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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7115/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso da sé Parte_1 medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Capodrise alla Via Greco n. 29
OPPONENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.
Roberta Foglia Manzillo, presso cui elett.te dom. in Napoli alla Via Andrea D'Isernia
n. 38
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle P.IVA_2 liti indicata in atti, dall'avv. Gaetano Cinque, con cui elett.te dom. in Caserta alla Via
De Gasperi n. 40
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe, nella sua qualità di avvocato proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
1 02820220003000925000, notificata in data 26.09.2022 dall' Controparte_1
, con la quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro
[...]
1.260,68 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla per gli anni 2014 e 2019. Controparte_2
Deduceva che tutte le somme indicate non venivano mai accertate e contestate dalla ad essa ricorrente ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981; infatti, CP_2
l'ente impositore si era limitato ad inviare, tramite il concessionario la cartella opposta con il presente giudizio, sebbene la Corte Suprema di Cassazione, avesse statuito in molteplici sentenze che “l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...] deve essere preceduta dalla Controparte_2 contestazione dell'addebito”. Deduceva, inoltre, che detta procedura è analoga a quella sancita nell'art. 63 del Regolamento unico della previdenza forense, entrato in vigore il primo gennaio 2021, il quale prevede che prima di procedere con l'iscrizione a ruolo delle somme pretese, la deve inviare con raccomandata o CP_2 altro mezzo equipollente un avviso contenente la contestazione con invito a fornire chiarimenti e con l'avvertimento che in difetto si procederà all'iscrizione a ruolo.
Eccepiva, altresì, la nullità della cartella impugnata per invalidità della notificazione dell'avviso di addebito presupposto, in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata senza il rispetto del relativo procedimento. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato, dichiararsi l'annullamento/la nullità della cartella impugnata. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio l' , contestando la fondatezza Controparte_1 delle avverse eccezioni relative alla regolarità della notifica e, nel merito, insisteva per la propria estraneità rispetto alla legittimità della pretesa impositiva, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la resistente eccependo in via preliminarmente, CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai denunciati vizi che inficerebbero la procedura esecutiva. Riguardo alla eccepita nullità della cartella esattoriale impugnata per non essere stata preceduta dall'emissione di una preventiva ordinanza ingiunzione di cui alla legge n. 689/81, deduceva che la normativa prevista da detta ultima legge, contenente “modifiche al sistema penale”, riguardava la materia delle sole sanzioni amministrative e, pertanto, non poteva essere applicata ai contributi non versati ed ai relativi interessi e sanzioni accessorie. Per quanto riguarda la problematica della nullità della cartella per mancanza di preventiva diffida in generale, osservava che, in base all'orientamento della giurisprudenza sia
2 di merito che di legittimità tale atto non costituiva presupposto necessario del procedimento. In ogni caso evidenziava che pur non essendovi tenuta, aveva provveduto a contestare il debito contributivo, prima della notifica della cartella impugnata. In particolare, le irregolarità contributive relative all'anno 2014, erano state comunicate con nota del 22.12.2019 a fronte della quale la professionista effettuava il versamento delle somme in contestazione in data 20.02.2020, ovvero successivamente al termine del 10 febbraio 2020 per poter usufruire della riduzione della sanzione applicata e, pertanto, la sanzione era stata rideterminata in forma ordinaria e la differenza non versata dalla professionista era stata iscritta nel ruolo impugnato. Per le somme relative all'anno 2019, invece, essa aveva CP_2 provveduto a trasmettere alla professionista comunicazione di riapertura dei termini fino al 31.03.2021 per la scelta dell'opzione di pagamento dei contributi connessi al mod. 5/2020 e la professionista stessa, in data 23.03.2021, aveva inoltrato istanza on line di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per il 2019 tramite iscrizione a ruolo 2021 con applicazione degli interessi dell'1,50%. Nel merito, richiamava la normativa che disciplina la previdenza forense, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria.
Deduceva, l'inammissibilità delle contestazioni relative ai vizi formali dell'atto impugnato, in quanto proposte oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e, l'infondatezza della questione di inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata dall' a Controparte_1 mezzo PEC. Infine, nell'ipotesi in cui dovessero essere accolte le eccezioni formali sollevate dalla ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale in merito alla richiesta di accertamento della pretesa creditoria di essa e di condanna della CP_2 professionista al pagamento diretto in suo favore delle somme iscritte nel ruolo impugnato. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e comunque in via riconvenzionale l'accertamento del credito con la conseguente condanna di pagamento. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 03.04.2025 la causa veniva decisa, all'esito della discussione orale, con la presente sentenza.
*************
3 Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa avverso la cartella di pagamento risulta superflua in quanto parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo aderito ad un piano di ammortamento con pagamento rateale come risulta dalla documentazione versata in atti, in assenza di opposizione delle parti resistenti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
4 Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la condotta processuale della parte ricorrente che, aderendo al piano di ammortamento, ha manifestato volontà di adempiere la prestazione sia pure con dilazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)Dichiara cessata la materia del contendere;
b)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7115/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr.to e difeso da sé Parte_1 medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Capodrise alla Via Greco n. 29
OPPONENTE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.
Roberta Foglia Manzillo, presso cui elett.te dom. in Napoli alla Via Andrea D'Isernia
n. 38
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle P.IVA_2 liti indicata in atti, dall'avv. Gaetano Cinque, con cui elett.te dom. in Caserta alla Via
De Gasperi n. 40
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe, nella sua qualità di avvocato proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
1 02820220003000925000, notificata in data 26.09.2022 dall' Controparte_1
, con la quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro
[...]
1.260,68 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla per gli anni 2014 e 2019. Controparte_2
Deduceva che tutte le somme indicate non venivano mai accertate e contestate dalla ad essa ricorrente ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981; infatti, CP_2
l'ente impositore si era limitato ad inviare, tramite il concessionario la cartella opposta con il presente giudizio, sebbene la Corte Suprema di Cassazione, avesse statuito in molteplici sentenze che “l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...] deve essere preceduta dalla Controparte_2 contestazione dell'addebito”. Deduceva, inoltre, che detta procedura è analoga a quella sancita nell'art. 63 del Regolamento unico della previdenza forense, entrato in vigore il primo gennaio 2021, il quale prevede che prima di procedere con l'iscrizione a ruolo delle somme pretese, la deve inviare con raccomandata o CP_2 altro mezzo equipollente un avviso contenente la contestazione con invito a fornire chiarimenti e con l'avvertimento che in difetto si procederà all'iscrizione a ruolo.
Eccepiva, altresì, la nullità della cartella impugnata per invalidità della notificazione dell'avviso di addebito presupposto, in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata senza il rispetto del relativo procedimento. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato, dichiararsi l'annullamento/la nullità della cartella impugnata. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio l' , contestando la fondatezza Controparte_1 delle avverse eccezioni relative alla regolarità della notifica e, nel merito, insisteva per la propria estraneità rispetto alla legittimità della pretesa impositiva, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la resistente eccependo in via preliminarmente, CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai denunciati vizi che inficerebbero la procedura esecutiva. Riguardo alla eccepita nullità della cartella esattoriale impugnata per non essere stata preceduta dall'emissione di una preventiva ordinanza ingiunzione di cui alla legge n. 689/81, deduceva che la normativa prevista da detta ultima legge, contenente “modifiche al sistema penale”, riguardava la materia delle sole sanzioni amministrative e, pertanto, non poteva essere applicata ai contributi non versati ed ai relativi interessi e sanzioni accessorie. Per quanto riguarda la problematica della nullità della cartella per mancanza di preventiva diffida in generale, osservava che, in base all'orientamento della giurisprudenza sia
2 di merito che di legittimità tale atto non costituiva presupposto necessario del procedimento. In ogni caso evidenziava che pur non essendovi tenuta, aveva provveduto a contestare il debito contributivo, prima della notifica della cartella impugnata. In particolare, le irregolarità contributive relative all'anno 2014, erano state comunicate con nota del 22.12.2019 a fronte della quale la professionista effettuava il versamento delle somme in contestazione in data 20.02.2020, ovvero successivamente al termine del 10 febbraio 2020 per poter usufruire della riduzione della sanzione applicata e, pertanto, la sanzione era stata rideterminata in forma ordinaria e la differenza non versata dalla professionista era stata iscritta nel ruolo impugnato. Per le somme relative all'anno 2019, invece, essa aveva CP_2 provveduto a trasmettere alla professionista comunicazione di riapertura dei termini fino al 31.03.2021 per la scelta dell'opzione di pagamento dei contributi connessi al mod. 5/2020 e la professionista stessa, in data 23.03.2021, aveva inoltrato istanza on line di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per il 2019 tramite iscrizione a ruolo 2021 con applicazione degli interessi dell'1,50%. Nel merito, richiamava la normativa che disciplina la previdenza forense, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria.
Deduceva, l'inammissibilità delle contestazioni relative ai vizi formali dell'atto impugnato, in quanto proposte oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e, l'infondatezza della questione di inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata dall' a Controparte_1 mezzo PEC. Infine, nell'ipotesi in cui dovessero essere accolte le eccezioni formali sollevate dalla ricorrente, spiegava domanda riconvenzionale in merito alla richiesta di accertamento della pretesa creditoria di essa e di condanna della CP_2 professionista al pagamento diretto in suo favore delle somme iscritte nel ruolo impugnato. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e comunque in via riconvenzionale l'accertamento del credito con la conseguente condanna di pagamento. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 03.04.2025 la causa veniva decisa, all'esito della discussione orale, con la presente sentenza.
*************
3 Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda di impugnativa avverso la cartella di pagamento risulta superflua in quanto parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo aderito ad un piano di ammortamento con pagamento rateale come risulta dalla documentazione versata in atti, in assenza di opposizione delle parti resistenti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
4 Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate considerata la condotta processuale della parte ricorrente che, aderendo al piano di ammortamento, ha manifestato volontà di adempiere la prestazione sia pure con dilazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)Dichiara cessata la materia del contendere;
b)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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