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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3317/2024, avente ad oggetto "querela di falso"
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da sé medesimo
-attore-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Galante, come da mandato Controparte_1
in atti;
-convenuta-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'1.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con dichiarazione resa all'udienza del 5.5.24, nel corso del procedimento incardinato da [...]
Controparte 1 al fine di sentir condannare il Pt_1 al pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta, inerente la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi, il medesimo proponeva querela di falso in relazione al contratto con il quale era stato dedotto fosse stato attribuito l'incarico alla professionista;
in particolare, deduceva che la firma a sé riferibile apposta sulla prima pagina del prefato negozio fosse stata ivi collocata mediante prelievo della relativa riproduzione fotografica presente su altro testo avente differente tenore.
Disposta la separazione dei procedimenti, il querelante dava corso alla notifica al PM degli atti con i quali era stata formulata la domanda incidentale di falso.
Con ordinanza del 20.5.2025, ritenuto necessario procedere ad indagine tecnica volta ad accertare l'eventuale artificiosa riproduzione della sottoscrizione apposta in altra sede, veniva disposta ctu.
All'udienza dell'1.10.2025 compariva il solo procuratore della convenuta che, avendo preso visione degli esiti dell'indagine tecnica, chiedeva rimettersi la causa in decisione, instando per il rigetto della querela e rinunciando ai termini per le scritture conclusive, quindi la causa veniva trattenuta immediatamente a sentenza.
Preliminarmente, giovi osservare come la domanda avanzata dal Pt_1 risulti ammissibile:
ed invero, costui ha sostenuto di aver sottoscritto, unitamente alla CP_1 un contratto
inerente la predisposizione di uno studio di fattibilità di un intervento edilizio in vista dell'erogazione di un finanziamento e non il disciplinare di incarico in calce al quale risultava apparentemente vergata la propria sottoscrizione;
ha, quindi, dedotto che il testo versato in atti dalla professionista a sostegno della propria pretesa creditoria recasse, in realtà. la copia fotografica di una sue firma altrove collocata;
come puntualizzato dalla Corte nomofilattica
"In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta" (cfr. Cass 9575/24).
Nel merito, il prospettato profilo di falsità non ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria: l' indagine tecnica, espletata con metodo scientifico e rigoroso, come tale suscettibile di piena condivisione, ha consentito di accertare che la firma presente sulla prima pagina del testo contrattuale in atti, lungi dall'essere stata sovrapposta o trasferita tramite apparecchiature informatiche, fosse stata ivi apposta in originale, mediante l'utilizzo di una penna a sfera con inchiostro ceroso di colore nero;
peraltro, alcuna osservazione è stata formulata dal ctpdell'attore; ancora, il Pt_1 non aveva formulato altre istanze istruttorie al fine di offrire supporto al proprio assunto.
In ossequio ai rilievi che precedono, non può ritenersi provata la falsità del contratto la cui sottoscrizione era in contestazione;
la querela, pertanto, deve trovare rigetto.. Le spesedi lite vengono regolate ex art. 91 c.p.c. in ragione della soccombenza dell'attore e parametrate alla ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla limitata consistenza dell'attività difensiva svolta;
analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- rigetta la querela di falso formulata dal Pt_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in €
2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf nella misura del 15%, iva e
сра;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spesedi ctu.
Lecce, 16.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3317/2024, avente ad oggetto "querela di falso"
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da sé medesimo
-attore-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Angelo Galante, come da mandato Controparte_1
in atti;
-convenuta-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'1.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con dichiarazione resa all'udienza del 5.5.24, nel corso del procedimento incardinato da [...]
Controparte 1 al fine di sentir condannare il Pt_1 al pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta, inerente la progettazione ed esecuzione di interventi edilizi, il medesimo proponeva querela di falso in relazione al contratto con il quale era stato dedotto fosse stato attribuito l'incarico alla professionista;
in particolare, deduceva che la firma a sé riferibile apposta sulla prima pagina del prefato negozio fosse stata ivi collocata mediante prelievo della relativa riproduzione fotografica presente su altro testo avente differente tenore.
Disposta la separazione dei procedimenti, il querelante dava corso alla notifica al PM degli atti con i quali era stata formulata la domanda incidentale di falso.
Con ordinanza del 20.5.2025, ritenuto necessario procedere ad indagine tecnica volta ad accertare l'eventuale artificiosa riproduzione della sottoscrizione apposta in altra sede, veniva disposta ctu.
All'udienza dell'1.10.2025 compariva il solo procuratore della convenuta che, avendo preso visione degli esiti dell'indagine tecnica, chiedeva rimettersi la causa in decisione, instando per il rigetto della querela e rinunciando ai termini per le scritture conclusive, quindi la causa veniva trattenuta immediatamente a sentenza.
Preliminarmente, giovi osservare come la domanda avanzata dal Pt_1 risulti ammissibile:
ed invero, costui ha sostenuto di aver sottoscritto, unitamente alla CP_1 un contratto
inerente la predisposizione di uno studio di fattibilità di un intervento edilizio in vista dell'erogazione di un finanziamento e non il disciplinare di incarico in calce al quale risultava apparentemente vergata la propria sottoscrizione;
ha, quindi, dedotto che il testo versato in atti dalla professionista a sostegno della propria pretesa creditoria recasse, in realtà. la copia fotografica di una sue firma altrove collocata;
come puntualizzato dalla Corte nomofilattica
"In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta" (cfr. Cass 9575/24).
Nel merito, il prospettato profilo di falsità non ha trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria: l' indagine tecnica, espletata con metodo scientifico e rigoroso, come tale suscettibile di piena condivisione, ha consentito di accertare che la firma presente sulla prima pagina del testo contrattuale in atti, lungi dall'essere stata sovrapposta o trasferita tramite apparecchiature informatiche, fosse stata ivi apposta in originale, mediante l'utilizzo di una penna a sfera con inchiostro ceroso di colore nero;
peraltro, alcuna osservazione è stata formulata dal ctpdell'attore; ancora, il Pt_1 non aveva formulato altre istanze istruttorie al fine di offrire supporto al proprio assunto.
In ossequio ai rilievi che precedono, non può ritenersi provata la falsità del contratto la cui sottoscrizione era in contestazione;
la querela, pertanto, deve trovare rigetto.. Le spesedi lite vengono regolate ex art. 91 c.p.c. in ragione della soccombenza dell'attore e parametrate alla ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla limitata consistenza dell'attività difensiva svolta;
analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- rigetta la querela di falso formulata dal Pt_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in €
2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf nella misura del 15%, iva e
сра;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spesedi ctu.
Lecce, 16.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)