TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Martino Casavola,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1942 del
R.G. 2024, avente ad oggetto: accettazione tacita
dell'eredità,
T R A
elettivamente domiciliata Parte_1
presso l'avv. Salvatore Giammaria, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti, ATTRICE
E
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza a trattazione scritta del 12.03.25 l'attrice precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla necessità della ricorrente di far accertare in capo ai convenuti, CP_1
e , la qualità
[...] CP_3 Controparte_2
di eredi di , deceduto in Taranto il 02.10.2010, Persona_1
al fine di poter procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 260/2015 RGE avente ad oggetto beni caduti in successione ereditaria.
A tal proposito, occorre premettere che, così come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in una fattispecie applicabile ad ogni tipo di esecuzione, "qualora sia
sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile
di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non
sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato,
l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai
sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese,
la trascrizione dell'atto di accettazione tacita dell'eredità,
che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se
l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia
trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia
seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ.,
la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità
di erede del debitore esecutato sia stata accertata con
sentenza" (Cass. 11638/2014).
2 Ciò premesso, va osservato che il creditore ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente della accettazione tacita della eredità del defunto da parte Persona_1
dei convenuti, avendo dimostrato il compimento da parte di questi ultimi di atti ed attività che presuppongono inequivocabilmente, ai sensi dell'art. 476 c.c., la loro volontà di accettare l'eredità e che non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi.
Ed infatti, quanto a vi è prova agli atti Controparte_1
della stipula di un contratto di locazione registrato in data
30.12.2014 avente ad oggetto l'immobile da lei ricevuto per successione sito in Taranto alla via Di Palma n. 30 in favore della società Diamante srl, per il canone annuo di euro
21.600,00; la risulta altresì aver richiesto ed CP_1
ottenuto per tale immobile il Titolo Abilitativo in Sanatoria
N.119 del 28/05/2015 (pratica n.961/C), ai sensi della L.
326/03, per la realizzazione di vetrine espositive e presentato Attestazione di Agibilità ai sensi dell'art.25 c.5
bis del DPR 380/2001, prot. n.152123 del 01/10/2015, registrata al n.80 del 29/10/2015 (docc. nn. 20-21); risulta, altresì,
stipulato tra tale convenuta ed il un Controparte_4
contratto di concessione in uso di suolo pubblico per l'installazione delle vetrine, della durata di anni 6
decorrenti dal 25/03/2015, con canone annuo di euro 131,88,
3 registrato a Taranto il 31/03/2015 serie 3 n.1181 (doc. n.
22).
Quanto invece a , occorre evidenziare Controparte_2
che risulta provato documentalmente che egli ha partecipato in data 19.7.2016 all'inizio delle operazioni di stima eseguite dal CTU alla presenza del custode giudiziario, avv. Rosanna
Tosi, relativamente all'immobile sito in Taranto alla Via Palma
n. 30 “in qualità di comproprietario”, così come da egli dichiarato nel relativo verbale allegato agli atti.
Anche si è dichiarata esplicitamente CP_3
“comproprietaria del bene immobile oggetto della procedura esecutiva in intestazione”, depositando istanza di visibilità
in data 19.2.2024 nella procedura esecutiva RGE 206/2015.
Alla luce di tali risultanze istruttorie ed alla luce della contumacia dei convenuti, i quali omettendo di costituirsi in giudizio, nulla hanno inteso controbattere alle avverse argomentazioni, sussistono pertanto i presupposti per dichiarare che e Controparte_1 Controparte_2
hanno accettato tacitamente, ai sensi dell'art. CP_3
476 c.c., l'eredità di . Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e delle attività svolte, con istruttoria solo documentale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, accoglie la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
conseguentemente così provvede:
1) dichiara che , nata ad [...] il Controparte_1
22.05.1941, nato a [...] Controparte_2
(Colombia) il 9.3.1977, e nata a [...] CP_5
(Colombia) il 9.3.1977, hanno accettato tacitamente l'eredità
di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Taranto il 2.10.2010;
2) condanna i convenuti a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano in € 1.500,00 per compensi;
oltre RSG, IVA e CAP.
Taranto, 10.04.25
Il Giudice
(Dr. Martino Casavola)
5