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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/07/2024, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Guzzo Rossana Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Mariangela Giulietta Romeo;
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fratelli;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell'ex coniuge , intesa a ottenere il rilascio dei terreni di sua proprietà Parte_1 siti in Marsala c/de Madonna Bufalata, Perino, Bellusa, Rassalemi, Rassalemi-Musciuleo, Paolini e
Alfaraggio, occupati sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni, disposto il sequestro giudiziario in esito al procedimento promosso dall'attrice in corso di causa, con sentenza del
31.10.2020 condannava il convenuto alla restituzione dei beni alla proprietaria, autorizzava il custode dei beni in sequestro a consegnare all'attrice gli eventuali frutti e rigettava la domanda risarcitoria;
rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto a ritenere i terreni fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati ai fondi, compensava nella misura del 20% le spese di lite e condannava l al pagamento della restante parte. Pt_1
ha interposto appello con atto notificato il 19.4.2021. Parte_1
n. 698/21 R.G. 2
L'appellata si è costituita e ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.c., di cui ha nondimeno chiesto, nel merito, il rigetto, riproponendo le contestazioni mosse alla domanda riconvenzionale dell Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 21.6.2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., giacché l'atto di appello consente di individuare le statuizioni oggetto di gravame e i termini delle modifiche richieste alla valutazione operata dal Giudice di primo grado (Cass. Civ. Sez. Un.
16.11.2017 n. 27199).
L'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale sull'erroneo presupposto dell'eccezionalità della norma dell'art. 1152 c.c. e sul convincimento che non potesse riconoscersi il diritto di ritenzione da essa contemplato nè quello all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., trattandosi di prerogative riservate dalla legge al possessore di buona fede.
Il motivo è infondato.
Quello del coniuge-utilizzatore del bene di proprietà dell'altro coniuge è stato configurato dalla giurisprudenza di legittimità come un diritto di godimento atipico derivato dall'altro coniuge in forza dell'unione familiare (Cass. S.U. n. 11096/2002).
È stato precisato che tale situazione soggettiva ha i connotati tipici della “detenzione autonoma”, traendo origine da un negozio giuridico di tipo familiare, assimilabile al comodato (Cass., nn.
9786/2012, 7214/2013, 7/2014, 17971/2015, 10377/2017).
Ancora più di recente, la Cassazione, ribadendo la qualità di detentore qualificato del coniuge non proprietario, ha negato il diritto al rimborso delle spese per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà del consorte considerando gli esborsi effettuati in costanza di matrimonio come una donazione indiretta avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. (Cass. civ., ord. n.23882/2021) e precisando che a seguito della separazione non sussiste il diritto di un coniuge al rimborso nei confronti dell'altro per le spese sostenute durante il matrimonio in modo indifferenziato per i bisogni familiari (Cass. n. 5385/2023, Cass. n.17155/2023, Cass.13366/2024).
In linea teorica, invero, non può escludersi la configurabilità di un “compossesso” con riferimento ad immobile – diverso dalla casa familiare – di cui uno dei coniugi fosse già possessore esclusivo, laddove quest'ultimo non si opponga all'utilizzo del bene “uti dominus” da parte dell'altro coniuge .
In tal caso, infatti, entrambi i coniugi verrebbero ad esercitare, autonomamente e non congiuntamente, un medesimo potere di fatto sull'intera cosa corrispondente al diritto di proprietà.
n. 698/21 R.G. 3
Una tale situazione possessoria non è invece configurabile nel caso in cui la relazione di fatto con il bene immobile è riconducibile a mera tolleranza del consorte originario possessore, titolare della proprietà o di altro diritto reale, ovvero quando il consenso prestato da quest'ultimo all'utilizzo congiunto del bene costituisce in capo all'altro un diritto personale di godimento (es. comodato), ipotesi queste che non valgono “ex se” a riconoscere in capo all'altro coniuge-utilizzatore il
“compossesso” ma solo una situazione di potere di fatto mediata o di “detenzione qualificata”
(Cass.civ. n.22730/2019).
Nel caso concreto, è lo stesso appellante ad allegare “di aver usufruito del beni in questione nella qualità di coniuge e con il consenso di essa ricorrente, avendo in costanza di matrimonio provveduto
a curare con il proprio lavoro e avendone le competenze, essendo un piccolo colono, ad apportare migliorie ai terreni [...]. La pretesa da lui avanzata non può, dunque, essere ricondotta a quella del possessore che ha eseguito a proprie spese lavori conservativi o utili sul bene immobile altrui, ma piuttosto a quella di detentore.
Sulla scorta di tale qualificazione, è da escludere che al suddetto possa spettare un diritto di ritenzione in funzione della domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per le indennità ed i miglioramenti apportati alla cosa, diritto che l'art. 1150 c.c. riserva al possessore in buona fede (Cass. n. 17245/10,
Cass. n. 28379/2017). Come correttamente osserva il Tribunale, la previsione di cui all'art. 1150
c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa
– “è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto” (Cass.civ. ord. n.29924/2022, Cass. n.15292/2023). Essa attiene, infatti, al rapporto tra il possessore (tenuto alla restituzione del bene) e il proprietario e presuppone, implicitamente, che vi sia un'azione di rivendicazione, ai cui fini l'art. 1152 c.c. riconosce al convenuto possessore di buona fede lo ius retentionis, non esteso al detentore convenuto, come nel caso, con azione personale restitutoria.
Per le su esposte considerazioni, che assorbono ogni altra questione sollevata dalle parti, l'appello dev'essere rigettato.
Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
n. 698/21 R.G. 4
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Marsala Parte_1 CP_1
n. 597 del 31.10.2020, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A; dichiara la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 28.6.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 698/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Guzzo Rossana Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Mariangela Giulietta Romeo;
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fratelli;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell'ex coniuge , intesa a ottenere il rilascio dei terreni di sua proprietà Parte_1 siti in Marsala c/de Madonna Bufalata, Perino, Bellusa, Rassalemi, Rassalemi-Musciuleo, Paolini e
Alfaraggio, occupati sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni, disposto il sequestro giudiziario in esito al procedimento promosso dall'attrice in corso di causa, con sentenza del
31.10.2020 condannava il convenuto alla restituzione dei beni alla proprietaria, autorizzava il custode dei beni in sequestro a consegnare all'attrice gli eventuali frutti e rigettava la domanda risarcitoria;
rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto a ritenere i terreni fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati ai fondi, compensava nella misura del 20% le spese di lite e condannava l al pagamento della restante parte. Pt_1
ha interposto appello con atto notificato il 19.4.2021. Parte_1
n. 698/21 R.G. 2
L'appellata si è costituita e ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.c., di cui ha nondimeno chiesto, nel merito, il rigetto, riproponendo le contestazioni mosse alla domanda riconvenzionale dell Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 21.6.2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., giacché l'atto di appello consente di individuare le statuizioni oggetto di gravame e i termini delle modifiche richieste alla valutazione operata dal Giudice di primo grado (Cass. Civ. Sez. Un.
16.11.2017 n. 27199).
L'appellante si duole che il Tribunale abbia fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale sull'erroneo presupposto dell'eccezionalità della norma dell'art. 1152 c.c. e sul convincimento che non potesse riconoscersi il diritto di ritenzione da essa contemplato nè quello all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., trattandosi di prerogative riservate dalla legge al possessore di buona fede.
Il motivo è infondato.
Quello del coniuge-utilizzatore del bene di proprietà dell'altro coniuge è stato configurato dalla giurisprudenza di legittimità come un diritto di godimento atipico derivato dall'altro coniuge in forza dell'unione familiare (Cass. S.U. n. 11096/2002).
È stato precisato che tale situazione soggettiva ha i connotati tipici della “detenzione autonoma”, traendo origine da un negozio giuridico di tipo familiare, assimilabile al comodato (Cass., nn.
9786/2012, 7214/2013, 7/2014, 17971/2015, 10377/2017).
Ancora più di recente, la Cassazione, ribadendo la qualità di detentore qualificato del coniuge non proprietario, ha negato il diritto al rimborso delle spese per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà del consorte considerando gli esborsi effettuati in costanza di matrimonio come una donazione indiretta avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. (Cass. civ., ord. n.23882/2021) e precisando che a seguito della separazione non sussiste il diritto di un coniuge al rimborso nei confronti dell'altro per le spese sostenute durante il matrimonio in modo indifferenziato per i bisogni familiari (Cass. n. 5385/2023, Cass. n.17155/2023, Cass.13366/2024).
In linea teorica, invero, non può escludersi la configurabilità di un “compossesso” con riferimento ad immobile – diverso dalla casa familiare – di cui uno dei coniugi fosse già possessore esclusivo, laddove quest'ultimo non si opponga all'utilizzo del bene “uti dominus” da parte dell'altro coniuge .
In tal caso, infatti, entrambi i coniugi verrebbero ad esercitare, autonomamente e non congiuntamente, un medesimo potere di fatto sull'intera cosa corrispondente al diritto di proprietà.
n. 698/21 R.G. 3
Una tale situazione possessoria non è invece configurabile nel caso in cui la relazione di fatto con il bene immobile è riconducibile a mera tolleranza del consorte originario possessore, titolare della proprietà o di altro diritto reale, ovvero quando il consenso prestato da quest'ultimo all'utilizzo congiunto del bene costituisce in capo all'altro un diritto personale di godimento (es. comodato), ipotesi queste che non valgono “ex se” a riconoscere in capo all'altro coniuge-utilizzatore il
“compossesso” ma solo una situazione di potere di fatto mediata o di “detenzione qualificata”
(Cass.civ. n.22730/2019).
Nel caso concreto, è lo stesso appellante ad allegare “di aver usufruito del beni in questione nella qualità di coniuge e con il consenso di essa ricorrente, avendo in costanza di matrimonio provveduto
a curare con il proprio lavoro e avendone le competenze, essendo un piccolo colono, ad apportare migliorie ai terreni [...]. La pretesa da lui avanzata non può, dunque, essere ricondotta a quella del possessore che ha eseguito a proprie spese lavori conservativi o utili sul bene immobile altrui, ma piuttosto a quella di detentore.
Sulla scorta di tale qualificazione, è da escludere che al suddetto possa spettare un diritto di ritenzione in funzione della domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per le indennità ed i miglioramenti apportati alla cosa, diritto che l'art. 1150 c.c. riserva al possessore in buona fede (Cass. n. 17245/10,
Cass. n. 28379/2017). Come correttamente osserva il Tribunale, la previsione di cui all'art. 1150
c.c. – che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa
– “è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto” (Cass.civ. ord. n.29924/2022, Cass. n.15292/2023). Essa attiene, infatti, al rapporto tra il possessore (tenuto alla restituzione del bene) e il proprietario e presuppone, implicitamente, che vi sia un'azione di rivendicazione, ai cui fini l'art. 1152 c.c. riconosce al convenuto possessore di buona fede lo ius retentionis, non esteso al detentore convenuto, come nel caso, con azione personale restitutoria.
Per le su esposte considerazioni, che assorbono ogni altra questione sollevata dalle parti, l'appello dev'essere rigettato.
Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
n. 698/21 R.G. 4
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Marsala Parte_1 CP_1
n. 597 del 31.10.2020, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A; dichiara la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 28.6.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 698/21 R.G.