Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo Longo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1320/2023 RG promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F.: , residente CP_1 CodiceFiscale_1
in Asti, Frazione Revignano n.208, e , nata a [...] il Controparte_2
15/08/1945 C.F.: residente in [...]
Battisti n.9, elettivamente domiciliati in Asti, Via Umberto Calosso n.3, presso lo studio e la persona dell'Avv. Mario Fogliotti del Foro di Asti che li rappresenta e difende giuste procure in atti;
-OPPONENTI-
CONTRO società a responsabilità limitata con socio unico costituita in Italia Controparte_3 secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso -
Belluno iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del P.IVA_1
Provvedimento di
Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1, rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre 2020 autenticata dalla Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di rep., Parte_1
registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T da con sede in Controparte_4
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-
Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore , dalla Questura di Parte_2
nella qualità Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della menzionata
[...] società , dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv. Stefano Menghini Controparte_4
dello studio legale ILAW, con sede in Milano, Via Andrea Appiani 7, 20121, e Roma, Via
IV Novembre n. 149, con domicilio eletto presso lo studio Associato Gulli e , Per_1
Corso Duca Degli Abruzzi n. 82, Torino -OPPOSTA-
Avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 20 gennaio 2025 da parte opponente e in data 21 gennaio 2025 da parte opposta, venivano presentate le conclusioni appresso riportate e con ordinanza del 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e “Voglia il Tribunale Ill.mo; respinta ogni CP_1 Controparte_2
contraria istanza;
- in via preliminare circa la chiamata del terzo revocare il Controparte_5
provvedimento di rigetto emesso in corso di causa, e per l'effetto autorizzare la chiamata nel presente giudizio della Banca cedente il credito di cui si discute, ossia la società
[...] con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, essendo la presente Controparte_6
causa ad essa comune per i motivi dedotti in giudizio e qui richiamati, al fine di ottenere l'accoglimento nei confronti della predetta delle eccezioni di compensazione e/o di condanna circa i crediti verso la stessa vantati, nascenti dai rapporti bancari con quest'ultima intercorsi, riportando la causa in istruttoria e fissando apposita udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- in via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opposta CP_4
quale mandataria di nonché del terzo chiamato
[...] CP_3 Controparte_5 la produzione e/o acquisizione in originale o copia autentica:
a) di tutti gli estratti conto scalari, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente al contratto di apertura del conto corrente citato nel ricorso monitorio, nonché di contratti ad esso collegati quali aperture di credito e/o di finanziamento, dalla loro apertura fino alla loro chiusura e/o cessazione, compresi i contratti stessi in copie autentiche;
b) di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca, e dall'altro le remunerazioni, le competenze, ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo dei rapporti bancari di cui trattasi;
- sempre in via istruttoria, disporre perizia contabile (C.T.U.) avente ad oggetto il quesito infra riportato;
- nel merito, dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva sia in fase ingiuntiva che nel presente giudizio della società e per essa della società CP_3 [...]
, asserita cessionaria del credito di cui è causa, per i motivi dedotti in giudizio;
CP_4
- in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi di legge dei crediti azionati a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi dedotti in giudizio;
- per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- in via riconvenzionale, in contradditorio anche con la terza chiamata Controparte_6
:
[...]
a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia genetica e/o originaria della clausola inerente l'applicazione degli interessi debitori relativa al contratto di conto corrente di cui trattasi e dei collegati conti anticipi e/o di finanziamento, in applicazione dell'art. 1815 co.2 cod. civ. come modificato dall'art.4 Legge 108/96, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Banca opposta e la Banca terza chiamata, in solido tra di loro, alla compensazione e/o al rimborso in favore dei conchiudenti di tutti gli interessi addebitati nel corso del rapporto bancario di cui trattasi, comprese le commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri non dovuti, nella somma da liquidarsi a seguito delle risultanze istruttorie, ed in particolare in base alla perizia tecnico-contabile prodotta in giudizio dagli opponenti, oppure a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di cui trattasi di anatocismo bancario sugli interessi, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la banca opposta e la banca terza chiamata in solido tra di loro alla compensazione e/o al rimborso in favore dei conchiudenti delle maggiori somme addebitate per interessi e per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri non dovuti, nell'importo da liquidarsi a seguito delle risultanze istruttorie, ed in particolare in base alla perizia tecnico-contabile prodotta in giudizio dagli opponenti, oppure a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio; c) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri, privi di causa negoziale;
d) disporre per l'effetto la rettifica del saldo a debito oggetto dell'ingiunzione opposta, ed accertare la minor somma eventualmente dovuta alla banca opposta, oppure l'eventuale contro credito a favore dei conchiudenti, anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio;
e) condannare inoltre la banca opposta al risarcimento dei danni tutti subiti dagli opponenti, in particolare in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con il favore di spese ed onorari anticipati dagli opponenti, secondo la tariffa forense vigente;
Quesito di CTU proposto:
“Previa analisi dei rapporti bancari intrattenuti dalla società QUASAR SAS con l'Istituto
ed , identificati dal conto corrente indicato nel ricorso Controparte_7 Controparte_5 per ingiunzione, nonché dei collegati conti anticipi e/o di finanziamento: a) accertare la nullità ed inefficacia genetica e/o originaria della clausola inerente l'applicazione degli interessi debitori relativa al contratto di conto corrente di cui trattasi e dei collegati conti anticipi e/o di finanziamento, in applicazione dell'art. 1815 co.2 cod. civ. come modificato dall'art.4 Legge 108/96, e per l'effetto procedere alla compensazione e/o al rimborso in favore degli opponenti di tutti gli interessi addebitati nel corso del rapporto bancario di cui trattasi, comprese le commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri non dovuti, nella somma da liquidarsi;
b) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di cui trattasi di anatocismo bancario sugli interessi, e per l'effetto procedere alla compensazione e/o al rimborso in favore degli opponenti delle maggiori somme addebitate per interessi e per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri non dovuti, nell'importo da liquidarsi;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto corrente per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri, privi di causa negoziale;
d) disporre per l'effetto il ricalcolo del conto orrente in oggetto e dei collegati conti anticipi e/o di finanziamento, e la rettifica del saldo a debito oggetto dell'ingiunzione opposta, accertando la minor somma eventualmente dovuta alla banca opposta, oppure il contro credito emergente a favore degli opponenti”;
Per e per essa, quale sua mandataria, Controparte_3 Controparte_4 In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in relazione alle domande di compensazione e ripetizione d'indebito e, per CP_3
l'effetto, respingere, in tutto e/o in parte, l'opposizione ex adverso proposta.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la tardività dell'eccezione afferente alla mancata iscrizione all'albo delle banche ex art. 106 c.p.c. da parte di e, Controparte_4
in ogni caso, accertare e dichiarare la stessa inammissibile e infondata per le ragioni specificate nella memoria ex art. 183 co.6 n. 3.
E ancora, in via ulteriormente gradata: Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito e, in ogni caso, del presunto credito restitutorio derivante da tutte le rimesse solutorie per decorso del termine decennale e, per l'effetto, respingere, in tutto e/o in parte, le domande avanzate dai Sig.ri e CP_1 Controparte_2
In via principale e di merito: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai
Sig.ri e in quanto infondata in fatto e in diritto, oltreché CP_1 Controparte_2
non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 168/2023 (R.G. n.
253/2023) emesso dal Giudice del Tribunale di Ivrea.
In via subordinata e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della presente opposizione e consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n. 168/2023 (R.G. n. 253/2023) emesso dal Giudice del Tribunale di
Ivrea, previa esecuzione del ricalcolo del quantum debeatur con applicazione della metodologia corretta, tempo per tempo, e applicazione della compensazione c.d. impropria:
1. Condannare i Sig.ri e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 [...] della somma di Euro 90.610,12, oltre interessi di mora a decorrere dal deposito CP_3
del ricorso (23 gennaio 2023) o di quella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa.
2. Rigettare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, le domande di risarcimento del danno, a qualunque titolo, avanzate dai Sig.ri e CP_1 [...]
poiché radicalmente infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate. CP_2
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario e oneri di legge In via istruttoria: rigettare le richieste avanzate dalla difesa dai Sig.ri e CP_1
tra cui quella di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU, in Controparte_2
quanto assolutamente generiche ed esplorative
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo N. 168/2023 R.D.I. – N.253/2023 R.G., proposto innanzi al Tribunale di Ivrea, la rappresentata da CP_3 Controparte_8 cessionaria di crediti vantati da , chiedeva la condanna degli Controparte_9
odierni opponenti al pagamento di euro 90.610,12 per scoperto di c./c. e rate scadute e non pagate inerenti un finanziamento erogato da Banca San Paolo s.p.a. -oggi Intesa San Paolo
s.p.a.- alla Quasar s.a.s., della quale essi erano fideiussori.
Produceva, a sostegno della spiegata domanda monitoria: visura della Quasar s.a.s., contratto di c./c. e contratto di finanziamento, contratti di garanzia, intimazione di pagamento, estratto autentico notarile.
Il Tribunale adito in data 5/02/2023 accoglieva la domanda e ingiungeva agli odierni opponenti di pagare le somme richieste.
I signori e proponevano opposizione chiedendo che l'adito Tribunale CP_1 CP_2
volesse annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge e inoltre, in via riconvenzionale, in contradditorio anche con la terza chiamata : condannare quest'ultima Controparte_5
e la banca opposta alla compensazione e/o al rimborso di tutti gli interessi addebitati nel corso del rapporto bancario nella somma da liquidarsi a seguito delle risultanze istruttorie nonché in subordine, condannare la banca opposta e la banca terza chiamata alla compensazione e/o al rimborso delle maggiori somme addebitate per interessi e commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri non dovuti, nell'importo da liquidarsi a seguito delle risultanze istruttorie;
Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e inefficacia degli addebiti per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri, privi di causa e negoziale;
disporre per l'effetto la rettifica del saldo a debito. Condannare la banca opposta al risarcimento del danno.
Eccepivano in particolare gli opponenti: -la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria dei crediti in blocco, poiché
l'opposta non avrebbe dimostrato l'inclusione del credito azionato nella operazione di cessione;
- l'avvenuta prescrizione del credito azionato per decorrenza del termine decennale per il capitale, e quinquennale per gli interessi;
- anomalie giuridico/contabili nel conto corrente e nel contratto di finanziamento accertate a mezzo di perizia econometrica di riclassificazione contabile prodotta in allegato;
- la nullità della clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito, contenuta nell'art.7 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” in ossequio alla quale era stato determinato il tasso debitore e gli ulteriori oneri;
- che occorreva pertanto stornare euro 48.356,27, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, dagli addebiti in conto fino all'effettivo riconoscimento del contro credito;
-la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario, con conseguente nullità della relativa clausola;
-che l'art.644 c.p. prescrive che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse e la presenza di un tasso di interesse usurario implica la nullità della clausola inerente l'applicazione degli interessi, ai sensi dell'art. 1815 cod. civ.;
- l'opportunità dell'ammissione di una CTU tecnico-contabile al fine di integrare il conteggio delle somme da stornare, rispetto alla perizia del 20/02/2013, in base agli ulteriori estratti conto e/o documenti bancari che sarebbero stati prodotti o acquisiti in giudizio;
-che non essendo consentito, al debitore ceduto, secondo la S.C., proporre nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso il cui importo, ignoto alla società veicolo al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente, con l'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa, sulla base della esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- che per tale motivo chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] quale banca cedente il credito di cui si discute;
CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/06/2023 si costituiva la
[...] con socio unico, rappresentata da , la quale contestava CP_3 Controparte_4
quanto eccepito dagli opponenti, deducendo:
-l'insussistenza del difetto di legittimazione attiva di siccome eccepito da Controparte_3 parte opponente, avendo prodotto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12 dicembre 2020, Parte Seconda, con cui aveva dato notizia della Controparte_3 cessione in blocco, ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, della quale fanno parte i crediti di cui si discute;
- il difetto di legittimazione passiva sulla domanda di compensazione e ripetizione dell'asserito indebito avanzata dagli opponenti, in quanto afferenti al rapporto negoziale intercorso con Controparte_5
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito in quanto il conto corrente per corrispondenza n. 335/1000/456348, aperto il 26 maggio 1987 era stato chiuso il 31 dicembre 2012;
- infondatezza della eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria avendo prodotto in giudizio le lettere d'intimazione ad adempiere trasmesse agli opponenti nel corso degli anni;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta illegittimità delle clausole contenute nel conto corrente e nel contratto di finanziamento, posto che, non avendo gli opponenti contestato il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 0844050801216, stipulato il
21 dicembre 2007, detto credito, del complessivo importo di Euro 40.915,18 doveva intendersi implicitamente riconosciuto;
-che San Paolo IMI S.p.A., conformemente alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva modificato e integrato le condizioni applicate alla società correntista, pattuendo la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, con conseguente legittimità e determinatezza delle condizioni accordate in relazione al contratto di c.c. n. 1000/456348;
Concludeva chiedendo: la provvisoria esecutorietà, eventualmente anche parziale limitatamente all'importo non contestato di Euro 40.915,18, al decreto ingiuntivo n.
168/2023 R.G. n. 253/2023; 2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle domande di compensazione e ripetizione d'indebito e Controparte_3 respingere, in tutto e/o in parte, l'opposizione ex adverso proposta;
3. Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito e, in ogni caso, del presunto credito restitutorio per decorso del termine decennale 4. Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 168/2023 (R.G. n.
253/2023). In via subordinata e nel merito, previa esecuzione del ricalcolo del quantum debeatur con applicazione della compensazione c.d. impropria:
5. Condannare i Sig.ri e al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_2 Controparte_3 somma di Euro 90.610,12, oltre interessi di mora a decorrere dal deposito del ricorso, o di quella maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa.
6. Rigettare integralmente le domande di risarcimento del danno, a qualunque titolo, avanzate dai Sig.ri CP_1
e In ogni caso:
7. Con vittoria di spese, competenze e onorari, Controparte_2
rimborso forfettario e oneri di legge.
All'udienza del 12 luglio 2023 parte opponente si riportava al proprio atto di citazione, rinnovando la istanza di chiamata in giudizio di e chiedeva in Controparte_5
subordine l'assegnazione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
L'opposta non si opponeva sulla chiamata del terzo e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2023, il G.I. rigettava l'istanza di chiamata del terzo, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto, assegnava termine di 15 giorni per l'attivazione, a cura di parte opposta, del procedimento di mediazione civile e fisava nuova udienza ex art.183 c.p.c. il 17 gennaio 2024.
Verificato l'esperimento del procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini ex art.183 co.VI cpc in esito ai quali le parti producevano memorie indi, con ordinanza del 19 aprile 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
Va preliminarmente disattesa l'istanza di chiamata del Terzo Banca Intesa s.p.a. quale soggetto cedente il credito di cui si discute, reiterata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni. Come già rilevato con ordinanza del 13 luglio 2023 infatti,
“In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” Cassaz. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4309 del
23/02/2010.
Non sussistendo, nella presente fattispecie, alcun litisconsorzio necessario, il
contro
- credito che i ricorrenti assumono di vantare nei confronti dell'originario creditore, che allo stato si appalesa illiquido in quanto supportato da mera perizia di parte, potrà eventualmente essere fatto valere in separato giudizio, fatti salvi i limiti della prescrizione, inidoneo a riverberare i propri effetti sulla pretesa monitoria azionata dall'odierna parte opposta, per le ragioni che entrambe le parti indicano essere oggi avallate dalla giurisprudenza di legittimità. E' noto infatti che “i crediti oggetto delle operazioni di
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.” Cassaz. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del
02/05/2022
Anche la richiesta, formulata dagli opponenti in via istruttoria, di ordinare, ex art. 210
c.p.c. nei confronti dell'opposta quale mandataria di Controparte_4 CP_3 nonché del terzo chiamato la produzione e/o acquisizione della Controparte_5
documentazione inerente al contratto di apertura del conto corrente citato nel ricorso e i contratti a esso collegati, nonchè di un rendiconto che indichi il capitale effettivamente erogato dalla banca e le remunerazioni, le competenze, e i guadagni percetti dalla Banca con riferimento al periodo dei rapporti di cui trattasi, non può essere accolta.
Posto infatti che “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ.,
l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.” Cassaz. civ. Sez. 3, Sentenza n.
19475 del 06/10/2005, si ritiene che gli opponenti ben avrebbero potuto acquisire la documentazione di che trattasi formulando apposita richiesta ex art. 119 co.4 T.U.B. il quale, com'è noto, prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
Venendo al merito della controversia va prioritariamente scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e per essa della società , CP_3 Controparte_4 asserita cessionaria del credito di cui è causa.
Sostengono al riguardo gli opponenti che la sola produzione degli avvisi di cessione in
Gazzetta Ufficiale e/o avvisi del cedente, non siano sufficienti a legittimare il cessionario all'azione di recupero del credito acquistato, e neppure per contrastare l'opposizione a tale azione. Sostengono ancora che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto e, nel caso di specie, la società , non avendo CP_3 prodotto il contratto di cessione del credito, ha omesso di dare prova dell'avvenuta cessione del vantato credito e della propria legittimazione attiva.
Il rilievo non può essere condiviso.
Secondo la S.C.: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); ”Cassaz. civ. Sez. 3
Ord. Num. 10200/2021.
E' stato altresì affermato, dalla S.C, che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” Cassaz. civ. sez. 1, ord. 28 febbraio 2020 n. 5617;
Fatta questa premessa si ritiene che abbia dato idonea prova in giudizio della CP_3 cessione e della conseguente titolarità del credito azionato.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12/12/2020 prodotta in atti, viene indicato che: “La societa'
societa' unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, Controparte_3 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli Controparte_6 articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da
con sede legale in Piazza San Carlo, 156 10121 Torino, codice fiscale, e Controparte_6 numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA P.IVA_2
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori P.IVA_3 danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1999.”
Con l'ulteriore precisazione che: “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo
7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del Codice civile”. Come dedotto da nel sito della cedente (alla pagina CP_3 Controparte_9 https//www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html), è pubblicato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione;
crediti individuati con il codice identificativo del rapporto originario, di talchè è possibile prendere visione dei singoli crediti ceduti, identificati con numero di rapporto ISP alla cessione e numero filiale (nel caso specifico viene indicato a pag. 736 – NDG 1224035320000).
Và altresì valorizzato, a conferma della legittimazione attiva posseduta da in CP_3
uno al tempestivo deposito della documentazione contrattuale afferente ai rapporti, il deposito della dichiarazione rilasciata da in data 20/06/2023, Controparte_6
avente a oggetto: NDG 1224035320000), con la Controparte_10
quale la Banca segnala, che in data 10.12.2020 ha effettuato nei confronti di Controparte_6 un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. CP_3
30 aprile 1999 n° 130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: RAPPORTI
600050801216 (mutuo); 950100101310 (soff. conto corrente); 951100101301 (soff. spese)
Della suddetta cessione è stata Controparte_11 data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data
12.12.2020 al n. 145 parte II.”
Giusto quanto finora esposto, può pertanto affermarsi, alla luce della documentazione in atti, che abbia assolto all'onere di fornire la prova della propria legittimazione CP_3 mediane la produzione di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr.: Cassaz. Civ. Sez. III,
Ord. n. 9073 del 6/04/2025; la già cit. Cassaz. Civ. Sez. I, Ord. n. 5617 del 28/02/2020;
Cassaz. Civ. Sez. I, Sent. n. 4116 del 02/03/2016).
Neppure è accoglibile l'ulteriore motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria per avvenuta decorrenza del termine decennale circa il capitale, e quinquennale circa gli interessi addebitati in quanto non risulterebbe la sussistenza di alcun valido atto interruttivo.
Innanzitutto l'art. 2948 n. 4 cod. civ. invocato dagli opponenti, norma derogatoria rispetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art.2946 cod. civ., trova applicazione con esclusivo riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, (ex plurimis Cassaz.civ.Sez.
1 - Ordinanza n.
11125 del 24/04/2024) e non, invece, con riferimento ai rapporti di conto corrente, ove il saldo negativo, che si compone anche degli interessi maturati, diviene esigibile esclusivamente alla chiusura del conto e neppure ai ratei dei contratti di finanziamento e relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche, bensì di adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio. Va sul punto evidenziato come, secondo la S.C. “l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.. […] Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” Cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232;
Cfr. anche Cassaz. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994.
Affermata l'applicabilità, al caso di specie, della ordinaria prescrizione decennale anche avuto riguardo agli interessi, va ribadito, come già rilevato con l'ordinanza del
13/07/2023, che l'eccezione di prescrizione svolta dagli opponenti non può essere accolta, avendo prodotto in giudizio la diffida ricevuta in data 4 novembre 2015 dalla CP_3
Sig.ra e l'ulteriore diffida ricevuta il 16 novembre 2022 dal Sig. Controparte_2
. Atti idonei a interrompere la prescrizione anche ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art.1310 cod. civ. il quale, com'è noto, prescrive che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Con la memoria ex art.183 co.VI n.2 c.p.c. depositata in data 27 marzo 2025, gli opponenti hanno eccepito la nullità della procura conferita alla società mandataria CP_4
per la riscossione giudiziale del credito, non risultando iscritta all'Albo ex art. 106
[...]
T.U.B.
Codesta eccezione, da considerarsi inammissibile in quanto tardivamente avanzata soltanto in sede di seconda memoria ex art.183 co.VI c.p.c., deve comunque ritenersi infondata posto che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”
Cassaz. civ. sez.
3 - Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024.
Anche le domande avanzate dai signori e “in via CP_1 Controparte_2 riconvenzionale in contradditorio anche con la terza chiamata ” volte a: Controparte_5
dichiarare la nullità e inefficacia della clausola inerente l'applicazione degli interessi, dichiarare l'illegittima applicazione di anatocismo, condannare la banca opposta e la banca terza chiamata alla compensazione e/o rimborso degli interessi addebitati o, in subordine, delle maggiori somme addebitate, dichiarare la nullità e inefficacia degli addebiti in conto corrente per commissioni di massimo scoperto e/o altri oneri, privi di causa, disporre la rettifica del saldo a debito e condannare infine, la Banca opposta, al risarcimento del danno, non possono essere accolte.
Come già in precedenza affermato e riconosciuto dagli stessi opponenti, la Corte di
Cassazione, con ordinanza del 02/05/2022 n.13735, ha statuito che “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente;”
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte infatti: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al
Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.” Cassaz. civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 18454 del
05/07/2024.
Al rigetto delle domande ed eccezioni proposte dagli opponenti finora esaminate, consegue il rigetto dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno da essi avanzata.
Giusto quanto finora esposto l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore di lite, giusto il
D.M.55/2014, in complessivi euro 13.900 di cui euro 2.500 per la fase di studio, euro 1.600 per la fase introduttiva, euro 5.600 per la fase di trattazione, euro 4.200 per la fase decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia n.1320/2023 R.G. promossa da e , contro disattesa CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ogni contraria domanda istanza, eccezione e difesa:
Rigetta l'opposizione avanzata e e per CP_1 Controparte_2
l'effetto:
− Conferma il decreto ingiuntivo N. 168/2023 R.D.I. – N.253/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Ivrea il 5 febbraio 2023;
− Condanna e a rifondere a le CP_1 Controparte_2 Controparte_3 spese di lite del presente giudizio che vengono complessivamente liquidate in euro
13.900. Oltre 15% su detti compensi ex art.2 D.M. 55/2014; Oltre accessori di legge;
Così deciso in Ivrea il 5 giugno 2025 Il Giudice onorario
Giancarlo Longo