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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18342/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CURTI MAURIZIO, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA CARDINAL MAURIZIO, 8 F 10131 TORINO
ATTORE contro difeso dall'avv. AFRUNE STEFANO, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA ALEARDO ALEARDI N. 19 BRESCIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Revocare il decreto ingiuntivo, con il favore delle spese
Per parte convenuta:
Confermare il decreto ingiuntivo numero 5632 del 2022 relativamente al procedimento RG 12262 del
2022; con distrazione a favore del difensore antistatario delle spese legali di questo procedimento oltre che di quelle del procedimento monitorio già riconosciute.
1 Oggetto:
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.10.2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22 emesso il 27.7.2022 dal Tribunale di
Torino, su istanza di per il pagamento di € 100.000 oltre interessi, a titolo Controparte_1
di indennizzo a seguito del decesso per infortunio di Persona_1
Questi i motivi dell'opposizione:
• La opposta ha omesso di allegare al ricorso R.G.12262 / la polizza stipulata da Persona_1
corredata dalle pertinenti Condizioni di assicurazione.
[...]
• Non ha prodotto copia del certificato di morte, atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte della
Società per la completa istruzione della pratica e per ottemperare a disposizioni di legge come era previsto all'art. 12 del contratto.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di pagamento.
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• la ricorrente è beneficiaria della polizza numero 51840092912 Intesa San Paolo Assicura, intestata al fratello della ricorrente, sig.re nato in [...] il [...], Persona_2
deceduto in data 11.09.2019 a Mazzano (Brescia) a seguito di sinistro stradale.
• La convenuta ha fornito la documentazione necessaria a provare il suo credito.
Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria diversa dalla produzione documentale il 26.2.205 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Nella fattispecie contrattuale di cui all'art. 1882 c.c. incombe su colui che vanta il diritto al pagamento dell'indennizzo provare i termini del contratto che ai sensi dell'art. 1888 c.c. deve essere redatto per iscritto, ed i fatti costitutivi del diritto vantato, e cioè il danno verificatosi in relazione al rischio assicurato.
2 La opponente ha contestato che abbia mai assolto al suo onere Controparte_1
probatorio perché non ha prodotto documentazione relativa al contratto ed i documenti che provino la sua qualità di beneficiaria e/o erede.
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi. ha prodotto: Controparte_1
1) La polizza XME Protezione n. 51840092912 con decorrenza dalle ore 24 del 26.10.2018 fino alle ore 24 del 26.10.2019. Tra i rischi assicurati vi è tra l'altro la morte per infortuni, indennizzata con l'importo di € 100.000,00 ( doc. 1). Il contratto non è prodotto in tutte le sue pagine e non risulta chi sia il beneficiario, e cioè un soggetto determinato, nominativamente individuato o gli eredi.
Non di meno va osservato che tra le prescrizioni contrattuali è fatto riferimento alla documentazione attestante la qualità di erede ( che può essere data con la allegazione del testamento o con atto notorio o dichiarazione sostitutiva), cosa questa che fa ritenere che nel caso di specie, il contratto non individuasse un soggetto specifico, ma prevedesse come beneficiari gli eredi. Del resto IN San Paolo, che non ha negato l'esistenza e la stipula di questo contratto e della cui copia evidentemente dispone - e che tuttavia non ha prodotto-, ben avrebbe potuto contestare in modo specifico la carenza di legittimazione CP_1
a pretendere il pagamento dell'indennizzo indicando il soggetto diversamente
[...]
legittimato. La mancata contestazione specifica rispetto all'identità di altro beneficiario, da parte di che dell'informazione sicuramente sarebbe stata a disposizione, ove esistente, fa Pt_1
ritenere la contestazione generica e strumentale.
Si aggiunga che il sinistro è avvenuto ormai nel 2018 e ad oggi, cioè 7 anni dopo, nessuno ha mai reclamato presso il pagamento della polizza;
tanto almeno non è stato riferito Pt_1
dalla . Questa circostanza comprova il fatto che non vi fossero altri beneficiari. Parte_2
2) Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà con cui la convenuta dichiara di essere erede legittima del de cuius, in qualità di sorella.
L'atto notorio come da polizza, è sufficiente a provare la qualità di avente diritto al pagamento dell'indennizzo, in caso di successione legittima ( come nel caso di specie).
3) Certificato del consolato del Perù che attesta il rapporto di collateralità tra la convenuta ed il de cuius.
4) Certificato di morte in data 11.9.2019 di rilasciato il Persona_2
4.10.2019
5) Non è contestata la morte di in un'incidente mortale. Persona_2
3 Deve concludersi che parte convenuta ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare il suo diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la morte di Persona_2
.
[...]
La domanda di pagamento è dunque fondata.
La opponente può e deve pagare l'indennizzo sulla base della polizza, fermo restando che l'esistenza di altri e ulteriori beneficiari implicherà la soluzione di eventuale conflitto sul riparto della somma, tra di loro in altra sede.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato ed va Parte_1
condannata al pagamento in favore della convenuta di € 100.000,00 come da decreto ingiuntivo, fino al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente soccombente con distrazione a favore del difensore antistatario
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00
- i compensi per l'attività istruttoria vengono ridotti della metà considerato che non sono state assunte prove costituende
- viene applicata la riduzione del 50% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.226,00 per la fase di studio
€ 814,00 ,00 per la fase introduttiva
€ 2.835,00 per la fase istruttoria
€ 2.126,00 per la fase decisionale
Totale 6.996,00
Le spese di questo giudizio devono essere corrisposte al difensore antistatario. Non si può invece accogliere la domanda di distrazione delle spese relative al decreto ingiuntivo, poiché in sede monitoria non era stata chiesta la distrazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22 proposta da contro Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiara tenuto e condanna pagare in favore di Parte_1 [...]
, € 100.000,00 oltre interessi come da decreto ingiuntivo fino al saldo;
Controparte_1
dichiara tenuto e condanna pagare le spese del giudizio Parte_1
in favore di , liquidandole in € 6.996,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, per le spese questo giudizio.
Torino, 19/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18342/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CURTI MAURIZIO, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA CARDINAL MAURIZIO, 8 F 10131 TORINO
ATTORE contro difeso dall'avv. AFRUNE STEFANO, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA ALEARDO ALEARDI N. 19 BRESCIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Revocare il decreto ingiuntivo, con il favore delle spese
Per parte convenuta:
Confermare il decreto ingiuntivo numero 5632 del 2022 relativamente al procedimento RG 12262 del
2022; con distrazione a favore del difensore antistatario delle spese legali di questo procedimento oltre che di quelle del procedimento monitorio già riconosciute.
1 Oggetto:
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.10.2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22 emesso il 27.7.2022 dal Tribunale di
Torino, su istanza di per il pagamento di € 100.000 oltre interessi, a titolo Controparte_1
di indennizzo a seguito del decesso per infortunio di Persona_1
Questi i motivi dell'opposizione:
• La opposta ha omesso di allegare al ricorso R.G.12262 / la polizza stipulata da Persona_1
corredata dalle pertinenti Condizioni di assicurazione.
[...]
• Non ha prodotto copia del certificato di morte, atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte della
Società per la completa istruzione della pratica e per ottemperare a disposizioni di legge come era previsto all'art. 12 del contratto.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di pagamento.
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese: Controparte_1
• la ricorrente è beneficiaria della polizza numero 51840092912 Intesa San Paolo Assicura, intestata al fratello della ricorrente, sig.re nato in [...] il [...], Persona_2
deceduto in data 11.09.2019 a Mazzano (Brescia) a seguito di sinistro stradale.
• La convenuta ha fornito la documentazione necessaria a provare il suo credito.
Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria diversa dalla produzione documentale il 26.2.205 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Nella fattispecie contrattuale di cui all'art. 1882 c.c. incombe su colui che vanta il diritto al pagamento dell'indennizzo provare i termini del contratto che ai sensi dell'art. 1888 c.c. deve essere redatto per iscritto, ed i fatti costitutivi del diritto vantato, e cioè il danno verificatosi in relazione al rischio assicurato.
2 La opponente ha contestato che abbia mai assolto al suo onere Controparte_1
probatorio perché non ha prodotto documentazione relativa al contratto ed i documenti che provino la sua qualità di beneficiaria e/o erede.
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi. ha prodotto: Controparte_1
1) La polizza XME Protezione n. 51840092912 con decorrenza dalle ore 24 del 26.10.2018 fino alle ore 24 del 26.10.2019. Tra i rischi assicurati vi è tra l'altro la morte per infortuni, indennizzata con l'importo di € 100.000,00 ( doc. 1). Il contratto non è prodotto in tutte le sue pagine e non risulta chi sia il beneficiario, e cioè un soggetto determinato, nominativamente individuato o gli eredi.
Non di meno va osservato che tra le prescrizioni contrattuali è fatto riferimento alla documentazione attestante la qualità di erede ( che può essere data con la allegazione del testamento o con atto notorio o dichiarazione sostitutiva), cosa questa che fa ritenere che nel caso di specie, il contratto non individuasse un soggetto specifico, ma prevedesse come beneficiari gli eredi. Del resto IN San Paolo, che non ha negato l'esistenza e la stipula di questo contratto e della cui copia evidentemente dispone - e che tuttavia non ha prodotto-, ben avrebbe potuto contestare in modo specifico la carenza di legittimazione CP_1
a pretendere il pagamento dell'indennizzo indicando il soggetto diversamente
[...]
legittimato. La mancata contestazione specifica rispetto all'identità di altro beneficiario, da parte di che dell'informazione sicuramente sarebbe stata a disposizione, ove esistente, fa Pt_1
ritenere la contestazione generica e strumentale.
Si aggiunga che il sinistro è avvenuto ormai nel 2018 e ad oggi, cioè 7 anni dopo, nessuno ha mai reclamato presso il pagamento della polizza;
tanto almeno non è stato riferito Pt_1
dalla . Questa circostanza comprova il fatto che non vi fossero altri beneficiari. Parte_2
2) Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà con cui la convenuta dichiara di essere erede legittima del de cuius, in qualità di sorella.
L'atto notorio come da polizza, è sufficiente a provare la qualità di avente diritto al pagamento dell'indennizzo, in caso di successione legittima ( come nel caso di specie).
3) Certificato del consolato del Perù che attesta il rapporto di collateralità tra la convenuta ed il de cuius.
4) Certificato di morte in data 11.9.2019 di rilasciato il Persona_2
4.10.2019
5) Non è contestata la morte di in un'incidente mortale. Persona_2
3 Deve concludersi che parte convenuta ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare il suo diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la morte di Persona_2
.
[...]
La domanda di pagamento è dunque fondata.
La opponente può e deve pagare l'indennizzo sulla base della polizza, fermo restando che l'esistenza di altri e ulteriori beneficiari implicherà la soluzione di eventuale conflitto sul riparto della somma, tra di loro in altra sede.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato ed va Parte_1
condannata al pagamento in favore della convenuta di € 100.000,00 come da decreto ingiuntivo, fino al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente soccombente con distrazione a favore del difensore antistatario
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 260.000,00
- i compensi per l'attività istruttoria vengono ridotti della metà considerato che non sono state assunte prove costituende
- viene applicata la riduzione del 50% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 1.226,00 per la fase di studio
€ 814,00 ,00 per la fase introduttiva
€ 2.835,00 per la fase istruttoria
€ 2.126,00 per la fase decisionale
Totale 6.996,00
Le spese di questo giudizio devono essere corrisposte al difensore antistatario. Non si può invece accogliere la domanda di distrazione delle spese relative al decreto ingiuntivo, poiché in sede monitoria non era stata chiesta la distrazione.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/22 proposta da contro Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiara tenuto e condanna pagare in favore di Parte_1 [...]
, € 100.000,00 oltre interessi come da decreto ingiuntivo fino al saldo;
Controparte_1
dichiara tenuto e condanna pagare le spese del giudizio Parte_1
in favore di , liquidandole in € 6.996,00 per compensi oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, per le spese questo giudizio.
Torino, 19/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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