Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1971, n. 1606
CASS
Sentenza 29 maggio 1971

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Non viola il divieto della prova per presunzioni della simulazione nei rapporti inter partes il giudice che, tratto dalla confessione il convincimento relativo alla sussistenza della simulazione, fondi sugli elementi presuntivi quello riguardante la credibilita del confitente.*

In tema di prova della simulazione nei rapporti inter partes, non e vietato l'espletamento dell'interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui e deferito, e sempre ammissibile, purche non abbia per oggetto negozi per i quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam. Pertanto, e ammissibile l'interrogatorio formale di una delle parti convenute, diretto a provare la sola simulazione di un trasferimento immobiliarè ne ad esso osta la mancata opposizione di detta parte alla domanda attrice, poiche il giudizio relativo all'accertamento della simulazione da luogo ad un contraddittorio necessario fra tutti i partecipanti dell'atto impugnato, nei cui confronti, indipendentemente dalla posizione assunta rispetto alla domanda dell'attore, la pronuncia del giudice e destinata a produrre i suoi effetti sostanziali*

La sentenza dichiarativa di inefficacia di un atto giuridico pronunciata a seguito di Azione revocatoria promossa dal creditore, ai sensi dell'art 2901 cod civ, nei confronti dei contraenti dell'atto medesimo non da luogo tra questi ultimi, in quanto portatori in tale giudizio di interessi convergenti e pretese identiche, a giudicato implicito sulla efficacia dell'atto nei loro rapporti reciproci e non preclude, pertanto, l'impugnazione dello stesso con l'Azione di simulazione da parte di uno dei contraenti nei confronti dell'altro.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1971, n. 1606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1606
    Data del deposito : 29 maggio 1971

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