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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13559/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5680 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3887/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2022 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto IMU (anno di imposta 2016) con cui veniva ingiunto il pagamento pari ad € 9.139,59 relativo all'errato classamento della porzione di immobile sito in Indirizzo_1; il ricorrente deduceva l'erroneità di tale richiesta per essere risultato vincitore in altro giudizio e la relativa sentenza fosse passata ingiudicato. Il contribuente lamentava che l'Ufficio aveva illegittimamente proceduto alla revisione del classamento dell'unità immobiliare oggetto del presente giudizio variando la classe, così attribuendo la classe n. 12 invece che la classe n. 4, con conseguente aumento della rendita da € 14.915,53 ad € 52,470,99. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale deduceva di essersi adeguata alle risultanze catastali e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma - dopo avere osservato che la richiamata sentenza favorevole non era stata neanche prodotta in giudizio – rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio rileva che a seguito di giudizio R.G. 7823/2021 concluso con la sentenza n. 9562/2022 della C.
T.P. Roma Sez. 4^ avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento anno di imposta 2016
IMU, è stato determinato il classamento catastale classe n. 4 per l'immobile in questione;
pertanto, essendo passato in giudicato tale accertamento giudiziale, consegue la necessità di prendere atto in questa sede di tale decisione, con la necessità di riformare la sentenza di primo grado, e così accoglierer la richiesta concernente il minore classamento (classe 4).
Le spese vanno compensate stante la mancata produzione della sentenza di primo grado del 2016.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e compensa le spese. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1857/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13559/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5680 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3887/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2022 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto IMU (anno di imposta 2016) con cui veniva ingiunto il pagamento pari ad € 9.139,59 relativo all'errato classamento della porzione di immobile sito in Indirizzo_1; il ricorrente deduceva l'erroneità di tale richiesta per essere risultato vincitore in altro giudizio e la relativa sentenza fosse passata ingiudicato. Il contribuente lamentava che l'Ufficio aveva illegittimamente proceduto alla revisione del classamento dell'unità immobiliare oggetto del presente giudizio variando la classe, così attribuendo la classe n. 12 invece che la classe n. 4, con conseguente aumento della rendita da € 14.915,53 ad € 52,470,99. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale deduceva di essersi adeguata alle risultanze catastali e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma - dopo avere osservato che la richiamata sentenza favorevole non era stata neanche prodotta in giudizio – rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il Collegio rileva che a seguito di giudizio R.G. 7823/2021 concluso con la sentenza n. 9562/2022 della C.
T.P. Roma Sez. 4^ avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento anno di imposta 2016
IMU, è stato determinato il classamento catastale classe n. 4 per l'immobile in questione;
pertanto, essendo passato in giudicato tale accertamento giudiziale, consegue la necessità di prendere atto in questa sede di tale decisione, con la necessità di riformare la sentenza di primo grado, e così accoglierer la richiesta concernente il minore classamento (classe 4).
Le spese vanno compensate stante la mancata produzione della sentenza di primo grado del 2016.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e compensa le spese. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero