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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 457/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE All'esito di camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 457 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 3.12.2024 TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, e Parte_2
[... ( , in qualità di Direttore Responsabile de C.F._1
, rappresentati e difesi dall'avv. Leonarda Siliato ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Agostino Depretis n. 86 APPELLANTE E TE
), in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Ranaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianrico Ranaldi in Roma, Piazza Buenos Aires 5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE E ( ) e AR C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._3
Dino Lucchetti e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Latina, Via Duca del Mare n. 24 APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
1 avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/19 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 21.06.2019.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti:
“1. in accoglimento del primo e secondo motivo di impugnazione riformare la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto violato il requisito della verità e della continenza e riconoscere, per l'effetto, la legittimità delle pubblicazioni per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica e, per l'effetto, ritenere non dovuto il risarcimento o comunque non provato il danno;
2. in accoglimento del terzo motivo di impugnazione riformare la sentenza appellata laddove ha riconosciuto un danno non patrimoniale in favore di parte attrice, in assenza dei presupposti e di dimostrazione circa il nesso causale tra le ritenute discrasie ed il danno liquidato, senza considerare la rilevanza dell'omesso ricorso allo strumento della rettifica. In ogni caso: condannare gli appellati alla restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme eventualmente versate in adempimento della sentenza di primo grado, in caso di riforma anche parziale della impugnanda sentenza, oltreché alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la TE
“IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto ed in accoglimento delle censure formulate ai punti 1), 2) e 3) del par. I, l'assoluta infondatezza dei motivi di appello spiegati dagli appellanti e Parte_1 Controparte_4
in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare
[...]
l'avversa impugnazione e la domanda accessoria di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto ed in accoglimento delle censure formulate ai punti 1) e 2) del par. II, l'assoluta infondatezza dei motivi d'appello spiegati dagli appellati/appellanti in via autonoma e , in quanto CP_2 CP_3 infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettare l'avversa impugnazione e la domanda accessoria di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge. IN VIA INCIDENTALE E PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria deduzione, eccezione, ragione e/o motivazione, - previa conferma della natura diffamatoria e dell'illiceita degli articoli pubblicati dal quotidiano - edizione Parte_1
2 “Frosinone” (in data 10 maggio 2014 e 22 ottobre 2015), nonche dal quotidiano – “edizione di Frosinone e Provincia” (in data CP_5
10 e 11 maggio 2014), condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e , n.q. di Controparte_4
Direttore Responsabile del quotidiano , Controparte_6 per gli articoli diffamatori riferibili al quotidiano “ ”, in solido Parte_1 fra loro, e/o in proporzione al grado di responsabilita a ciascuno ascrivibile, nonche , nella qualita' di direttore responsabile AR all'epoca dei fatti della testata “ Controparte_7
” e , nella qualita' di redattore degli
[...] NT articoli diffamatori del 10 e 11 maggio 2014, per gli articoli diffamatori riferibili alla testata “ ”, in Controparte_7 solido fra loro, e/o in proporzione al grado di responsabilita a ciascuno ascrivibile, al risarcimento, in favore dell'attrice
[...]
, in persona del l.r.p.t. - di tutti i Parte_3 danni non patrimoniali (danno all'immagine, alla reputazione ed al prestigio) correlati alle pubblicazioni diffamatorie qui censurate, da quantificarsi in via equitativa, e comunque nella misura non inferiore ad € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal di dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
-previa riliquidazione in via equitativa della riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47/48, da determinarsi nella misura di 1/5 del danno (pro quota) ascrivibili alla diffusione degli articoli pubblicati sul quotidiano
[...]
” a firma del redattore Controparte_7 [...]
, condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro CP_3
25.000,00 (venticinquemila). Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge.” Per e : AR NT
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello prin-cipale proposto da e dal Dott. e in Parte_1 Pt_4 accoglimento dell'appello incidentale autonomo dei Signori e CP_2
, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda CP_3 proposta dalla poi-ché infondata, sia in fatto TE che in diritto, e non provata. Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione in favore del Sig. TE
della somma di € 29.000,00 oltre interessi e NT rivalutazione dalla data del 18.11.2019 sino all'effettivo saldo. In subordine, ridurre il risarcimento riconosciuto a controparte, giacché erronea-mente quantificato dal Tribunale di Frosinone. Con vittoria di
3 spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in danno dell'appellata ” TE
MOTIVI della DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato, e Parte_1 [...] hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così CP_4 ha statuito:
“1. accertata l'illeceità degli articoli “Terremoto alla ” TE
e “Bpf, il valzer dei presidenti”, pubblicati sul quotidiano “Oggi Ciociaria
– Edizione di Frosinone e Provincia” in data 10/05/2014 e 11/05/2014, nonché degli articoli “Terremoto alla e TE
“Sanzioni pecuniarie per il verti-ce della Banca”, pubblicati sul quotidiano ' ” in data 10/05/2014 e 22/10/2015, condanna: Controparte_6
a) , quale autore degli articoli pubblicati sul NT quotidiano “Oggi Ciociaria – Edizione di Frosinone e Provincia”, e
, quale direttore responsabile del suddetto quotidiano AR all'epoca dei fatti, a risarcire, in solido tra loro, i danni non patrimoniali cagionati alla società attrice, che si liquidano in Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
b) la Parte_1
, quale editore/proprietario del quotidiano “ ”
[...] Controparte_6
e , qua-le direttore responsabile all'epoca Controparte_8 dei fatti di detto giornale, a risarcire, in solido tra loro, i danni non patrimoniali cagionati alla società attrice, che si liquidano in Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2. condanna , quale autore degli articoli pubblicati NT sul quo-tidiano “ Edizione di Frosinone e Provincia”, a Controparte_7 pagare in favore della società attrice la somma di Euro5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48 e succ. mod. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
3. dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per due volte, sul quotidiano “ , su due colonne ed a Controparte_6 caratteri doppi del normale, da eseguirsi a cura e spese dei convenuti, entro trenta giorni dalla notifica-zione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura;
4. rigetta la domanda attinente alla riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48 avanzata dalla società attrice nei confronti degli altri convenuti;
5. condanna tutti i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore dell'attrice le spese da quest'ultima sostenute per questo giudizio, che si liquidano in Euro786,00 per spese vive ed in Euro13.340,00 per compensi,
4 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge”. Nel giudizio di primo grado, la aveva TE
[... convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Frosinone, e il suo Direttore Responsabile, Parte_1 Controparte_4 nonché e , quali Direttore AR NT
Responsabile e redattore della testata “ ”, chiedendo di CP_5 accertare la natura diffamatoria di quattro articoli rispettivamente pubblicati dalle due testate giornalistiche e, per l'effetto, di condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice oltre al pagamento di una ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria. La Banca attrice aveva dedotto che negli articoli si riferivano, utilizzando titoli dal tenore catastrofico, fatti non veritieri quali: un'urgente riunione del C.d.a. dell'istituto bancario all'esito di un'ispezione della Banca d'Italia; l'accertamento di concessione di affidamenti senza garanzie;
l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore della filiale di Roma;
le dimissioni obbligate del presidente del c.d.a.; la non chiara situazione economico – patrimoniale della CP_1
Tali notizie avevano avuto diretto impatto sui lettori e sulla clientela della e avevano leso la reputazione della stessa. CP_1
Nella sentenza, il Tribunale di Roma ha rilevato che:
- risultava vero, da un lato, che era stata disposta un'ispezione della Banca d'Italia, che il Presidente del c.d.a. dell'istituto bancario era in posizione di incompatibilità, tanto che non aveva ripresentato la candidatura, che la era stata sanzionata dalla Banca d'Italia; CP_1
- ai suddetti fatti veri erano stati tuttavia consapevolmente aggiunti fatti che, sulla scorta dell'esame delle risultanze istruttorie, si erano rivelati non veritieri: le presunte irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia nella filiale romana;
le immediate dimissioni del Presidente del C.d.a. all'esito di una “burrascosa” riunione del C.d.a.; l'adozione, a causa delle suddette irregolarità, di un provvedimento disciplinare nei confronti del dott. l'illegittima concessione di credito a importanti gruppi _5 locali;
l'accertamento di dati di bilancio preoccupanti;
- in dettaglio: il provvedimento sanzionatorio cui avevano fatto riferimento i convenuti del 2009, era riferito a fatti diversi da quelli narrati;
il provvedimento sanzionatorio del 2015 non faceva riferimento ad irregolarità riscontrate nella filiale romana e dava conferma del fatto che nel 2014 alcun provvedimento era stato adottato nei confronti di alcuno;
i provvedimenti del Tribunale di Roma relativi al dr. _5
(licenziato nel mese di ottobre 2014) dimostravano che nell'immediatezza alcun provvedimento era stato assunto nei suoi
5 confronti e che il licenziamento medesimo non era legato all'ispezione della Banca D'Italia; le dichiarazioni testimoniali acquisite evidenziavano che il dr. era stato richiamato in sede centrale per _5 svolgere un corso di aggiornamento e che il bilancio 2013 si era chiuso "...con milioni di incremento sulla raccolta diretta..."; Conclusivamente, il lettore, pertanto, era stato indotto a credere erroneamente che la Banca d'Italia aveva riscontrato gravi irregolarità presso la filiale di Roma (erogazione di finanziamenti senza garanzie ad imprenditori locali) e che, per tale motivo, il presidente del C.d.a. si era immediatamente dimesso, il dr. era stato attinto da procedimenti _5 disciplinari e la già in difficoltà economiche, era stata sanzionata;
CP_1
- il tutto con l'impiego di titoli e termini idonei a sollecitare emotivamente il lettore;
- l'autore degli scritti non aveva provveduto ad una verifica analitica, seria e rigorosa delle informazioni;
Conclusivamente, pur essendo stato rispettato il principio della pertinenza, era stato omesso quello di verità e continenza, con conseguente sussisteva la responsabilità civile per diffamazione e tutti i convenuti dovevano essere condannati a risarcire i danni subiti dalla banca;
tenuto quindi conto dell'ampia diffusione locale delle testate giornalistiche e della pacifica rilevanza locale della banca attrice, la diffusione delle notizie aveva senz'altro inciso sul bacino di utenza della come confermato dai testi CP_1 escussi che avevano riferito di prelievi dai conti correnti, vendita di obbligazioni, calo di raccolta del denaro, richieste di rimborso. Gli appellanti principali hanno impugnato la prima sentenza articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che a fatti veritieri ne fossero stati volontariamente aggiunti altri non veritieri che avrebbero fornito una rappresentazione non corretta della vicenda. Sostengono gli appellanti che i due articoli editi da ” (il primo Parte_1 del 10.05.2015, che riferiva dell'ispezione da parte della banca d'Italia e delle dimissioni dell'allora Presidente del CdA per ragioni di incompatibilità e il secondo del 22.10.2015 (che riferiva delle sanzioni comminate dalla Banca d'Italia) non erano stati contestati nel loro nucleo centrale e, comunque, avevano trovato piena corrispondenza nella documentazione prodotta in giudizio. Viceversa, quanto alle circostanze ritenute non veritiere dal Tribunale, gli appellanti deducono che dai documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI comma cpc (copia provvedimento del 18.6.2009; copia provvedimento del 14.7.2015; copia ordinanza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del
6 5.3.2015; copia sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 10.5.2016; copia sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 21.6.2016; copia rassegna stampa), era stato provato che:
- anche la filiale di Roma era stata oggetto di ispezione da parte della Banca d'Italia;
- il 4 luglio 2014 la Banca (BPF) aveva comunicato a che _5 dall'ispezione effettuata nella filiale di Roma, nei mesi di maggio e giugno 2104, erano emerse delle responsabilità a lui ascrivibili;
- il dottor è stato sospeso in via cautelare, proprio in ragione di _5 tali contestazioni che riguardavano l'operato della filiale romana della
CP_1
- nei provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 si leggeva che le irregolarità riscontrate da parte della Banca d'Italia riguardavano anche la valutazione del rischio di credito, posizioni di andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di vigilanza, fatti per i quali la Banca d'Italia aveva sanzionato la CP_1
.
[...]
Da tali emergenze, era possibile concludere che i fatti riferiti erano sostanzialmente veri, anche se riportati con imprecisioni ed inesattezze, con conseguente scriminante del diritto di cronaca. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene violato il principio della continenza, non distinguendo le diverse pubblicazioni riferibili alle due, diverse, società editrici e non considerando che l'uso di titoli altisonanti, così come l'uso di espressioni aspre ed anche enfatiche faccia parte del gergo giornalistico e non valga, di per sé ad integrare una violazione della forma espositiva. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la decisione per avere il Tribunale 1) condannato i convenuti al risarcimento dei danni nonostante non fosse stato allegato né dimostrato il nesso causale tra la condotta dei convenuti e i danni lamentati, da ritenersi, piuttosto, riconducibili all'ispezione e ai provvedimenti sanzionatori comminati dalla Banca d'Italia dei quali la stampa aveva legittimamente dato conto;
2) aver negato rilievo allo strumento della rettifica. Si sono costituiti in giudizio e AR CP_3
proponendo, rispettivamente quali direttore responsabile e autore
[...] degli articoli pubblicati nella rivista “ Oggi”, svolgendo appello CP_5 incidentale sostanzialmente in linea con quello principale con cui chiedono la riforma della prima decisione. Con il primo motivo, gli appellanti incidentali ritengono erronea la sentenza sia perché le notizie, nel loro nucleo essenziale, erano corrispondenti al vero, sia perché la aveva avuto la possibilità di esprimere, appena qualche CP_1
7 giorno dopo, gli articoli anzidetti, la propria posizione secondo una evidenza e visibilità tali da escludere la configurabilità di un danno. In dettaglio, sotto il primo profilo: 1) era fatto vero che fossero emerse delle irregolarità nell'operato della
, tanto da essere stata destinataria di sanzioni TE pecuniarie per il complessivo ammontare di € 154.000,00; tanto emergeva dalla ordinanza della Sezione Lavoro emessa nel contenzioso promosso da nei confronti della _5 CP_1
2) quanto alle dimissioni del Presidente del Cda all'esito di una burrascosa riunione del CdA, lo stesso istituto bancario dava atto di un'intervista rilasciata al quotidiano on line L'Inchiesta, da cui si evinceva che l'allora Presidente aveva deciso di non ripresentare la propria candidatura Parte_6 alla presidenza in considerazione di una situazione di incompatibilità; non era dunque una “semplice decisione di non ripresentare la propria candidatura ma, sul piano sostanziale, di vere e proprie dimissioni
“dimissioni” che derivavano da una situazione di incompatibilità; 3) quanto ai provvedimenti disciplinari inflitti a nell'articolo
_5 dell'11/05/2014, dal titolo 'Bpf, il valzer dei presidenti', si dava atto del fatto che alcun provvedimento disciplinare aveva riguardato il Dott. e si
_5 riportavano le dichiarazioni rese a tal proposito da , Testimone_1 segretario generale dell' che negava la rimozione o la Controparte_9 sospensione di nello stesso articolo si dava atto del fatto a caratteri
_5 cubitali “ nessuna rimozione per .
_5
Di qui, la non lesività dell'articolo del 10.05.2014 quanto al fatto delle dimissioni, chiaramente smentite nell'articolo del giorno dopo.
4) dalla ordinanza della Sezione lavoro del Tribunale di Roma del 5.03.2015, ignorata dal primo giudice, da altre due sentenze del 2016v risultava inequivocabilmente che era stato effettivamente colpito da sanzione _5 disciplinare collegata ai rilievi della Banca di Italia, demansionato e trasferito a Frosinone con il pretesto di un corso di aggiornamento;
né rilevava che i provvedimenti giudiziali in questione era stati adottati in epoca successiva alla pubblicazione degli articoli dato che le circostanze riportate negli articoli di stampa corrispondevano al vero.
5) quanto alla notizia della illegittima concessione di credito ad importanti gruppi locali, nell'articolo del 10/05/2014 si affermava “con tono palesemente dubitativo”: 'Al momento non è dato sapere il merito delle irregolarità riscontrate, ma sembra che sotto la lente della Banca d'Italia siano finiti dei prestiti concessi ad alcuni immobiliaristi di Roma';
6) quanto ai dati di bilancio preoccupanti, nell'articolo dell'11 maggio 2014 si leggeva: “nel 2013 l' , che conta 1450 soci, ha registrato sofferenze CP_10 comprese tra l 30 e i 35 milioni di euro. Sofferenze che tuttavia non
8 preoccupano i vertici della , forte di un patrimonio TE stimato in 70 milioni di euro”; dal testo emergeva dunque una situazione di solidità e stabilità economica dell'istituto; 7) inoltre, a seguito della pubblicazione dei due articoli circa la vicenda in esame, in un articolo del 13.05.2015, non valutato dal Tribunale, il quotidiano aveva dato diffusamente conto della posizione della
[...] in ordine alle questioni oggetto degli scritti TE precedenti, smentendone il contenuto. Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano una quantificazione del danno pari a quella del Messaggero, avendo dedicato ampio spazio alle vicende con l'articolo del 13.05.2015. Chiedono, infine la restituzione della somma di € 29.000 pagata dal in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_3
Si è costituita la instando per il rigetto TE dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da CP_2
e .
[...] NT
Ha inoltre svolto a sua volta appello incidentale lamentando l'incongruità della quantificazione del danno da determinarsi in via equitativa, tenuto conto della falsità delle notizie e della diffusione locale dei quotidiani, in almeno 250.000,00. L'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla TE
devono essere respinti, mentre va accolta, per quanto di
[...] ragione, l'impugnazione incidentale proposta da e AR
. NT
Le censure mosse dall'appellante circa l'asserita veridicità di alcuni fatti ritenuti non veritieri dal Tribunale non inficiano l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado. Il nucleo della decisione di primo grado è tutto incentrato sul seguente passaggio motivazionale:
9 Il Tribunale ha riferito tali rilievi ai quattro articoli in via cumulativa, senza distinguere partitamente le diverse posizioni delle due testate;
tale impostazione di metodo, sebbene incidentalmente criticata dall'appellante principale con il secondo motivo di appello, può essere qui sostanzialmente confermata poiché le affermazioni ritenute “inveritiere” dal Tribunale, così come i toni scandalistici sono simmetricamente riportate da ciascuna testata in articoli coevi. In dettaglio, sia nell'articolo del 10.05.2014 (Terremoto alla banca del
) de “ ” che in quello del 10.05.2014 ( Guai senza fine CP_1 Parte_1 Contr per la ) di “ , un primo vulnus degli articoli viene CP_5 ravvisato dal Tribunale nella inveritiera affermazione dello svolgimento di un'ispezione della Banca d'Italia anche presso la filiale romana della
[...]
. TE
Per smentire questa conclusione del Tribunale, nell'appello principale si sostiene che tale circostanza troverebbe conferma nella coeva vicenda disciplinare svoltasi a carico di che ricopriva la Parte_7 Contr duplice qualità di responsabile della filiale della Capitale della nonché di Vicedirettore generale dell' di Credito. – Secondo la parte, era CP_10 dirimente quanto rilevato in una ordinanza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma in data 5.03.2015, dove era riferito che la filiale romana era stata oggetto di una ispezione della Banca di Italia nel maggio e giugno 2014 da cui sarebbe in seguito scaturita l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare comunicato allo stesso in data 4.07.2014. _5
L'osservazione non è dirimente, perché, stando proprio al dato temporale riportato nella predetta ordinanza (“maggio-giugno2014”), l'ispezione
10 presso la filiale romana doveva reputarsi ancora in atto al momento della pubblicazione dei due articoli (10 maggio 2014), tanto è vero che il provvedimento disciplinare cautelare sarebbe stato notificato allo _5 solo nel successivo luglio 2014 (salvo poi culminare nel licenziamento il 13.01.2014). Tale discrasia temporale conferma, dunque, come non vi sia stato nessun approfondimento, da parte dei giornali, sulla attendibilità del dato sbrigativamente riportato. Su questo specifico profilo, gli appellanti incidentali (che avevano riferito nell'articolo del 10.05.2014 che “al termine degli accertamenti è stato predisposto un provvedimento di sospensione nei confronti del responsabile della filiale della Capitale, ), invocano invece la Parte_7 portata scriminante della smentita fornita dal giornale nel successivo articolo del 11.05.2014 dove sarebbe stato precisato a caratteri cubitali “nessuna rimozione per e, nel corpo dell'articolo, si sarebbe altresì definito _5 come erroneo il contenuto dell'articolo del giorno prima, smentendo l'affermazione di alcun provvedimento di rimozione o sospensione. La difesa è fondata. Oltre alla chiara smentita del fatto nell'articolo del 11.05.2014, occorre infatti soffermarsi su un aspetto non adeguatamente approfondito dal Tribunale che - nell'esaminare congiuntamente le posizione dei due giornali
– ha trascurato di valorizzare la circostanza della pubblicazione dell'articolo del 13.05.2014 ( e dunque a due soli giorni dalla diramazione dei due articoli Contr lesivi) intitolato al contrattacco: nessuna inchiesta, controlli di routine” e sottotitolato “il presidente non sono dimissioni, è solo Parte_6 una presa d'atto della incompatibilità” in cui il quotidiano ha effettivamente preso posizione su tutte le questioni oggetto degli articoli precedenti, riportando alla lettera ampi stralci di dichiarazioni rese dei diretti interessati idonee a smentire il contenuto di quanto impropriamente riferito nei due articoli anteriori. In dettaglio, in tale articolo si è operato un serio, per quanto, parziale ridimensionamento delle inveritiere affermazioni innanzi rese e tanto con riferimento ai seguenti fatti rilevanti:
- dimissioni di fatto smentito nel predetto articolo del 13 maggio Parte_6
2014, ove vengono riportate le seguenti dichiarazioni del Dott. Parte_6
'Devo lasciare la presidenza per incompatibilità con la mia funzione in Allianz assicurazioni. Sapevo che si sarebbe potuto porre la questione, Contr ma la ritenevo superabile perché la opera in una zona limitata, mentre Allianz è un soggetto internazionale'. E ancora, sulle sue dimissioni: 'Qualcuno all'interno vi ha informato male. Non ho
11 ripresentato la candidatura, seguendo il consiglio dato dalla Banca d'Italia'.
- ispezione della Banca d'Italia presso la filiale romana: dichiarazioni di
'Sono arrivati da 15 giorni, stanno ancora facendo un lavoro Parte_6 preliminare e alla filiale di Roma non hanno ancora messo piede. Stanno facendo un'ispezione generale, stanno ispezionando tutte le banche' ; dichiarazioni di 'Non c'è nessun intervento della Banca d'Italia, CP_12 devono ancora iniziare le ispezioni. È falso che vi siano irregolarità nella filiale di Roma'.
- situazione di sofferenza del bilancio: 'Quindi entra nel dettaglio CP_12 del bilancio per parlare di impieghi e sofferenze. Per ricordare che le sofferenze sono pari a oltre 11 milioni e che rappresentano (al lordo) il 6,83% del totale degli impieghi contro una media provinciale del 12,5%. Il patrimonio netto, invece, si attesta a 90 milioni con un atti-vo di 800 mila euro. dà pure i numeri della filiale di Roma: “59 milioni di CP_12 raccolta e sette milioni di impieghi. Prendiamo il denaro da Roma e lo portiamo a Frosinone. Ne avessimo altre filiali a Roma che lavorano in questo modo”. Infine l'annuncio di un accordo con la Camera di commercio per sostenere le imprese ciociare: per loro fino a 300 mila euro di finanziamento con l'ente camerale che paghe-rà parte degli interessi'. A tale articolo - che smentisce solo in parte i contenuti degli articoli precedenti, alcun cenno alla propalata erogazione di prestiti ad immobiliaristi romani - va riconosciuta una parziale attitudine scriminante, e tanto per l'ampio spazio accordato alla vicenda, i toni categorici del titolo e la trascrizione, senza ulteriori commenti, di dichiarazioni dei diretti interessati. La incidenza sulla portata offensiva degli articoli precedenti rende opportuna (cfr, ex pluribus, Cass., ord. 17.01.2022 n. 1152) una parziale riduzione dell'entità del danno liquidato, da stimarsi equitativamente nel 50%. Tornando all'appello principale, con il motivo sub B) gli appellanti principali sostengono che le carenze riscontrate dalla Banca d'Italia riguardavano anche la valutazione del rischio di credito, come era dato leggere nei due provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 dove era accertato che o la vigilanza bancaria e finanziaria della banca d'Italia tra le irregolarità individuate ha accertato, con riguardo alla banca popolare del , delle carenze CP_1 nell'organizzazione e nei controlli interni con particolare riferimento al rischio di credito;
inoltre (punto C) alla banca del sono state CP_1 contestate anche dalla banca d'Italia delle posizioni di andamento
12 anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di vigilanza. Si leggerebbe, infatti, nei due provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 che la banca d'Italia ha sanzionato la CP_1
anche con riferimento a previsioni di perdite non segnalate.
[...]
La censura è inammissibile per la sua irrilevanza dato che non dialoga, sotto alcun profilo, con la sentenza impugnata dove la sussistenza dell'illecito è affidata dal Tribunale alla inveritiera affermazione, negli articoli, della illegittima concessione di credito ad importanti gruppi locali e al carattere preoccupante dei dati di bilancio. Tutte le parti, infine, impugnano il quantum liquidato al Tribunale. Secondo gli appellanti principali il provvedimento impugnato non si sarebbe conformato ai principi di diritto vigenti in subiecta materia fondando la liquidazione risarcitoria sulla mera potenzialità dannosa del fatto lesivo, non avendo il tribunale considerato come in un contesto di sostanziale verità delle notizie e di rilevanza dei fatti non è stato dalla controparte né allegato né dimostrato che le discrasie individuate dal giudice possono avere determinato i danni liquidati, omettendo altresì di considerare la incidenza della rettifica sulla liquidazione del danno. Secondo gli appellanti incidentali, la testata meriterebbe CP_5 una riduzione in considerazione della intervenuta rettifica, apparendo irragionevole la liquidazione in pari misura. La chiede un aumento dell'importo TE liquidato dal Tribunale insistendo nella quantificazione del danno in 250.000 euro, sulla premessa della ricorrenza, nella specie di una diffamazione di “rilevante gravità”, avuto riguardo ai parametri stabiliti dall' Osservatorio della Giustizia civile di Milano. In dettaglio, la parte adduce come, nella fattispecie, il fatto che le notizie fossero contenute in giornali a tiratura locale ha implicato che le notizie false fossero state ampiamente diffuse proprio nei luoghi ove la è CP_1 assai conosciuta ed opera, mentre la eccezionale gravita dei fatti falsi riportati (dimissioni ad horas del Presidente, provvedimenti e sanzioni disciplinari di Bankitalia, condotte poche ortodosse nella gestione dei finanziamenti e nella scelta delle figure apicali) consente di ritenere senza tema di smentita –come del resto ritenuto dal Primo Giudice - che l'attrice sia stata senza dubbio e gravemente lesa nella sua onorabilità e nel suo prestigio. Inoltre, la aveva subito anche un cospicuo danno patrimoniale, CP_1 come attestava la consulenza tecnica che allegava, i cui dati numerici rivelavano il “danno all'immagine e alla reputazione patito dall'Istituto. I motivi sono infondati, dovendosi confermare - salva la disponenda
13 riduzione del quantum favore degli appellanti incidentali
- la liquidazione operata dal primo giudice. TE3
Il Tribunale ha correttamente richiamato, nel corpo della decisione, i criteri che giustificavano la liquidazione nell'importo finale, determinato in € 50.000, che già si attesta, lo si rilevi incidentalmente, nella fascia alta dello scaglione contemplato, nella tabelle meneghine, tra le diffamazioni “di elevata gravità” (danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00) per le quali si valorizzano: - la elevata notorietà del diffamante, - uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale), - notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato - eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, - elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, - risonanza mediatica della notizia diffamatoria, - elevata intensità elemento soggettivo. Nessuno dei rilievi svolti nell'appello incidentale dalla conduce a CP_1 un sovvertimento della prima liquidazione, tenuto conto della mancata enunciazione, nel corpo del motivo, ai “criteri numerici” che, in tesi, dovrebbero giustificare la maggiorazione predetta, non potendosi onerare la Corte di orientarsi liberamente tra le produzioni documentali senza il supporto di specifiche allegazioni. Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata integralmente, ad eccezione della condanna inflitta nei confronti degli odierni appellanti incidentali e per i quali, come CP_2 CP_3 detto, va ridotta della metà. Va accolta parzialmente, nei confronti della la domanda di CP_1 restituzione azionata dal per la restituzione della somma CP_3 corrisposta in data 18.11.2019 in esecuzione della prima sentenza, somma che, decurtato l'importo di cui si conferma la liquidazione in questa sede, ammonta ad € 16.500 oltre interessi legali dal giorno del pagamento. Le spese del grado di appello si compensano tra gli appellanti principali e la attesa la reciproca soccombenza rispetto ai gravami CP_1 rispettivamente svolti. Stante la riforma solo parziale della sentenza, TE3 restano onerati delle spese del doppio grado. Tuttavia, tenuto conto della minor misura dell'accolto e del rigetto integrale dell'appello incidentale di maggior valore della tra (€ 52.001 e 260.000), il relativo onere CP_1 va imposto nella misura di 1/3, compensando le spese ulteriori.
14 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale della CP_1 segue di dichiarare, a carico delle parti, del pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per le rispettive impugnazioni.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, previa parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_4
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla
[...] nei confronti delle altre parti;
TE4
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da CP_2
e e, per l'effetto, riformata la sentenza
[...] NT nel solo capo 1) punto a), riduce l'importo della condanna ad € 12.500, oltre rivalutazione e interessi come liquidati in sentenza, fermo il resto;
- compensa le spese del doppio grado tra gli appellanti principali e la
TE4
- condanna e , in solido, alla AR NT rifusione, in favore della delle spese del doppio TE grado nella misura di 1/3 qui direttamente liquidata in complessivi € 9.000 (di cui € 5.000 per il primo grado), oltre Iva, cpa e spese generali al 15% e rifusione contributo unificato per l'appello incidentale;
- compensa le spese ulteriori;
- conferma la sentenza nel resto;
- condanna la alla restituzione, in favore di TE
, per i titoli di cui in premessa, della somma di € NT
16.500 oltre interessi legali dal 18.11.2019;
- dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti principali e della CP_1 delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.09.2025. Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE All'esito di camera di consiglio e composta da Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 457 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 3.12.2024 TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, e Parte_2
[... ( , in qualità di Direttore Responsabile de C.F._1
, rappresentati e difesi dall'avv. Leonarda Siliato ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Agostino Depretis n. 86 APPELLANTE E TE
), in persona del Presidente del Consiglio di
[...] P.IVA_2
Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Ranaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianrico Ranaldi in Roma, Piazza Buenos Aires 5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE E ( ) e AR C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._3
Dino Lucchetti e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Latina, Via Duca del Mare n. 24 APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
1 avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/19 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 21.06.2019.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti:
“1. in accoglimento del primo e secondo motivo di impugnazione riformare la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto violato il requisito della verità e della continenza e riconoscere, per l'effetto, la legittimità delle pubblicazioni per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica e, per l'effetto, ritenere non dovuto il risarcimento o comunque non provato il danno;
2. in accoglimento del terzo motivo di impugnazione riformare la sentenza appellata laddove ha riconosciuto un danno non patrimoniale in favore di parte attrice, in assenza dei presupposti e di dimostrazione circa il nesso causale tra le ritenute discrasie ed il danno liquidato, senza considerare la rilevanza dell'omesso ricorso allo strumento della rettifica. In ogni caso: condannare gli appellati alla restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme eventualmente versate in adempimento della sentenza di primo grado, in caso di riforma anche parziale della impugnanda sentenza, oltreché alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per la TE
“IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto ed in accoglimento delle censure formulate ai punti 1), 2) e 3) del par. I, l'assoluta infondatezza dei motivi di appello spiegati dagli appellanti e Parte_1 Controparte_4
in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare
[...]
l'avversa impugnazione e la domanda accessoria di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto ed in accoglimento delle censure formulate ai punti 1) e 2) del par. II, l'assoluta infondatezza dei motivi d'appello spiegati dagli appellati/appellanti in via autonoma e , in quanto CP_2 CP_3 infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettare l'avversa impugnazione e la domanda accessoria di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge. IN VIA INCIDENTALE E PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria deduzione, eccezione, ragione e/o motivazione, - previa conferma della natura diffamatoria e dell'illiceita degli articoli pubblicati dal quotidiano - edizione Parte_1
2 “Frosinone” (in data 10 maggio 2014 e 22 ottobre 2015), nonche dal quotidiano – “edizione di Frosinone e Provincia” (in data CP_5
10 e 11 maggio 2014), condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e , n.q. di Controparte_4
Direttore Responsabile del quotidiano , Controparte_6 per gli articoli diffamatori riferibili al quotidiano “ ”, in solido Parte_1 fra loro, e/o in proporzione al grado di responsabilita a ciascuno ascrivibile, nonche , nella qualita' di direttore responsabile AR all'epoca dei fatti della testata “ Controparte_7
” e , nella qualita' di redattore degli
[...] NT articoli diffamatori del 10 e 11 maggio 2014, per gli articoli diffamatori riferibili alla testata “ ”, in Controparte_7 solido fra loro, e/o in proporzione al grado di responsabilita a ciascuno ascrivibile, al risarcimento, in favore dell'attrice
[...]
, in persona del l.r.p.t. - di tutti i Parte_3 danni non patrimoniali (danno all'immagine, alla reputazione ed al prestigio) correlati alle pubblicazioni diffamatorie qui censurate, da quantificarsi in via equitativa, e comunque nella misura non inferiore ad € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal di dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
-previa riliquidazione in via equitativa della riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47/48, da determinarsi nella misura di 1/5 del danno (pro quota) ascrivibili alla diffusione degli articoli pubblicati sul quotidiano
[...]
” a firma del redattore Controparte_7 [...]
, condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro CP_3
25.000,00 (venticinquemila). Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri come per legge.” Per e : AR NT
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello prin-cipale proposto da e dal Dott. e in Parte_1 Pt_4 accoglimento dell'appello incidentale autonomo dei Signori e CP_2
, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda CP_3 proposta dalla poi-ché infondata, sia in fatto TE che in diritto, e non provata. Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione in favore del Sig. TE
della somma di € 29.000,00 oltre interessi e NT rivalutazione dalla data del 18.11.2019 sino all'effettivo saldo. In subordine, ridurre il risarcimento riconosciuto a controparte, giacché erronea-mente quantificato dal Tribunale di Frosinone. Con vittoria di
3 spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio in danno dell'appellata ” TE
MOTIVI della DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato, e Parte_1 [...] hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così CP_4 ha statuito:
“1. accertata l'illeceità degli articoli “Terremoto alla ” TE
e “Bpf, il valzer dei presidenti”, pubblicati sul quotidiano “Oggi Ciociaria
– Edizione di Frosinone e Provincia” in data 10/05/2014 e 11/05/2014, nonché degli articoli “Terremoto alla e TE
“Sanzioni pecuniarie per il verti-ce della Banca”, pubblicati sul quotidiano ' ” in data 10/05/2014 e 22/10/2015, condanna: Controparte_6
a) , quale autore degli articoli pubblicati sul NT quotidiano “Oggi Ciociaria – Edizione di Frosinone e Provincia”, e
, quale direttore responsabile del suddetto quotidiano AR all'epoca dei fatti, a risarcire, in solido tra loro, i danni non patrimoniali cagionati alla società attrice, che si liquidano in Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
b) la Parte_1
, quale editore/proprietario del quotidiano “ ”
[...] Controparte_6
e , qua-le direttore responsabile all'epoca Controparte_8 dei fatti di detto giornale, a risarcire, in solido tra loro, i danni non patrimoniali cagionati alla società attrice, che si liquidano in Euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2. condanna , quale autore degli articoli pubblicati NT sul quo-tidiano “ Edizione di Frosinone e Provincia”, a Controparte_7 pagare in favore della società attrice la somma di Euro5.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48 e succ. mod. ed integrazioni, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
3. dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per due volte, sul quotidiano “ , su due colonne ed a Controparte_6 caratteri doppi del normale, da eseguirsi a cura e spese dei convenuti, entro trenta giorni dalla notifica-zione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura;
4. rigetta la domanda attinente alla riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/48 avanzata dalla società attrice nei confronti degli altri convenuti;
5. condanna tutti i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore dell'attrice le spese da quest'ultima sostenute per questo giudizio, che si liquidano in Euro786,00 per spese vive ed in Euro13.340,00 per compensi,
4 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge”. Nel giudizio di primo grado, la aveva TE
[... convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Frosinone, e il suo Direttore Responsabile, Parte_1 Controparte_4 nonché e , quali Direttore AR NT
Responsabile e redattore della testata “ ”, chiedendo di CP_5 accertare la natura diffamatoria di quattro articoli rispettivamente pubblicati dalle due testate giornalistiche e, per l'effetto, di condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice oltre al pagamento di una ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria. La Banca attrice aveva dedotto che negli articoli si riferivano, utilizzando titoli dal tenore catastrofico, fatti non veritieri quali: un'urgente riunione del C.d.a. dell'istituto bancario all'esito di un'ispezione della Banca d'Italia; l'accertamento di concessione di affidamenti senza garanzie;
l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del direttore della filiale di Roma;
le dimissioni obbligate del presidente del c.d.a.; la non chiara situazione economico – patrimoniale della CP_1
Tali notizie avevano avuto diretto impatto sui lettori e sulla clientela della e avevano leso la reputazione della stessa. CP_1
Nella sentenza, il Tribunale di Roma ha rilevato che:
- risultava vero, da un lato, che era stata disposta un'ispezione della Banca d'Italia, che il Presidente del c.d.a. dell'istituto bancario era in posizione di incompatibilità, tanto che non aveva ripresentato la candidatura, che la era stata sanzionata dalla Banca d'Italia; CP_1
- ai suddetti fatti veri erano stati tuttavia consapevolmente aggiunti fatti che, sulla scorta dell'esame delle risultanze istruttorie, si erano rivelati non veritieri: le presunte irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia nella filiale romana;
le immediate dimissioni del Presidente del C.d.a. all'esito di una “burrascosa” riunione del C.d.a.; l'adozione, a causa delle suddette irregolarità, di un provvedimento disciplinare nei confronti del dott. l'illegittima concessione di credito a importanti gruppi _5 locali;
l'accertamento di dati di bilancio preoccupanti;
- in dettaglio: il provvedimento sanzionatorio cui avevano fatto riferimento i convenuti del 2009, era riferito a fatti diversi da quelli narrati;
il provvedimento sanzionatorio del 2015 non faceva riferimento ad irregolarità riscontrate nella filiale romana e dava conferma del fatto che nel 2014 alcun provvedimento era stato adottato nei confronti di alcuno;
i provvedimenti del Tribunale di Roma relativi al dr. _5
(licenziato nel mese di ottobre 2014) dimostravano che nell'immediatezza alcun provvedimento era stato assunto nei suoi
5 confronti e che il licenziamento medesimo non era legato all'ispezione della Banca D'Italia; le dichiarazioni testimoniali acquisite evidenziavano che il dr. era stato richiamato in sede centrale per _5 svolgere un corso di aggiornamento e che il bilancio 2013 si era chiuso "...con milioni di incremento sulla raccolta diretta..."; Conclusivamente, il lettore, pertanto, era stato indotto a credere erroneamente che la Banca d'Italia aveva riscontrato gravi irregolarità presso la filiale di Roma (erogazione di finanziamenti senza garanzie ad imprenditori locali) e che, per tale motivo, il presidente del C.d.a. si era immediatamente dimesso, il dr. era stato attinto da procedimenti _5 disciplinari e la già in difficoltà economiche, era stata sanzionata;
CP_1
- il tutto con l'impiego di titoli e termini idonei a sollecitare emotivamente il lettore;
- l'autore degli scritti non aveva provveduto ad una verifica analitica, seria e rigorosa delle informazioni;
Conclusivamente, pur essendo stato rispettato il principio della pertinenza, era stato omesso quello di verità e continenza, con conseguente sussisteva la responsabilità civile per diffamazione e tutti i convenuti dovevano essere condannati a risarcire i danni subiti dalla banca;
tenuto quindi conto dell'ampia diffusione locale delle testate giornalistiche e della pacifica rilevanza locale della banca attrice, la diffusione delle notizie aveva senz'altro inciso sul bacino di utenza della come confermato dai testi CP_1 escussi che avevano riferito di prelievi dai conti correnti, vendita di obbligazioni, calo di raccolta del denaro, richieste di rimborso. Gli appellanti principali hanno impugnato la prima sentenza articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo censurano la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che a fatti veritieri ne fossero stati volontariamente aggiunti altri non veritieri che avrebbero fornito una rappresentazione non corretta della vicenda. Sostengono gli appellanti che i due articoli editi da ” (il primo Parte_1 del 10.05.2015, che riferiva dell'ispezione da parte della banca d'Italia e delle dimissioni dell'allora Presidente del CdA per ragioni di incompatibilità e il secondo del 22.10.2015 (che riferiva delle sanzioni comminate dalla Banca d'Italia) non erano stati contestati nel loro nucleo centrale e, comunque, avevano trovato piena corrispondenza nella documentazione prodotta in giudizio. Viceversa, quanto alle circostanze ritenute non veritiere dal Tribunale, gli appellanti deducono che dai documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI comma cpc (copia provvedimento del 18.6.2009; copia provvedimento del 14.7.2015; copia ordinanza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del
6 5.3.2015; copia sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 10.5.2016; copia sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 21.6.2016; copia rassegna stampa), era stato provato che:
- anche la filiale di Roma era stata oggetto di ispezione da parte della Banca d'Italia;
- il 4 luglio 2014 la Banca (BPF) aveva comunicato a che _5 dall'ispezione effettuata nella filiale di Roma, nei mesi di maggio e giugno 2104, erano emerse delle responsabilità a lui ascrivibili;
- il dottor è stato sospeso in via cautelare, proprio in ragione di _5 tali contestazioni che riguardavano l'operato della filiale romana della
CP_1
- nei provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 si leggeva che le irregolarità riscontrate da parte della Banca d'Italia riguardavano anche la valutazione del rischio di credito, posizioni di andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di vigilanza, fatti per i quali la Banca d'Italia aveva sanzionato la CP_1
.
[...]
Da tali emergenze, era possibile concludere che i fatti riferiti erano sostanzialmente veri, anche se riportati con imprecisioni ed inesattezze, con conseguente scriminante del diritto di cronaca. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene violato il principio della continenza, non distinguendo le diverse pubblicazioni riferibili alle due, diverse, società editrici e non considerando che l'uso di titoli altisonanti, così come l'uso di espressioni aspre ed anche enfatiche faccia parte del gergo giornalistico e non valga, di per sé ad integrare una violazione della forma espositiva. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la decisione per avere il Tribunale 1) condannato i convenuti al risarcimento dei danni nonostante non fosse stato allegato né dimostrato il nesso causale tra la condotta dei convenuti e i danni lamentati, da ritenersi, piuttosto, riconducibili all'ispezione e ai provvedimenti sanzionatori comminati dalla Banca d'Italia dei quali la stampa aveva legittimamente dato conto;
2) aver negato rilievo allo strumento della rettifica. Si sono costituiti in giudizio e AR CP_3
proponendo, rispettivamente quali direttore responsabile e autore
[...] degli articoli pubblicati nella rivista “ Oggi”, svolgendo appello CP_5 incidentale sostanzialmente in linea con quello principale con cui chiedono la riforma della prima decisione. Con il primo motivo, gli appellanti incidentali ritengono erronea la sentenza sia perché le notizie, nel loro nucleo essenziale, erano corrispondenti al vero, sia perché la aveva avuto la possibilità di esprimere, appena qualche CP_1
7 giorno dopo, gli articoli anzidetti, la propria posizione secondo una evidenza e visibilità tali da escludere la configurabilità di un danno. In dettaglio, sotto il primo profilo: 1) era fatto vero che fossero emerse delle irregolarità nell'operato della
, tanto da essere stata destinataria di sanzioni TE pecuniarie per il complessivo ammontare di € 154.000,00; tanto emergeva dalla ordinanza della Sezione Lavoro emessa nel contenzioso promosso da nei confronti della _5 CP_1
2) quanto alle dimissioni del Presidente del Cda all'esito di una burrascosa riunione del CdA, lo stesso istituto bancario dava atto di un'intervista rilasciata al quotidiano on line L'Inchiesta, da cui si evinceva che l'allora Presidente aveva deciso di non ripresentare la propria candidatura Parte_6 alla presidenza in considerazione di una situazione di incompatibilità; non era dunque una “semplice decisione di non ripresentare la propria candidatura ma, sul piano sostanziale, di vere e proprie dimissioni
“dimissioni” che derivavano da una situazione di incompatibilità; 3) quanto ai provvedimenti disciplinari inflitti a nell'articolo
_5 dell'11/05/2014, dal titolo 'Bpf, il valzer dei presidenti', si dava atto del fatto che alcun provvedimento disciplinare aveva riguardato il Dott. e si
_5 riportavano le dichiarazioni rese a tal proposito da , Testimone_1 segretario generale dell' che negava la rimozione o la Controparte_9 sospensione di nello stesso articolo si dava atto del fatto a caratteri
_5 cubitali “ nessuna rimozione per .
_5
Di qui, la non lesività dell'articolo del 10.05.2014 quanto al fatto delle dimissioni, chiaramente smentite nell'articolo del giorno dopo.
4) dalla ordinanza della Sezione lavoro del Tribunale di Roma del 5.03.2015, ignorata dal primo giudice, da altre due sentenze del 2016v risultava inequivocabilmente che era stato effettivamente colpito da sanzione _5 disciplinare collegata ai rilievi della Banca di Italia, demansionato e trasferito a Frosinone con il pretesto di un corso di aggiornamento;
né rilevava che i provvedimenti giudiziali in questione era stati adottati in epoca successiva alla pubblicazione degli articoli dato che le circostanze riportate negli articoli di stampa corrispondevano al vero.
5) quanto alla notizia della illegittima concessione di credito ad importanti gruppi locali, nell'articolo del 10/05/2014 si affermava “con tono palesemente dubitativo”: 'Al momento non è dato sapere il merito delle irregolarità riscontrate, ma sembra che sotto la lente della Banca d'Italia siano finiti dei prestiti concessi ad alcuni immobiliaristi di Roma';
6) quanto ai dati di bilancio preoccupanti, nell'articolo dell'11 maggio 2014 si leggeva: “nel 2013 l' , che conta 1450 soci, ha registrato sofferenze CP_10 comprese tra l 30 e i 35 milioni di euro. Sofferenze che tuttavia non
8 preoccupano i vertici della , forte di un patrimonio TE stimato in 70 milioni di euro”; dal testo emergeva dunque una situazione di solidità e stabilità economica dell'istituto; 7) inoltre, a seguito della pubblicazione dei due articoli circa la vicenda in esame, in un articolo del 13.05.2015, non valutato dal Tribunale, il quotidiano aveva dato diffusamente conto della posizione della
[...] in ordine alle questioni oggetto degli scritti TE precedenti, smentendone il contenuto. Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano una quantificazione del danno pari a quella del Messaggero, avendo dedicato ampio spazio alle vicende con l'articolo del 13.05.2015. Chiedono, infine la restituzione della somma di € 29.000 pagata dal in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_3
Si è costituita la instando per il rigetto TE dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da CP_2
e .
[...] NT
Ha inoltre svolto a sua volta appello incidentale lamentando l'incongruità della quantificazione del danno da determinarsi in via equitativa, tenuto conto della falsità delle notizie e della diffusione locale dei quotidiani, in almeno 250.000,00. L'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla TE
devono essere respinti, mentre va accolta, per quanto di
[...] ragione, l'impugnazione incidentale proposta da e AR
. NT
Le censure mosse dall'appellante circa l'asserita veridicità di alcuni fatti ritenuti non veritieri dal Tribunale non inficiano l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado. Il nucleo della decisione di primo grado è tutto incentrato sul seguente passaggio motivazionale:
9 Il Tribunale ha riferito tali rilievi ai quattro articoli in via cumulativa, senza distinguere partitamente le diverse posizioni delle due testate;
tale impostazione di metodo, sebbene incidentalmente criticata dall'appellante principale con il secondo motivo di appello, può essere qui sostanzialmente confermata poiché le affermazioni ritenute “inveritiere” dal Tribunale, così come i toni scandalistici sono simmetricamente riportate da ciascuna testata in articoli coevi. In dettaglio, sia nell'articolo del 10.05.2014 (Terremoto alla banca del
) de “ ” che in quello del 10.05.2014 ( Guai senza fine CP_1 Parte_1 Contr per la ) di “ , un primo vulnus degli articoli viene CP_5 ravvisato dal Tribunale nella inveritiera affermazione dello svolgimento di un'ispezione della Banca d'Italia anche presso la filiale romana della
[...]
. TE
Per smentire questa conclusione del Tribunale, nell'appello principale si sostiene che tale circostanza troverebbe conferma nella coeva vicenda disciplinare svoltasi a carico di che ricopriva la Parte_7 Contr duplice qualità di responsabile della filiale della Capitale della nonché di Vicedirettore generale dell' di Credito. – Secondo la parte, era CP_10 dirimente quanto rilevato in una ordinanza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma in data 5.03.2015, dove era riferito che la filiale romana era stata oggetto di una ispezione della Banca di Italia nel maggio e giugno 2014 da cui sarebbe in seguito scaturita l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare comunicato allo stesso in data 4.07.2014. _5
L'osservazione non è dirimente, perché, stando proprio al dato temporale riportato nella predetta ordinanza (“maggio-giugno2014”), l'ispezione
10 presso la filiale romana doveva reputarsi ancora in atto al momento della pubblicazione dei due articoli (10 maggio 2014), tanto è vero che il provvedimento disciplinare cautelare sarebbe stato notificato allo _5 solo nel successivo luglio 2014 (salvo poi culminare nel licenziamento il 13.01.2014). Tale discrasia temporale conferma, dunque, come non vi sia stato nessun approfondimento, da parte dei giornali, sulla attendibilità del dato sbrigativamente riportato. Su questo specifico profilo, gli appellanti incidentali (che avevano riferito nell'articolo del 10.05.2014 che “al termine degli accertamenti è stato predisposto un provvedimento di sospensione nei confronti del responsabile della filiale della Capitale, ), invocano invece la Parte_7 portata scriminante della smentita fornita dal giornale nel successivo articolo del 11.05.2014 dove sarebbe stato precisato a caratteri cubitali “nessuna rimozione per e, nel corpo dell'articolo, si sarebbe altresì definito _5 come erroneo il contenuto dell'articolo del giorno prima, smentendo l'affermazione di alcun provvedimento di rimozione o sospensione. La difesa è fondata. Oltre alla chiara smentita del fatto nell'articolo del 11.05.2014, occorre infatti soffermarsi su un aspetto non adeguatamente approfondito dal Tribunale che - nell'esaminare congiuntamente le posizione dei due giornali
– ha trascurato di valorizzare la circostanza della pubblicazione dell'articolo del 13.05.2014 ( e dunque a due soli giorni dalla diramazione dei due articoli Contr lesivi) intitolato al contrattacco: nessuna inchiesta, controlli di routine” e sottotitolato “il presidente non sono dimissioni, è solo Parte_6 una presa d'atto della incompatibilità” in cui il quotidiano ha effettivamente preso posizione su tutte le questioni oggetto degli articoli precedenti, riportando alla lettera ampi stralci di dichiarazioni rese dei diretti interessati idonee a smentire il contenuto di quanto impropriamente riferito nei due articoli anteriori. In dettaglio, in tale articolo si è operato un serio, per quanto, parziale ridimensionamento delle inveritiere affermazioni innanzi rese e tanto con riferimento ai seguenti fatti rilevanti:
- dimissioni di fatto smentito nel predetto articolo del 13 maggio Parte_6
2014, ove vengono riportate le seguenti dichiarazioni del Dott. Parte_6
'Devo lasciare la presidenza per incompatibilità con la mia funzione in Allianz assicurazioni. Sapevo che si sarebbe potuto porre la questione, Contr ma la ritenevo superabile perché la opera in una zona limitata, mentre Allianz è un soggetto internazionale'. E ancora, sulle sue dimissioni: 'Qualcuno all'interno vi ha informato male. Non ho
11 ripresentato la candidatura, seguendo il consiglio dato dalla Banca d'Italia'.
- ispezione della Banca d'Italia presso la filiale romana: dichiarazioni di
'Sono arrivati da 15 giorni, stanno ancora facendo un lavoro Parte_6 preliminare e alla filiale di Roma non hanno ancora messo piede. Stanno facendo un'ispezione generale, stanno ispezionando tutte le banche' ; dichiarazioni di 'Non c'è nessun intervento della Banca d'Italia, CP_12 devono ancora iniziare le ispezioni. È falso che vi siano irregolarità nella filiale di Roma'.
- situazione di sofferenza del bilancio: 'Quindi entra nel dettaglio CP_12 del bilancio per parlare di impieghi e sofferenze. Per ricordare che le sofferenze sono pari a oltre 11 milioni e che rappresentano (al lordo) il 6,83% del totale degli impieghi contro una media provinciale del 12,5%. Il patrimonio netto, invece, si attesta a 90 milioni con un atti-vo di 800 mila euro. dà pure i numeri della filiale di Roma: “59 milioni di CP_12 raccolta e sette milioni di impieghi. Prendiamo il denaro da Roma e lo portiamo a Frosinone. Ne avessimo altre filiali a Roma che lavorano in questo modo”. Infine l'annuncio di un accordo con la Camera di commercio per sostenere le imprese ciociare: per loro fino a 300 mila euro di finanziamento con l'ente camerale che paghe-rà parte degli interessi'. A tale articolo - che smentisce solo in parte i contenuti degli articoli precedenti, alcun cenno alla propalata erogazione di prestiti ad immobiliaristi romani - va riconosciuta una parziale attitudine scriminante, e tanto per l'ampio spazio accordato alla vicenda, i toni categorici del titolo e la trascrizione, senza ulteriori commenti, di dichiarazioni dei diretti interessati. La incidenza sulla portata offensiva degli articoli precedenti rende opportuna (cfr, ex pluribus, Cass., ord. 17.01.2022 n. 1152) una parziale riduzione dell'entità del danno liquidato, da stimarsi equitativamente nel 50%. Tornando all'appello principale, con il motivo sub B) gli appellanti principali sostengono che le carenze riscontrate dalla Banca d'Italia riguardavano anche la valutazione del rischio di credito, come era dato leggere nei due provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 dove era accertato che o la vigilanza bancaria e finanziaria della banca d'Italia tra le irregolarità individuate ha accertato, con riguardo alla banca popolare del , delle carenze CP_1 nell'organizzazione e nei controlli interni con particolare riferimento al rischio di credito;
inoltre (punto C) alla banca del sono state CP_1 contestate anche dalla banca d'Italia delle posizioni di andamento
12 anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di vigilanza. Si leggerebbe, infatti, nei due provvedimenti sanzionatori del 18 giugno 2009 e del 14 luglio 2015 che la banca d'Italia ha sanzionato la CP_1
anche con riferimento a previsioni di perdite non segnalate.
[...]
La censura è inammissibile per la sua irrilevanza dato che non dialoga, sotto alcun profilo, con la sentenza impugnata dove la sussistenza dell'illecito è affidata dal Tribunale alla inveritiera affermazione, negli articoli, della illegittima concessione di credito ad importanti gruppi locali e al carattere preoccupante dei dati di bilancio. Tutte le parti, infine, impugnano il quantum liquidato al Tribunale. Secondo gli appellanti principali il provvedimento impugnato non si sarebbe conformato ai principi di diritto vigenti in subiecta materia fondando la liquidazione risarcitoria sulla mera potenzialità dannosa del fatto lesivo, non avendo il tribunale considerato come in un contesto di sostanziale verità delle notizie e di rilevanza dei fatti non è stato dalla controparte né allegato né dimostrato che le discrasie individuate dal giudice possono avere determinato i danni liquidati, omettendo altresì di considerare la incidenza della rettifica sulla liquidazione del danno. Secondo gli appellanti incidentali, la testata meriterebbe CP_5 una riduzione in considerazione della intervenuta rettifica, apparendo irragionevole la liquidazione in pari misura. La chiede un aumento dell'importo TE liquidato dal Tribunale insistendo nella quantificazione del danno in 250.000 euro, sulla premessa della ricorrenza, nella specie di una diffamazione di “rilevante gravità”, avuto riguardo ai parametri stabiliti dall' Osservatorio della Giustizia civile di Milano. In dettaglio, la parte adduce come, nella fattispecie, il fatto che le notizie fossero contenute in giornali a tiratura locale ha implicato che le notizie false fossero state ampiamente diffuse proprio nei luoghi ove la è CP_1 assai conosciuta ed opera, mentre la eccezionale gravita dei fatti falsi riportati (dimissioni ad horas del Presidente, provvedimenti e sanzioni disciplinari di Bankitalia, condotte poche ortodosse nella gestione dei finanziamenti e nella scelta delle figure apicali) consente di ritenere senza tema di smentita –come del resto ritenuto dal Primo Giudice - che l'attrice sia stata senza dubbio e gravemente lesa nella sua onorabilità e nel suo prestigio. Inoltre, la aveva subito anche un cospicuo danno patrimoniale, CP_1 come attestava la consulenza tecnica che allegava, i cui dati numerici rivelavano il “danno all'immagine e alla reputazione patito dall'Istituto. I motivi sono infondati, dovendosi confermare - salva la disponenda
13 riduzione del quantum favore degli appellanti incidentali
- la liquidazione operata dal primo giudice. TE3
Il Tribunale ha correttamente richiamato, nel corpo della decisione, i criteri che giustificavano la liquidazione nell'importo finale, determinato in € 50.000, che già si attesta, lo si rilevi incidentalmente, nella fascia alta dello scaglione contemplato, nella tabelle meneghine, tra le diffamazioni “di elevata gravità” (danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00) per le quali si valorizzano: - la elevata notorietà del diffamante, - uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale), - notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato - eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, - elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, - risonanza mediatica della notizia diffamatoria, - elevata intensità elemento soggettivo. Nessuno dei rilievi svolti nell'appello incidentale dalla conduce a CP_1 un sovvertimento della prima liquidazione, tenuto conto della mancata enunciazione, nel corpo del motivo, ai “criteri numerici” che, in tesi, dovrebbero giustificare la maggiorazione predetta, non potendosi onerare la Corte di orientarsi liberamente tra le produzioni documentali senza il supporto di specifiche allegazioni. Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata integralmente, ad eccezione della condanna inflitta nei confronti degli odierni appellanti incidentali e per i quali, come CP_2 CP_3 detto, va ridotta della metà. Va accolta parzialmente, nei confronti della la domanda di CP_1 restituzione azionata dal per la restituzione della somma CP_3 corrisposta in data 18.11.2019 in esecuzione della prima sentenza, somma che, decurtato l'importo di cui si conferma la liquidazione in questa sede, ammonta ad € 16.500 oltre interessi legali dal giorno del pagamento. Le spese del grado di appello si compensano tra gli appellanti principali e la attesa la reciproca soccombenza rispetto ai gravami CP_1 rispettivamente svolti. Stante la riforma solo parziale della sentenza, TE3 restano onerati delle spese del doppio grado. Tuttavia, tenuto conto della minor misura dell'accolto e del rigetto integrale dell'appello incidentale di maggior valore della tra (€ 52.001 e 260.000), il relativo onere CP_1 va imposto nella misura di 1/3, compensando le spese ulteriori.
14 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale della CP_1 segue di dichiarare, a carico delle parti, del pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per le rispettive impugnazioni.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, previa parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_4
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla
[...] nei confronti delle altre parti;
TE4
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da CP_2
e e, per l'effetto, riformata la sentenza
[...] NT nel solo capo 1) punto a), riduce l'importo della condanna ad € 12.500, oltre rivalutazione e interessi come liquidati in sentenza, fermo il resto;
- compensa le spese del doppio grado tra gli appellanti principali e la
TE4
- condanna e , in solido, alla AR NT rifusione, in favore della delle spese del doppio TE grado nella misura di 1/3 qui direttamente liquidata in complessivi € 9.000 (di cui € 5.000 per il primo grado), oltre Iva, cpa e spese generali al 15% e rifusione contributo unificato per l'appello incidentale;
- compensa le spese ulteriori;
- conferma la sentenza nel resto;
- condanna la alla restituzione, in favore di TE
, per i titoli di cui in premessa, della somma di € NT
16.500 oltre interessi legali dal 18.11.2019;
- dichiara la ricorrenza, a carico degli appellanti principali e della CP_1 delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.09.2025. Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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