allegazioni da parte dell'attrice in ordine a detti costi, in alcuno modo individuati e descritti come tipologia, natura ed effettiva incidenza;
non è stato spiegato a quali costi si CP_14 riferisca e in quale modo è pervenuta alla determinazione della cifra cospicua indicata.
A fronte di detto assoluto difetto di allegazioni attoree sul punto, la contestazione da parte della convenuta su un quantum risarcitorio superiore ad euro € 79.361,00 come da fattura 1671/2020, può ritenersi sufficiente a determinare l'inoperatività del principio di non contestazione invocato dall'appellante, dal momento che la contestazione specifica presuppone a monte una allegazione puntuale che qui, con riferimento a tali “costi indiretti di produzione”, è del tutto mancata. E' noto infatti che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, allegazione che deve emergere dalle affermazioni presenti negli atti di causa (Cass. n. 22055 del 22.9.2017, Cass. n. 8900 del 3.4.2025).
Né possono essere riconosciuti il valore retail o trade della merce trafugata indicati dall'attrice che, a fronte della contestazione specifica sul punto di , non ha fornito prova Controparte_1 adeguata del danno subito, essendosi limitata a richiamare dei prospetti di sua formazione unilaterale, non supportati da adeguata documentazione, né da una prova testimoniale, neppure offerta.
Quanto alla richiesta di ctu, è evidente che la stessa non può supplire alle carenze probatorie imputabili all'attrice, mentre con riferimento al criterio dell'equità può osservarsi che il danno qui riconosciuto è proprio quello certo nella sua esistenza ontologica -ossia quello riferito alle materie prime e alle lavorazioni- mentre l'ulteriore segmento di danno relativo al mancato guadagno connesso alla vendita delle borse ai negozianti o ai clienti al dettaglio avrebbe dovuto essere provato dall'attrice e non può dirsi certo neppure nell'an e, come noto, il ricorso al criterio equitativo presuppone invece detta certezza (Cass. sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018; Cass.
Sez. 3, n. 16344 del 30/07/2020).
DOMANDA RICONVENZIONALE DI Controparte_1
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di controparte, anziché dichiararla infondata.
La sentenza, invocando sul punto l'applicazione dell'art. 36 cpc, secondo ha CP_14 erroneamente affermato che detta riconvenzionale aveva ad oggetto la richiesta del corrispettivo relativamente a servizi di trasporto diversi rispetto a quello oggetto di causa. Tale assunto non sarebbe pagina 13 di 23 veritiero, in quanto la stessa appellante aveva dato atto che nell'importo richiesto dalla convenuta era compreso anche il compenso per il trasporto esitato nel furto per cui è causa. Proprio per tale ragione, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., precisando che il trasporto in CP_14 discussione si inquadrava nell'ambito di un unico rapporto commerciale di natura continuativa, dimostrato dal contratto quadro di cui al doc. 1 dell'attrice.
Considerato il grave inadempimento di controparte nell'esecuzione del contratto, l'appellante ha, pertanto, chiesto che la domanda avversaria sia integralmente rigettata o, quantomeno, che sia respinta con riferimento al corrispettivo relativo al trasporto interessato dal furto e/o che, in subordine, siano operate le opportune compensazioni tra il risarcimento dovuto all'attrice e il credito invocato dalla controparte.
In comparsa conclusionale, ha dato atto che a fronte della CP_14 Controparte_1 declaratoria di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale pronunciata dalla sentenza impugnata, ha chiesto ed ottenuto separato decreto ingiuntivo per il proprio credito relativo al corrispettivo dei servizi di trasporto, resi a favore dell'appellante, diversi da quello in cui si è verificato il furto per cui è causa. A. TI ha dato atto di aver proposto opposizione contro detto decreto, ma il giudice ha già concesso la provvisoria esecuzione del decreto e avendo dovuto pagare CP_14
l'importo richiesto, ha dichiarato di rinunciare, nella presente sede, all'appello proposto avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di di pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di trasporti distinti Controparte_1 da quello interessato dal furto per cui è causa.
Ha insistito, invece, nell'impugnazione della sentenza di primo grado per omessa pronuncia relativamente al fatto che il Tribunale nulla ha statuito circa la domanda di pagamento di
[...] relativa al corrispettivo preteso con riferimento allo specifico trasporto nel corso del quale le CP_1 merci dell'esponente sono state rubate. Si tratta dell'importo di euro 1.567,70, di cui alla fattura n.
8001114579 del 26.8.2020, rispetto alla quale ha dichiarato, costituendosi in appello, Controparte_1 di riproporre detta domanda di pagamento sotto forma di eccezione di compensazione.
L'appellante ha, pertanto, richiesto che, in ragione dell'inadempimento gravemente colposo di in esecuzione del contratto inter partes, sia espressamente rigettata, nel merito, la Controparte_1 pretesa creditoria avversaria relativa al corrispettivo in esame.
La questione posta dal secondo motivo di appello principale è trattata anche da , CP_7 che, in via cautelativa condizionata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere la domanda risarcitoria di ha reiterato la richiesta di opporre in compensazione il CP_14
pagina 14 di 23 corrispettivo del trasporto in cui si è verificato il furto che ha dato vita alla presente controversia. In particolare, ha dato atto di rinunciare, rispetto alla domanda riconvenzionale svolta in primo CP_1 grado, alla richiesta di pagamento di euro 119.601,17, relativa a trasporti diversi da quelli oggetto di causa (pretesa coltivata in separato giudizio) e si è limitata ad eccepire in compensazione la sola domanda di pagamento dell'importo di euro 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020, riguardante il corrispettivo dovuto per il solo trasporto per cui è causa.
Il secondo motivo di appello principale è fondato.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto in cui si è verificato il furto oggetto di causa, la dichiarazione del Tribunale di inammissibilità ex art. 36 cpc della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è evidentemente non corretta, per cui detta richiesta di pagamento di deve essere valutata nel merito. Controparte_1
Come accertato dal primo giudice, tra e deve ritenersi che era stato CP_14 Controparte_1 concluso un contratto di trasporto, nell'ambito del rapporto pluriennale che intercorreva tra le parti. In particolare l'esistenza di detto contratto poteva desumersi dal doc. 1 di parte attrice avente ad oggetto l'offerta di del 2016 relativa alle tariffe dei noli;
dalla fattura di quest'ultima relativa al Controparte_1 trasporto per cui è causa (doc. 26 attrice); dalla corrispondenza intercorsa tra le parti in cui mai
[...]
aveva negato la propria legittimazione passiva invitando a rivolgersi a CP_16 CP_14 [...]
e dall'assenza di contatti diretti tra queste ultime due società. A tale conclusione è pervenuta CP_2 anche la sentenza del Tribunale di Milano che ha trattato la causa Controparte_17
Sulla conclusione del contratto di trasporto tra e affermata dalla CP_14 Controparte_1 sentenza qui impugnata, del resto, quest'ultima non risulta aver specificamente proposto appello incidentale, pur se accenna alla questione nelle sue difese.
Deve, pertanto, ritenersi che aveva incaricato, a sua volta, la Controparte_1 Controparte_2 quale aveva affidato concretamente il trasporto a Astef f Ltd, da intendersi come subvettore.
Il furto della merce intervenuto in data 20.8.2020 deve ascriversi a colpa grave dell'autista che aveva parcheggiato di notte il furgone telonato in un parcheggio privo di dispositivi di protezione, per cui del tutto agevolmente i malviventi avevano tagliato il telone e asportato la merce.
è tenuta a rispondere dell'operato negligente dei subvettori di cui si è avvalsa, per Controparte_1 cui la colpa grave dell'autista non può che ricadere sulla stessa. Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante ex art. 1460 c.c. per paralizzare la richiesta di pagamento di controparte. Nulla, pertanto, è dovuto a rispetto alla fattura n. Controparte_1
pagina 15 di 23 8001114579 del 26.8.2020 dell'importo di euro 1.567,70 riguardante il corrispettivo dovuto per il trasporto per cui è causa.
APPELLI INCIDENTALI SU LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI Parte_1
Col primo motivo di appello incidentale censura la sentenza del Tribunale nella Controparte_18 parte in cui, a suo dire sbrigativamente, avrebbe riconosciuto la legittimazione attiva di CP_14 senza tener conto che la stessa, in realtà, non era più titolare di alcun diritto relativo al trasporto in discussione, avendo ceduto tutti i relativi diritti alla sua compagnia di assicurazione e, CP_10 comunque, avendovi rinunciato a seguito dell'incasso dell'indennizzo da quest'ultima corrispostole.
aveva sottoscritto con una copertura assicurativa Controparte_19 CP_10 delle merci oggetto del trasporto per cui è causa per un valore/massimale di € 50.000 e sottoscritto in data 8/10/2020 in favore della l'atto di quietanza e cessione prodotta sia dalla odierna CP_10 appellata (doc. n. 11 fasc. 1° grado) che dall' appellante (doc. n. 25). E proprio con tale atto da lei sottoscritto, la dichiarava: “anche in via transattiva, estinto in tutti ogni qualsiasi loro CP_14 diritto, ragione, pretesa, spesa e conseguenza dipendenti dal danno sofferto dalle cose assicurate con la suddetta Polizza” nonché di cedere ove d'uopo, anche ai sensi dell'art. 1260 c.c. OGNI loro diritto di recupero, regresso od altro alla detta compagnia, obbligandosi, quando la compagnia lo giudicasse di sua convenienza, a provvederle quei dati e quei documenti che potessero esserle necessari alla rivendicazione dei diritti che le competessero in modo che essa possa in loro luogo e vece far valere i loro diritti, ragioni ed azioni di cui sopra, dove dovunque e contro chiunque come di ragione e di legge”.
aveva agito nei confronti delle medesime parti in separato giudizio, in surroga della CP_10 [...] per il recupero del solo importo materialmente pagato, pari a 45.000 euro al netto della CP_14 franchigia.
Tuttavia, il fatto che poi abbia deciso, del tutto discrezionalmente, di agire per il solo CP_10 rimborso dell'indennizzo versato alla non esclude ex se la circostanza, documentalmente CP_14 provata e dimostrata come evidenziato sopra, che l'attrice avesse comunque formalmente ed espressamente rinunciato e avesse legalmente ceduto ad altri -appunto la ogni suo diritto di CP_10 recupero e regresso od altro anche ai sensi dell'art. 1260 c.c. in relazione al trasporto de quo.
Detta sua cessione non era stata d'altronde in alcun modo limitata o condizionata dalla
[...] avendo la stessa chiaramente ed espressamente ceduto ogni suo diritto di risarcimento dei CP_14 danni derivanti dal trasporto de quo, per cui l'unico soggetto titolato ad agire per eventuali danni derivanti era la sola cessionaria nella misura dalla stessa scelta. CP_20
pagina 16 di 23 Anche col proprio primo motivo di appello incidentale ha ribadito il difetto Controparte_21 di legittimazione attiva di la quale, avendo ricevuto l'indennizzo dalla propria compagnia CP_14 assicurativa con l'atto di quietanza sottoscritto in data 8.10.2020 aveva ceduto a CP_13 quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 1260 c.c., ogni suo diritto di recupero, regresso od altro alla detta compagnia. Essendo, pertanto, subentrata nel diritto di azione della CP_13 Parte_1 quest'ultima non poteva che essere dichiarata priva di legittimazione ad agire.
I motivi di appello incidentale in esame sono infondati.
Con il suo atto di citazione aveva prodotto sub doc. 25 l'atto di quietanza relativo CP_14 all'indennizzo ricevuto da che aveva correttamente detratto dall'importo richiesto in causa CP_13 alla convenuta come risarcimento del danno.
In detto documento, nella prima facciata, si legge “Vi trasmettiamo, in allegato, l'atto di transazione, quietanza e surroga per l'importo indennizzabile”. Non vi può, dunque, essere alcun dubbio che la cessione dei diritti verso la compagnia assicurativa era limitato all'importo di 45.000,00 euro pagato dalla stessa, sia perché, sul piano letterale, la surroga era stata riferita specificamente all'indennizzo erogato, sia perché, anche sul piano logico, non avrebbe avuto alcun senso per cedere CP_14 all'assicurazione il diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto all'importo indennizzato.
Inoltre, l'atto di surroga in questione riguardava specificamente i rapporti tra e la propria CP_13 assicurata, per cui definiva ogni questione solo tra loro, e autorizzava la prima ad agire in rivalsa verso il responsabile nei limiti dell'indennizzo corrisposto a come in effetti ha poi effettivamente CP_14 fatto la compagnia assicurativa promuovendo parallelo giudizio verso che è stata Controparte_1 condannata a pagare all'istituto assicurativo appunto l'importo di euro 45.000.
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE SULLA COLPA GRAVE DELL'AUTISTA
Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta che il Tribunale aveva Controparte_16 erroneamente ritenuto la colpa grave dell'autista, che, in realtà, era rimasto ininterrottamente a bordo del mezzo e aveva parcheggiato il camion in un'area specificamente adibita a parcheggio di camion, ben attrezzata e dotata di telecamere di sorveglianze e situata proprio nelle adiacenze dei magazzini logistici della DHL, ove la merce andava riconsegnata, il tutto come da documentazione fotografica che pagina 17 di 23 era stata depositata sub doc.
6. Si era dunque trattato, secondo l'appellante incidentale, di perdita di merce imputabile a caso fortuito e non certo a colpa grave del vettore.
Conseguentemente, ben poteva trovare applicazione il limite di responsabilità vettoriale di cui all'art. 23.3 della Convenzione CMR, pari ad 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Posto che, come emerso in sede peritale, il peso complessivo dei colli mancanti era di complessivi kg. 1.988, ai sensi dell'art. 23.3 della Convenzione CMR, l'indennità dovuta dal vettore per la perdita di merce non potrebbe comunque superare la somma di € 19.806,14.
La Corte rileva che il secondo motivo di appello incidentale di è infondato, Controparte_1 come già argomentato trattando il secondo motivo di appello principale. La negligenza dell'autista deve, infatti, ritenersi grave, avendo il medesimo posteggiato un camion telonato in un parcheggio pubblico, a protezione del quale non vi è prova che vi fossero dei dispositivi di sorveglianza.
La questione è trattata anche dalla sentenza relativa al parallelo giudizio promosso da e CP_13
Contr in tal caso il Tribunale precisava che le uniche telecamere in zona erano quelle della ditta ma non vi era prova che il camion fosse stato parcheggiato in un punto inquadrato da dette telecamere.
Più in generale nel presente procedimento non è stata provata l'esistenza di meccanismi di protezione nel luogo in cui l'autista aveva parcheggiato il camion per la notte. La documentazione fotografica prodotta dalla convenuta sub doc. 6 nessuna informazione fornisce al riguardo, posto che dalle foto si vedono delle telecamere che non è noto come fossero posizionate rispetto al camion.
Quest'ultimo era arrivato con un giorno di ritardo, con la conseguenza che aveva trovato la DHL chiusa per il weekend. Ne consegue che nel fine settimana il parcheggio antistante la DHL era un luogo isolato e non protetto. Il fatto poi che l'autista fosse rimasto a bordo a dormire non costituisce affatto una misura di protezione del carico, che infatti è stato tranquillamente asportato dai malviventi e l'autista ha dichiarato di essersene reso conto solo al mattino seguente.
MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE Controparte_23
In via cautelativa condizionata, nella denegata ipotesi che la Corte dovesse accogliere la CP_1 domanda risarcitoria di ha reiterato le seguenti domande non esaminate in primo grado: CP_14
1) per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta, dichiarava di rinunciare a riproporre la richiesta di pagamento di euro 119.601,17, limitandosi ad eccepire in compensazione la sola pagina 18 di 23 domanda di pagamento dell'importo di euro 1.567,70 di cui alla fattura n. 8001114579 del
26.8.2020 riguardante il corrispettivo dovuto per il solo trasporto per cui è causa;
2) per la non creduta ipotesi che fosse riconosciuta responsabile del danno lamentato CP_7 da la stessa reiterava la richiesta di essere tenuta indennne da , in CP_14 Controparte_2 qualità di vettore contrattuale del trasporto per cui è causa e/o da in qualità di vettore CP_6 effettivo. Sul punto evidenzia che non vi è alcun ordine di trasporto da cui risulti che CP_14 aveva incaricato di eseguire il trasporto per cui è causa e non vi è alcun documento CP_7 di trasporto emesso da quest'ultima. In realtà il mittente bulgaro avrebbe incaricato CP_15 direttamente del trasposto e quest'ultima, a sua volta, aveva subdelegato il CP_1 CP_2 trasporto materiale ad Dette circostanze sarebbero state ammesse anche dalle terze CP_6 chiamate. Nella lettera di vettura internazionale, del resto, come vettore era espressamente indicato e agli atti vi era comunicazione di che semplicemente avvisava CP_6 Controparte_2
–quale mero referente operativo in Italia- della data di arrivo dei propri camion CP_7
La Corte rileva che il primo motivo appello incidentale condizionato di è infondato e si è CP_1 già detto che sul punto deve essere accolta l'eccezione di inadempimento sollevata da ex art. CP_14
1460 c.c. vista la grave negligenza dell'autista.
MANLEVE
Il secondo motivo condizionato di Rhenus può invece essere accolto.
L'accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante principale nella misura di euro 41.524,43, comporta il diritto di di rivalersi su CP_7 Controparte_2
Sull'esistenza del contratto di trasporto tra e si è già detto. CP_14 Controparte_1
Parimenti dalla documentazione in atti emerge chiaramente che aveva incaricato del CP_7 trasporto e quest'ultima, a sua volta, si era avvalsa di e in comparsa di Controparte_2 CP_6 costituzione in appello ha anche reiterato, in via subordinata, la richiesta di essere Controparte_2 manlevata da nella denegata ipotesi di condanna. CP_6
Ne consegue che deve essere condannata a manlevare Controparte_2 Controparte_1 relativamente all'importo sopra indicato di euro 41.524,43, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, cui l'attrice ha diritto al pagamento da parte di quest'ultima; come richiesto, la manleva deve essere estesa alle spese di lite che è qui condannata a rifondere Controparte_1 all'attrice. pagina 19 di 23 Al contempo sarà tenuta a manlevare per il medesimo importo e per le spese CP_6 Controparte_2 di lite che quest'ultima deve pagare a Controparte_1
APPELLO INCIDENTALE di SULLA COMPENSAZIONE Controparte_2
DELLE SPESE DI LITE
Col secondo motivo di gravame incidentale contesta la decisione del primo Controparte_21 giudice che ha compensato le spese di lite tra l'attrice e le terze chiamate in considerazione dell'asserita grave negligenza del vettore, che aveva determinato la perdita del carico.
Assume che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di Controparte_2 soccombenza ex art. 91 cpc, tenuto conto dell'esito finale della lite, a prescindere dalla questione dibattuta in causa della negligenza del vettore, in considerazione del fatto che le domande verso la terza chiamata erano state integralmente non accolte.
Pertanto il giudice avrebbe dovuto condannare l'attrice –o al limite la chiamante- a pagare le spese processuale della terza chiamata, alla stregua del principio di causalità, avendo la stessa dato causa alla lite con la sua infondata pretesa.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, le siano rimborsate le spese di lite o da parte dell'attrice o da parte della chiamante.
La Corte rileva che l'accoglimento parziale dell'appello principale comporta la riforma delle statuizione del primo giudice in punto spese e la questione viene affrontata nel successivo paragrafo.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione pagina 20 di 23 delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'esito finale del giudizio vede vittoriosa, mentre l'accoglimento solo parziale CP_14 della sua domanda risarcitoria inciderà sullo scaglione applicabile alla liquidazione delle spese, che sarà ancorato al decisum. Come noto, infatti, in tema di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi può giustificarne la compensazione totale o parziale, a differenza dell'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo (Cass. SU n 32061/2022; Cass.
13827/2024), fermo restando che, nel caso di accoglimento parziale della domanda, la liquidazione delle spese sarà ancorata al decisum.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del CP_14 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro
1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro 2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi CP_14 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da devono, invece, essere poste a carico di Controparte_1
e quelle di quest'ultima a carico di posto che la negligenza dei subtrasportatori Controparte_2 CP_6 ha dato causa al presente giudizio e alle relative spese.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto Controparte_1 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro
1.701per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro
2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei Controparte_1 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro
3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto Controparte_2 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e pagina 21 di 23 della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro si liquidano in complessivi euro 7.616, di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione, euro 2.905 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei Controparte_2 medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro 1.418 per fase introduttiva, euro
3.470 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2307/2024, sez. XI civile, del 28.2.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. condanna a pagare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 41.524,43, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla domanda, calcolati questi ultimi sulla somma via via annualmente rivalutata;
2. condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
dal pagamento ad dell'importo di cui al punto 1) del presente
[...] Parte_1 dispositivo e delle spese di lite di cui ai punti 5) e 6) del presente dispositivo;
3. condanna a manlevare e tenere indenne dal CP_9 Controparte_2 pagamento a dell'importo di cui al punto che precede del presente Controparte_1 dispositivo e delle spese di lite di cui ai punti 7) e 8) del presente dispositivo;
4. dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1 relativamente alla fattura n. 8001114579 del 26.8.2020 dell'importo di euro 1.567,70, riguardante il corrispettivo del trasporto per cui è causa;
5. condanna a pagare ad , a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 22 di 23 7. condanna , a pagare a , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
8. condanna a pagare a , a titolo di Controparte_2 Controparte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese
9. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle CP_9 Controparte_2 spese di lite di primo grado, la somma di euro 7.616,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
10. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle CP_9 Controparte_2 spese di lite del grado di appello, la somma di euro 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI ZI LO LO
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