TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 335/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 335 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Santa Colomba 29, rappresentato e difeso dall'avv. Feleppa Vincenzo, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via N. Sala, n. 42;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Iammarino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla Nicola Calandra n.7;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite nella sentenza n. 1039/2019 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Benevento il 7.12.1994 e Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento nel registro degli atti di matrimonio (anno
1994, Parte II, serie A, n. 303) e dal quale sono nati due figli, e , Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 24.07.1997 ed il 21.04.2001.
In particolare, evidenziava che, nelle more della succitata pronuncia, entrambi i figli erano divenuti maggiorenni e che gli stessi non risiedevano più con la madre perché già maggiorenne Persona_1 all'epoca del divorzio, aveva raggiunto la piena indipendenza economica (cfr. busta paga), mentre maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da tempo si era Persona_3 trasferito a Roma per motivi di studio (cfr. locazione abitativa per studenti universitari).
Pertanto, chiedeva di modificare le condizioni di divorzio nel modo che segue:
“che nulla deve il sig. alla sig.ra per il mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento ad € 400,00 che il sig. Persona_1 Parte_1 dovrà versare al figlio e ciò a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Persona_3 sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Con istanza congiunta del 28.03.25, le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, dando atto di avere raggiunto il seguente accordo:
“1) le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 pertanto nulla è dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
2) il verserà in favore della , a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 CP_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente convivente con la madre, la somma di euro 400,00 mensili, importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge;
3) le spese legali per la presente controversia sono da intendersi integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei rispettivi difensori che anche al tal fine sottoscrivono il presente atto”.
In pari data, si costituiva la ricorrente che, riportandosi integralmente al contenuto del succitato accordo, ne chiedeva l'accoglimento.
Con atto del 14.04.25, il Giudice disponeva la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 23.05.25.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.25, entrambe le parti si riportavano al contenuto dell'accordo, chiedendone l'accoglimento, e dichiaravano di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi riconciliare.
La modifica richiesta appare conforme alla nuova condizione della prole e deve pertanto essere accolta, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
Le spese, come da patto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile - II Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone la modifica le condizioni di divorzio secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
2. spese compensate.
Così deciso in Benevento il 29.05.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 335 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._1
Santa Colomba 29, rappresentato e difeso dall'avv. Feleppa Vincenzo, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via N. Sala, n. 42;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Iammarino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla Nicola Calandra n.7;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.25, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite nella sentenza n. 1039/2019 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Benevento il 7.12.1994 e Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento nel registro degli atti di matrimonio (anno
1994, Parte II, serie A, n. 303) e dal quale sono nati due figli, e , Persona_1 Per_2 rispettivamente, il 24.07.1997 ed il 21.04.2001.
In particolare, evidenziava che, nelle more della succitata pronuncia, entrambi i figli erano divenuti maggiorenni e che gli stessi non risiedevano più con la madre perché già maggiorenne Persona_1 all'epoca del divorzio, aveva raggiunto la piena indipendenza economica (cfr. busta paga), mentre maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da tempo si era Persona_3 trasferito a Roma per motivi di studio (cfr. locazione abitativa per studenti universitari).
Pertanto, chiedeva di modificare le condizioni di divorzio nel modo che segue:
“che nulla deve il sig. alla sig.ra per il mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, ridurre l'assegno di mantenimento ad € 400,00 che il sig. Persona_1 Parte_1 dovrà versare al figlio e ciò a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Persona_3 sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Con istanza congiunta del 28.03.25, le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, dando atto di avere raggiunto il seguente accordo:
“1) le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 pertanto nulla è dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento dello stesso;
2) il verserà in favore della , a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 CP_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente convivente con la madre, la somma di euro 400,00 mensili, importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, come per legge;
3) le spese legali per la presente controversia sono da intendersi integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei rispettivi difensori che anche al tal fine sottoscrivono il presente atto”.
In pari data, si costituiva la ricorrente che, riportandosi integralmente al contenuto del succitato accordo, ne chiedeva l'accoglimento.
Con atto del 14.04.25, il Giudice disponeva la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 23.05.25.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.25, entrambe le parti si riportavano al contenuto dell'accordo, chiedendone l'accoglimento, e dichiaravano di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi riconciliare.
La modifica richiesta appare conforme alla nuova condizione della prole e deve pertanto essere accolta, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
Le spese, come da patto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile - II Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone la modifica le condizioni di divorzio secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva;
2. spese compensate.
Così deciso in Benevento il 29.05.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano