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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1826/2024 promossa
da
( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Sonia Pellicanò;
RICORRENTE contro
), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Maria Colalongo;
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore Controparte_1 Tribunale di Teramo
del figlio maggiorenne , nato a [...] il [...] residente e Persona_1
convivente con la madre in Silvi (TE) al Vicolo Illuminati n.1.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver contratto matrimonio con la sig.ra il CP_1
15.11.2003 e che con sentenza del 22.2.2006 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha riferito che, da ultimo, il Tribunale di Pescara con decreto del 25.6.2012 aveva posto a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00.
Successivamente il figlio era divenuto maggiorenne e, pur continuando a risiedere anagraficamente con la madre, aveva iniziato a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato così rendendosi economicamente indipendente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 9.8.2024, in data 30.10.2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il figlio Controparte_1 non era affatto diventato economicamente indipendente, in quanto l'attività lavorativa intrapresa era a tempo determinato, sicché non assicurava alcuna stabilità economica.
Fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 19.5.2025, il giudice relatore ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
2 Tribunale di Teramo
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n.19696).
Ebbene, il figlio maggiorenne ha il compito sociale, prima che giuridico, di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l'obbligo di mantenimento è definito temporalmente in funzione del raggiungimento dell'obiettivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI ,
29/12/2020 , n. 29779 “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Peraltro, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Con riguardo al caso di specie, non sembra potersi affermare che il figlio del ricorrente abbia raggiunto una indipendenza economica tale da giustificare la cessazione dell'obbligo del contributo al mantenimento in capo al padre.
In primo luogo deve porsi l'attenzione sulla giovanissima età del figlio, ancora ventunenne;
inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il rapporto di lavoro intrattenuto dal figlio non è a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato: sebbene la natura a termine del rapporto di lavoro non impedisce, a priori, di considerare raggiunta l'indipendenza economica, nel caso di specie, la durata del rapporto di lavoro, particolarmente esigua, senz'altro non permette di affermare che il giovane abbia raggiunto l'auspicata autonomia. Al contrario, la sua condizione Persona_1
appare ancora piuttosto precaria.
Del resto, il giovane ha dimostrato il proprio impegno nel raggiungere l'autonomia, sicché il
Tribunale ritiene che costui sia ancora meritevole del supporto economico dei genitori.
3 Tribunale di Teramo
Sotto altro profilo, l'attuale stato di detenzione del padre, come documentato con nota depositata in data 20.5.2025, senz'altro non lo sottrae ai suoi doveri genitoriali.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1826/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio della sezione civile del 27 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1826/2024 promossa
da
( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Sonia Pellicanò;
RICORRENTE contro
), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Maria Colalongo;
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore Controparte_1 Tribunale di Teramo
del figlio maggiorenne , nato a [...] il [...] residente e Persona_1
convivente con la madre in Silvi (TE) al Vicolo Illuminati n.1.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver contratto matrimonio con la sig.ra il CP_1
15.11.2003 e che con sentenza del 22.2.2006 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha riferito che, da ultimo, il Tribunale di Pescara con decreto del 25.6.2012 aveva posto a suo carico un contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00.
Successivamente il figlio era divenuto maggiorenne e, pur continuando a risiedere anagraficamente con la madre, aveva iniziato a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato così rendendosi economicamente indipendente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 9.8.2024, in data 30.10.2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il figlio Controparte_1 non era affatto diventato economicamente indipendente, in quanto l'attività lavorativa intrapresa era a tempo determinato, sicché non assicurava alcuna stabilità economica.
Fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 19.5.2025, il giudice relatore ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
2 Tribunale di Teramo
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n.19696).
Ebbene, il figlio maggiorenne ha il compito sociale, prima che giuridico, di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l'obbligo di mantenimento è definito temporalmente in funzione del raggiungimento dell'obiettivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI ,
29/12/2020 , n. 29779 “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Peraltro, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Con riguardo al caso di specie, non sembra potersi affermare che il figlio del ricorrente abbia raggiunto una indipendenza economica tale da giustificare la cessazione dell'obbligo del contributo al mantenimento in capo al padre.
In primo luogo deve porsi l'attenzione sulla giovanissima età del figlio, ancora ventunenne;
inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il rapporto di lavoro intrattenuto dal figlio non è a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato: sebbene la natura a termine del rapporto di lavoro non impedisce, a priori, di considerare raggiunta l'indipendenza economica, nel caso di specie, la durata del rapporto di lavoro, particolarmente esigua, senz'altro non permette di affermare che il giovane abbia raggiunto l'auspicata autonomia. Al contrario, la sua condizione Persona_1
appare ancora piuttosto precaria.
Del resto, il giovane ha dimostrato il proprio impegno nel raggiungere l'autonomia, sicché il
Tribunale ritiene che costui sia ancora meritevole del supporto economico dei genitori.
3 Tribunale di Teramo
Sotto altro profilo, l'attuale stato di detenzione del padre, come documentato con nota depositata in data 20.5.2025, senz'altro non lo sottrae ai suoi doveri genitoriali.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1826/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio della sezione civile del 27 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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