Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2022, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.), rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Mele e Veronica Vitagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Primaluna, non costituito in giudizio;
nei confronti
Telecom Italia Spa,
Vodafone Italia Spa,
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1. del provvedimento del Comune di Primaluna (LC) prot. REP- PROV. LC/ LC – SUPRO/0031130 dell'8 marzo 2022 che, in riferimento alla pratica SUAP n. 08936640963 – 17.02.22 – 1131 – SUAP 6350, comunica che “ l'intervento proposto è in contrasto con la normativa della zona Ambito 21 produttivi parzialmente ex zona D2 ”, arrestando, per l'effetto, il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti dei gestori TIM e VODAFONE nel Comune di Primaluna (LC) alla via Molinara n. 16 – foglio 9 15 mapp. 2030;
2. dell'art 40 Ambito 21 Produttivi Parzialmente Edificati (Ex Zona D2) del PGT adottato con Delibera di C.C. del 5 ottobre 2017 per quanto lesivo;
3. di tutti gli atti ad essi presupposti e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che in data 15 aprile 2025 la società ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, con richiesta di integrale compensazione delle spese del giudizio;
che costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
che la mancata costituzione del Comune intimato esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO