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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2528/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Masia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Satta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo, e confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sorso in data 8.8.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sorso – anno 2009, n. 18, P.
II, Serie A);
2) i figli minori e rimangono affidati, in maniera condivisa, ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i coniugi con residenza abituale presso la madre;
3) considerati i rapporti civili e amichevoli tra i coniugi, vista l'età della prole e gli impegni scolastici, nonché gli orari di lavoro del padre, quest'ultimo potrà vederli, quando lo vorrà
(ovviamente dovrà essere dato un preavviso non superiore a 24h) nei giorni feriali. In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il martedì e il venerdì
(con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico, pernottamento e riconduzione a scuola il giorno successivo).
Per quanto riguarda i fine settimana, a settimane alterne, il IG. prenderà i Parte_1
figli:
- Il sabato alle ore 10.00 e li riporterà direttamente a scuola il lunedì successivo;
- Il giovedì all'uscita di scuola e li riporterà il sabato alle ore 12.00 al domicilio della madre;
Per quanto attiene i festivi il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni durante le feste natalizie
(con ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale) e tre giorni a capodanno (sempre comprendenti ad anni alterni o la vigilia o il capodanno); se possibile con gli impegni scolastici dei minori, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo; salvo il diritto di visita come sopra stabilito, quindici giorni consecutivi o non consecutivi durante la vacanze estive.
Resta inteso che i genitori dovranno concordare tra loro le date esatte.
Con 4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
minori, l'importo di Euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio). Detti importi andranno a sommarsi all'assegno unico, attualmente dell'importo di Euro 467 circa, corrisposto dall'INPS, che pagina 2 di 4 verrà trattenuto per intero dalla IG.ra per i bisogni della prole. Le spese extra CP_1
dovranno essere suddivise al 50% tra i due genitori.
5) I coniugi, i quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile, danno atto di aver già diviso di comune accordo i restanti beni, compresi eventuali risparmi presenti su conti correnti bancari, titoli, etc, intestati a ciascuno di essi;
si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente autorizzazione per l'espatrio,
qualora necessaria.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sorso (SS) in data 08/08/2009.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo,
confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 essendo conformi all'interesse della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 dai signori e ogni CP_1 Parte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara pagina 3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
in SORSO (SS) in data 08/08/2009 trascritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile del Comune di SORSO (SS) per l'Anno 2009 – Atto N. 18 – Parte II – Serie A
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORSO di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 come riportate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 19.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2528/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Masia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Satta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo, e confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sorso in data 8.8.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sorso – anno 2009, n. 18, P.
II, Serie A);
2) i figli minori e rimangono affidati, in maniera condivisa, ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i coniugi con residenza abituale presso la madre;
3) considerati i rapporti civili e amichevoli tra i coniugi, vista l'età della prole e gli impegni scolastici, nonché gli orari di lavoro del padre, quest'ultimo potrà vederli, quando lo vorrà
(ovviamente dovrà essere dato un preavviso non superiore a 24h) nei giorni feriali. In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il martedì e il venerdì
(con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico, pernottamento e riconduzione a scuola il giorno successivo).
Per quanto riguarda i fine settimana, a settimane alterne, il IG. prenderà i Parte_1
figli:
- Il sabato alle ore 10.00 e li riporterà direttamente a scuola il lunedì successivo;
- Il giovedì all'uscita di scuola e li riporterà il sabato alle ore 12.00 al domicilio della madre;
Per quanto attiene i festivi il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni durante le feste natalizie
(con ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale) e tre giorni a capodanno (sempre comprendenti ad anni alterni o la vigilia o il capodanno); se possibile con gli impegni scolastici dei minori, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo; salvo il diritto di visita come sopra stabilito, quindici giorni consecutivi o non consecutivi durante la vacanze estive.
Resta inteso che i genitori dovranno concordare tra loro le date esatte.
Con 4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
minori, l'importo di Euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio). Detti importi andranno a sommarsi all'assegno unico, attualmente dell'importo di Euro 467 circa, corrisposto dall'INPS, che pagina 2 di 4 verrà trattenuto per intero dalla IG.ra per i bisogni della prole. Le spese extra CP_1
dovranno essere suddivise al 50% tra i due genitori.
5) I coniugi, i quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile, danno atto di aver già diviso di comune accordo i restanti beni, compresi eventuali risparmi presenti su conti correnti bancari, titoli, etc, intestati a ciascuno di essi;
si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente autorizzazione per l'espatrio,
qualora necessaria.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sorso (SS) in data 08/08/2009.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo,
confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 essendo conformi all'interesse della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 dai signori e ogni CP_1 Parte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara pagina 3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
in SORSO (SS) in data 08/08/2009 trascritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile del Comune di SORSO (SS) per l'Anno 2009 – Atto N. 18 – Parte II – Serie A
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORSO di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 14/10/2024 e del 06/11/2024 come riportate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 19.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4