Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9266/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.6.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento di II grado iscritto al n. 9266/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla
Tiberino e Fiore Gianna, elettivamente domiciliato in Foggia presso l'Ufficio legale Corso del Mezzogiorno n. 72. Pt_1
PARTE APPELLANTE –
CONTRO
AVV. ANGELA TARANTINO, in proprio, elettivamente domiciliata in
Cerignola, Via Ettore Fieramosca n.10.
PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 975/2016 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, depositata in data 13.06.2016 e non notificata.
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Foggia n.
975/2016, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dall'Istituto, nei confronti dell'avv. Tarantino, nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa dallo stesso avv. Tarantino,
a seguito di precetto intimante il pagamento di euro 499,25 (con successivo atto di pignoramento presso terzi), finalizzata ad ottenere il pagamento delle spese legali e diritti successivi alla sentenza n. 4586/09 emessa dal Tribunale di Foggia sez. Lavoro.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18.09.2015, ha provveduto ad assegnare gli importi pignorati, respingendo la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'azione esecutiva e fissando il termine di 60 giorni per l'”introduzione” del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, l' , nel termine concesso, ha riassunto il giudizio dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Foggia, sostenendo la non debenza delle somme per assenza di valido e autonomo titolo esecutivo. In via subordinata, ha contestato l'ammontare delle spese successive, così come richieste e quantificate da controparte.
Nello stesso giudizio si è costituito l'avv. Tarantino la quale ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace adito stante la competenza del Tribunale di Foggia;
nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Foggia, con l'impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile l'opposizione per essere stato il giudizio erroneamente
“riassunto” dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, a fronte dell'ordinanza del
GE che aveva fissato unicamente il termine di 60 giorni per “l'introduzione” del giudizio di merito. Pertanto, secondo il Giudice di prime cure, il giudizio a cognizione piena si sarebbe dovuto incardinare dinanzi al Tribunale di
Foggia.
Proc. n. 9266/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
L' , con atto di appello ritualmente notificato, ha censurato tale Pt_1 decisione, sostenendo di aver correttamente individuato il giudice competente a decidere sulla riassunzione e che la nullità del provvedimento del giudice dell'esecuzione sarebbe stata sanata per aver l'atto di riassunzione raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
L'avv. Tarantino Angela, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Passando allo scrutinio dei motivi di appello, va prioritariamente esaminato il profilo relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Come noto, la più recente giurisprudenza alla quale il
Tribunale ritiene di aderire, ha stabilito che “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543
c.p.c. e ss., il terzo pignorato è sempre un litisconsorte necessario”, convergendo verso tale scelta ermeneutica per ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza, in considerazione degli obblighi che dal pignoramento si generano sul terzo pignorato”. (Cass. 31850/2022; Cass.
30941/2022; Cass. 26808/2022).
In considerazione di quanto sopra, deve allora ritenersi superato l'orientamento secondo il quale il terzo pignorato era solo una parte eventuale nei giudizi di opposizione nascenti da procedure esecutive di espropriazione presso terzi, con la conseguenza che, nei predetti giudizi, risulta sempre necessario verificare l'eventuale evocazione in giudizio di tali soggetti, disponendo in caso contrario l'integrazione del contraddittorio.
In modo analogo, sempre in applicazione del citato principio, il giudice investito della decisione in grado di appello è chiamato ad operare d'ufficio una valutazione circa la corretta instaurazione del contraddittorio, considerato che la sentenza resa in violazione della posizione di un
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- Seconda Sezione civile -
litisconsorte necessario pretermesso deve certamente ritenersi inutiliter data.
Se il giudice di appello riconosce, infatti, che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, con la chiamata di un litisconsorte necessario deve, nel riformare la sentenza impugnata, rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'applicazione della norma presuppone: 1) che il litisconsorte non sia stato chiamato dalla parte;
2) che il giudice di primo grado non abbia rilevato la necessità della sua chiamata e non abbia, quindi, disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, 2. Co, cod. proc. civ.; 3) che il litisconsorte non si sia neppure spontaneamente costituito in grado di appello.
Poste queste premesse, nel caso di specie, deve osservarsi come nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione presso terzi rubricata al n. R.G.E. 887/15,
Banco di Napoli di Foggia rivestisse la qualità di terzo pignorato e, pertanto, lo stesso dovesse ritenersi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione. Dall'analisi della documentazione versata in atti, e nello specifico dall'atto di citazione in riassunzione, è possibile rilevare come nessuno degli atti sia mai stato notificato al terzo pignorato, non evocato in giudizio e, pertanto, non parte dello stesso.
Per tali ragioni, quindi, la sentenza n. 975/2016, resa dal Giudice di Pace di
Foggia risulta viziata, in quanto resa in assenza del litisconsorte necessario del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2, c.p.c.
Le conseguenze di tale rilievo, oltre a precludere a questo giudice di esaminare tanto le eccezioni preliminari, quanto il merito della vicenda dedotta, comportano che debba essere dichiarata la nullità della predetta pronuncia, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice per la ricorrenza dell'ipotesi regolata dall'art. 354 c.p.c.
Infine, in riferimento alle spese del presente giudizio, deve concludersi per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, in considerazione del fatto che il mutamento giurisprudenziale è intervenuto in data successiva a quella di proposizione del ricorso in opposizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 975/2016, Pt_1 nei confronti dell'avv. Angela Tarantino, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così dispone:
A) dichiara la nullità della sentenza n. 975/2016, emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Foggia e depositata in data 13.06.2016;
B) visto l'art. 354, comma 3 c.p.c., dispone la rimessione della causa al primo giudice;
C) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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