Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03/02/2025, RGC n. 119/2019 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene e sono comparsi:
L'avv. ACCOTI GIOVANNI per parte attrice, il quale preliminarmente chiede volersi disporre rinnovazione della CTU nonché ammissione dei mezzi istruttori non ammessi;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. LAGHI DOMENICO, per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO per parte convenuta, il quale preliminarmente chiede volersi disporre rinnovazione della CTU nonché ammissione dei mezzi istruttori non ammessi;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.02.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 119 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Accoti e Parte_1 C.F._1
nel cui studio in Cassano allo Jonio – Sibari - alla Via Eduardo Galli, n. 12, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi e Controparte_1 C.F._2
nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza, n.6, elettivamente domicilia;
-convenuto -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 03.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio il convenuto identificato in epigrafe per sentirlo condannare al “….risarcimento di tutti i danni fisici e morali, nessuno
escluso, causati a in conseguenza della sua condotta penalmente rilevante, accertata e sancita dalla Parte_1
sentenza penale n. 14/2018 del 19.1.2018, emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari, mediante il pagamento in favore
dell'istante della somma di Euro 26.000,00 (Euro Ventiseimila) o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta
equa e di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 04.02.2020 si costituiva il quale, preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma Controparte_1
3° cpc, nonché subordinatamente per indeterminatezza, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità
dell'azione ex adverso proposta; più subordinatamente impugnava e contestava l'atto di citazione avversario in ogni sua parte, essendo quest'ultimo palesemente infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento CTU e all'udienza del
03.02.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
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1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta relativamente alla nullità
dell'atto di citazione ex art. 164, co 3, c.p.c. atteso che a seguito del provvedimento di nullità della citazione datato 21.06.2019 a firma dott. l'atto è stato regolarmente integrato e sanato nel Per_1
termine concesso da questo Tribunale.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
2.1. Invero, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. il fatto accertato dal giudice penale, con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia vincolante nel giudizio civile intrapreso nei confronti del condannato, per quanto attiene alla sua materialità fenomenica e cioè alla sua ricostruzione storico-dinamica (cfr., ex plurimis Cass. civ., Sez. III,
28/09/2004, n. 19387; Cass. Civ.10480/04), dovendo, pertanto, ritenersi accertato che il convenuto abbia posto in essere in danno dell'istante, le condotte delittuose in relazione alle quali lo stesso veniva ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti.
Costituisce, infatti, ius receptum, il principio secondo cui la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto,
alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria come nel caso in esame, l'esistenza del danno
è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso. (cfr. Cass. Civ. 4549/10).
Dunque, la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di danni risarcibili (Cass. n.
2083/2013).
I fatti dai quali deriva la domanda risarcitoria sono dunque stati accertati con sentenza penale passata in giudicato, che preclude nella presente sede una differente rilettura della vicenda da cui origina il giudizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità del convenuto,
ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale. 2.2. Fatta tale doverosa premessa e giungendo al quantum debeatur, è stata, a tale scopo, disposta
CTU medico-legale, alle cui congruenti argomentazioni, arricchite dei chiarimenti resi e richiesti da parte attrice e adeguatamene e scientificamente motivati a cui ci si riporta fedelmente.
Il CTU incaricato, Dott. ha così refertato e concluso: “.. , classe 1947, Persona_2 Parte_1
all'età di 70 anni, in data 24.07.2017 a seguito di un accoltellamento riportava una duplice ferita da arma bianca
penetrante l'emitorace di sinistra con formazione di emo versamento pleurico, pneumotorace omolaterale e minimo
versamento dovuto allo scollamento pericardico;
ferita da taglio regione mediale braccio destro e regione del collo
sinistra. 2) Le lesioni traumatiche riportate hanno dato luogo a ricovero, hanno reso necessario il ricorso a sutura
chirurgica e a terapia farmacologica. 3) Il periodo di "malattia traumatica", per come documentata, ha la durata di 37
giorni, ed è così ripartibili in termini di inabilità biologica temporanea: inabilità temporanea assoluta: 14 giorni.
inabilità temporanea relativa al 50%: 23 giorni (ventitre). 4) Attualmente, in esito traumatico permane un quadro clinico
menomativo che, per come motivato in precedenza e tenuto conto delle indicazioni suggerite dalle tabelle di Legge,
integra un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 2% (due per cento). 5) Non è ravvisabile danno alla
capacità lavorativa specifica. 6) Danno Emergente rimborsabile: non documentato. 7) Nel caso di specie, non sono
previste spese mediche emergenti future…”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (70 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, tenute presenti le risultanze della CTU, nonché il
D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato,
all'attualità, nella misura complessiva di euro 2.867,46 così determinata: € 1.458,84 per l'invalidità
permanente nella misura del 2%; € 773,36 per i 14 giorni di invalidità temporanea totale;
euro 635,26
per i 23 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% %.
Fatta salva tale quantificazione di base, a mente del comma 3 dell'art. 139 cod. ass., l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 20% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato;
ciò che consente un'adeguata 'personalizzazione' della liquidazione operata su parametri di base uniformi, quale costantemente auspicata dalla giurisprudenza. Difatti, anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. n.1339/2016).
Nell'ipotesi in oggetto, nessuna voce va riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno tenuto conto che l'attore non ha né allegato né provato anche per presunzioni la particolare afflittività delle conseguenze del sinistro e la particolare incidenza sulle sue abitudini di vita né la sofferenza o turbamento in termini di c.d. danno morale.
Alla somma sopra indicata va, infine, aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare,
alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent.1712/1995),
mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici
Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno,
sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno,
gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione del decisum.
Spese di CTU a carico di parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda spiegata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
alla corresponsione della somma di euro 2.867,46 oltre interessi, come in Controparte_1
motivazione;
- condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 279,38 per esborsi Controparte_1
ed euro 1.278,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, il 03 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio